Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2003 34.2003.38

16 décembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,258 mots·~11 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.38   RG/sc

Lugano 16 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

__________

rappr. da: __________  

A  

1. __________ 2. Cassa pensioni __________   3. Cassa pensioni __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   con sentenza __________ 2001, cresciuta in giudicato il __________ 2001, il Pretore di __________ ha stabilito, al dispositivo n. 6 della stessa, il diritto di __________ all'accredito della metà della prestazione di libero passaggio accumulata da __________ durante il matrimonio e fino alla pronuncia del divorzio (doc. _);

                                     -   con scritto 21 maggio 2003 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio e notificato al TCA i dati a lui noti di cui all'art. 142 cpv. 3 CC (doc. _);

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio da __________, il TCA ha richiesto agli ex coniugi e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;

                                     -   l'intera documentazione acquisita agli atti è stata trasmessa agli ex coniugi per presa di posizione (doc. _);

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   per l'art. 142 CC

"1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.

3Egli deve in particolare notificargli:

  1.  la decisione sulle quote di ripartizione;

  2.  la data del matrimonio e la data del divorzio;

  3.  gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi

      probabilmente detengono averi;

  4.  gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253); 

                                     -   il matrimonio tra i coniugi __________ é stato concluso il __________ 1987 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;

                                     -   secondo l'art. 22a LFLP

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione

d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                          l'art. 22a LFLP presuppone tuttavia l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

                          -   che in concreto dagli atti di causa risulta che __________ è stato assicurato presso la __________ a far tempo dal 1. maggio 1986 e sino al 31 dicembre 2001; al momento del matrimonio (__________1987) egli disponeva presso questa cassa di una prestazione di libero passaggio, calcolata dalla cassa giusta l'art. 22 a LFLP, pari a fr. 2'155.--, mentre che al momento del divorzio egli disponeva, sempre presso il medesimo istituto, di una prestazione di

                              fr. 71'825.-- (doc. _). All'uscita dalla Cassa pensioni __________ la prestazione d'uscita di spettanza di __________ è stata trasferita alla Cassa pensioni __________ presso cui egli risulta attualmente ancora assicurato (doc. _);

                                     -   posta la suddetta chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (accredito a favore della ex moglie di metà della prestazione accumulata dall'ex marito), il credito a favore di __________ ammonta quindi complessivamente a fr. 34'013.50, importo corrispondente a metà della differenza tra la prestazione presente al momento del divorzio (fr. 71'825.--) e quella esistente al momento del matrimonio aumentata degli interessi maturati sino alla data del divorzio (fr. 3'798.--; cfr. doc. _; cfr. art. 22 cpv. 2 2a frase LFLP);

                                     -   che a carico di __________ il giudice del divorzio - la cui decisione circa le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita è vincolante per il giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CCS e 73 LPP (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: Pfister-Liechti (Hrsg.), De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, p. 84; FF 1996 I 114) - non ha per contro fissato alcuna quota di riparto, a favore dell'ex marito, delle prestazioni da essa acquisite durante il matrimonio;

                                     -   che a tale riguardo questo giudice non può tuttavia esimersi dal rilevare come l'assunto pretorile posto alla base dell'esclusione del diritto dell'ex marito all'accredito di una parte dell'avere pensionistico della ex moglie giusta l'art. 122 CC - segnatamente l'asserita realizzazione per __________, durante il matrimonio, di un caso di previdenza ("è vero che dalla lettera 22 giugno 2000 della Cassa pensione dell'__________ emerge che la signora __________ ha accumulato un avere di vecchiaia (dal 1.1.1989 al 31.5.2000) di fr. 11'738.50. Ciò nulla toglie però al fatto che ella ha sicuramente realizzato un caso di libero passaggio [recte: di previdenza, ndr] (appunto l'invalidità) per cui non può essere operato alcun trasferimento previdenziale ex art. 122 CC", cfr. sentenza pretorile 17 luglio 2001, p. 7) - non trovi conferma alcuna agli atti e sia quindi da ritenere errato, atteso che, come l'istruttoria della presente causa ha avuto modo di appurare, __________, ancorché beneficiaria di prestazioni AI, non fruisce di alcuna prestazione previdenziale da parte del proprio istituto previdenziale (la Cassa pensione dell'__________, cfr. doc. _), circostanza questa che non esclude quindi l'attuabilità di una ripartizione a favore dell'ex marito ex art. 122 CC degli averi pensionistici da essa accumulati in costanza di matrimonio presso il citato istituto, atteso che l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) è da ritenersi data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione d'uscita, sussidiaria alle prestazioni dovute in caso di sopravvenienza di un evento assicurato (Moser, Das Leistungsrecht der beruflichen Vorsorge im Spiegel der bundesgerichtlichen Rechtsprechung - Aktuelle Entwicklungen, in: Neue Entwicklungen in der beruflichen Vorsorge, Tagung SIVK vom 4. Mai 2000, Luzern, p. 15, con riferimenti; Scheider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000 p. 247), venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute prestazioni assicurative (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, ad art. 124 n. 3; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in: AJP 2001 pp. 155ss; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS 1997 383 n. 44).

                                         Posto tuttavia come la sentenza 17 luglio 2001, cresciuta in giudicato, laddove essa stabilisce le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita sia vincolante per il giudice istituito dai combinati artt. 25a LFLP e 73 LPP, ad __________ non rimane - a mente di questo giudice - che valutare se procedere alla messa in atto di una procedura volta alla modifica, rispettivamente alla completazione della sentenza pretorile nella misura in cui lacunosa in punto alla regolamentazione di suddetto aspetto pensionistico quale conseguenza accessoria del divorzio (in particolare sulla procedura di completazione di una sentenza di divorzio v. Sutter/Freiburghaus, op. cit., ad art. 135);

                                     -   per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., p. 258);

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza oppure su un conto (o polizza) di libero passaggio;

                                     -   dagli atti di causa emerge che __________ dispone attualmente ancora di un avere di vecchiaia presso la Cassa Pensione dell'__________ (doc. _), dove dovrà quindi essere trasferito l'importo di sua spettanza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 68'027.--.

                                 2.-   E' fatto ordine alla Cassa pensione __________ di versare presso la Cassa pensione dell'__________ a favore di __________ l'importo di fr. 34'013.50.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2003.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.12.2003 34.2003.38 — Swissrulings