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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.11.2003 34.2002.9

13 novembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·958 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.9   IP

Lugano 13 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 25 febbraio 2002 di

______________  

contro  

__________

    in materia di previdenza professionale

richiamata la petizione 25 febbraio 2002, con la quale l’attrice ha chiesto l'accertamento e il relativo pagamento, da parte della convenuta, quale datore di lavoro, di tutti i contributi previdenziali LPP dovuti dal 1° gennaio 1999 al 31 marzo 2002;

rilevato che in data 6 novembre 2003 parte convenuta, rappresentata dall’avvocato __________, ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale indica:

"                                                                               L’amministratrice unica di __________, signora __________, su invito dell’azionista unico – che non era a conoscenza della procedura pendente – ci ha conferito il mandato di comporre amichevolmente la vertenza summenzionata, come risulta dalla procura allegata. __________ e __________ hanno immediatamente trovato un accordo.

 Con la presente sono a richiedere l’omologazione di quell’accordo, di cui allego tre esemplari sottoscritti dalle parti in originale." (…) (doc. _)

considerato che in seguito l'accordo è stato modificato al suo punto 3 e che parte convenuta ha trasmesso al TCA la versione rettificata in data 12 novembre 2003

(doc. _);

preso quindi atto della transazione del 5.11.2003/12.11.2003 del seguente tenore:

"                                                                Transazione

Tra la spettabile

__________

(rappr. dall’avv. __________)

                                                                                                                                per una parte e la signora

__________

                                                                                                                               per l’altra parte -

                                                                Premesso che:

a)    fra le parti è pendente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, una procedura avente per oggetto l’accertamento dei contributi di previdenza professionale dovuti dalla __________, in qualità di datore di lavoro e della signora __________, in qualità di dipendente, per l’attività svolta dal 1999 al 31 marzo 2002 (inc. __________);

b)    nel 1999 la signora __________ ha percepito uno stipendio lordo annuo di CHF 22'895.45, come risulta dal conteggio allegato quale inserto _.-. Le parti danno atto che quello stipendio è inferiore al salario minimo fissato dall’art. 7 della LPP di CHF 24'120.- di modo che non vi possono essere contributi scoperti di II pilastro per l’anno 1999;

c)    nel corso della procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni è stato accertato che negli anni 2000 e 2001 la signora __________ ha percepito il seguente stipendio lordo annuo:

       ·  per l’anno 2000: CHF 27’242.70;

       ·  per l’anno 2001: CHF 27'882.00;

d)    conformemente al contratto di lavoro stipulato __________, spetta alla __________ versare tutti i contributi sociali, compresa la quota di contributi dovuti dalla dipendente;

e)    in base al conteggio eseguito dalla Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria della __________ in data 14 ottobre 2003 ed annesso al presente atto quale inserto _.- è stato appurato che l’amministrazione di __________ ha omesso di versare i seguenti contributi di II pilastro:

·  nell’anno 2000: CHF 87.40 a titolo di premio rischio + CHF 249.80 a titolo di premio risparmio;

·  nell’anno 2001: CHF 86.80 a titolo di premio rischio + CHF 248.20 a titolo di premio risparmio;

f)      per quanto riguarda l’anno 2002 (dal 1.1.2002 sino al termine del rapporto di lavoro in data 31 marzo 2002) le parti danno atto che i contributi II pilastro sono invece stati interamente versati e non sono oggetto di lite.

      Tutto ciò premesso, le parti

     convengono quanto segue:

1.    Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

2.    A tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa della signora __________ nei confronti del datore di lavoro, __________ si impegna a versare entro 30 giorni dalla firma del presente atto alla Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria della __________, sul conto corrente postale da essa indicato n. __________, i contributi di previdenza professionale risultanti dal conteggio inserto _.- e meglio:

·  per l’anno 2000: CHF 87.40 a titolo di premio rischio + CHF 249.80 a titolo di premio risparmio, oltre ad interessi al 4% dal 1.1.2000 al 31.12.2001 per CHF 27.00, per un totale CHF 364.20 e

·  per l’anno 2001: CHF 86.80 a titolo di premio rischio + CHF 248.20 a titolo di premio risparmio, oltre interessi al 4% dal 1.1.2001 al 31.12.2001 per CHF 13.40, per un totale CHF 348.40;

      ossia in totale CHF 712.60.

3.    Le parti danno incarico all’avv. __________ di sottoporre il presente accordo al Tribunale cantonale delle assicurazioni per omologazione e per lo stralcio della causa dai ruoli, ritenuto che non saranno assegnate ripetibili e che eventuali spese e tasse di giustizia saranno assunte da __________."

ritenuto che questa soluzione può essere omologata in quanto conforme ai fatto ed alla legge, la causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto (SVR 1996 AHV Nr. 74; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 p. 213; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175s., 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 28; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1997, pp. 387-388);

viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni 6.4.1961, applicabili in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LALPP;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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