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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2004 34.2002.65

14 janvier 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,862 mots·~19 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.65   BS/tf

Lugano 14 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 12 dicembre 2002 di

__________

contro  

Fondazione collettiva previdenza professionale __________ rappr. da __________       in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato il __________ 1938, dal 1° novembre 1988 era dipendente della ditta __________, ed è assicurato, per il tramite del suo datore di lavoro, in ambito previdenziale presso la Fondazione collettiva LPP dell’__________, divenuta poi Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________ (doc. _, cfr. anche certificato d’assicurazione doc. _).   Il 23 agosto 1999 l’assicurato, con il consenso della moglie, ha chiesto il versamento delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale in luogo della rendita di vecchiaia, conformemente all’art. 32 del Regolamento (VII/8), richiesta confermata dalla Fondazione stessa il 30 agosto 1999 (doc. _).

                               1.2.   Mediante domanda 16 luglio 2002 __________, il quale al 31 gennaio 2003 ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento (doc. _), ha revocato la scelta di liquidazione in capitale, chiedendo pertanto di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia (I/A2).

In risposta, il 22 luglio 2002 la Fondazione ha tuttavia respinto tale richiesta, facendo presente che la revoca doveva essere inoltrata al più tardi 3 anni prima del pensionamento (I/A3).

                                         Con scritto 3 dicembre 2002 __________, controfirmata dalla moglie, ha contestato la succitata presa di posizione, sostenendo in particolare che “ di regola la LPP parla di diritto a una rendita di vecchiaia, di poter revocare la richiesta di versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale prima della data di scadenza della stessa, che avverrà il __________ 2003, data in cui compirò 65 anni” (doc. _).                                                                                 

                                         Il 6 dicembre 2002 la Fondazione ha così spiegato il rifiuto di revocare la richiesta di pagamento delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale:

"  Sebbene le prestazioni di vecchiaia e per i superstiti vengano generalmente assegnate come rendite, la LPP prevede che le disposizioni regolamentari dell'Istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, purché l'assicurato faccia la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto. In analogia a tale articolo, nell'ambito della vostra opera previdenziale è contemplata questa opzione tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento o prepensionamento.

Il motivo per cui la decisione se optare per la rendita o per il capitale di vecchiaia diventa irrevocabile dopo il termine di tre anni, risiede nel fatto che l'istituzione di previdenza va salvaguardata da una antiselezione (selezione dei rischi negativa). La concessione del diritto di optare per una rendita o un capitale, ad esempio solo all'età finale del beneficiario, cagionerebbe a causa della possibilità di selezione (a seconda dello stato di salute della persona assicurata) un aumento della tariffa di assicurazione." (I/A5)

                               1.3.   Con petizione 12 dicembre 2002 __________ ha chiesto al TCA di obbligare la Fondazione a versargli la rendita di vecchiaia e, a titolo di domanda cautelare, di bloccare il versamento del capitale, visto che il __________ 2003 avrebbe raggiunto l’età ordinaria di pensionamento (65 anni).

                               1.4.   Prendendo posizione sulla domanda cautelare dell’attore, con scritto 7 gennaio 2003 la convenuta, per il tramite della __________, ha dichiarato di essere disposta a sospendere il pagamento del capitale di vecchiaia sino ad una sentenza definitiva nel merito della vertenza, concedendo alle prestazioni scadute l’effettivo tasso d’interesse di mercato (III).

                               1.5.   Il 13 gennaio 2003 l’attore ha fra l’altro chiesto allo scrivente Tribunale che il capitale resti presso la Fondazione (V).

                               1.6.   Con risposta 22 gennaio 2003 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Rilevato segnatamente come con la richiesta 23 agosto 1999 l’assicurato fosse stato edotto del termine di revoca (tre anni prima dal raggiungimento dell’età pensionabile), essa ha osservato quanto segue:

"  In un caso analogo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha comunicato a una persona assicurata quanto segue: "Il presente caso non giustifica, del resto, il nostro intervento quale autorità di vigilanza presso l'istituzione di previdenza citata in giudizio nella sua lettera. Poiché, contrariamente alla sua affermazione, che non condividiamo, l'istituzione di previdenza è autorizzata a rifiutare la revoca della liquidazione in capitale da lei scelta. Il quesito relativo all'opzione della liquidazione in capitale in luogo di rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LPP rientra nelle competenze dell'istituzione di previdenza a cui spetta prevedere tale opzione nel suo regolamento. Lo stesso vale per la revocabilità dell'opzione. L'istituzione di previdenza decide discrezionalmente se prevede o meno la possibilità di revoca dell'opzione nel suo regolamento. Ove venga a mancare la disposizione regolamentare concernente la possibilità di revocare la liquidazione in capitale a suo tempo scelta, da parte dell'istituzione di previdenza si palesa la volontà che l'opzione della liquidazione in capitale risulti irrevocabile una volta scelta dalla persona assicurata. Nulla può quindi costringere l'istituzione di previdenza ad accettare la revoca da parte della persona assicurata che in definitiva preferirebbe il pagamento della rendita" (traduzione della convenuta).

In casu, il rifiuto della revoca della liquidazione in capitale dell'attore deve a maggior ragione essere giuridicamente riconosciuto, dal momento che l'indicazione dell'irrevocabilità è stata esplicitamente accettata dall'attore.

È vero che l'UFAS nel suo comunicato n. 64, cifra 388, esprime il parere secondo cui alle persone assicurate si può all'occorrenza concedere una revoca della liquidazione in capitale. Tuttavia, l'UFAS riconosce legittimo il fatto che la possibilità di revoca dell'opzione del capitale sia limitata a 6 mesi prima dell'età di pensionamento. In casu l'attore ha notificato la revoca alla convenuta il 3 dicembre 2002, ovvero meno di 2 mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Di conseguenza, una modifica a così breve termine può essere respinta in ogni caso." (Doc. _)

                               1.7.   Il 31 gennaio 2003 l’attore ha precisato di avere revocato l’opzione della liquidazione in capitale con lettera 16 luglio 2002, quindi entro i 6 mesi utili fissati dall’UFAS, e non, come sostenuto dalla convenuta, il 3 dicembre 2002 (IX),

La Fondazione ha invece fatto notare, mediante lettera 13 febbraio 2003, che la revoca del mese di luglio 2002 non è stata validamente convalidata dalla moglie, ciò che invece è accaduto nel dicembre dello stesso anno (XI).

                               1.8.   Su richiesta del TCA, il 9 dicembre 2003 la convenuta ha trasmesso i regolamenti dal 1997 (XVIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999).

Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato può essere versata la rendita di vecchiaia, in luogo del capitale così inizialmente chiesto dall’assicurato il 23 agosto1999 Trattandosi quindi di una controversia in materia previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (cfr. 127 V 35 consid. 3b; 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                               2.2.   Con scritto 13 gennaio 2003 l’attore ha contestato la legittimità della __________ ad agire in causa (V).

                                         Dagli atti di causa risulta che la Fondazione convenuta ha concluso un contratto di gerenza con la __________ in cui è segnatamente prevista la rappresentanza giuridica (doc. _). Siccome le persone che hanno sottoscritto gli atti di causa - in particolare la presa di posizione 7 gennaio 2003 (lic. iur. __________ e lic. iur. __________) e la risposta di causa 22 gennio 2003 (lic. iur. __________ e lic. iur. __________)  - sono titolari di un diritto di firma collettivo a due per conto della __________, le stesse hanno quindi validamente rappresentato la Fondazione (cfr. estratto dell’Annuario del registro di commercio, III/V). Infine, diversamente da quanto sostenuto dall’attore in sede di petizione, anche i signori __________ e __________, sono titolari del diritto di firma collettivo a due e quindi sono autorizzati, in vece della convenuta, a rispondere, con presa di posizione 6 dicembre 2002, alle obiezioni sollevate dall’assicurato il 3 dicembre 2002 (I/A5 cfr. consid. 1.2).

                                         Nel merito

                               2.3.   Occorre quindi verificare se l’attore può validamente revocare la dichiarazione 23 agosto 1999 cui, con il consenso del coniuge, ha optato per il versamento in capitale della prestazione di vecchiaia (I/A1) e di conseguenza chiedere alla Fondazione l’erogazione della rendita di vecchiaia.

                               2.4.   Secondo l’art. 13 cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore dal hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

a) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b)le donne che hanno compiuto i 62 anni.

Il capoverso 2 dell’art. 13 LPP stabilisce che le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.

Secondo l’art. 6 cpv. 1 del regolamento dell’Istituto di previdenza, nella versione del 1° gennaio 1997 il cui tenore è rimasto invariato nei successivi regolamenti (doc. _), l’età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese susseguente il compimento dei 62 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l’art. 28 del regolamento dispone che una persona assicurata ha diritto a ricevere per il resto della vita una rendita di vecchiaia ridotta immediata, se chiede lo scioglimento dell’assicurazione entro gli ultimi 5 anni precedenti il raggiungimento dell’età di pensionamento (cpv. 2). La relativa dichiarazione scritta della persona assicurata dev’essere in possesso della Fondazione almeno tre mesi prima del raggiungimento dell’età in cui s’intende beneficiare del pensionamento anticipato (opzione “prepensionamento”). Questa dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento (cpv. 3).

                               2.5.   L'art. 14 LPP prevede l'ammontare della rendita di vecchiaia, mentre a proposito della modalità di pagamento l'art. 37 LPP stabilisce che:

"  1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono, di regola, assegnate come rendite.

                                         Di principio, in materia di previdenza professionale le prestazioni vengono erogate in forma di rendita, in quanto questa modalità di pagamento meglio si adatta allo scopo della legge che è quello di sostituire il salario mancante dopo la sopravvenienza del rischio assicurato e quindi di mantenere il tenore di vita anteriore (SZS 1989 p. 312 consid. 2c; Messaggio del Consiglio federale alla LPP, FF 1976 I p. 225).

                                         Il versamento in forma di capitale è quindi un’eccezione (cfr. SVR 1994 BVG Nr. 13 p. 35; SZS 1989 p. 312 consid. 2c; STFA dell’11 aprile 1997 in re A. C; Messaggio p. 225).

                                         Infatti i capoversi 2 e 3 dell'art. 37 LPP prevedono che:

2 L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, di una rendita per vedove o di una rendita per orfani che fossero inferiori al 10 rispettivamente al 6 e al 2 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS.

3 Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire che l'avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per vedove o d'invalidità. Per la prestazione di vecchiaia, l'assicurato deve fare la corrispondente dichiarazione il più tardi tre anni prima della nascita del diritto."

                                         Tramite questa deroga al principio del versamento in forma di rendita il legislatore ha voluto offrire all’assicurato una certa libertà nell’utilizzazione del capitale di vecchiaia (Messaggio p. 226).

                               2.6.   Facendo uso della facoltà di cui all’art. 37 cpv. 3 LPP, la Fondazione convenuta ha inserito nel proprio regolamento la possibilità per gli affiliati di liquidare la rendita di vecchiaia sotto forma di capitale. L’art. 32 cpv. 1 e 2 del citato regolamento, nella versione in vigore dal 1.1.1999 (doc. _) - valida al momento dell’opzione 23 agosto 1999 da parte dell’attore di liquidare in capitale l’avere di vecchiaia (doc. _) sostanzialmente rimasto invariato nell’attuale regolamento del 2001, prevede infatti quanto segue:

"  Al posto della rendita di vecchiaia può essere richiesto – con riserva di quanto disposto di seguito – il versamento dell’intero capitale di risparmio disponibile. Quale ulteriore alternativa, la persona assicurata può scegliere di farsi versare la metà dell’avere di previdenza accumulato e una rendita di vecchiaia vitalizia proporzionalmente ridotta con inizio immediato. Una liquidazione in tranche non è ammessa.” (cpv. 1)

La relativa dichiarazione scritta della persona assicurata dev’essere in possesso della Fondazione almeno tre anni prima che nasca il diritto ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 e 2. Il preavviso di tre anni va rispettato anche in caso di pensionamento anticipato (cpv. 2)                                                                               

                                         Per quel che concerne invece la revoca di tale richiesta, il regolamento della Fondazione non prevede nulla. Solo nel formulario per la liquidazione in capitale della rendita, sottoscritto il 23 agosto 1999 dall’attore e da sua moglie per consenso, è riportato in grassetto la seguente indicazione:

“Questa richiesta deve pervenire alla Fondazione al più tardi tre anni prima dell’insorgere del diritto e può essere revocata al massimo tre anni prima del pensionamento”. (sottolineatura del redattore, Doc. _).

Nel Bollettino sulla previdenza professionale no. 64 del 28 ottobre 2002 l’Ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS) ha tuttavia espresso il seguente parere circa il termine entro cui inoltrare una simile revoca:

" 388 Kapitalabfindung anstelle einer Rente – kann die versicherte Person auf ihre Wahl zurückkommen und unter welchen Bedingungen?

Kann eine versicherte Person, deren Vorsorgeeinrichtung es reglementarisch zulässt, anstelle einer Rente eine Kapitalabfindung zu verlangen, auf ihren Entscheid zurückkommen und wiederum eine Rente verlangen? Zu Erkundigungen bezüglich der durch diese Frage in verschiedenen Fällen verursachten Probleme hatte unser Amt Stellung genommen – diese jedoch bis anhin in den Mitteilungen nicht publiziert – für den Vorrang der Rente und somit für die Möglichkeit der versicherten Person, auf die Wahl des Kapitals zurückkommen zu können. In diesen Fällen nämlich hat das Recht auf eine Rente nach dem Gesetz Vorrang.

Es steht jedoch ausser Frage, der versicherten Person zu erlauben jederzeit ihre Meinung zu ändern. Es geht auch nicht darum zu verhindern, auf die Wahl der Kapitalform zurückkommen zu können. Diese kann durch eine Zeitlimite begrenzt werden, sie darf jedoch nicht so festgelegt werden, dass dadurch verhindert wird, einen einmal gefassten Entscheid widerrufen zu können.

Wenn nun das Gesetz Vorrang hat gegenüber den reglementarischen Bestimmungen, die es der versicherten Person erlauben, eine Option auszuüben, muss man aber auch zulassen, dass der Vorsorgeeinrichtung aus der Wahl der versicherten Person keine Nachteile entstehen; insbesondere wenn sie Neuberechnungen vornehmen muss, braucht sie Zeit dafür. Daher macht eine Beschränkung des Widerrufs der Kapitaloption auf sechs Monate vor dem Rücktrittsalter Sinn.

Gewisse Vorsorgeeinrichtungen legen eine „Konventionalstrafe“ in Form einer prozentualen Reduktion der Rente fest, um das Antiselektionsrisiko abzudecken. Dies erklärt sich daraus, dass die Vorsorgeeinrichtung die Finanzierung für eine Leistung in Form einer auf versicherungstechnischen Grundlagen kalkulierten Rente vorsehen muss. Bei Auszahlung einer Kapitalabfindung basiert die Berechnung auf anderen Grundlagen, dies zum Vorteil der Vorsorgeeinrichtung. Wenn sie nun ihre Berechnung ändern muss, korrigiert sie ihr zuerst vorgesehenes Finanzierungsmodell. Ändert die versicherte Person ihre Meinung, muss die Vorsorgeeinrichtung auf ihr anfängliches Berechnungsmodell zurückkommen. Sie erleidet dadurch eine Finanzierungslücke. Unser Amt hat zugelassen, dass die versicherte Person das Antiselektionsrisiko und auch die Kosten, die mit dem Meinungswechsel verbunden sind, trägt. Dies aber nur, soweit sie (Kosten und Antiselektion) genügend belegt sind. Eine systematische Reduktion der Leistungen und auch Kostenpauschalen sind daher nicht zulässig. “

                                      Quindi, riconoscendo alla persona assicurata la possibilità di cambiare opinione in merito alle modalità di pagamento della prestazione di vecchiaia, secondo l’UFAS, un preavviso di sei mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento per revocare l’opzione della liquidazione in capitale è da ritenere un termine ragionevole. Questo in particolare se si tiene conto dei costi e dei rischi economici che una simile revoca causano all’assicuratore previdenziale [cosiddetta “antiselezione” (in tedesco: Antiselektion) con cui s’intende il deterioramento della copertura dei rischi a scapito della cassa pensione dovuta al fatto che gli assicurati optano per il versamento delle prestazioni di vecchiaia prima della loro esigibilità, cfr. DTF 124 V 278 consid. 3a e Bollettino sulla previdenza professionale no. 48 del 29 ottobre 1998] - motivi per altro già spiegati dalla stessa Fondazione nello scritto 6 dicembre 2002 (cfr. consid. 1.2)  -, nonché del tempo sufficiente per ricalcolare la prestazione assicurativa.                                     

                               2.7.   Nel caso concreto, __________ ha fatto presente di aver inoltrato in data 16 luglio 2002 la revoca del pagamento in capitale della prestazione di vecchiaia, quindi entro i sei mesi prima del pensionamento, mentre la Fondazione, ribadendo comunque il termine di tre anni di preavviso, ha osservato che tale dichiarazione era sprovvista della controfirma del coniuge e che solo il 3 dicembre 2002 la moglie dell’attore ha avallato per iscritto la revoca in parola ciò che costituisce un lasso di tempo inferiore a due mesi dall’inizio della diritto alla rendita (1° febbraio 2003, cfr. art. 6 cpv.1 del regolamento in vigore dal 1° gennaio 2001, XVIII/3).

Da un attento esame degli atti, questa Corte ritiene che la richiesta di versamento di una rendita di vecchiaia postulata dell’assicurato vada protetta, indipendentemente dalla questione circa la validità o meno della revoca dell’opzione di liquidazione in capitale della prestazione di vecchiaia e ciò per i seguenti motivi.

Occorre qui ricordare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, gli istituti previdenziali che prevedono il prepensionamento, il diritto all’evento assicurato non sorge con il compimento dell’età prevista dall’art. 13 cpv. 1 LPP, ma al raggiungimento dell’età fissata dal regolamento che permette all’assicurato di chiedere il prepensionamento. Pertanto, nel caso di prepensionamento di cui all’art. 13 cpv. 2 LPP, se il contratto di lavoro è disdetto ad un'età in cui il regolamento già riconosce il diritto a prestazioni di vecchiaia per pensionamento anticipato, non esiste più alcun diritto a prestazione di uscita. Lo scioglimento del rapporto di lavoro in un momento in cui sono adempiuti i presupposti regolamentari per un pensionamento anticipato fa nascere il diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dal regolamento nonostante l'intenzione dell'assicurato di esercitare attività lucrativa altrove [DTF 120 V 306; SZS 1998 pag. 126; cfr. anche DTF 123 V 148 consid. 5; tale principio è mantenuto anche sotto l’imperio della LFLP, cfr. DTF 129 V 381, cfr. anche STFA inedita 5 agosto 2003 __________ Secondo il succitato criterio determinante la nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, con sentenza pubblicata in DTF 124 V 276s. resa in ambito di prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio ex art. 30c cpv. 1 LPP, l’Alta Corte ha precisato - ricordando come il termine di tre anni di cui all'art. 30c cpv. 1 LPP, alla stregua di quello previsto all'art. 37 cpv. 3 LPP concernente la liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, abbia lo scopo di evitare la cosiddetta antiselezione - che il termine per l’inoltro della richiesta di versamento del capitale in luogo della rendita decorre al più tardi tre anni prima del momento in cui l'assicurato può esigere “al più presto” il versamento di una prestazione di vecchiaia dall'istituto previdenziale (cfr. il commento di tale sentenza scritto da Moser e pubblicato in AJP/PJA 2000 pag. 762).

Orbene, alla luce della succitata giurisprudenza, non vi è motivo per non ritenere che, ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 LPP, il termine per inoltrare l’opzione del capitale in luogo della rendita di vecchiaia decorra tre anni prima del momento in cui l’assicurato può esigere il pensionamento anticipato. Nel caso in esame, essendo l’attore nato il 31 gennaio 1938, conformemente all’art. 28 cpv. 2 del regolamento (cfr. consid. 2.4), egli avrebbe potuto ricevere una prestazione di vecchiaia ridotta per prepensionamento all’età di 60 anni (__________1998), motivo per cui la richiesta di versamento del capitale unico inoltrata il 23 agosto 1999 (doc. _) non rispetta il succitato termine di tre anni e non può di conseguenza essere ritenuta valida (per un caso analogo avente per oggetto sia il prelievo anticipato per la proprietà immobiliare ex art. 30c cpv. 1 LPP che il versamento di un capitale al posto della rendita di vecchiaia ex art. 37 cpv. 3 LPP, cfr. STFA inedita 5 agosto 2003 nella causa H, __________).

In queste circostanze, dunque, __________ ha unicamente diritto ad una rendita di vecchiaia e ciò a decorrere dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 28 cpv. 1 del regolamento).

                               2.8.   Con scritto 13 gennaio 2003 __________ ha chiesto l'assegnazione di interessi di mora sulla rendita dovuta.

                                         A tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).

                                         Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).

                                         In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

                                         Nel caso di specie il regolamento prevede l’interesse di mora per le prestazioni d’uscita (art. 54 cpv. 3) ma non per le rendite, né dagli atti risulta che le parti abbiano pattuito un tasso d’interesse superiore a quello previsto dalla legge. Di conseguenza può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.

                                         Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui

                                         “il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

                                         Nel caso in esame, benché la domanda giudiziale sia stata presentata il 12 dicembre 2002, visto che il diritto alla rendita sorge solo il 1° febbraio 2003 (cfr. art. 6 cpv. 1 del regolamento 2001), gli interessi di mora possono essere fatti decorrere da tale data e non prima.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza la Fondazione collettiva di previdenza professionale __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia dal 1° febbraio 2003, oltre a interessi di mora del 5% dal 1° febbraio 2003.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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