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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 34.2002.51

26 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,065 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.51   RG/sc

Lugano 26 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

 __________  rappr. da: __________ e  Cassa pensioni della __________  

a  

__________

rappr. da: avv. __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

-   con sentenza di divorzio __________ 2001, cresciuta in giudicato - per quanto qui concerne - il __________ 2001, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ all'accredito a suo favore della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall'ex marito dalla data del matrimonio sino alla pronunzia del divorzio;

-   con scritto 17 ottobre 2002 il Pretore ha trasmesso al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, l'intero incarto di divorzio e notificando i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

-   ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dall'ex marito durante il matrimonio, il TCA ha richiesto ai coniugi e all'istituto di previdenza interessato di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

-   con scritto 4 novembre 2002 la Cassa pensioni della __________, cui __________ è stato affiliato a far tempo dal 1° gennaio 1975, ha comunicato che l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio (8 novembre 1985) ammontava a fr. 33'281, che quella esistente al momento del divorzio (__________2001) è pari a fr. 195'774 e che di conseguenza, considerati altresì gli interessi maturati sino alla data del divorzio, la prestazione da dividersi acquisita durante il matrimonio ammonta a fr. 135'082 (IV);

-   con scritto 8 novembre 2002 il patrocinatore della ex moglie ha comunicato al TCA che l'esatto importo da accreditare a favore di quest'ultima potrà essere stabilito a dipendenza delle informazioni che verranno fornite dalla __________, ritenuto che quanto di spettanza di __________ dovrà esserle versato su un conto di libero passaggio presso la Fondazione __________ (V);

-   con scritto al TCA di medesima data il rappresentante dell'ex marito ha precisato di non essere in grado di quantificare l'importo da accreditare a favore della ex moglie non disponendo ancora delle relative informazioni nel frattempo chieste alla __________ (VI);

-   in data 15 novembre 2002 il TCA ha trasmesso agli ex coniugi la documentazione acquisita agli atti relativa al calcolo della dividenda prestazione d'uscita effettuato dalla __________, assegnando loro un termine di 10 giorni per presentare osservazioni (VII, VIII);

-   con rispettivi scritti 18 e 19 novembre 2002, entrambi i patrocinatori degli ex coniugi __________ hanno rilevato come la prestazione da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio ammoniti a fr. 135'082, il rappresentante di __________ cifrando inoltre l'importo da versare a favore di quest'ultima in fr. 67'541 (IX, X).

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

-   giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

-   giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253); 

-   nella fattispecie in esame, il matrimonio tra i coniugi __________ essendo anteriore al 1° gennaio 1995 e non essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita al momento del matrimonio, osservato inoltre come a tale momento l'interessato fosse affiliato ad un fondo di previdenza (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, __________, cresciuta in giudicato), il calcolo della prestazione d'uscita esistente alla data del matrimonio deve essere effettuato conformemente all'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528).

                L'art. 22a LFLP dispone infatti che

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

la tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

-   la succitata norma torna quindi applicabile per il calcolo della prestazione d'uscita di __________, affiliato al momento del matrimonio presso un istituto di previdenza;

-   l'ammontare comunicato dalla __________, in difetto dell'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, pur non avendo l'assicurato mai cambiato istituto di previdenza ai sensi dell'art. 22a cpv. 1, 2a frase LFLP, risulta essere stato correttamente calcolato secondo i criteri di cui all'art. 22 a cpv. 2 LFLP.

Infatti, la conclusione del matrimonio risalendo a prima del 1° gennaio 1995 (data d'entrata in vigore della LFLP) e la __________ - quale unico istituto di previdenza cui l'interessato è stato affiliato a far tempo dal 1° gennaio 1975 - non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data d'affiliazione (1° gennaio 1975) e la data del matrimonio (__________1985), ha effettuato il calcolo della prestazione al momento del matrimonio a mezzo della tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS 831.425.4);

-   di conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di contribuzione (26) tra l'ultima prestazione d'uscita prima del matrimonio e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il matrimonio, dall'altro il numero di anni di matrimonio (15) in tale periodo di contribuzione, applicato il corrispondente valore tabellare del 17%, l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, in assenza di deduzioni dovute a versamenti unici effettuati nell'intervallo considerato e tenuto conto degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 33'281-;

-   l'avere di __________ accumulato durante il matrimonio corrispondente quindi alla differenza tra prestazione d'uscita al momento del divorzio (fr. 195'774) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr. 60'692) - e non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 135'082;

-   posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per la ex moglie metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge), il credito a favore di  __________ ammonta a fr. 67'541 (135'082 : 2);

-   per il resto, l'importo comunicato dalla __________ non é stato contestato dagli ex coniugi __________ quali hanno concluso per l'accredito a favore di __________ dell'importo di fr. 67'541. Incontestata è pure rimasta la data alla quale é stata calcolata la prestazione d'uscita al momento del divorzio, ovvero il 28 febbraio 2001 (IX, X);

-   per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);

-   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

-   come visto, dagli atti di causa emerge che __________ dispone di un conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio __________, sul quale dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 67'541 (II, V);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 135'082.--.

                                 2.-   E' fatto ordine alla Cassa pensioni della __________ di versare sul conto di libero passaggio __________presso la Fondazione di libero passaggio __________ a favore di __________ l'importo di

                                         fr. 67'541.--.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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