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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2003 34.2002.25

16 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,442 mots·~12 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.25   RG/sc

Lugano 16 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

1. __________ 2. __________ 3. __________ Fondazione previdenza professionale, 4. Fondaz.coll.prev. prof. __________  

a  

__________

rappr. da: avv. __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con sentenza di divorzio 24 aprile 2002, cresciuta in giudicato il 15 maggio  2002, il Pretore del Distretto di __________ ha accertato il diritto di __________ all’accredito su un conto di libero passaggio della metà della prestazione di libero passaggio accumulata dall’ex marito durante il matrimonio;

                                     -   che con scritto 22 maggio 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 CCS;

                                     -   che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio da __________, il TCA ha richiesto ai coniugi e agli istituti di previdenza interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP), effettuando in corso d'istruttoria anche alcuni accertamenti presso l'attuale e i precedenti datori di lavoro dell'ex marito e rispettivi istituti previdenziali. Delle relative risultanze si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi.

                                     -   che con scritto 21 marzo 2003 il TCA ha trasmesso agli ex coniugi l'intera documentazione acquisita agli atti assegnando loro  un termine di 10 giorni per una presa di posizione;

                                     -   che il 24 marzo 2003 il patrocinatore di __________ ha quantificato in fr. 49'277.50 la prestazione di spettanza di quest'ultima.

                                         Con scritti 30 marzo e 16 aprile 2003 __________, riprendendo in sostanza quanto già osservato formulate con precedente scritto 1. luglio 2002, ha invece evocato alcune problematiche - invero prive di pertinenza con l'oggetto della presente vertenza - inerenti segnatamente la precedente procedura di divorzio, la situazione lavorativa e previdenziale della ex moglie durante il matrimonio, evidenziando inoltre alcuni aspetti relativi all'esistenza di asserite pretese nei confronti dell'ex coniuge ed alcuni interrogativi circa la possibilità d'utilizzo dei propri averi pensionistici per far fronte alla propria situazione debitoria. Egli si è infine rimesso alla decisione di codesto TCA per quanto riguarda il quantum da ripartire;

considerato,                   in diritto

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il

matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   che per l'art. 142 CCS

"  In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le 0

quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

    1.  la decisione sulle quote di ripartizione;

    2.  la data del matrimonio e la data del divorzio;

    3.  gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

    4.  gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   che, in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253); 

                                     -   che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il 4 ottobre 1985 e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;

                                     -   che secondo l'art. 22a LFLP

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione

d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                          che l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 12/99, S. 1623; STCA del 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, __________, cresciuta in giudicato);

                          -   che in concreto dagli atti di causa, risulta che __________ è stato assicurato presso la __________ dal 1° aprile 1979 al 31 gennaio 1993 (sino al 31.12.1984 egli è stato assicurato unicamente per il rischio decesso e invalidità, senza accumulo quindi di averi di vecchiaia [cfr. sul punto Vetterli/Keel, op. cit., pag. 1620]) e che al momento del matrimonio (__________1985) egli disponeva di una prestazione di libero passaggio quantificata dal citato istituto previdenziale in fr. 2'021 (doc. _);

                          che successivamente, nel gennaio 1993, l'avere accumulato presso la __________ pari a fr. 29'906 è stato trasferito alla __________ (doc. _). In seguito, nell'ottobre 1994, il capitale di libero passaggio nel frattempo accumulato (e versato su un conto di libero passaggio della __________) è stato trasferito alla __________ per un importo di fr. 43'735.55 (doc. _). Nel febbraio 1995 l'avere accumulato presso la __________ è stato trasferito alla __________ Fondazione collettiva 2° pilastro, __________ (fr. 45'633.95, doc. _), la quale a sua volta, nell'aprile/settembre 1999, ha versato alla Fondazione collettiva LPP della __________ una prestazione di libero passaggio di spettanza di __________ pari a fr. 84'317.10 rispettivamente di fr. 370.90 (doc. _). Infine, l'avere accumulato presso quest'ultimo istituto di previdenza, pari a fr. 91'680, è stato nuovamente trasferito, nel gennaio 2000, alla __________ Fondazione collettiva 2° pilastro, presso cui al momento del divorzio (__________2002) __________ disponeva di una prestazione d'uscita pari a fr. 100'576 (doc. _);

                          -   che dagli atti di causa emerge inoltre che __________, assicurato dal 1. giugno 2001 presso la Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________ (opera di previdenza della ditta __________, presso cui __________ è impiegato a far tempo dal 1. giugno 2001, cfr. doc. _), dispone pure presso tale istituto di previdenza di una prestazione di libero passaggio ammontante al 15 maggio 2002 a fr. 5'843 (doc. _);

                                     -   che gli averi di libero passaggio di __________ al momento del divorzio (determinante è il 15 maggio 2002, data in cui la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato; Vetterli/Keel, op.cit., in: AJP 12/99, S. 1620), gli stessi risultano quindi essere composti dall’avere di libero passaggio di fr. 100'576 depositato presso la __________ oltre a quello di fr. 5'843 esistente presso la Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________;

                                     -   che di conseguenza l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra la somma degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio per complessivi fr. 106'419 (100'576 + 5'843) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio aumentata degli gli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio (cfr. art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2) per complessivi fr. 2'991.60 (capitale di fr. 2'021 + interessi di fr. 970.60 [per il calcolo degli interessi cfr. Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, Leonardo I, tab. 47]), e non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 103'427.40;

                                     -   che posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per la ex moglie metà della prestazione accumulata dall'ex coniuge), il credito a favore di __________ a fr. 51'713.70 (103'427.40 : 2);

                                     -   che a carico di quest'ultima - contrariamente a quanto sembra voler sostenere __________ allorquando chiede venga accertata, nell'ambito della presente procedura, l'esistenza di averi pensionistici accumulati dalla ex moglie a far tempo dal matrimonio - il giudice del divorzio, la cui decisione circa le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita è vincolante per il giudice competente a decidere a norma dei combinati articoli 142 cpv. 2 CCS e 73 LPP (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: Pfister-Liechti (Hrsg.), De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 84; FF 1996 I 114), non ha per contro fissato alcuna quota di riparto, a favore dell'ex marito, delle prestazioni da essa acquisite durante il matrimonio;

                                     -   che, per il resto, gli importi comunicati dagli istituti di previdenza e di libero passaggio non sono stati contestati dalle parti nelle more della presente procedura; incontestata è pure rimasta la data alla quale è stata calcolata la prestazione di previdenza al momento del divorzio, ovvero il __________ 2002;

                                     -   che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, op. cit., in SVZ 68/2000, p. 258);

                                     -   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;

                                     -   che __________ ha comunicato di disporre di un conto di libero passaggio presso la Fondazione di libero passaggio __________, sul quale dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 51'713.70;

                                     -   che pertanto la __________ collettiva 2° pilastro, __________ e la Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________ verseranno a favore di __________ presso il citato istituto assicurativo la metà delle rispettive prestazioni d'uscita dell'ex marito (fr. 48'792.20 rispettivamente fr. 2'921.50).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 103'427.40.

                                 2.-   E' fatto ordine alla __________ Fondazione collettiva 2° pilastro, __________ di versare alla Fondazione di libero passaggio __________ a favore di __________ l'importo di fr. 48'792.20.

                                 3.-   E' fatto ordine alla Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________ (opera di previdenza della ditta __________, n. contratto __________) di versare alla Fondazione di libero passaggio __________ a favore di __________ l'importo di fr. 2'921.50.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario   

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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