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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2002 34.2002.23

19 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·463 mots·~2 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00023   RG/cd

Lugano 19 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

vista la petizione del 15 maggio 2002 interposta da

Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 15 maggio 2002 con cui la Fondazione Istituto colelttore LPP, Lugano ha chiesto al TCA di condannare la __________ al versamento di fr. 2'495.55 oltre interessi del 5% dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese ai sensi degli artt. 103,106 CO, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________del 2 agosto 2001 dell'UEF di __________ per fr. 2'495.55 oltre interessi del 5% dal 26 luglio 2001 nonché fr. 150 per spese;

vista la risposta di causa 10 giugno 2002 con cui la società convenuta ha dichiarato di non contestare la pretesa attorea e di impegnarsi "inderogabilmente" ad onorare il credito vantato dall'attrice entro il 4 luglio 2002 (III);

visto lo scritto 17 giugno 2002 di parte attrice la quale si dichiara d'accordo con la proposta di pagamento del debito entro il 4 luglio 2002 (IV);

    rilevato:

    -       che tramite il riconoscimento del debito relativo ai contributi della previdenza

            professionale chiesti con la petizione (acquiescenza del debitore), la convenuta ha aderito alla richiesta dell’attrice, la quale ha manifestato il proprio accordo al pagamento dell'importo dovuto entro il 4 luglio 2002;

    -       che questa soluzione può essere omologata in quanto conforme alla legge, la

            causa potendo quindi essere stralciata dai ruoli, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 387-388);

    viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;

decreta                       

                                 1.-   La petizione é stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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