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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.05.2003 34.2002.17

5 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,928 mots·~15 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00017   fc/RG

Lugano 5 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo nella causa che oppone

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

a  

1. __________ 2. Fondazione di previdenza della __________ 3. Personalfürsorgestiftung der __________     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con sentenza di divorzio __________ 2000, cresciuta in giudicato il __________ 2000, il Pretore di __________ ha accertato il diritto di __________ ad “una quota di ½ (un mezzo) della prestazione previdenziale d’uscita maturata da __________ in costanza di matrimonio” da trasferirsi su un conto previdenziale vincolato al nome di __________ (I);

                                     -   che con scritto 15 aprile 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto di divorzio e notificato al TCA, quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 144 cpv. 2 CC (II);

                                     -   che ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio dal marito, il 17 aprile 2002 il TCA ha richiesto agli ex coniugi, agli istituti di previdenza e fondi di libero passaggio interessati di determinarsi a tale proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) (IV);

                                     -   che con lettera 2 maggio 2002 l’avv. __________, patrocinatore di __________, ha quantificato la pretesa della sua mandante in fr. 66'282.20 (V);

                                     -   che con scritto 8 maggio 2002 la __________,  nella sua qualità di riassicuratrice della __________, istituto di previdenza presso il quale __________ è assicurato a far tempo dal 1. giugno 1992, ha quantificato la prestazione d’uscita dell’assicurato in fr. 124'755 al 25 agosto 2000 precisando che all’entrata il medesimo aveva apportato una prestazione di libero passaggio di fr. 47'473.60 (valuta 1. giugno 1992) (VI);

                                     -   che, richiesta dal TCA (IX), con scritto 4 luglio 2002 la Personalfürsorgestiftung der __________, ha confermato che la prestazione d’uscita maturata da __________ al 22 settembre 2000 ammontava a fr. 125'654 e ha precisato che il precedente istituto di previdenza dell’assicurato era la Fondazione di previdenza della ditta __________ (XI); con presa di posizione 10 febbraio 2003 il medesimo istituto di previdenza ha confermato che __________ aveva apportato una prestazione d’entrata di fr. 47'373.60, versata il 23 giugno 1992 dalla Fondazione di previdenza della ditta __________;

                                     -   che interpellata dal TCA, con lettere 8 e 21 agosto 2002 la Fondazione di previdenza della ditta __________ ha confermato che nel periodo in cui __________ aveva lavorato alle dipendenze della __________, vale a dire dal 1. luglio 1979 al 31 maggio 1992, egli aveva accumulato un capitale di previdenza di fr. 47'373.60, importo che era stato versato in data 23 giugno 1992 al nuovo istituto di previdenza dell’assicurato, la Personalfürsorgestiftung der __________ (XIV, XVI);

                                     -   che in seguito il TCA si è più volte rivolto alla Fondazione di previdenza della ditta __________ al fine di ottenere la quantificazione della prestazione d’uscita maturata da __________ al momento del matrimonio (__________1982);

                                     -   che dopo una serie di prese di posizione della Fondazione di previdenza della ditta __________ (XVIII, XXIII, XXV), rispettivamente della Società di Consulenza Previdenziale nella sua qualità di consulente della medesima fondazione (XX, XXIII, XXVII, XXXI), con scritto pervenuto al TCA il 13 febbraio 2003 la Fondazione di previdenza della ditta __________ ha infine prodotto il calcolo della prestazione d’uscita maturata da __________ al momento del matrimonio a mezzo della Tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno (XXXV); su richiesta della vicecancelliera detto calcolo è poi stato ulteriormente precisato in data 20 marzo 2003 (XLI);

                                     -   che con scritto 27 febbraio 2003 il TCA ha trasmesso ai coniugi l'intera documentazione relativa al calcolo della prestazione d'uscita di __________ ed ha loro assegnato un termine di 10 giorni per una presa di posizione, invitando nel contempo __________ ad indicare gli estremi del conto di libero passaggio rispettivamente l'eventuale nominativo dell'istituto di previdenza a cui quale versare la quota previdenziale di sua spettanza (XXXVI, XXXVII);

                                     -   che con scritto 12 marzo 2003 il patrocinatore di __________ ha quantificato la quota di spettanza di quest'ultima in fr. 62'282, evidenziando tuttavia come a tale importo debbano essere aggiunti gli interessi al 4% maturati sino al momento del versamento effettivo dell'importo dovuto (XL); con ulteriore scritto di medesima data egli ha pure comunicato il nominativo dell'attuale istituto di previdenza di __________ (XXXIX);

                                     -   che infine, prendendo atto della comunicazione 20 marzo 2003 della Fondazione di previdenza della __________, __________ ha chiesto la divisione tra le parti, in ragione di 1/2 ciascuno, degli interessi sulla prestazione d'uscita al momento del matrimonio (XLIII).

considerato,                   in diritto

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   che giusta l'art. 22 LFLP in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il

matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   che per l'art. 142 CCS

"  In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in

  giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente

  secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

-   che a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da

dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   che giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parti alla procedura anche le istituzioni di libero passaggio (in casu la Fondazione NAB-2 di Brugg e la Fondazione Istituto collettore LPP di Zurigo; sul punto cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 253); 

                                     -   che nella fattispecie in esame, il matrimonio tra i coniugi __________ essendo stato celebrato il __________ 1982 e, quindi, anteriormente al 1° gennaio 1995 e non essendo inoltre conosciuta la prestazione d'uscita di __________ al momento del matrimonio, osservato altresì come a tale momento l'interessato fosse affiliato ad un fondo di previdenza (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato), il calcolo della prestazione d'uscita esistente alla data del matrimonio deve essere effettuato conformemente all'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528);

                                     -   che in effetti l'art. 22a LFLP dispone che

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione

d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

-    che in concreto dalla documentazione agli atti risulta che __________ al momento del divorzio era alle dipendenze della ditta B__________ ed era di conseguenza affiliato alla Personalfürsorgestiftung der __________, istituto di previdenza che ha quantificato la prestazione d’uscita maturata dall’interessato al momento del divorzio (22 settembre 2000) in fr. 125'654 (XI);

                                     -   che la prestazione di previdenza accumulata da __________ durante il matrimonio, da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio, coincide quindi con la differenza tra la prestazione d’uscita alla data del divorzio e quella esistente al momento del matrimonio;

                                     -   che dagli atti e dagli accertamenti esperiti dal TCA risulta che __________ è entrato a far parte della Fondazione di previdenza della ditta __________ il 1. luglio 1979 e che l'avere di libero passaggio qui accumulato - di fr. 47'473.60 - è stato interamente trasferito il 23 giugno 1992 alla Personalfürsorgestiftung der __________ (cfr. XXXIV); risulta inoltre che in seguito __________ non ha più cambiato datore di lavoro né, di conseguenza, istituto di previdenza, essendo tuttora assicurato presso la Personalfürsorgestiftung der __________;

                                     -   che per quanto riguarda quindi la prestazione d’uscita di __________ al momento del divorzio (determinante è il __________ 2000, data in cui la sentenza di divorzio è cresciuta in giudicato; cfr.Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), dalla documentazione agli atti la stessa risulta essere costituita dalla prestazione d’uscita di fr. 125'654 maturata a suo favore presso la Personalfürsorgestiftung der __________, istituto di previdenza al quale, come detto, è confluito tutto l'avere previdenziale maturato dall'interessato prima del 1992 (XI);

                                     -   che per quanto attiene invece alla prestazione d’uscita di __________ al momento del matrimonio, la celebrazione delle nozze risalendo a prima del 1° gennaio 1995 (data d'entrata in vigore della LFLP) e la Fondazione di previdenza della ditta __________ non disponendo dell'ammontare dell'avere d'uscita tra la data d'affiliazione (1° luglio 1979) e la data del, il medesimo istituto di previdenza ha effettuato il calcolo della prestazione d'uscita al momento del matrimonio in corretta applicazione dei criteri posti dall’art. 22a cpv. 2 LFLP e, quindi, a mezzo della tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno (RS 831.425.4). La fondazione ha quindi da un lato considerato una prestazione uguale a zero al momento dell'entrata nella cassa, dall'altro l'importo di fr. 47'374, corrispondente all'ammontare della prestazione d'uscita comunicata il 31 maggio 1992, dopo la data del matrimonio, all’uscita dall’istituto di previdenza (cfr. XXXV);

                                     -   che, di conseguenza, considerato da un lato il numero di anni di contribuzione (12.919) tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio (entrata nella cassa il 1° luglio 1979) e la prima prestazione d'uscita conosciuta dopo il matrimonio (fr. 47'374 al 31 maggio 1992), dall'altro il numero di anni di matrimonio (9.917) in tale periodo di contribuzione (dal 2 luglio 1982 al 31 maggio 1992), applicato il corrispondente valore tabellare del 13%, l'ammontare della prestazione d'uscita al momento del matrimonio, tenuto conto di un versamento unico di fr. 514 effettuato prima del matrimonio e tenuto conto degli interessi al 4% maturati sino alla data del divorzio e da aggiungersi interamente alla prestazione d'uscita (dell'ex marito) presente al momento del matrimonio (art. 22 cpv. 2, 26 cpv. 3 LFLP, art. 8a OLP e art. 12 OPP 2), è pari a fr. 13'511 (XXXV, XLI);

                                     -   che pertanto l'avere di previdenza di __________ accumulato durante il matrimonio, corrispondente alla differenza tra la prestazione d’uscita esistente al momento del divorzio (fr. 125'654) e la prestazione d'uscita al momento del matrimonio più gli interessi (fr. 13'511), e non essendo per il resto stato effettuato alcun versamento anticipato durante il matrimonio, deve essere cifrato in fr. 112'143;

                                     -   che di conseguenza, posta la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (per __________ metà della prestazione accumulata dall'ex coniuge), il credito a favore della ex moglie ammonta a fr. 56'071.50 (112'143 : 2);

                                     -   che, del resto, nelle more della presente procedura gli importi comunicati dagli istituti di previdenza interessati non sono stati contestati dagli ex coniugi; incontestata è pure rimasta la data alla quale è stata calcolata la prestazione di previdenza al momento del divorzio, ovvero il 22 settembre 2000;

                                     -   che in conclusione, a favore di __________ spetta una prestazione d'uscita pari a  fr. 56'071.50;

                                     -   che __________ ha chiesto che sul capitale da trasferire a suo favore venga riconosciuto un interesse del 4% sino alla data dell'effettivo versamento da parte dell'istituto previdenziale debitore;

                                     -   che la richiesta di __________ deve essere accolta nel senso che ad essa dovrà essere accreditata la prestazione d'uscita pari a fr. 56'071.50 oltre interessi al tasso applicato dalla Personalfürsorgestiftung der __________ sull'avere di vecchiaia di __________ a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di __________ 2000) sino alla data del versamento della prestazione di spettanza della ex moglie (cfr. STCA del 17 dicembre 2001 in re R, __________);

                                     -   che per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);

                                     -   che l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio;

                                     -   che, sollecitata in tal senso dal TCA, __________, tramite il suo rappresentante, ha comunicato il nominativo dell'istituto di previdenza cui accreditare l'importo di sua spettanza (XXXIX- XLV);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 112'143.

                                 2.-   E' fatto ordine alla Personalfürsorgestiftung der __________ di versare alla Fondazione collettiva LPP della __________, a favore di __________ (numero di __________, previdenza della __________), l’importo di fr. 56'071.50 oltre interessi conformemente ai considerandi.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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