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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2002 34.2002.14

21 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·579 mots·~3 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.14   fc

Lugano 21 novembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 26 marzo 2002 di

__________

contro  

__________

    in materia di previdenza professionale

considerato che

                                     -   con istanza 16/17 dicembre 2001 alla Pretura di __________ ha chiesto di condannare il suo ex datore di lavoro __________ al pagamento di un importo di fr. 2'026.45 di cui fr. 1'380 per contributi arretrati di cassa pensione non riversati all'istituto di previdenza, e la differenza per pretese legate al pagamento della tredicesima mensilità, ad un'indennità vacanza e a trattenute non giustificate (I);

                                     -   che in data 20 dicembre 2001 __________ ha poi esteso la sua domanda chiedendo pure la condanna al pagamento di ulteriori fr. 649.50 per pretesi ammanchi nei contributi riversati alla cassa pensione;

                                     -   che a seguito dell'udienza di fronte al Pretore del 7 marzo 2002 il convenuto ha provveduto a tacitare una parte delle pretese dell'istante mediante un versamento di fr. 666.65;

                                     -   che __________ ha successivamente precisato che l'unica questione ancora sottoposta a giudizio riguardava una differenza, di complessivi fr. 934.50, tra quanto effettivamente riversato dal datore di lavoro all'istituto di previdenza e quanto effettivamente dovuto;

                                     -   che, costatata la sua incompetenza a derimere la vertenza, con decreto 26 marzo 2002 il Pretore di Lugano ha stralciato la causa dai ruoli della Pretura per quanto atteneva ai punti risolti per intervenuto accordo tra le parti e trasmesso al TCA l'istanza di __________, nonché la successiva estensione della stessa del 20 dicembre 2001 e 19 marzo 2002 (I);

                                     -   che con scritto del 9 aprile 2002 __________ ha confermato al TCA di mantenere la propria donanda intesa alla condanna di __________ al pagamento di fr. 934.50 (IV);

                                     -   che dal canto suo il convenuto, con uno scritto del 2 maggio 2002, si è opposto all'accoglimento della petizione sostenendo di aver correttamente accreditato i contributi a favore dell'attore al competente istituto di previdenza (VII);

                                     -   che con una presa di posizione del 10 giugno 2002 __________ si è riconfermato nelle proprie posizioni limitando tuttavia la propria pretesa al pagamento da parte del convenuto di fr. 805.50 (X);

                                     -   che sulla base di documentazione versata agli atti dal convenuto (doc. _), il TCA ha provveduto ad effettuare degli accertamenti presso l'istituto di previdenza presso il quale era assicurato l'attore, la Cassa pensione __________;

                                     -   che le relative risultanze sono state intimate alle parti con l'assegnazione di un termine per formulare osservazioni;

                                     -   che con scritto del 28 ottobre 2002 l'attore, censurati i conti effettuati dall'istituto di previdenza, e osservato come egli avesse comunque ottenuto il rimborso da parte del convenuto di più della metà di quanto preteso, ha dichiarato di non voler far perdere ulteriore tempo al TCA e, quindi, di voler "porre termine a codesta situazione";

                                     -   che __________, su richiesta del TCA, ha confermato di  ritirare la petizione presentata nei confronti di __________ con scritto del 16 novembre 2002;

                                     -   che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;

    viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 in relazione all'art. 8 della LALPP

decreta                   1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepiscono né tasse né spese.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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