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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2001 34.2001.51

14 décembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·345 mots·~2 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00051   RG/sc

Lugano 14 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 11 settembre 2001 interposta da

__________ Fondaz. coll. prev. prof. Obbligatoria,  

contro  

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di previdenza professionale

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la petizione 11 settembre 2001 con cui la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria ha chiesto al TCA di condannare la __________ al versamento di fr. 1'136.20, oltre interessi al 5% dal 11 maggio 2001 e fr. 70 per spese d'esecuzione, pari ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2000, postulando altresì il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________del 21 maggio 2001 dell'UE di __________ per fr. 1'136.20 oltre interessi al 5% dall'11 maggio 2001;

vista la risposta di causa con cui la rappresentante della convenuta ha precisato che:

"                                                                               ci riferiamo alla pratica sopraccitata e alla vostra lettera del 30.11.2001 e a nome del nostro cliente sopraccitato vi comunichiamo quanto segue:

·   La società citata a margine è in liquidazione.

·   La società non può far fronte ai suoi impegni. " (Doc. _)

visto il successivo scritto 12 dicembre 2001 con cui la convenuta ha comunicato che:

"                                                                               Hiermit anerkennt die __________ die Richtigkeit der Schuld gegenüber der __________ Fondz. über fr. 1'136.20." (Doc. _)

   considerato,

    che il riconoscimento della pretesa da parte della convenuta di cui allo scritto 12 dicembre 2001 configura atto di acquiescenza la quale pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata materiale;

    pertanto in applicazione degli art. 23 LPTCA, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC;

decreta                   1.-   La petizione é stralciata dai ruoli per acquiescenza.

                                     § E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UE di __________ per l’importo di fr. 1'136.20 oltre interessi al 5% dall'11 maggio 2001;

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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