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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2002 34.2001.31

18 février 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,078 mots·~15 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00031   FC/nh

Lugano 18 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 26 marzo 2001 di

__________, 

nei confronti della  

Fondazione coll. LPP __________,    in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1939, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della __________. Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti la datrice di lavoro era affiliata alla Fondazione collettiva per la previdenza professionale dell'__________ (doc. _).

                               1.2.   Dal 1. giugno 1987 a __________ è stata riconosciuta una mezza rendita AI e dal 1. giugno 1989 anche una mezza rendita d'invalidità LPP (doc. _).

                                         Con decisione 22 marzo 1993 l'UAI, constatato l'avvenuto peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurata, le ha attribuito una rendita d'invalidità intera a decorrere dal 1. luglio 1992 (doc. _).  Con sentenza 14 febbraio 1994, confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni in data 1. marzo 1996,  il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto una petizione presentata da __________, condannando la Fondazione collettiva per la previdenza  professionale dell'__________ a versarle una prestazione d'invalidità intera a far tempo dal 1. luglio 1992 (doc. _).

                               1.3.   La convenzione d'affiliazione tra __________ e la Fondazione collettiva per la previdenza professionale dell'__________ è stata rescissa con effetto dal 31 dicembre 1998. L'istituto previdenziale ha tuttavia continuato a gestire le assicurazioni passive pendenti.

                                         Nel 1999 la predetta fondazione previdenziale, la cui ragione sociale è stata modificata in Fondazione __________ (cfr. FUSC __________), ha trasferito le assicurazioni dei beneficiari di rendite, i cui datori di lavoro avevano rescisso la convenzione di affiliazione, alla Fondazione collettiva LPP della __________. Quest'ultima, per il tramite della società gerente __________, a far tempo dal 1.gennaio 2000, ha quindi provveduto a versare la rendita anche ad __________ (doc. _). La cessione del portafoglio dei pensionati non ha avuto alcun influsso sulle prestazioni in corso né sulle disposizioni regolamentari applicabili (doc. _).

                               1.4.   Con scritto 1. febbraio 2001 la Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito Fondazione), tramite la società gerente, ha comunicato a __________ che, a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento, il diritto alla rendita d'invalidità è cessato il 1. febbraio 2001. Con effetto dalla medesima data decorre il diritto ad una rendita di vecchiaia calcolata come segue:

"Cat. 09

             Rendita di vecchiaia annuale                      CHF       3'592.00

             Aumento della rendita di vecchiaia LPP      CHF          367.00

             in seguito all'adattamento della rendita

             LPP d'invalidità                                            _______________

                                                                                  CHF       3'959.00

             1/4 rendita dal 01.04.2001                           CHF          989.80          

             Rendita parziale dal 01.02.2001

             al 31.03.2001                                               CHF          659.80

Accreditiamo le rendite come segue:

‑   sul suo conto __________ presso __________

Le rendite vengono a scadenza il 1. gennaio, 1. aprile, 1. luglio e il 1. ottobre.

La rendita di vecchiaia sostituisce la rendita d'invalidità." (doc. _)

                               1.5.   Il 26 febbraio seguente l'interessata ha contestato la comunicazione dell'Istituto di previdenza e preteso il versamento, anche successivamente al 1. febbraio 2001, della rendita d'invalidità di fr. 1'144.80 trimestrali. Dal canto suo, la fondazione si è riconfermata nelle sue posizioni con uno scritto all'assicurata del 5 marzo 2001.

                               1.6.   Con petizione 26 marzo 2001, presentata nei confronti della Fondazione collettiva LPP della __________, __________ ha chiesto:

"  A __________ è riconosciuto il diritto di beneficiare della rendita d'invalidità pure dopo il primo febbraio 2001."

                                         A motivazione della propria pretesa ha fatto valere:

"  IN FATTO E IN DIRITTO

1. Dal primo luglio 1992 sono al beneficio di una rendita intera d'invalidità ai sensi della LPP. Già allora ho dovuto rivolgermi al Tribunale delle assicurazioni per ottenere ciò che mi spettava di diritto. La sentenza cantonale è poi stata confermata il 1.3.1996 dal Tribunale federale.

    Il 5 gennaio u.s. ho compiuto 62 anni. Immediatamente la __________ dal primo febbraio mi ha sostituito la rendita d'invalidità con una rendita di vecchiaia di importo inferiore.

    Ho subito reclamato, chiedendo che mi venisse riassegnata la rendita d'invalidità di diritto. La __________ si è rifiutata di ripristinare la rendita d'invalidità, richiamandosi agli art. 31 e 41 del proprio Regolamento.

2. Secondo l'art. 26 cpv. 3 LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. Interpretando questa norma, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che la rendita d'invalidità assegnata da un istituto nell'ambito della previdenza professionale ha carattere vitalizio. Ciò significa che il diritto a rendita d'invalidità non si trasforma in diritto a rendita di vecchiaia quando il beneficiario raggiunge l'età del pensionamento (DTF 118 V 104 consid. 4). Il Regolamento dell'assicuratore non può modificare i chiari principi della legge e della giurisprudenza federali."(I)

                               1.7.   Con risposta 14 maggio 2001 la Fondazione ha postulato la reiezione della petizione evidenziando quanto segue:

"1.  Dal 1° giugno 1989 l'attrice percepiva metà rendita d'invalidità della Fondazione collettiva LPP dell'__________. Questa assicurazione passiva è stata gestita sotto il n. __________.

      Successivamente è risultato che l'attrice era stata notificata con un numero AVS errato e assicurata in quanto uomo con relative prestazioni più elevate. La rendita pari a CHF 3'725.00 con un'invalidità del 100% indicata nel certificato d'assicurazione della Fondazione collettiva LPP dell'__________ veniva corretta e fissata a

      CHF 3'255.00. Il 21 giugno 1990 questo fatto induceva la persona assicurata alla proposizione dell'azione davanti al Tribunale delle assicurazioni di Lugano (incarto n° CP __________). Le parti si accordavano successivamente sul mantenimento della rendita superiore (rendita d'invalidità in ragione del 50% pari a CHF 1'864 all'anno). In seguito la signora __________ ritirava l'azione.

(…)

  5. Il 1° febbraio 2001 l'attrice ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria. A partire da tale data la rendita è calcolata tecnicamente come una rendita di vecchiaia. La rendita versata a partire del 1° febbraio 2001 risulta leggermente inferiore rispetto alla rendita d'invalidità versata in base alla transazione del 17 risp. 24 luglio 1990 che alla fine ammontava complessivamente a CHF 4'579.20.

      Mezzi di prova:

      Lettera della __________ dell'1.2.2001       allegato _

III. IN DIRITTO

1. Il diritto a una rendita d'invalidità secondo la LPP si estingue ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 LPP, come ritiene giustamente l'attrice, con il decesso dell'avente diritto o la cessazione dell'invalidità. Tale disposizione riguarda tuttavia le prestazioni minime legali secondo la LPP [cfr. DTF 118 V 106 c. 4 b)]. L'istituzione di previdenza può prevedere nei proprio regolamento che una rendita d'invalidità venga calcolata diversamente al raggiungimento dell'età di pensionamento, a condizione che vengano corrisposte le prestazioni minime legali.

2. Le Disposizioni generali della Fondazione collettiva LPP dell'__________, applicabili nella fattispecie, prevedono nell'art. 27 che il diritto a una rendita d'invalidità cessi fra l'altro al raggiungimento dell'età di pensionamento. Da questo momento la rendita è calcolata alla stregua di una rendita di vecchiaia.

    Mezzi di prova:

    Convenzione d'affiliazione __________                           allegato _

    Piano previdenziale   allegato                                           allegato _

    Disposizioni generali allegato                                           allegato _

3. Per di più la prestazione d'invalidità versata all'attrice fino al 31 gennaio 2001 si basava sulla transazione del 17 risp. 24 luglio 1990 (allegati _), secondo cui in seguito ad un errore nel numero AVS le è stata corrisposta una rendita superiore a quella che le spettava veramente. Questa prestazione era tuttavia limitata nel tempo fino alla fine di gennaio 2001, il che figurava espressamente nei rispettivi Fogli di Assicurazione (cfr. allegati _).

4. Dal 1° febbraio 2001 all'attrice spetta pertanto una rendita regolamentare di CHF 3'959.00 all'anno, calcolata secondo l'art. 16 delle Disposizioni generali, almeno tuttavia secondo l'art. 24 LPP. La rendita d'invalidità vitalizia che spetterebbe all'attrice conformemente a l'art. 24 LPP è inferiore a quella versata dalla convenuta dal 1° febbraio 2001.

    Mezzi di prova:

    Calcolo della rendita esigibile secondo l'art. 24 LPP (sarà inoltrato nei prossimi giorni)."

                               1.8.   Con ulteriore scritto 31 maggio 2001, notificato all'attrice, l'Istituto previdenziale convenuto ha fatto pervenire il calcolo dettagliato della rendita d'invalidità annua stabilita conformemente all'art. 24 LPP, dal quale risulta una prestazione ipotetica di fr. 3'470 annui.

                               1.9.   Su richiesta del TCA, in data 14 dicembre 2001 la convenuta ha fornito alcuni chiarimenti e prodotto ulteriore documentazione, che sono stati intimati a __________.               

Il 22 gennaio 2002 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  Il 19 dicembre 2001 mi è stata intimata la lettera di risposta della Fondazione convenuta a delle domande poste dalla vice-cancelliera, signora __________. Da quello scritto mi pare di capire che la vice-cancelliera ha chiesto informazioni su disposizioni regolamentari interne alla Fondazione medesima.

A mio modo di vedere la richiesta del Tribunale delle assicurazioni era superflua. Infatti, come ben sapete, il Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 24 luglio 2001 nella causa O.P., di cui hanno dato notizia tutti i giornali, ha stabilito che anche nella previdenza sovraobbligatoria gli istituti di previdenza devono versare una rendita di vecchiaia per lo meno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata fino al pensionamento. Questo indipendentemente dal regolamento del singolo istituto di previdenza.

La mia petizione del 26 marzo 2001 chiedeva appunto di concedermi una rendita di vecchiaia almeno di uguale importo della precedente rendita d'invalidità.

Non capisco perché il Tribunale cantonale delle assicurazioni impieghi tanto tempo per emettere un giudizio su una questione di diritto già chiaramente giudicata dal Tribunale federale.

Vi prego dunque di pronunciare quanto prima la vostra sentenza conformemente a quella del Tribunale federale delle assicurazioni del 24.7.2001, che voi conoscete."

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la continuazione dell'erogazione, a __________, della rendita d'invalidità della previdenza professionale da parte della Fondazione collettiva LPP della __________ dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento. A far tempo dal 1. febbraio 2001 il Fondo di previdenza riconosce infatti unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 3'959 annui, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 4'579.20 erogata sino a tale momento. La Fondazione ritiene che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria. Rileva poi che in concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta, di fr. 3'959, risulta comunque superiore a quella d'invalidità vitalizia, di fr. 3'470, che spetterebbe all'interessata secondo l'art. 24 LPP.

                                         L'attrice, per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento, di una rendita  di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la pretesa è vitalizia.

                               2.2.   Secondo le Disposizioni generali della Fondazione collettiva per la previdenza professionale dell'__________ del 1983 - applicabili alle assicurazioni in corso rilevate dalla Fondazione convenuta in forza del contratto di cessione concluso con la Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________ (precedentemente Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________) (doc. _) - , il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue, fra l'altro, al raggiungimento dell'età di pensionamento (art. 27). Da questo momento l'assicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia (art. 15) (doc. _).

                                         Il principio secondo cui all'insorgere dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità si estingue e viene trasformata in rendita di vecchiaia è ribadito anche agli art. 28 e 41 del nuovo Regolamento della Fondazione collettiva per la previdenza professionale __________ in vigore dal 1. gennaio 1999 (doc. _).   

                               2.3.   In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95). Il beneficiario di una rendita di invalidità della previdenza professionale obbligatoria non può quindi percepire una rendita di vecchiaia, poiché non vi è estinzione della prima tramite la seconda.

                                         In una recente pronunzia l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

                               2.4.   Questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, secondo la quale il TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.

L’estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale.

                                         La pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.

In linea generale invece - argomenta ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.

                                         La dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza – di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 12/2001, p. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, p. 865 segg.; cfr. anche Schweizer Personalvorsorge 1/02, p. 11).

Questo Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte. Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.

Spetterà semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi.

                               2.5.   Nella fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità (parte sovraobbligatoria inclusa) versatale sino a quel momento.

                               2.6.   A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni della fondazione convenuta. Non è segnatamente di rilievo il fatto che la rendita d'invalidità versata all'attrice fino al 31 gennaio 2001 fosse d'importo superiore a quella che le sarebbe spettata in base al regolamento per effetto di un errore intervenuto nella registrazione del numero di AVS al momento dell'affiliazione e del conseguente accordo intervenuto tra la beneficiaria e l'Istituto previdenziale nel luglio 1990 (doc. _; cfr. consid. 1 della risposta di causa).

Al proposito basti in effetti ricordare che nella dianzi citata recente sentenza, la massima Corte federale, esprimendosi, come detto, sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha fatto specifico riferimento al principio generale della previdenza professionale per il quale l'assicurato, al pensionamento, deve poter mantenere il suo livello di vita abituale (DTF 127 V 259 seg.). Tale principio non è garantito nel caso in cui, come in concreto, l'assicurato si vede confrontato con una diminuzione delle sue entrate di considerevole importanza al momento della sostituzione della rendita di invalidità con una rendita di vecchiaia, e questo evidentemente a prescindere dalle circostanze e dalle modalità con le quali è stata calcolata la prestazione d'invalidità erogata sino a quella data.

                               2.7.   La petizione merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. febbraio 2001, ad __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

§ La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 4'579,20 annui a far tempo dal 1. febbraio 2001.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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