RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00040 MB
Lugano 15 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sulla petizione del 25 settembre 2000 di
Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano,
contro
__________,
rappr. da: __________, in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto - che con petizione 25 settembre 2000 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 16'976.75 a titolo di contributi di previdenza dovuti dal 1 ottobre 1997 al 30 giugno 2000, così come di rigettare l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________, in base all'affiliazione d'ufficio intervenuta con decisione cresciuta in giudicato del 4 agosto 1999;
- che con risposta di causa 27 novembre 2000, la datrice di lavoro, rappresentata dallo studio legale __________, ha chiesto al TCA di respingere la petizione e confermare l'opposizione interposta al precetto esecutivo, in quanto la convenuta sarebbe affiliata al Fondo di previdenza del __________;
- che la convenuta ha quindi trasmesso la dichiarazione della Fondazione __________ secondo cui essa è affiliata a questo Fondo dal 1 settembre 1997;
- che l'attrice ha ritirato la petizione, precisando che "dobbiamo riconsiderare la nostra decisione del 4 agosto 1999, con l'addebito dei relativi costi in base alla vigente tariffa";
- che la petizione va stralciata dai ruoli, essendo divenuta priva di oggetto a seguito all'acquiescenza dell'attrice;
- che, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, prevede il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio al ricorrente vittorioso in causa;
- che la convenuta è vittoriosa in causa, tuttavia non ha chiesto l'assegnazione di spese ripetibili;
- che secondo l'art. 11b della legge per i ricorsi al TCA, il Tribunale può dare di più di quanto l'interessato abbia domandato;
- che nel caso in esame le circostanze concrete non giustificano l'assegnazione di ripetibili in quanto l'interessato non ha mai contestato la decisione di affiliazione d'ufficio e i conteggi trasmessi dalla fondazione attrice, limitandosi a dichiarare pendente causa di essere affililato ad un altro Fondo;
- che non si assegnano pertanto spese ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo