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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.08.2000 34.2000.3

14 août 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,043 mots·~15 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00003   MB/nh

Lugano 14 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 26 gennaio 2000 di

__________, 

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con effetto dal 1. gennaio 1994 la __________, ha aderito alla __________, compagnia di assicurazioni sulla Vita, __________, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _).

                                         In data 6 novembre 1994

"  in seguito alla trasformazione della __________ nella __________, la __________ subentra quale partner contrattuale con tutti i diritti e i doveri nella convenzione di adesione conclusa con la __________ compagnia di assicurazioni sulla vita (contratto di assicurazione-vita collettiva no. __________)." (doc. _)

                                1.2   Nel corso dell'affiliazione la ditta ha riscontrato alcune difficoltà nel pagamento dei contributi. In particolare in data 23 maggio 1996 la Fondazione ha fatto presente alla datrice di lavoro che il saldo scoperto al 31 dicembre 1995 era pari a fr. 7'039.80.                                       

                                         Il saldo scoperto al 31 dicembre 1996 era invece di fr. 4'450.25 (doc. _). Il saldo al 31 dicembre 1997, pari a fr.  1'803.60, è stato saldato in data 22 maggio 1998 (doc. _).                                  

                                         Nel frattempo la Fondazione ha conteggiato e addebitato anche i contributi del 1998 per fr. 6'639.30 (doc. _).

                                1.3   In data 25 marzo 1999 la __________ ha cambiato la sua ragione sociale in __________ (doc. _).

Alla comunicazione della Fondazione di sottoscrivere, quale aggiunta 1, la convenzione secondo cui la nuova società subentra alla vecchia, quale parte contrattuale per quanto riguarda la previdenza, la ditta ha risposto che

"  nel programma di ristrutturazione aziendale compresa la ragione sociale, non è previsto il rinnovo del contratto assicurativo con la vostra compagnia" (doc. _).

                               1.4.   In data 30 marzo 1999 la Fondazione ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre 1998 per fr. 7'133.55 (doc. _). La richiesta è stata ribadita in data 25 maggio 1999 (doc. _).

                                         Con effetto dal 31 maggio 1999 la Fondazione ha poi revocato il contratto di adesione (doc. _), chiedendo il versamento di fr. '363.55 (doc. _). L'importo è stato ridotto a fr. 7'106 in data 12 luglio 1999.

                               1.5.   Dopo aver sollecitato in due occasioni il versamento dei contributi rimasti impagati, in data 13 agosto 1999 la Fondazione ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione di __________, il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 7'133.55 (a cui vanno aggiunti fr. 80 e dedotti fr. 256.80), oltre a interessi al 5% dal 1. gennaio 1999 (doc. _).

                               1.6.   Con petizione 26 gennaio 2000 la Fondazione __________ ha chiesto al TCA di giudicare:

"  (…)

1.                                                                            La convenuta sia condannata a pagare all'attrice i premi scaduti per fr. 7'133.55 oltre interessi del 5% dal 01.01.1999; fr. 80 per spese di incasso, con detrazione di fr. 256.80 di sovvenzioni d'età sfavorevole, oltre a fr. 70.00 per precetto esecutivo e altri fr. 34.75 spese d'incasso;

2.                                                                            sia interamente rigettata la opposizione alla esecuzione no. __________ Ufficio delle Esecuzioni di __________;

      spese e indennità conseguenziali, a carico della convenuta.

                                         A motivazione delle proprie richieste, l’attrice ha rammentato che:

"  (…)

Mediante contratto di adesione la convenuta è contrattualmente vincolata all'attrice. Ai sensi della cifra 3.3 delle Condizioni generali sul contratto di adesione, la convenuta si è obbligata nei confronti dell'attrice a versare i premi nonché tutti gli altri importi necessari per legge alla __________. Quale controprestazione, l'attrice s'impegnava a corrispondere le prestazioni dovute ai dipendenti assicurati dalla stessa "__________". (…)"

(I, pag. 6 e 7)

                               1.7.   Con scritto 2 marzo 2000, trasmesso in copia al TCA, la convenuta ha proposto di saldare il debito previdenziale in rate mensili di fr. 1'000 (cfr. Doc. _).

                                         In risposta la Fondazione ha sottoposto al datore di lavoro un piano di pagamento, secondo cui il debito va tacitato in rate mensili di fr. 1'000, eccetto una di fr. 1'318.30 (Doc. _).

                                         La convenuta non ha sottoscritto la convenzione, né ha effettuato alcun pagamento (Doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il versamento, da parte della __________ (già __________), alla Fondazione collettiva LPP della __________, dei contributi previdenziali arretrati, in particolare del saldo al 31 dicembre 1998, oltre agli interessi di mora e spese. La convenuta non ha contestato la pretesa. Essa ha inoltre  proposto all'attrice di saldare il debito tramite il versamento di fr. 1'000 mensili. La proposta è stata accettata dall'attrice, eccetto per una rata da quest'ultima quantificata in fr. 1'318.30.

                                         L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                               2.3.   Nel caso concreto l'obbligo di versare i contributi è previsto alla cifra 3.3 delle condizioni generali del contratto di adesione (doc. _), mentre le modalità di finanziamento della previdenza risultano dalla cifra III del contratto di adesione (doc. _). La cifra 1.1 del punto III precisa che

"  i costi previdenziali comprendono i premi destinati alla previdenza per la vecchiaia, all'assicurazione di rischio, alla compensazione  obbligatoria del rincaro per le rendite  di rischio e al contributo al fondo di garanzia. Essi sono pagabili al più tardi entro l'età termine (pensionamento) e sono interamente a carico del datore di lavoro".

                                         La cifra1.2 prevede invece le modalità di finanziamento delle spese accessorie LPP. Esse si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell'1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e, infine, dello 0,4 % per gli uomini, risp. dello 0,2% per le donne, del salario assicurato come premio supplementare per il finanziamento delle indennità di rincaro (Doc. _).  

                               2.4.   In concreto il calcolo effettuato dalla Fondazione per stabilire l'ammontare dei contributi dovuti in questa sede non è contestato. In effetti pendente causa la convenuta ha riconosciuto il debito, proponendo di versare all'assicurata il saldo tramite pagamenti di mensili fr. 1'000. L'attrice ha accettato la proposta. La datrice di lavoro non ha tuttavia né sottoscritto il piano di pagamento né versato alcunché.

                                         Non è più neppure contestato che la debitrice dei contributi sia la convenuta. In effetti il cambiamento di ragione sociale non incide sulla titolarità dei debiti della società.

                                         Dai documenti agli atti risulta in particolare che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ (già __________), è stato effettuato sulla base delle disposizioni regolamentari succitate.

                                         Le persone assicurate, i salari erogati, le mutazioni, risultano dai documenti di causa. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli esposti al paragrafo precedente.

                                         Visto quanto sopra la richiesta presentata tramite petizione dalla Fondazione dev'essere accolta, in quanto integralmente fondata. D'altronde la convenuta ha aderito espressamente alla domanda processuale, contestando unicamente la modalità di pagamento.

                                         Di conseguenza la convenuta dev'essere condannata a versare i contributi previdenziali chiesti con la petizione, pari a fr. 6'956.75 (fr. 7'133.55 + fr. 80 - fr. 256.80).

                               2.5.   Sull’importo dei contributi la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 1. gennaio 1999.

                                         La richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 102 e 104 cpv. 2 CO) e la convenuta è palesemente in mora, la pretesa, in quanto fondata, dev'essere accolta.

                                         La convenuta va quindi condannata a versare fr. 6'956.75 oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 1999.

                               2.6.   Le spese esecutive infine relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 70 per le spese relative al precetto e fr. 34.75 relative alle spese d'incasso) non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).

                                         In simili condizioni la richiesta va respinta in quanto infondata.

                               2.7.   Con la petizione l’attrice ha chiesto la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto esecutivo no. 525174 agli atti.

                                         Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione limitatamente all’importo di fr. 6'956.75  oltre a interessi del 5% dal 1  gennaio 1999.

                               2.8.   Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).

                               2.9.   Nel caso concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture e i solleciti, ha provocato l'avvio di procedure esecutive e non è intervenuta in causa.

                                         Se è vero, inoltre, che ha proposto un pagamento rateale del debito all'attrice, è anche vero che non ha dato seguito alla promessa, accettata dall'istante, di versare le quote proposte.

                                         In simili condizioni la proposta di pagamento rateale risulta di carattere puramente defatigatorio.

                                         Di conseguenza appare giustificato porre a carico della convenuta le spese di procedura di fr. 500.

                             2.10.   Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

                             2.11.   Visto quanto sopra la Fondazione, vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                    §   Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP della __________, fr. 6'956.75 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998, oltre a interessi del 5% dal 1. gennaio 1999.

                                 §§   E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, limitatamente all'importo di fr. 6'956.75, oltre a interessi del 5% dal 1. gennaio 1999.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della __________.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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