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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2000 34.2000.29

16 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,246 mots·~11 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00029   MB/RG/sc

Lugano 16 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 7 agosto 2000 di

__________, 

rappr. dalla curatrice, avv. __________, 

contro  

Cassa pensioni __________,    in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con sentenza 5 maggio 2000 - intimata l'8 maggio 2000 alla curatrice del convenuto, avvocata __________, nominata il 28 agosto 1998 dall'autorità di vigilanza sulle tutele - e nel frattempo cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto la petizione  presentata dalla Cassa pensioni dei dipendenti __________ nei confronti di __________ in data 25 giugno 1998, condannando il convenuto a restituire all'attrice prestazioni di invalidità indebitamente percepite dal 12 febbraio 1992 al 31 ottobre 1997, per fr. 23'823.

                                         Circa le modalità di restituzione dell'importo, il TCA ha stabilito che la resa verrà effettuata tramite trattenuta, da parte della Cassa pensioni, di fr. 345 mensili sulla rendita di invalidità erogata all'assicurato, per la durata di 69 mensilità. 

                               1.2.   Con petizione inviata tramite fax e pervenuta al TCA in data 7 agosto 2000 l'assicurato ha chiesto il ripristino, da parte della Cassa pensioni __________, dell'ammontare della rendita di invalidità precedentemente riconosciuto, con effetto dal 3 agosto 2000.

                               1.3.   Su richiesta del TCA dell'11 agosto 1998 l'Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, con decisione 22 agosto 2000, ha nominato, in qualità di curatrice di __________, l'avvocata __________, affinché lo rappresenti nella procedura avviata l'8 agosto 2000 nei confronti della Cassa pensioni. Il provvedimento è cresciuto in giudicato.

                               1.4.   Con risposta di causa 8 settembre 2000 la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha proposto di dichiarare irricevibile il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  (…)

In merito alla petizione del 7 agosto 2000 del signor __________, precisiamo che la trattenuta di fr. 345.-- mensili effettuata sulla pensione a partire dal 1° agosto 2000, è in applicazione della sentenza del 5 maggio 2000, di codesto lodevole Tribunale cresciuta in giudicato." (Doc. _)

                                1.5   Con osservazioni 30 settembre 2000 la curatrice di __________ ha dichiarato quanto segue:

"  Con petizione 7 agosto 2000 il signor __________ si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, chiedendo un ripristino del diritto relativo alla rendita della Cassa pensioni dipendenti __________, con effetto al 3 agosto 2000.

Nel merito egli lamenta che improvvisamente non gli è stato più riversato il solito importo di Frs. 1'480.-- a titolo di rendita, ma soli Frs. 1'135.--: in altre parole egli ha ricevuto un importo inferiore al precedente di Frs. 345.--. Egli afferma inoltre di non conoscere le motivazioni che giustificano tale riduzione.

La sottoscritta, come voi sapete, ha patrocinato il signor __________ per nomina dell'Autorità di vigilanza di Bellinzona del 28 agosto 1998 no. __________. Tale nomina non è stata accettata dal signor __________.

Il signor __________ dice di essere ancora domiciliato in Svizzera e più precisamente a __________.

La nomina della curatrice è stata fatta proprio in considerazione di questo fatto poiché tale persona non poteva essere considerata in senso proprio "contumaciale".

Alla curatrice è stata intimata la sentenza del 5/8 maggio 2000, passata in giudicato il 8 giugno 2000. La sottoscritta ha cercato di adempiere ai suoi obblighi di curatrice.

Del resto il signor __________ sa quali strade per mettersi in contatto con le autorità e con la curatrice, in particolare sa che, se anche non avesse potuto ritirare la decisione al riguardo, poteva rivolgersi in ogni momento all'Autorità cantonale delle assicurazioni o alla sottoscritta.

Se ne ricorrono gli estremi il signor __________ potrà richiedere che la sentenza gli venga nuovamente intimata e che egli sia rimesso nei termini per proporre ricorso.

Naturalmente la sottoscritta non può mettere a disposizione di questo giudice l'eventuale corrispondenza avuta con il cliente.

Si rimette al giudizio di questo Giudice per una valutazione di come e quando debbano essere applicate le norme sulla contumacia."

(Doc. _)

                               1.6.   Tramite comunicazione fax di data 6 ottobre 2000 l'assicurato personalmente ha chiesto la ricusa della vicepresidente del TCA contestando altresì la nomina dell'avv. __________ a curatore (XV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Giusta l'art. 2 cpv. 3 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA, applicabile alla presente vertenza in virtù dell'art. 8 del legge cantonale di applicazione della LPP (LALPP), il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente a respingerlo se tardivo o irricevibile.

                                         L'esame della ricevibilità dell'azione avviene d'ufficio da parte del giudice (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 Auf, pag. 73; STFA 25 novembre 1993 in re G.F. & Co., STCA 13 ottobre 1993 in re F.A.).

                                         In tale ipotesi il giudice non entra nel merito del ricorso e lo respinge in ordine (A. Kölz/I.Häner, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993 N 184).

                               2.2.   Il presente giudizio essendo pronunciato dal Giudice delegato in applicazione del succitato disposto di legge, la domanda di ricusazione - peraltro generica e non sostanziata - presentata personalmente dall'assicurato (cfr. consid. 1.6) può pertanto rimanere inevasa.

                               2.3.   Quanto alla contestazione della nomina a curatore dell'avv. __________, sollevata dall'assicurato nelle more della procedura, la stessa si appalesa irrilevante ai fini del presente giudizio, la decisione con cui l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha incaricato il citato legale di rappresentare l'assicurato nell'ambito della presente procedura essendo formalmente cresciuta in giudicato (IV).

                               2.4.   Con la petizione __________ ha contestato la decurtazione di fr. 345 mensili, da parte della Cassa pensioni dei dipendenti __________, della rendita di invalidità erogata in suo favore, ritenendo che si tratta della soppressione della rendita per il  figlio __________ ed evidenziando di non essere a conoscenza dei motivi dell'avvenuta riduzione.

Al riguardo va rilevato che, sulla liceità della trattenuta, sulla rendita di invalidità dell'assicurato di un importo di fr. 345 mensili, tramite compensazione, il TCA si è già pronunciato con sentenza 5 maggio 2000 - intimata l'8 maggio 2000 alla curatrice del convenuto, nominata il 28 agosto 1998 dall'autorità di vigilanza sulle tutele - e nel frattempo cresciuta in giudicato.

In quell'occasione il TCA aveva infatti stabilito che la Cassa pensioni aveva diritto alla restituzione di prestazioni indebitamente percepite da __________ e che quindi una restituzione tramite compensazione sulla rendita in corso era fondata e poteva essere ammessa (consid 1.2).

In simili condizioni la petizione presentata da __________ dev'essere considerata irricevibile in base al principio "ne bis in idem".

                                         In proposito va infatti rilevato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.

                                         Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.

                                         A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere quindi modificata, se non a determinate condizioni (revisione, riesame, U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782; C: Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).

                                         In virtù del principio “ne bis in idem”, il Tribunale non può quindi più pronunciarsi su un oggetto, di cui si è già occupato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti.

                                         In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl. 8.5.1996 in re E. G.; STFA non pubbl. del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308; cfr. anche art. 23 della legge per i ricorsi al TCA e art. 98 CPC, B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p.  153ss.).

                                         Visto quanto sopra, in questa sede questa Corte non può pronunciarsi su una questione su cui ha già statuito in maniera definitiva con sentenza del 5 maggio 2000. Di conseguenza la petizione di __________ dev'essere dichiarata irricevibile.

                               2.5.   Infondata è pure la censura secondo cui l'assicurato non sarebbe stato messo al corrente dei motivi relativi alla decurtazione della rendita.

                                         In effetti dagli atti risulta che la sentenza del 5 maggio 2000 è stata correttamente notificata alla sua curatrice, nominata tra l'altro anche a questo scopo.

                                         Per l'art. 13 della legge di procedura per i ricorsi al TCA

"  La sentenza motivata e con l'indicazione dei rimedi di diritto è notificata per iscritto alle parti, alle eventuali terze persone interessate e agli uffici fereali e cantonali competenti"

                                         Per l'art. 23 della medesima legge

"  Per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice di procedura cantonale"

L'art. 120 cpv. 3 CPC prevede in particolare che se il destinatario ha un rappresentante la notificazione è fatta a quest'ultimo.

                               2.6.   Nel caso in esame la sentenza 5 maggio 2000 è stata intimata alla curatrice dell'assicurato, regolarmente nominata dall'autorità sulle tutele e curatele con decreto del 28 agosto 1998 cresciuto in giudicato, proprio per rappresentare l'assicurato nella procedura conclusasi con la sentenza citata (doc. _ inc. __________).

                                         La nomina si era in particolare resa necessaria per il fatto che la corrispondenza inviata al recapito indicato ripetutamente dall'assicurato veniva regolarmente rinviata al Tribunale, in quanto l'interessato risultava partito per l'estero. Essendo ignoto il nuovo recapito, questa Corte ha ritenuto necessario chiedere la nomina di un rappresentante, ritenuto inoltre che anche nella procedura di divorzio, l'assicurato era patrocinato da un curatore.

                                         Visto quanto sopra, poiché la sentenza, cresciuta in giudicato, risulta correttamente notificata all'interessato, tramite la sua curatrice, non è giustificato entrare nel merito della petizione.

                               2.7.   Infine, si potrebbe considerare la richiesta dell'assicurato quale domanda di revisione (processuale) di una sentenza cresciuta in giudicato.

                                         Per l'art. 14 e 15 della legge di procedura per i ricorsi al TCA inoltre:

"  Art. 14.    Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

a)   se sono stati scoperti fatti nuovi mezzi di prova;

b)   se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

Art. 15.    1La domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lettere a) e b) dell'art. 14.

2La forma è quella stabilita per i ricorsi all'art. 1, si applica la procedura prescritta dalla presente legge."

                                         (cfr. DTF 119 V 184; DTF 110 V 292 consid. 1; RCC 1985, pag. 334, consid. 2).

                                         Nuove, secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti (cfr. anche art. 66 PA). Devono in altri termini essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944).

                                         Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare i fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova per fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.

                                         In sostanza il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2).

                                         Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia (STFA del 25 febbraio 1998 in re G. C) valuti i fatti in modo differente. Occorrono piuttosto nuovi elementi di fatto, che facciano apparire oggettiva- mente incompleta la base di decisione precedente. Per la revisione di una sentenza non basta che il medico perito, dai fatti conosciuti all'epoca della sentenza principale tragga successivamente conclusioni diverse da quelle tratte dal Tribunale. Nemmeno costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse apprezzato in modo inesatto fatti conosciuti già durante la procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto perché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (DTF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; 99 V 191 e giurisprudenza ivi citata; STFA 13.4.1993 in causa G.P. non pubblicata).

                               2.8.   In concreto l'assicurato non ha fatto valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova, ai sensi della succitata giurisprudenza, che potrebbero indurre questa Corte a concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 5 maggio 2000.

                                         In simili condizioni, anche se trattata quale domanda di revisione, la richiesta va considerata irricevibile.

                               2.9.   Visto l'esito della procedura all'assicurato non pertoccano spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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