Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2025 33.2025.18

4 septembre 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,390 mots·~1h 7min·5

Résumé

Conferma della richiesta di restituzione di prestazioni complementari inebitamente riscosse ad eredi di un'assicurata che non aveva dichiarato immobili e sostanza all'estero. Applicazione del termine di prescrizione di 15 anni poiché adempiuti elementi oggettivi e soggettivi della truffa

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 33.2025.18   cs

Lugano 4 settembre 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2025 di

  RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 maggio 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  __________, nata nel 1926 e deceduta il __________ __________ 2019, vedova, ha beneficiato di prestazioni complementari dal mese di giugno 1997 al mese di agosto 2019.

                          1.2.  Con e-mail dell’11 novembre 2021 l’avv. RA 1, in rappresentanza di 2 dei 3 eredi di __________ (__________ e __________), ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, che nell’ambito della successione era in atto una procedura di regolarizzazione di beni che non erano mai stati dichiarati fiscalmente dall’assicurata ed ha chiesto quale documentazione necessitasse l’amministrazione per il recupero delle eventuali prestazioni complementari percepite indebitamente (pag. 74-1). Il 17 dicembre 2021 l’avv. RA 1 ha precisato che gli averi bancari non dichiarati consistevano in un conto deposito titoli in Italia presso la banca __________ (valore alla data del decesso di circa fr. 166’000) e di quote di comproprietà di beni immobili in Italia (fabbricati e terreni, che non hanno prodotto reddito e del valore di circa fr. 9'904.18). All’e-mail è stato allegato il saldo dei conti dal 31 dicembre 2016 e copia dell’estratto di catasto con una perizia immobiliare (pag. 93-1).

                          1.3.  Il 20 dicembre 2021, su richiesta della Cassa, l’avv. RA 1 ha prodotto una perizia con estratto del catasto dei beni immobili detenuti in Italia e gli estratti conto degli averi a risparmio dei conti detenuti il 31 dicembre 2013, 2014 e 2015 (pag. 94-1).

                                  Il 24 febbraio 2022 la Cassa ha chiesto copia degli estratti bancari e postali dal 2006 al 2012 (pag. 104-1). L’avv. RA 1 ha informato l’amministrazione circa l’impossibilità di recuperare la documentazione anteriore al 2012, poiché per legge in Italia i documenti possono essere distrutti dopo 10 anni (pag. 109-1/109-3). Chiesta ed ottenuta una proroga, il 25 luglio 2022 l’avv. RA 1 ha aggiunto che “mediante la presente sono a informare che, nonostante le richieste, non è possibile recuperare in Italia altra documentazione bancaria oltre a quella già in vostro possesso. Per quanto attiene all’autodichiarazione, rilevo come la titolare dei conti è defunta. Propongo pertanto di voler riprendere per la revisione, come riferimento per gli anni dove la documentazione è mancante, il saldo del primo estratto bancario disponibile in linea di tempo” (pag. 110 -3).

                                  Richiesto di indicare da quando la defunta assicurata era proprietaria degli immobili all’estero, il 5 settembre 2022 l’avv. RA 1 ha affermato che è diventata proprietaria delle sue quote di immobili nel settembre 1995, per successione (pag. 110-1).

                          1.4.  Il 15 maggio 2023 la Cassa ha nuovamente chiesto gli estratti dei conti dal 2006 al 2012 (pag. 111-1). Il 17 maggio 2023 l’avv. RA 1 ha ribadito che gli eredi non sanno a quanto ammontavano gli averi prima del 2012 e per questo motivo aveva proposto di riprendere, per la revisione, come riferimento per gli anni dove la documentazione è mancante, il saldo del primo estratto bancario disponibile in linea di tempo (pag. 112-1).

                          1.5.  Con decisione del 23 agosto 2023 la Cassa ha considerato adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi costituivi del reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e, ritenuto, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, il termine di prescrizione di 15 anni previsto dal diritto penale, ha chiesto all’erede avv. RI 1, in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA, la restituzione delle prestazioni complementari percepite dalla defunta assicurata dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2019 per un importo di fr. 79'136, oltre a fr. 55'696.40 di RIPAM e fr. 43'005.85 di spese di malattia (pag. 136).

                          1.6.  Con decisione su opposizione del 14 maggio 2025 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le censure sollevate dall’erede avv. RI 1 in relazione alla perenzione della pretesa (art. 25 cpv. 2 LPGA), al termine più lungo di prescrizione in presenza di una truffa ai sensi dell’art. 146 CP per non avere dichiarato nel formulario di richiesta del 25 giugno 1997 la sostanza immobiliare di cui era proprietaria a __________ (__________, Italia) almeno dal 1995 e il conto corrente e il conto di deposito titoli obbligazionari e fondi di investimento presso la Banca __________ in Italia, alla sproporzione tra l’importo emerso e la somma richiesta e alla carenza di motivazione, avendo indicato le ragioni alla base della richiesta di restituzione (doc. A).

                          1.7.  L’avv. RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, con la richiesta di trasmettere ogni corrispondenza all’avv. RA 1 (doc. I). L’insorgente domanda che la decisione su opposizione sia annullata e che preliminarmente al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo.

                                  In primo luogo il ricorrente sostiene che al caso di specie va applicato l’art. 25 cpv. 1 LPGA nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2021, poiché i fatti rilevanti si sono svolti interamente prima del 31 dicembre 2020. Di conseguenza il termine per emanare la decisione formale di restituzione è di un anno e non di tre anni dal momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza dei motivi della restituzione. L’insorgente rileva che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPC che tuttavia non trova applicazione, come indicato nella STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022, poiché la domanda di restituzione concerne il diritto alle prestazioni complementari per un periodo antecedente alla riforma della LPC. Ciò deve valere anche per la LPGA, in assenza di norme transitorie specifiche (STF 9C_238/2022; STF 9C_104/2022; STF 9C_275/2022; STF 9C_96/2022). Considerato che l’autodenuncia da parte degli eredi è avvenuta tra il 12 novembre 2021 ed il 20 dicembre 2021, la decisione della Cassa del 23 agosto 2023 è tardiva. L’art. 5 della Costituzione federale garantisce il rispetto dello stato di diritto e del principio dell’irretroattività. Anche la Corte EDU ammette solo in alcuni casi la retroattività, in presenza di ragioni cogenti e proporzionate e in caso di assenza di grave ingiustizia.

                                  Il ricorrente afferma che non è applicabile neppure il termine di prescrizione di 15 anni poiché non è mai intervenuta alcuna condanna penale, non vi è certezza circa la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato in capo alla de cuius e la responsabilità penale non è trasmissibile agli eredi. Secondo l’insorgente il TCA (cfr. STCA 33.2022.19 del 27 maggio 2013) ha precisato che l’estensione del termine di prescrizione penale non può essere applicata agli eredi se la persona deceduta non è stata formalmente condannata né destinataria di una decisione di restituzione prima del decesso. In tal caso vale il termine di prescrizione quinquennale.

                                  Per il ricorrente l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA stabilisce la successione nell’obbligo di restituzione ma non anche nella responsabilità penale, che è personale e si estingue con la morte. Nel caso di esame non si può ritenere che __________, ultraottantenne, avesse piena consapevolezza della fattispecie, né vi è prova di dolo.

                                  Non va poi dimenticato come la Cassa inizialmente avesse chiesto solo la documentazione relativa agli ultimi 5 anni precedenti il decesso, sostenendo pure che vi fosse una franchigia non computabile. Solo a fine febbraio 2022 l’amministrazione ha poi chiesto i documenti dal 2006.

                                  L’insorgente evidenzia che la somma complessiva non dichiarata ammonta a fr. 168'000, comprensiva di conti correnti e titoli bancari in euro presso __________ a __________ (Italia) e la quota di un immobile fatiscente, venduto per soli euro 6'000, la cui quota spettante alla defunta era pari a fr. 2'000 circa. Dopo la svalutazione dell’euro il valore residuo degli averi bancari si attesta attualmente a circa fr. 134'000. La somma totale da restituire è di fr. 177'838.25. Gli eredi, oltre a non ricevere nulla dell’eredità, dovrebbero impiegare il loro patrimonio personale a copertura del debito.

                                  Secondo il ricorrente, se __________ non avesse conseguito le prestazioni complementari e gli altri aiuti come ricevuti, avrebbe dovuto far capo alla sostanza per il suo sostentamento e quindi, tale consumo, va computato per la determinazione del suo diritto alle prestazioni complementari e per stabilire l’eventuale importo da restituire. Per l’insorgente vi è una sproporzione tra l’importo non dichiarato e la cifra richiesta in restituzione.

                                  Con riferimento alla STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022 il ricorrente sostiene che per la giurisprudenza cantonale qualora l’interessato avesse fatto capo al proprio patrimonio, questo si sarebbe consumato per il sostentamento quotidiano e tale erosione patrimoniale deve essere computata per determinare l’importo eventualmente da restituire.

                                  Il ricorrente elenca il dettaglio dell’utilizzo della somma non dichiarata, ossia: spese funerarie per circa fr. 20'000, svalutazione dei titoli bancari con perdita di circa fr. 23'000, franchigia applicabile di fr. 37'500 (confermata via email il 17 novembre 2021), per cui la somma sarebbe già stata interamente erosa prima del decesso, in quanto destinata a esigenze primarie.

                                  In caso di conferma dell’obbligo di restituzione, il ricorrente chiede una riduzione dell’importo chiesto in restituzione, applicando i principi appena menzionati, considerando che la giacenza finale sul conto __________ utilizzato dalla defunta era di soli fr. 1'900, come parte residua delle prestazioni complementari ricevute.

                                  In conclusione l’insorgente chiede che il Tribunale accerti e dichiari la decadenza per perenzione dell’azione restitutoria, in via subordinata che accerti l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione e la sua maturazione ed in ogni caso che riduca drasticamente l’importo eventualmente dovuto.

                                  Quali prove il ricorrente oltre ai documenti prodotti, richiama l’intero incarto della Cassa e propone l’interrogatorio delle parti e di testimoni.

                          1.8.  Con risposta del 23 giugno 2025, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                          1.9.  Dopo aver visionato gli atti, con replica del 7 luglio 2025 il ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. V).

                        1.10.  Con decreto del 10 luglio 2025 il Giudice delegato del TCA ha dichiarato priva di oggetto l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo poiché il ricorso ha effetto sospensivo, trattandosi di una decisione sulla restituzione di prestazioni (doc. VII).

                        1.11.  Con scritto del 16 luglio 2025 la Cassa ha nuovamente chiesto di respingere il ricorso, aggiungendo, in merito alla tematica dell’erosione patrimoniale, che essa è stata oggetto di presa di posizione al punto 3 della decisione su opposizione (doc. VIII). L’amministrazione, in tale contesto, ha affermato che non può essere computata una modifica di sostanza che oggettivamente non è avvenuta. La Cassa deve computare quanto effettivamente detenuto dalla defunta negli anni in questione.

                        1.12.  Con osservazioni del 28 luglio 2025 (doc. X), trasmesse per conoscenza alla Cassa il 29 luglio 2025 (doc. XI), l’insorgente ha insistito nel ritenere necessario prendere in considerazione la progressiva erosione del patrimonio non dichiarato, che la defunta assicurata avrebbe inevitabilmente utilizzato per far fronte alle spese di sostentamento e sanitarie in assenza delle prestazioni complementari. Le prestazioni complementari sarebbero comunque divenute legittimamente esigibili nel tempo con il progressivo esaurirsi della sostanza. L’omesso riconoscimento di tale dinamica conduce a una ricostruzione contabile eccessiva e scollegata dalla realtà fattuale ed economica.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Il ricorrente fa valere una carenza nella motivazione della decisione su opposizione della Cassa nella misura in cui sostiene che “non vi è stata alcuna presa di posizione concreta sulla tematica dell’erosione patrimoniale”.

                                  Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

                                  Nel caso di specie nella decisione su opposizione impugnata del 14 maggio 2025 la Cassa al punto 3, a pag. 5, ha spiegato le ragioni per le quali, a suo parere, una modifica della sostanza che oggettivamente non c’è stata, non può essere presa in considerazione dall’amministrazione nel calcolo delle prestazioni complementari (doc. A).

                                  La Cassa ha indicato i motivi alla base della reiezione della censura.

                                  Il ricorrente è stato in grado di comprenderne le ragioni, tant’è che le ha contestate con un ricorso motivato, con il quale ha esposto le argomentazioni alla base delle sue lagnanze.

                                  L’amministrazione ha del resto ulteriormente spiegato le sue motivazioni nello scritto del 16 luglio 2025 (doc. VIII), sul quale il ricorrente si è espresso con le osservazioni del 28 luglio 2025 (doc. X).

                                  Ne segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

                                  Del resto, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto della contestazione è la correttezza della decisione su opposizione del 14 maggio 2025 dell’amministrazione con cui è stata ordinata all’avv. RI 1, coerede della defunta __________, la restituzione dell’importo di complessivi CHF 177'838.25, pari alla somma di:

a.     CHF 79'136 versati a torto all’assicurata a titolo di PC per il periodo dal 1° agosto 2008 sino al 31 agosto 2019;

b.     CHF 55'696.40 versati a torto in favore dell’assicurata a titolo di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM) per il periodo dal 1° agosto 2008 sino al 31 agosto 2019; e

c.     CHF 43'005.85 di spese di malattia versate a torto nel periodo dal 1° agosto 2008 sino al 31 agosto 2019.

                          2.3.  Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l’art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l’art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

                                  In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

                                  Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e per le persone invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                          2.4.  In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto concerne le spese riconosciute, le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a     concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.”

                                  L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza.”

                                  Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza netta appena indicata.

                          2.5.  In base alla Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC), del 23 ottobre 2007 (RL851.200), e ciò analogamente al previgente testo legale in vigore, una domanda deve essere formulata, tramite l’Agenzia AVS competente, che accerti lo stato di famiglia e le condizioni del reddito e di sostanza del richiedente (art. 28 LALPC). La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, cui compete l’applicazione della LPC (art. 26 LALPC) può disporre dell’accesso ai dati fiscali del richiedente per accertare il diritto all’aiuto che è finanziato, in Ticino, oltre che dalla Confederazione e dal Cantone, anche dai Comuni (art. 31 LALPC).

                                  Al fine di ottenere la prestazione, l’assicurato deve, in base all’art. 20 dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC qui di seguito), presentare una domanda tramite il modulo ufficiale di richiesta debitamente riempito, che, analogamente a quanto impone l’art. 67 cpv. 1 OAVS, Ordinanza della Legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, va inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG competente. Per il cpv. 2 dell’art. 20 OPC il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

                                  Il diritto alle PC è sottoposto a riesame periodico che ha per oggetto le condizioni economiche per beneficiare del diritto. In base all’art. 30 OPC gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.

                                  In base all’art. 24 OPC (Obbligo di informare), la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare, senza ritardo, all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto. In questo senso anche il tenore dell’art. 31 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) per cui l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

                          2.6.  Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 cpv. 1 LPC, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

                                  Per l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tenuti a restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi.

                                  L'art. 3 cpv. 1 OPGA (Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

                                  Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

                                  L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

                                  Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

                                  Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V 245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).

                                  Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).

                                  Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).

                                  Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

                          2.7.  In concreto il ricorrente non contesta che nel caso di specie vi siano i presupposti per una revisione delle decisioni emesse nel corso degli anni e con le quali sono state riconosciute alla defunta __________ prestazioni complementari fino al mese di agosto 2019.

                                  Infatti, in seguito all’autodenuncia degli eredi che hanno segnalato all’amministrazione, in data 11 novembre 2021, la presenza di sostanza immobiliare e mobiliare non dichiarata in precedenza, la Cassa, accertata l’entità dei beni immobiliari (per un valore di circa fr. 10'000 a __________, __________, Italia; cfr. pag. 102-4, tassazione 2019 su reclamo dell’8 dicembre 2021) e mobiliari (per un valore di circa fr. 166'000 consistenti in conti correnti e titoli bancari depositati presso __________ a __________, Italia; cfr. pag. 102-4, tassazione 2019 su reclamo dell’8 dicembre 2021), effettuati i necessari accertamenti, ha proceduto al ricalcolo delle prestazioni complementari effettivamente dovute.

                                  In presenza di un fatto nuovo non conosciuto (sostanza immobiliare e mobiliare detenuta all’estero e mai dichiarata), con incidenza sul diritto alle prestazioni complementari (che sono in sostanza state soppresse), di principio a ragione la Cassa ha pertanto proceduto alla revisione delle decisioni emesse nel corso degli anni, e chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

                                  Questa circostanza è del resto rimasta incontestata dall’insorgente. Quest’ultimo sostiene tuttavia che la decisione formale di restituzione del 23 agosto 2023 sarebbe tardiva poiché gli eredi avevano segnalato la situazione economica della defunta assicurata nei mesi di novembre e dicembre 2021. Per cui il termine di un anno, previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 e, a suo dire, applicabile in concreto, ritenuto che i fatti si sono svolti prima della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2021, è spirato prima dell’emanazione della decisione di restituzione. A questo proposito l’insorgente sostiene che la modifica della LPC entrata in vigore il 1° gennaio 2021 prevede l’applicazione del vecchio diritto per tre anni se più favorevole rispetto al nuovo diritto. Tale norma dovrebbe valere anche per la modifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

                          2.8.  Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                  Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine (annuo, ora triennale) di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF 150 V 305, consid. 6.2, DTF 148 V 217, consid. 5.1.1; DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo (ora triennale) di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

                                  In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta dei fatti all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (STF 9C_522/2021 del 29 giugno 2022 = SVR 2022 EL Nr. 14).

In DTF 150 V 305 il Tribunale federale ha stabilito che la prassi specifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA in base alla quale, in caso di richiesta di restituzione in seguito alla soppressione di una rendita, la crescita in giudicato della soppressione della rendita vale di regola come l'inizio della decorrenza del termine di perenzione relativo, è abbandonata. D'ora in poi, in conformità con la giurisprudenza di lunga data introdotta con la DTF 110 V 304, l'inizio della decorrenza del termine dovrà essere determinato sulla base delle circostanze concrete del singolo caso, in funzione della presa di conoscenza secondo l'attenzione dovuta e ragionevolmente esigibile (consid. 6).

                          2.9.  Per quanto concerne la modifica dei termini di perenzione e/o di prescrizione, con sentenza del 29 novembre 2023, pubblicata in DTF 150 V 89, in ambito di LPP ed in relazione con la modifica dell’art. 35a LPP, simile all’art. 25 LPGA, che ha portato il termine (relativo) di perenzione della restituzione da 1 a 3 anni a partire dal 1° gennaio 2021, il Tribunale federale ha stabilito che in assenza di norme di conflitto di diritto intertemporale nelle basi legali determinanti, la questione del dritto applicabile è disciplinata dai principi generali (consid. 3.2.1). Nell'ambito di applicazione dell’art. 6 LPP, si deve anche considerare che - se esiste una disposizione del regolamento è applicabile se fosse più favorevole all'assicurato rispetto alla legge (consid. 3.2.2). Conformemente alla giurisprudenza, per quanto attiene alla decorrenza del termine relativo del (vecchio) art. 35a cpv. 2 LPP, la giurisprudenza relativa al (vecchio) art. 25 cpv. 2 LPGA è applicabile per analogia (consid. 3.3.1). L'art. 135 CO si applica (per analogia) all'interruzione o alla salvaguardia del termine relativo (consid. 3.3.2).

                                  Al consid. 3.1.3. il Tribunale federale ha rilevato che la modifica dell’art. 35a LPP che ha cambiato il termine relativo di prescrizione di un anno trasformandolo in un termine relativo di perenzione di tre anni, è avvenuta alfine di coordinare il secondo pilastro con il primo pilastro e meglio con l’art. 25 LPGA, anch’esso modificato a partire dal 1° gennaio 2021.

                                  Al consid. 3.2 l’alta Corte ha rilevato che nel caso allora giudicato occorreva esaminare quale diritto era applicabile, ritenuto che si trattava di una richiesta di restituzione di prestazioni emanata successivamente al 1° gennaio 2021 per rendite percepite nel periodo dal 1° maggio 2016 al 31 maggio 2021.

                                  Accertata l’assenza di norme transitorie, il Tribunale federale ha deciso che al caso di specie vanno applicati i principi generali, conformemente a quanto stabilito nella DTF 134 V 353: si applicano i nuovi termini della prescrizione, rispettivamente della perenzione anche per pretese del vecchio diritto se queste sono sorte e sono diventate esigibili prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto ma che non sono ancora prescritte o perente prima di tale momento. Il tempo trascorso durante il diritto previgente deve essere preso in considerazione ai fini del computo del nuovo termine (consid. 3.2.1).

                                  L’Alta Corte ha accertato che la Cassa avrebbe dovuto accorgersi dell’errore commesso già il 7 agosto 2018 (consid. 5.2.2) e pertanto per le prestazioni già versate a quella data, era applicabile il termine di prescrizione di un anno. La petizione della Cassa del 23 novembre 2021, primo atto che poteva interrompere la prescrizione (art. 135 CO), era di conseguenza tardiva per le prestazioni versate dal 1° maggio 2016 al 7 agosto 2018 (consid. 5.2.3.1).

                                  Per quanto concerne le prestazioni versate dall’8 agosto 2018 al 31 maggio 2021 il Tribunale federale ha rammentato che esse non possono prescriversi, rispettivamente perimersi, prima del loro versamento. Ciò significa che per la richiesta di restituzione delle prestazioni pagate tra l’8 agosto 2018 ed il 31 dicembre 2019, il termine di un anno è spirato il 31 dicembre 2020. Per contro, le prestazioni versate dal 1° gennaio 2020 fino al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 35a LPP (1° gennaio 2021) di per sé non erano ancora prescritte. Alle medesime si dovrebbe applicare il nuovo diritto, ossia il termine di perenzione di tre anni, salvo se una norma regolamentare della Cassa prevede una soluzione più favorevole (art. 6 LPP). Poiché nel regolamento della Cassa figurava ancora il termine di prescrizione di un anno, alla prescrizione delle prestazioni continuava ad applicarsi il termine più corto (consid. 5.2.3.2).

                                  Per cui solo le prestazioni versate dal 23 novembre 2020 al 31 maggio 2021 non erano ancora perente, mentre quelle dal 1° maggio 2016 al 22 novembre 2020 erano ormai prescritte.

                                  Analogamente, anche nella presente procedura, accertato che neppure per quanto concerne l’art. 25 LPGA sono state previste norme transitorie, va applicato il principio generale secondo cui il termine di un anno di cui al vecchio art. 25 cpv. 2 LPGA si applica fino al 31 dicembre 2020, mentre il nuovo termine di tre anni trova applicazione dal 1° gennaio 2021 alle pretese non ancora perente (DTF 150 V 89, consid. 3.2.1).

                                  In queste condizioni, considerato che l’autodenuncia degli eredi è stata inoltrata nel corso del mese di novembre 2021 e che solo a partire da tale data la Cassa è venuta a conoscenza dell’omessa dichiarazione di elementi patrimoniali detenuti all’estero e determinanti per il calcolo della prestazione, non vi può essere alcun dubbio in merito all’applicabilità del nuovo termine di perenzione, giacché la pretesa di restituzione è sorta e diventata esigibile solo dopo il 1° gennaio 2021 (cfr. anche DTF 150 V 89, consid. 5.2.1).

                                  Non può essere d’aiuto al ricorrente la circostanza che le disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della LPC prevedono che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall’entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Questo disposto, che concerne solo la LPC, si applica infatti agli assicurati beneficiari di prestazioni complementari prima del 31 dicembre 2020 e che hanno continuato a chiedere prestazioni tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, per stabilire se il calcolo delle prestazioni per tale periodo è più favorevole secondo il nuovo diritto o secondo il vecchio diritto, ritenuto che alla persona assicurata veniva di norma riconosciuto l’importo più elevato.

                                  In concreto l’assicurata è deceduta nel mese di __________ 2019 e pertanto non ha più diritto a prestazioni nel periodo di applicazione delle disposizioni transitorie.

                                  La circostanza che le prestazioni chieste in restituzione sono state ottenute precedentemente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA non è pertanto d’aiuto al ricorrente (cfr. DTF 150 V 89).

                                  Va pure qui segnalata la sentenza 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 dove il Tribunale federale al consid. 5.2.4 ha applicato il nuovo termine di tre anni ad una richiesta di restituzione di prestazioni versate prima del 31 dicembre 2020 (“Compte tenu de ce qui précède, le délai relatif de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA a en l'occurrence commencé à courir au plus tôt à l'époque où l'office recourant a pris connaissance des résultats du complément d'instruction (soit les 19 janvier et 15 février 2021, lorsque l'administration a obtenu le dernier rapport d'enquête économique sur le ménage et que le SMR a apprécié les nouveaux rapports médicaux récoltés) dans la mesure où le droit à la rente n'était pas clairement établi (ni par conséquent l'obligation de restituer) au moment du renvoi. En réclamant pour la première fois la restitution de 59'083 fr. dans sa décision du 10 août 2021, l'office recourant a agi dans le délai relatif de trois ans (en vigueur depuis le 1er janvier 2021). En revanche, comme la créance en restitution portait sur la demi-rente versée depuis le 1er avril 2016, l'administration ne pouvait réclamer le remboursement des prestations allouées avant le mois d'août 2016, le délai absolu de péremption de cinq ans étant acquis pour ces prestations. Il convient dès lors d'annuler la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il établisse le montant à restituer conformément à ce qui précède”).  

                                  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione di restituzione del 23 agosto 2023 è tempestiva.

                        2.10.  Il ricorrente sostiene che la Cassa non può applicare il termine di 15 anni poiché non vi è stata alcuna condanna penale e non vi è certezza circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di truffa (art. 146 CP) in capo alla de cuius.

                                  Nel caso di specie __________ ha inoltrato la sua richiesta di prestazioni il 25 giugno 1997 senza indicare la presenza della sostanza immobiliare e mobiliare estera (pag. 1-1/1-8). Il 17 ottobre 1997 aveva presentato ricorso a questo Tribunale contestando la sostanza a deposito presa in considerazione dall’amministrazione nel calcolo delle prestazioni complementari poiché “in base alla ripartizione della successione, la mia quota parte è di 3/6 del capitale”. La causa è stata stralciata dai ruoli in seguito all’emissione di una nuova decisione da parte della Cassa cantonale di compensazione (STCA 33.97.104 del 2 dicembre 1997; cfr. pag. 3-3/3-7). Il 9 gennaio 2001 l’assicurata ha comunicato alla Cassa una modifica delle condizioni personali, facendo valere che il deposito a risparmio si era ridotto da fr. 28'947 a fr. 17'524 e chiedendo di adattare il calcolo della prestazione complementare (pag. 3-1). Il 13 aprile 2011 l’interessata ha chiesto un adeguamento delle prestazioni complementari in seguito alla modifica della locazione dal novembre 2010 (pag. 18-1), mentre il 12 marzo 2014 ha notificato l’aumento dell’acconto mensile delle spese da fr. 100 a fr. 200 (pag. 41-1).

                                  Nel corso degli anni, nel compilare i moduli delle revisioni periodiche, l’interessata non ha mai dichiarato gli averi stranieri (cfr. pag. 1-22/1-23; 1-37/1-38; 14-1/14-2; 37-1/37/2; 59-1).

                                  Il 22 marzo 2018 l’assicurata ha allegato un estratto di un conto bancario per il periodo dal 18 dicembre 2017 al 14 marzo 2018, della Banca __________ in Italia, dove veniva versata la rendita INPS estera regolarmente dichiarata, con un saldo disponibile di euro 2’528.98 (pag. 64-2).

                                  Il __________ __________ 2019 __________ è deceduta.

                                  Con e-mail dell’11 novembre 2021 due dei tre eredi dell’assicurata, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno comunicato alla Cassa che nell’ambito della procedura di successione era in atto una regolarizzazione di beni che non erano stati dichiarati fiscalmente e che la pratica era in via di definizione presso gli uffici competenti. Essi hanno chiesto all’amministrazione di informarli circa i dati necessari per un eventuale recupero delle prestazioni complementari (pag. 74-1). Il 17 novembre 2021 la Cassa ha chiesto il saldo di tutti i conti posseduti al 31 dicembre di ogni anni dal 2013 e in caso di sostanza immobiliare, copia dell’estratto di catasto e una perizia immobiliare con il valore commerciale e il valore locativo delle particelle (pag. 76).

                                  Il 17 dicembre 2021 l’avv. RA 1 ha precisato che gli averi bancari non dichiarati consistevano in un conto deposito titoli in Italia presso la banca __________ (valore alla data del decesso di circa fr. 166’00) e di quote di comproprietà di beni immobili in Italia (fabbricati e terreni, che non hanno prodotto reddito e del valore di circa fr. 9'904.18). All’e-mail è stato allegato il saldo dei conti dal 31 dicembre 2016 e copia dell’estratto di catasto con una perizia immobiliare (pag. 93-1).

                                  Il 20 dicembre 2021 l’avv. RA 1 ha trasmesso gli estratti dei conti dal 31 dicembre 2013, consistenti in titoli obbligazionari e fondi di investimento, oltre ad una lettera dell’ufficio di tassazione con il saldo dei conti dal 31 dicembre 2016 e la decisione di tassazione 2019 da cui si evince che il valore degli immobili in Italia è stato fissato in fr. 10'000 (pag. 94).

                                  Il 24 febbraio 2022 la Cassa ha chiesto copia degli estratti bancari e postali dal 2006 al 2012 (pag. 104-1). L’avv. RA 1 ha informato l’amministrazione circa l’impossibilità di recuperare la documentazione anteriore al 2012, poiché per legge in Italia i documenti possono essere distrutti dopo 10 anni (pag. 109-1/109-3). Chiesta e ottenuta una proroga, l’avv. RA 1 ha aggiunto che “mediante la presente sono a informare che, nonostante le richieste, non è possibile recuperare in Italia altra documentazione bancaria oltre a quella già in vostro possesso. Per quanto attiene all’autodichiarazione, rilevo come la titolare dei conti è defunta. Propongo pertanto di voler riprendere per la revisione, come riferimento per gli anni dove la documentazione è mancante, il saldo del primo estratto bancario disponibile in linea di tempo” (pag. 110 -3).

                                  Richiesto di indicare da quando la defunta assicurata era proprietaria degli immobili all’estero, l’avv. RA 1 ha affermato che è diventata proprietaria delle sue quote di immobili nel settembre 1995, per successione (pag. 110-1).

                                  Il 15 maggio 2023 la Cassa ha nuovamente chiesto gli estratti dei conti dal 2006 al 2012 (pag. 111-1). Il 17 maggio 2023 l’avv. RA 1 ha ribadito che gli eredi non sanno a quanto ammontavano gli averi prima del 2012 e per questo motivo aveva proposto di riprendere, per la revisione, come riferimento per gli anni dove la documentazione è mancante, il saldo del primo estratto bancario disponibile in linea di tempo (pag. 112-1).

                                  Con decisione formale del 23 agosto 2023 la Cassa, ritenuti realizzati gli elementi costituivi oggettivi e soggettivi del reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP ed ha chiesto la restituzione delle prestazioni complementari, delle RIPAM e delle spese di malattia dal mese di agosto 2008 al mese di agosto 2019 (pag. 136-1).

                        2.11.  Il tema della prescrizione penale nell’ambito dell’emersione di sostanza mai dichiarata in precedenza è stato oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi da parte di questo Tribunale (cfr. STCA 33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.20230.12 del 25 settembre 2023, 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e 33.2020.11 del 29 maggio 2020; in ambito di condono cfr. la STCA 33.2025.6 del 12 maggio 2025).

                                  Nelle citate sentenze è stato rammentato che in base all’art. 28 cpv. 2 LPGA colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso. Per richiedere le PC “la persona che vuol far valere il diritto a una prestazione complementare annua deve presentare una domanda tramite il modulo ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS è applicabile per analogia” (art. 20 OPC). Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.

                                  Nell'art. 31 cpv. 1 LPGA è invece ancorato un ulteriore importante principio che impone all'avente diritto, ai suoi congiunti o ai terzi ai quali è versata la prestazione l’obbligo di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il medesimo concetto e prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

                                  Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian Meyer e Philipp Egli in SK ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano come

" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen Durchführungsorgan.“

                                  In questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte (riprendendo un giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4, sul tema in generale si vedano le STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

                                  Va qui ribadito che la presentazione di una domanda di PC deve avvenire mediante la presentazione di un modulo ufficiale che deve dare indicazioni (tra altro) sulle condizioni di reddito e sostanza delle persone incluse nel calcolo. Il modulo è un elemento essenziale per la trattazione della domanda e reca informazioni che debbono essere veritiere e complete (come alle avvertenze che lo stesso reca). I funzionari debbono potersi fidare delle informazioni che esso contiene e che, spesso, non sono verificabili.

                        2.12.  Come evidenziato nella STCA 33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 in ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA, è sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento dipende però dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento concreto. Da un lato la LPC punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1 (che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3 CP), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…)

d. non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”

                                  Mentre è elevata a contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF 5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (cfr. a questo proposito la STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025).

                                  Il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore l’art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, l’autore “inganna una persona o ne conferma l’errore”. La norma trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad. 3.1.4.).

                                  L’ottenimento indebito di prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art. 148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

                                  La giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato. Come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 sub. 1.4.2.1.; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Su questi aspetti ci si riferisca alla DTF 127 IV 163 emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte (STF 6S.288/2000), dove il Tribunale federale espone quanto, per completezza, occorre riprendere qui di seguito:

" (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p. 141 s.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p. 171 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194 s…).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).”

                                  Nel medesimo giudizio il TF ha analizzato anche la condizione dell’astuzia che deve caratterizzare l’inganno, esprimendosi come segue:

" Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). 

(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).”

                                  A conferma di questa giurisprudenza, ed a complemento della stessa, il TF nella DTF 131 IV 83 (consid. 2.1.3.) ha indicato, nell’ambito di una procedura relativa all’ottenimento di PC, come il semplice tacere non costituisca un inganno astuto siccome non possa essere dedotta, in particolare dall’art. 24 OPC una posizione di garante (“Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4”). In quest’ultimo giudizio l’Alta Corte ha infatti considerato che:

" l'art. 24 OPC-AVS/AI impose à l'ayant droit de "communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans (sa) situation personnelle et toute modification sensible dans (sa) situation matérielle". Or, aucune de ces dispositions ne suffit à placer l'assuré dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il n'a aucune responsabilité particulière envers celle-ci (cf. Thomas Homberger, Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, Berne 1993, p. 61, selon lequel on pourrait considérer que l'art. 70bis RAVS, dont les versions successives [RO 1969 135 165 et RO 1992 1251 1262] sont analogues à l'art. 24 OPC-AVS/AI), ne crée pas de devoir de garant, en l'absence de relation particulière et étroite entre l'assuré et l'autorité ou de responsabilité accrue de l'assuré pour une mise en œuvre de l'assurance conforme à la loi).”

                                  Ancora in questa importante sentenza l’Alta Corte (consid. 4.cc) evidenzia come occorra distinguere il semplice e puro silenzio da un agire che è attivo per atti concludenti:

" En revanche, si l'Office cantonal des personnes âgées ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que le recourant a commis des tromperies par action …”

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha ribadito come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l’Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 p. 169 ss in particolare p. 170), e conclude (richiamando la STF 6S.288/2000 consid. 4.cc appena citata), ricordando che:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv.”

                                  Questa giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 206 che ha ritenuto come la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito, in caso di atto per omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).

                                  Con sentenza del 13 dicembre 2013 il TF (9C_232/2013) ha indicato come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié.”

                                  Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:

" (…) complété et signé une formule de « Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus » ainsi qu'un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”

                                  L’Alta Corte ha formulato le seguenti considerazioni:

" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. (…)

Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …

Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”

                        2.13.  Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art. 146 cpv. 1 CP occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:

" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).”

                                  Nello stesso senso la STF 1255/2018 del 22 gennaio 2019.

                                  Quanto all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia che:

" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).”

                                  La Corte, in quel caso, ha concluso che:

" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies.”

                                  In sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente una violazione dell’art. 31 LPC (per rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della truffa commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:

" l’agire dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione.”

                                  A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF 9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206 citata in precedenza di cui occorre però riprodurre un passaggio del consid. 6.3.1.3.:

" Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).” (evidenziazione del redattore)

                                  Per Kuelen:

" Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell’ottenimento della prestazione.”

                        2.14.  Anche l’autrice ticinese ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore possa avvenire se l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non è ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3.). Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:

" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de comptes bancaire.”

                                  Se all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche, l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:

" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.”

(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)

                                  Da ultimo va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

                                  Va ancora evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.

                        2.15.  Preliminarmente va evidenziato che l’assenza di una condanna penale dell’assicurata non impedisce al Giudice delle assicurazioni sociali di verificare se la persona alla quale è stata chiesta la restituzione di prestazioni sociali ha commesso un reato.

In una STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025, al consid. 4.2 il Tribunale federale ha ribadito che quando statuisce in merito alla restituzione di prestazioni indebitamente versate, il giudice deve esaminare, a titolo pregiudiziale, se gli elementi costitutivi di un’infrazione penale sono adempiuti e di conseguenza se va applicato un termine di prescrizione più lungo rispetto ai termini relativo (tre anni) e assoluto (cinque anni) previsti dall’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA. Affinché il termine di prescrizione più lungo del diritto penale sia applicato, non è necessario che l’autore del reato sia stato condannato (DTF 140 IV 406, consid. 6.2). Un atto punibile ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA presuppone l’adempimento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione.

                                  In concreto è manifesto che la defunta assicurata, sin dal momento in cui ha inoltrato la richiesta di prestazioni complementari nel mese di giugno 1997 ha taciuto di essere proprietaria di immobili in Italia per un valore di circa fr. 10'000. Ella non ha infatti compilato la finca 44.02 relativa alle “altre proprietà fondiarie al valore di stima ufficiale” dove figurava che deve essere indicato anche “il valore di sostanze possedute fuori dal comune di domicilio, fuori cantone e all’estero” e che l’interessata possedeva dal 1995.

                                  Inoltre l’assicurata non ha neppure indicato i valori bancari (conto corrente, obbligazioni e fondi d’investimento) detenuti presso la Banca __________ a __________ (Italia). Ella, sia nella richiesta di prestazioni che nelle revisioni che si sono succedute nel tempo a partire dal mese di marzo 2001 fino al 23 febbraio 2018, ha sempre e solo prodotto gli estratti dei conti detenuti in Svizzera (cfr. pag. 1-22/1-23; 1-37/1-38; 14-1/14-2; 37-1/37/2; 59-1). In questi moduli figura la domanda tesa a conoscere l’entità della sostanza, compresa la “proprietà fondiaria al valore di stima ufficiale”, “libretti di risparmio e di deposito”, “titoli” o “altri fattori della sostanza (comprese le partecipazioni a comunioni ereditarie)” (cfr. domanda 8 delle revisioni). La risposta, tranne per quanto concerne gli averi svizzeri, non è mai stata compilata, a mo’ di risposta negativa, ossia senza nulla dichiarare in merito, e ai formulari sono sempre stati allegati solo i documenti bancari svizzeri unitamente alla tassazione fiscale che non prevedeva, nel riparto, averi in Italia (cfr. pag. 37-13, tassazione 2011), rafforzando l’inganno sull’assenza di averi esteri.

                                  D’altra parte la medesima sostanza non era nemmeno dichiarata a livello fiscale (cfr. a questo proposito l’email dell’11 novembre 2021), ciò che dimostra la deliberata intenzione di non inserirla tra i beni soggetti alla determinazione degli importi delle imposte e alla determinazione del calcolo delle PC.

                                  Il comportamento dell’assicurata, è stato attivo, ripetuto e perlomeno avvenuto per atti concludenti. L’interessata ha in effetti negato di disporre di proprietà fondiarie all’estero con le sue risposte in bianco e non ha indicato di possedere conti, depositi o titoli in Italia. Indubbiamente questo agire è costitutivo di un inganno astuto nei confronti della Cassa di compensazione e dei suoi funzionari, siccome confortato dalla produzione dei soli documenti bancari svizzeri, e non verificabile da parte dei collaboratori dell’amministrazione, i quali sono stati indotti a commettere un errore ed a calcolare e versare all’assicurata prestazioni alle quali non avrebbe avuto diritto se avesse dichiarato correttamente tutti i suoi beni, come dimostrano i calcoli eseguiti dalla Cassa.

                                  I funzionari hanno eseguito le verifiche che ci si poteva attendere da loro, hanno interpellato l’assicurata dove hanno avuto necessità di accertare precise situazioni, ma nulla poteva permettere alla Cassa e ai suoi collaboratori di avere dubbi in merito all’esistenza di fondi immobiliari e mobiliari all’estero, non essendo neppure stati dichiarati a livello fiscale. Solo il 22 marzo 2018 l’assicurata ha allegato un estratto di un conto bancario per il periodo dal 18 dicembre 2017 al 14 marzo 2018, della Banca __________ in Italia, dove veniva versata la rendita INPS estera regolarmente dichiarata, con un saldo disponibile di euro 2’528.98 (pag. 64-2), che tuttavia non avrebbe modificato l’importo delle prestazioni complementari versate e che comunque non concerneva né gli averi (circa fr. 166'000 al momento del decesso) depositati presso un’altra banca italiana (__________ a __________), né gli immobili detenuti in Italia e che dunque non avrebbe potuto indurre la Cassa a sospettare la presenza di ulteriori beni all’estero.

                                  Nessun elemento permetteva quindi all’amministrazione di sospettare di essere confrontata con menzogne e con una sostanza occultata. Di più ai collaboratori della Cassa non era possibile fare in assenza di elementi indizianti. La verità è emersa solo con l’autodenuncia degli eredi dell11 novembre 2021. Alla Cassa non può essere mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle sue verifiche.

                                  L’assenza della dichiarazione della sostanza immobiliare (per circa fr. 10'000) e mobiliare (per circa fr. 166'000) ha causato un danno alla Cassa ed un vantaggio all’assicurata, poiché in presenza di tali importi l’interessata non avrebbe avuto diritto alle prestazioni complementari, alla RIPAM ed al rimborso delle spese di malattia per complessivi fr. 177’838.25.

                                  L’elemento oggettivo dell’art. 146 CP è pertanto pacificamente adempiuto.

                                  L’interessata era inoltre cosciente del suo obbligo di dichiarare anche gli averi esteri, giacché esplicitamente indicato nei vari formulari da lei compilati. Inoltre ella sapeva che un ammontare della sostanza diverso da quello da lei dichiarato avrebbe comportato una modifica dei suoi diritti e che nascondendo elementi patrimoniali avrebbe ottenuto indebitamente delle prestazioni. Ella è infatti insorta a questo Tribunale quando con la prima decisione emessa dalla Cassa cantonale di compensazione era stato preso in considerazione un importo eccessivo poiché comprendente anche parti di sostanza di suoi coeredi (cfr. STCA 33.97.104 del 2 dicembre 1997, pag. 3-3/3-7) ed il 9 gennaio 2001 ha subìto scritto alla Cassa per far presente la riduzione del suo deposito a risparmio presso la Banca __________ da fr. 28'947 a fr. 17'524, chiedendo di voler adattare il calcolo della prestazione (pag. 3 – 1). L’assicurata inoltre, anche quando si è trattato di modifiche relative al suo reddito, in particolare perché l’ammontare dell’affitto o delle spese accessorie avevano subito un aumento, ha informato l’amministrazione per un adeguamento delle prestazioni.

                                  Anche l’elemento soggettivo è di conseguenza manifestamente adempiuto.

                                  In presenza di una truffa ai sensi dell’art.146 CP, va di conseguenza applicato il termine di prescrizione di 15 anni (cfr. art. 97 CP e art. 25 cpv. 2 LPGA). Considerato che la decisione di restituzione è stata emessa il 23 agosto 2023, a giusta ragione la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni per il periodo dal 1° agosto 2008 – 31 agosto 2019 (__________).

                                  Questo Tribunale non ignora che gli eredi di __________ non sono stati in grado di produrre gli estratti bancari con i saldi antecedenti al 31 dicembre 2013 (cfr. pag. 98-6 dove risulta che il conto corrente di __________ esisteva già perlomeno al 31 dicembre 2012). Tuttavia il ricorrente non contesta che i depositi bancari esteri erano già detenuti dall’interessata perlomeno dal mese di agosto 2008. Inoltre l’avv. RA 1, in rappresentanza di almeno due dei tre eredi, richiesto dalla Cassa di produrre gli estratti bancari dal 2006, ha, in due occasioni, affermato che per i periodi della revisione antecedenti il 31 dicembre 2013 per il calcolo delle prestazioni, in assenza di documentazione, l’amministrazione poteva far riferimento al saldo dell’ultimo periodo. Essi hanno pertanto, implicitamente, confermato che l’assicurata possedeva gli averi bancari durante tutto il periodo per il quale è stata chiesta la restituzione.

                        2.16.  L’insorgente, con riferimento alla STCA 33.2012.19 del 27 maggio 2013, sostiene che agli eredi non può essere applicata la prescrizione di 15 anni, non avendo commesso alcun reato.

                                  In quell’occasione, dopo aver esaminato la dottrina e la giurisprudenza allora vigenti, questo Tribunale al consid. 2.15 aveva affermato:

" Riportando le summenzionate considerazioni al caso di specie, __________ è la sola ed unica responsabile dal profilo penale del reato che le ha permesso di ottenere, a torto, delle prestazioni complementari dal 2001 al 2011.

Tuttavia, l'autrice delle infrazioni di cui all'art. 146 cpv. 1 CP, è deceduta. Di conseguenza, l'azione penale nei suoi confronti, neppure aperta, non è possibile ed è estinta.

L'insorgente, da parte sua, non ha commesso alcun reato.

In virtù delle argomentazioni esposte, d'avviso del Tribunale, non è pertanto possibile estendere all'erede i termini della perenzione penale che sarebbe stata applicata all'assicurata.

Come visto, infatti, il termine più lungo della prescrizione penale può unicamente essere adottato nei confronti dell'autore dell'atto punibile, dunque non anche esteso alla nipote per il solo fatto che essa h

33.2025.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2025 33.2025.18 — Swissrulings