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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 33.2019.23

25 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,615 mots·~1h 13min·4

Résumé

Restituzione di PC indebitamente percepite per non avere dichiarato immobili all'estero.È una truffa,perché non indicando la sostanza nel formulario e nelle revisioni hanno ingannato astutamente la Cassa.Prescrizione 15 anni.Deducibilità dei debiti comprovati e certi.Non è dato consumo di sostanza

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 33.2019.23-24   TB

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2019 di

1.  RI 1   2.  RI 2   tutti rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Beneficiari da anni di prestazioni complementari, il 20 maggio 2017 (doc. 6) RI 2, 1935, e RI 1, 1932, si sono autodenunciati all'autorità fiscale per non avere segnalato di essere proprietari di un fondo agricolo in __________ del valore di circa € 60'000.- e di un conto bancario all'estero.

Simile denuncia spontanea è avvenuta lo stesso giorno nei confronti della Cassa cantonale di compensazione (doc. 7).

                               1.2.   Ricevuta dagli assicurati (doc. 16) la perizia richiesta del valore venale dei loro immobili (doc. 9), con decisione del 13 dicembre 2017 (doc. 25) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto degli assicurati alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2018, fissandolo nel solo pagamento del premio dell'assicurazione malattie, avendo computato nelle spese riconosciute le spese di manutenzione degli immobili di Fr. 700.-, mentre nei redditi computabili la proprietà fondiaria secondaria di Fr. 154'606.- e un valore locativo di Fr. 3'499.- (doc. A4).

Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2018 (doc. 81) la Cassa cantonale di compensazione ha evidenziato che la sostanza all'estero, non essendo adibita ad uso primario, va computata al valore venale e quindi si è basata sul valore delle due proprietà immobiliari di Fr. 154'606.- (€ 95'000 + € 37'550), così come stabilito dalle perizie prodotte dagli assicurati stessi. La Cassa ha inoltre conteggiato il valore locativo di Fr. 3'499.- (€ 2'872,90) e ha confermato il nuovo diritto alle PC per il 2018.

Il ricorso del 12 febbraio 2018 di RI 2 e RI 1 è sfociato nella STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, con cui la sostanza totale netta degli assicurati, mobile e immobile, è stata stabilita in Fr. 187'931.- (cfr. consid. 8).

Oltre alla sostanza immobile estera calcolata al valore venale totale di € 132'550.- che, convertito in base ai tassi di cambio giornalieri, dava un valore di Fr. 154'964.- (cfr. consid. 5), sono stati considerati gli averi a risparmio che al 31 dicembre 2017 ammontavano a Fr. 31'967,12 (Fr. 6'675,60 + Fr. 8'291,22 + Fr. 17'000,30) e il valore del veicolo (Fr. 1'000.-).

I redditi computabili sono aumentati ed è diminuita la quota delle spese riconosciute che li superava, ma questo peggioramento era ininfluente sul diritto degli assicurati, poiché comunque essi continuavano ad avere diritto al pagamento del premio della Cassa malati (cfr. consid. 9). Il ricorso è stato respinto e la STCA è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.3.   Il 13 dicembre 2017 (doc. 75) l'amministrazione ha comunicato agli interessati che, dal ricalcolo del loro diritto alle prestazioni complementari dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017 in virtù della prescrizione di 15 anni in applicazione dell'art. 97 CP stante la configurazione del reato di truffa di cui all'art. 146 CP, essi dovevano restituire Fr. 175'098.- per le prestazioni complementari percepite indebitamente e Fr. 16'272.- per le riduzioni dei premi di Cassa malati ricevute senza diritto dal      1° dicembre 2002 al 30 novembre 2004.

Il 18 gennaio 2018 (doc. III/3) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione di restituzione di Fr. 191'370.- per le prestazioni complementari all'AVS percepite indebitamente dagli assicurati dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 25 ottobre 2019 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha parzialmente accolto l'opposizione del 12 febbraio 2018 (doc. III/2) degli assicurati.

L'amministrazione ha confermato che il diritto alla restituzione si prescrive in 15 anni essendo dati i presupposti dell'inganno astuto compiuto mediante atto concludente che configura il reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, mentre non si realizza la nuova fattispecie residuale dell'art. 148a CP in essere dal 2016.

Per quanto concerne il valore dei beni immobili in __________, la Cassa di compensazione ha osservato come sia lecito fondarsi sulla valutazione effettuata all'estero dagli assicurati, mentre la "nota di trascrizione" ai registri immobiliari del 1977 non comprova la tesi di una importante progressione o diminuzione del valore commerciale della proprietà all'estero. Le perizie __________ del marzo 2017 hanno accertato in € 132'500.il valore complessivo dei fondi e tale va ritenuto non essendovi motivi per scostarsi.

Dovendo considerare la sostanza al 1° gennaio di ogni anno e calcolandola secondo i rispettivi differenti tassi di cambio, la Cassa di compensazione ha annullato la richiesta di restituzione di Fr. 16'272.- per il diritto alla riduzione dei premi LAMal dal 2002 al 2004, confermando solo quella di Fr. 175'098.per le prestazioni complementari.

Inoltre, l'amministrazione ha ribadito che non utilizzando gli assicurati la casa all'estero quale abitazione primaria né avendola ceduta in locazione, occorre computare un reddito ipotetico da locazione quale provento cui essi hanno rinunciato.

In merito alla convivenza del figlio, la Cassa ha ricordato che l'art. 16c OPC-AVS/AI impone di suddividere la pigione per teste e quindi, fino alla partenza del figlio, vanno riconosciuti soltanto due terzi della pigione lorda totale.

Infine, la Cassa si è pronunciata sulla contestazione di non avere sufficientemente considerato il loro fabbisogno vitale omettendo di dedurre dalla sostanza quanto avrebbero dovuto consumare non avendo più diritto alle prestazioni complementari. La Cassa ha concluso che non si poteva escludere che gli assicurati avrebbero potuto garantire il proprio sostentamento senza l'aiuto pubblico visto che la proprietà immobiliare all'estero poteva sia produrre un reddito sia essere utilizzata come abitazione primaria.

L'amministrazione ha da ultimo negato l'assistenza giudiziaria.

                               1.5.   Il 20 novembre 2019 (doc. I) RI 2 e RI 1, patrocinati dall'avv. RA 1, hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione, così come le allegate tabelle di calcolo non datate, con cui viene fatto loro ordine di restituire Fr. 175'098.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.

In primo luogo i ricorrenti hanno contestato la prescrizione di 15 anni adottata dalla Cassa di compensazione, rilevando che l'art. 148a CP, entrato in vigore posteriormente alla giurisprudenza federale citata dall'amministrazione a supporto della sua soluzione, va applicato quale lex specialis e lex mitior, perciò la prescrizione sarebbe di 5 anni giusta l'art. 99 cpv. 1 lett. e CP. Le sentenze cantonali allegate (docc. B e D) hanno stabilito che se l'autore assume un atteggiamento passivo poiché omette di informare l'assicuratore sociale sulla sua situazione finanziaria non commette una truffa per omissione e quindi non si rende colpevole del reato di cui all'art. 148a CP (recte: 146 CP), giurisprudenza che è trasferibile all'art. 148a CP dalla sua entrata in vigore nel 2016. Nel caso ginevrino, i giudici cantonali hanno ritenuto applicabile l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC stabilendo che l'assicurato ha agito per dolo eventuale, perché non poteva ignorare che i beni immobiliari all'estero fossero pertinenti per il calcolo delle prestazioni complementari. Egli ha quindi dissimulato una parte della sua sostanza e ha fatto sì che la Cassa rimanesse nell'errore. Il termine di prescrizione dell'azione penale giusta l'art. 31 LPC era di 7 anni.

Gli insorgenti hanno poi osservato che quando nel 1993 hanno postulato le prestazioni complementari, veniva loro richiesto, nell'apposito formulario, di indicare la sostanza al valore di stima e non al valore venale. Gli immobili in questione sono stati pagati 19 milioni di __________ nel 1977 e fino alla perizia richiesta dalla Cassa non potevano immaginare che la loro sostanza avesse un valore commerciale come quello peritato, anche perché l'autorità fiscale ha ritenuto il valore di Fr. 63'900.- (doc. D). Semmai, quindi, poiché è stato richiesto di indicare il valore fiscale, può essere considerato soltanto il dolo. Inoltre, in __________ l'immobile viene tassato soltanto per il valore della rendita non esistendo un valore di stima ufficiale. Non è quindi stato commesso dolo nella domanda n. 44 in cui non è stato indicato il valore di stima.

Lo stesso vale per i formulari di revisione del 2002, 2006, 2010 e 2014, nei quali è stato chiesto agli assicurati di indicare la sostanza al valore di stima ufficiale.

Per quanto concerne il consumo della sostanza, i ricorrenti hanno evidenziato che se non avessero beneficiato delle PC, avrebbero dovuto attingere alla loro sostanza sia ipotecando l'immobile sia vendendolo al prezzo più favorevole di Fr. 150'000.- per poi consumare per vivere quanto incassato. Le tabelle allestite mostrano delle proiezioni di queste ipotesi.

L'affermazione della Cassa secondo cui essi avrebbero potuto utilizzare la sostanza all'estero quale abitazione primaria non è realistica, visto che l'immobile necessita di una ristrutturazione completa e non può essere abitato tutto l'anno. In tale ipotesi, andrebbe considerato al valore di stima e non a quello venale.

Pertanto, nella denegata ipotesi in cui non fossero tenute in considerazione le tabelle prodotte con l'opposizione (doc. III/2), occorre considerare la diminuzione della sostanza al momento della decisione di restituzione quale debito nei confronti della Cassa. Come stabilito dal TCA nella 33.2018.2-3, è sufficiente che il debito sia effettivamente sorto e che sia debitamente comprovato, perciò dovendo accertare gli importi da restituire, il Tribunale ne dovrà tenere conto di anno in anno quale debito verso la Cassa e riportarlo per gli anni successivi. Gli insorgenti hanno osservato come nella decisione impugnata non siano stati considerati i debiti effettivi nei confronti dell'amministrazione, ossia per ogni anno per il quale devono restituire delle PC.

Se tale tesi fosse confermata dal TCA, gli atti andranno rinviati alla Cassa per un nuovo calcolo. Il debito è certo e potrà essere considerato nel foglio di calcolo per l'anno seguente deducendo dalla sostanza lorda l'importo del debito e ciò per ogni anno.

                               1.6.   Nella risposta dell'11 dicembre 2019 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ricordato come l'art. 148a CP, essendo una fattispecie residuale rispetto alla truffa, non si sostituisce all'art. 146 cpv. 1 CP, reato che presuppone che l'autore induca in errore la vittima o ne conforti l'errore con l'astuzia; se manca questo elemento qualificativo non si realizza la fattispecie della truffa e si applica la fattispecie residuale. Ricordata la giurisprudenza federale su questo argomento ed esposta nel dettaglio la cronologia degli eventi dalla prima richiesta di PC degli assicurati nel 1993 passando dalle revisioni del 2002, del 2006, del 2010 e del 2014 e dalle varie conferme annue del diritto alle prestazioni complementari, la Cassa ha evidenziato che il ripetuto silenzio che nei decenni ha precluso ogni possibilità di un accertamento sul valore delle proprietà all'estero e il fatto che l'autodenuncia sia conseguente a quella avvenuta nei confronti dell'autorità fiscale, vanno ritenuti un vero e proprio silenzio qualificato rispettivamente un comportamento attivo che porta ad applicare l'art. 146 CP.

Sulla richiesta di considerare il consumo annuo della sostanza, la Cassa resistente ha osservato che le considerazioni del perito sullo stato dell'immobile si riferiscono al 2017 e comunque esse non portano a non considerare queste proprietà come ipotetiche generatrici di reddito (affitti) o di minori spese (abitazione primaria). Le constatazioni del perito non portano a concludere per l'inabitabilità dell'immobile, altrimenti non si vede per quale ragione i ricorrenti avrebbero comprato questa casa appena edificata negli anni '70 con quindi rifiniture di quel periodo.

Infine, l'amministrazione ha contestato la richiesta ricorsuale di considerare, anno per anno, e quindi frazionandolo, il debito stabilito nei suoi confronti, visto che i debiti non si considerano retroattivamente dal momento in cui sono comprovati con certezza. Ad ogni modo, lo stesso TCA, nella precedente sentenza, ha indicato che i debiti sono di principio deducibili, perciò quando la presente controversia sarà conclusa occorrerà valutare l'effettiva considerazione dei debiti nei confronti delle assicurazioni sociali e meglio la loro assimilazione con qualsiasi altro debito provato. Si rischierebbe infatti di giungere al risultato scioccante che una prestazione indebitamente percepita sia poi rimborsata tramite un corrispettivo aumento della prestazione corrente, mantenendo così di fatto un arricchimento.

                               1.7.   Il 19 dicembre 2019 (doc. V) gli insorgenti hanno osservato che le sentenze federali citate dall'amministrazione concernono problematiche penali e non amministrative e quindi non trattano dell'applicazione dell'art. 148a CP, dell'art. 25 cpv. 2 LPGA e dell'art. 31 LPC, applicabili nel caso concreto. Pertanto, la prescrizione è di 5 anni e subordinatamente di 7 anni.

Gli assicurati hanno inoltre ricordato che l'autorità fiscale ha ritenuto un valore di stima di Fr. 63'900.- per gli immobili che sono stati pagati 19 milioni di __________ nel 1977, trattandosi di fondi agricoli e di una piccola costruzione a un piano di 3 vani e servizi, invendibile al prezzo stabilito dal perito nel 2017 dato il semplice stato di costruzione, che la rende non locabile e neppure abitabile tutto l'anno.

                               1.8.   La Cassa si è riconfermata il 9 gennaio 2020 (doc. VII) nelle proprie conclusioni sia in merito al termine di prescrizione penale sia per il valore dell'immobile stabilito dal perito.

I ricorrenti non hanno formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti dei ricorrenti per le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017, che ha calcolato essere di Fr. 175'098.-.

                               2.2.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).

                               2.3.   Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

                               2.4.   In specie, con decisione formale del 13 dicembre 2017 (doc. 25) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dei ricorrenti alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2018 tenendo conto dell'aggiunta delle proprietà fondiarie secondarie all'estero, mai considerate prima di allora.

Ricalcolato quindi il diritto alle PC degli assicurati e constatato un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, con decisione del 18 gennaio 2018 la Cassa, tenuto conto dell'esistenza delle proprietà immobiliari all'estero, ha chiesto loro la restituzione della somma di Fr. 191'730.-, poi modificata in Fr. 175'098.-, versata nel periodo dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che gli assicurati possiedono dei fondi all'estero che hanno dichiarato alla Cassa, unitamente all'autorità fiscale, soltanto il 20 maggio 2017 (doc. 7) autodenunciandosi. Questo fatto, che farebbe aumentare il reddito dovendo ritenere 1/10 della sostanza computabile e conseguentemente diminuire la differenza fra le entrate e le uscite, ha comportato che essi avrebbero illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di loro spettanza nel lasso di tempo dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.

                               2.5.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.6.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare le:

" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile".

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato".

                               2.7.   Litigioso fra le parti è l'importo da restituire, che dipende sia dal valore della proprietà immobiliare e della sostanza computabile, sia dalla prescrizione che si intende adottare a dipendenza del reato penale che si configura, sia pure dai debiti, certi e comprovati, che possono essere dedotti dalla sostanza lorda.

                               2.8.   Per il computo della sostanza immobiliare all'estero la Cassa di compensazione si è basata sulla perizia immobiliare che, a sua richiesta, gli assicurati hanno fatto eseguire da un esperto in __________, il quale ha stabilito che nel 2017 il valore venale dei fondi era di € 132'500.-, convertiti dalla Cassa in Fr. 154'606.-.

Nella STCA 33.2018.2-3 emanata il 14 novembre 2019, che i ricorrenti non hanno impugnato e che è cresciuta incontestata in giudicato, il Tribunale ha stabilito che il valore della sostanza totale lorda degli assicurati, mobile e immobile, è di Fr. 187'931.- (cfr. consid. 6), di cui € 132'500.- per le proprietà fondiarie che, convertiti al tasso di cambio valido al 1° dicembre 2017, danno un valore di Fr. 154'964.- (€ 132'550 x 1,1691).

In quell'occasione (cfr. consid. 5), il TCA ha osservato che "I ricorrenti non hanno contestato l'ammontare di Fr. 154'606.- che la Cassa di compensazione ha ritenuto a titolo di proprietà fondiaria secondaria.".

Pertanto, ora come allora, non v'è motivo di scostarsi dal valore venale determinato dallo stesso perito incaricato dagli assicurati.

I fogli di calcolo che la Cassa di compensazione ha allegato alla decisione su opposizione e che, contrariamente alla lamentela degli insorgenti, sono stati allestiti il 25 ottobre 2019 insieme alla decisione su opposizione stessa (cfr. la data in alto sul retro di ogni foglio di calcolo) per ogni anno e/o periodo di diritto alle PC, riportano il valore venale della sostanza immobiliare calcolato secondo il tasso di cambio valido per ogni periodo di diritto.

Il principio adottato dall'amministrazione è corretto, dovendo infatti computare la sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui viene concessa la prestazione complementare (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nel caso in cui, come in specie, la valuta è estera, per la conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente quello dell'inizio del diritto (N. 3452.01 DPC; STCA 33.2018.2-3 consid. 5).

                               2.9.   Per quanto concerne la questione della prescrizione da applicare all'ordine di restituzione in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, occorre esaminare se il comportamento posto in atto dagli assicurati al momento della domanda di PC, e successivamente, sia costitutivo di truffa (art. 146 CP) come ritenuto dalla Cassa, oppure del reato previsto dall'art. 148a CP o ancora dall'art. 31 cpv. 1 lett. b o d LPC come sostenuto dagli insorgenti.

In ottica penale il comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire siccome oggetto di esplicita richiesta dell’amministrazione o in virtù dell'obbligo impostogli dall'art. 31 cpv. 1 LPGA, è certamente sanzionabile.

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, però, come la giurisprudenza federale evoca, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.

Da un lato la LPC, all'art. 31 cpv. 1, che eleva il comportamento a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

c. (…);

d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".

Dall'altro lato, è elevata a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanzionata con una multa sino a Fr. 5'000.-, la violazione degli obblighi che incombono all'autore in base alla legge rispettivamente se l'autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce.

Va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale.

La norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, dove l'autore “inganna una persona o ne conferma l'errore”. La norma, come rammenta la dottrina, trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).

Già per tale ragione la tesi dei ricorrenti, secondo cui sarebbe unicamente applicabile tale norma (art. 148a CP) a fronte di un comportamento reprensibile posto in atto già nel 2002 e anche successivamente, non può essere per certo ritenuta almeno fino al 30 settembre 2016.

Al riguardo va rammentato come la Costituzione federale, per volontà del popolo e dei Cantoni espressa il 28 novembre 2010, prevede all'art. 121 cpv. 3 che, a “prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se: (…) b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale“. Il cittadino straniero, che commette il reato dell'art. 148a CP - così come il reato di truffa -, giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. e CP deve essere espulso dal territorio nazionale a prescindere dal suo statuto e fatto salvo il caso di rigore.

                             2.10.   L'ottenimento indebito di prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena evocato.

In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

Come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal Tribunale federale da ultimo nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.

Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung) può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2).

Occorre di seguito esaminare l'evoluzione della giurisprudenza federale per contestualizzare compiutamente il tema e per poi verificare la correttezza, o meno, della decisione impugnata.

                             2.11.   Il Tribunale federale, nella DTF 127 IV 163 emanata a seguito dell'annullamento parziale di un precedente giudizio da parte dell'Alta Corte con la STF 6S.288/2000), nel 2001 ha ritenuto - riferendosi all'allora art. 148 CP che reprimeva la truffa - che il procacciamento indebito di prestazioni complementari dell'assicurazione sociale fosse costitutivo di truffa e che un inganno per atti concludenti è adempiuto quando il beneficiario delle prestazioni dell'assicurazione concesse esclusivamente alle persone indigenti si limita a dar seguito alla domanda dell'autorità competente di produrre, nell'ambito del riesame della sua situazione economica, un determinato estratto conto, benché egli possieda una fortuna non trascurabile su un altro conto, mai dichiarata (cfr. consid. 2).

In sostanza, come rilevabile in particolare dalla citata STF 6S.288/2000 del 20 settembre 2000, l'imputato era giunto dall'estero in Svizzera dove, una volta realizzate le condizioni legali di contribuzione e di soggiorno allora vigenti (in virtù della vLPC del 1965 abrogata con l'art. 35 della LPC del 6 ottobre 2006 attualmente in vigore), aveva chiesto il versamento delle PC sottacendo di avere conseguito delle vincite a una lotteria francese per importi molto rilevanti.

L'Alta Corte ha considerato come:

" 3 (…)

b) Selon l'article 148 al. 1 aCP, se rend coupable d'escroquerie notamment celui qui, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Cette infraction est punie de la réclusion pour cinq ans ou plus ou de l'emprisonnement, soit d'une peine plus lourde que celle prévue par (la) LPC. (…).

Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (…).

aa) La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (…).

La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; (…)).

Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).

Pour qu'une escroquerie soit réalisée, il faut en outre que la tromperie commise soit astucieuse.

Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités). (…).

L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).

bb) En l'occurrence, l'autorité intimée a retenu, en faits, que le recourant a sollicité des prestations complémentaires de l'Office cantonal des personnes âgées en ne l'informant pas qu'il disposait d'une fortune non négligeable, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette aide n'était accordée qu'aux personnes se trouvant dans le dénuement. On ignore cependant sous quelle forme, dans quels termes et à quelle date le recourant a effectué cette demande, et si celle-ci a été renouvelée au cours des années. (…)

Il est constant que le recourant a, au plus tard en 1980 et quelle qu'en soit la forme, déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal. Il a ainsi affirmé implicitement qu'il remplissait toutes les conditions d'octroi de ces prestations, en particulier l'indigence, dès lors qu'il est établi qu'il ne pouvait ignorer que celle-ci en faisait partie. Or, celui qui déclare être indigent affirme simultanément, en tout cas par actes concluants, qu'il ne dispose d'aucune fortune d'une certaine importance lui permettant de subvenir à ses besoins, du moins partiellement et temporairement. En conséquence, le recourant a perpétré une tromperie par commission en requérant des prestations de l'Office cantonal.

Par ailleurs, s'il ressort des faits ainsi établis que le recourant ne s'est pas livré à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais s'est contenté de déclarations incomplètes, il n'en demeure pas moins que ses agissements restent astucieux, dès lors que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune, placée d'abord en Allemagne puis à la Banque Clariden de Zurich. (…)".

Nella DTF 131 IV 83, al considerando 2.1.3 il TF ha ritenuto come l'obbligo di informare giusta l'art. 24 OPC-AVS/AI, in ambito di una truffa commessa per omissione, non crea alcuna posizione di garante:

" Der Tatbestand des Art. 16 Abs. 1 ELG ist mit der ersten Auszahlung von Ergänzungsleistungen formell vollendet. In diesem Zeitpunkt sind alle objektiven und subjektiven Tatbestandserfordernisse verwirklicht. Angesichts des Erfordernisses der erfolgten (erstmaligen) Zahlung stellt sich die Norm als Erfolgsdelikt dar.

Art. 16 ELG ist kein Dauerdelikt. Auch wenn nach Gutheißung eines Gesuchs auf Ergänzungsleistungen die Auszahlungen jeweils monatlich erfolgen und damit auf Dauer angelegt sind, und den Leistungsbezüger während der ganzen Leistungsdauer gemäß Art. 24 ELV die Pflicht trifft, der Behörde alle Umstände zu melden, die Einfluss auf die Ausschüttung bzw. Höhe der Leistungen haben können, bedeutet dies nicht, dass die Straftat ein Dauerdelikt ist. Wer durch unwahre und unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder einen anderen eine Leistung im Sinne dieses Gesetzes erwirkt, die ihm nicht zukommt, und anschließend seine Mitteilungspflichten verletzt, verwirklicht den Tatbestand weder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten eines von ihm geschaffenen rechtswidrigen Zustandes noch durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung weiter. Der Tatbestand umfasst nach seiner eindeutigen Formulierung nur das Erwirken einer Leistung durch täuschendes Verhalten. Die Täuschung selbst ist nicht Teil des Tatbestands massigen Erfolges (des "Erwirkens" der Zahlungen). Wer eine Straftat nach Art. 16 ELG begeht, begründet keinen rechtswidrigen Zustand, sondern führt einzig den Taterfolg herbei, der im unrechtmäßigen Erwirken von Leistungen besteht. Der Taterfolg dauert nicht an, sondern wird mit jeder Zahlung jeweils neu vollendet. Der in Frage stehende Straftatbestand enthält keine Elemente, die ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten ausdrücklich oder zumindest sinngemäß erfassen würden. Die Verletzung der in Art. 24 ELV verankerten Meldepflicht bildet nach dem Wortlaut von Art. 16 ELG keines Tatbestands massiges Unrecht. Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4). Darauf kann verwiesen werden.".

Questa giurisprudenza è stata confermata nella successiva DTF 140 IV 11, in cui l'Alta Corte ha precisato come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un obbligo giuridico qualificato di agire e come gli obblighi legali e contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4 l'Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina (si veda al proposito Salome Krieger Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen, forumpoenale 2010 pag. 169 segg. in particolare pag. 170).

L'Alta Corte ha rilevato come:

" 2.4.3 Das Bundesgericht verneinte bislang eine Garantenstellung aufgrund von Meldepflichten. In BGE 131 IV 83 entschied es, dass die Pflicht gemäß Art. 24 ELV (SR 831.301), wesentliche Änderungen der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu melden, keine Garantenpflicht zu begründen vermag (a.a.O., E. 2.1.3 S. 88 und E. 2.4.6 S. 95). Es bestätigte damit seine bereits in einem nicht publizierten Entscheid vom 28. September 2000 vertretene Auffassung, dass aus einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht, rentenrelevante Veränderungen zu melden, keine Garantenstellung abgeleitet werden kann. (…) An dieser bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die im Übrigen durch den Entscheid 6S.364/2005 vom 9. März 2006 nicht in Frage gestellt wird (so aber HUG, a.a.O., S. 183 f.), ist festzuhalten.”.

La violazione dell'obbligo di informare posto dall'art. 24 OPC-AVS/AI, secondo cui:

" La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.”,

così come l'obbligo generale di informare previsto dall'art. 31 LPGA, non creano quella Garantenstellung che permette di ritenere un obbligo giuridico accresciuto di comunicare e informare, e tale, se violato, da costituire un inganno a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP (truffa commessa per omissione).

In effetti, il Tribunale federale, sempre nella DTF 140 IV 11, precisa che:

" 2.4.4 Die Pflicht des Leistungsbezügers, dem Versicherer jede wesentliche Änderung in den für eine Leistung maßgebenden Verhältnissen zu melden, ist gesetzlich (etwa bei Sozialversicherungen vgl. Art. 31 Abs. 1 ATSG) beziehungsweise vertraglich (etwa bei Privatversicherungen vgl. AVB) stipuliert. Es handelt sich in beiden Fällen um eine Konkretisierung des Grundsatzes von Treu und Glauben (…). Der Leistungsbezüger hat zur Ermittlung des leistungsrelevanten Sachverhalts beizutragen. Denn er weiß am besten, wie es um ihn steht. Durch die Erfüllung der Meldepflicht wird dem Versicherer die Feststellung des maßgeblicheren Sachverhalts erleichtert (…). Eine Verletzung der Meldepflicht kann dazu führen, dass Versicherungsleistungen zu Unrecht weiterhin ausgerichtet und bezogen werden. Die Meldepflicht dient in diesen Fällen den Interessen des Versicherers. Sie soll diesen vor ungerechtfertigten Zahlungen und damit vor Schaden bewahren.".

Proseguendo poi con queste considerazioni, la nostra Massima Istanza ha affermato che:

" 2.4.6 Die Missachtung der gesetzlichen oder vertraglichen Melde- oder Auskunftspflicht kann vielfältige Folgen haben (…). Dazu gehören etwa neben Leistungskürzungen und/oder Leistungsrückforderungen auch strafrechtliche Sanktionen, soweit es um eine Verletzung der Meldepflicht gemäß Art. 31 Abs. 1 ATSG geht.".

Il riferimento è fatto alle norme sanzionatorie specificatamente previste nelle leggi istituenti le assicurazioni sociali (in particolare, per la materia qui in esame, l'art. 31 cpv. 1 lett. d LPC). Il TF ne deduce come:

" Mit den Strafbestimmungen in den Sozialversicherungsgesetzen wollte der Gesetzgeber namentlich mit Blick auf die begrenzten finanziellen Mittel des öffentlichen Haushalts, den zielgerichteten und effizienten Einsatz dieser Mittel sowie die allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts sicherstellen, dass Sozialversicherungs-leistungen nur an Personen ausbezahlt werden, welche die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Schutzzweck der Normen sind die rechtmäßige, möglichst effiziente und rechtsgleiche Durchführung der Sozialversicherung sowie Treu und Glauben im Verkehr zwischen Behörden und Leistungen beanspruchenden Personen (BGE 131 IV 83 E. 2.1.1; BGE 138 V 74 E. 5.1). Auch in Anbetracht dieser spezialgesetzlichen Straftatbestände ist bei systematischer Auslegung des Gesetzes auszuschließen, dass die bloße Verletzung der Meldepflicht eo ipso Betrug sein kann. Zwar wird in den Strafbestimmungen das Vorliegen von mit höheren Strafen bedrohten Verbrechen oder Vergehen vorbehalten. Solche schwerer wiegenden Straftatbestände können aber nur erfüllt sein, wenn über die Verletzung der Meldepflicht hinaus weitere Umstände hinzukommen. Die genannten Strafbestimmungen in den Spezialgesetzen hätten keinen Sinn bzw. wären überflüssig, wenn man aus der Meldepflicht eine Garantenpflicht ableiten und die bloße Verletzung der Meldepflicht als Betrug qualifizieren wollte.".

L'Alta Corte ha però ricordato, sempre al consid. 2.4.6, come:

" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv (vgl. Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000 E. 4b/cc; s. auch BGE 127 IV 163, Regeste und Sachverhalt C).".

In estrema sintesi, tacere a fronte di un obbligo giuridico (art. 24 OPC-AVS/AI) e non indicare all'amministrazione fatti rilevanti, a sé solo, non costituisce un inganno astuto che consente di ritenere una truffa commessa per omissione, poiché la posizione di garante non è deducibile dalla norma citata e, tantomeno, dall'art. 31 cpv. 1 LPGA (che prevede per l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione, l'obbligo di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione). Per il TF, però, nel caso in cui l'assicurato sia specificatamente interpellato e gli sia richiesto di fornire informazioni sulla sua situazione personale, medica o finanziaria, laddove vi sia una menzogna, allora è ipotizzabile la truffa. In effetti, in questa costellazione l'inganno non è più commesso per omissione, ma con azione diretta dell'agente che scientemente omette di rispondere in maniera completa e veritiera alle richieste (come nella fattispecie della STF 6S.288/2000 e della successiva DTF 127 IV 123 citate in precedenza).

Nella DTF 140 IV 206 il Tribunale federale, confermando la sua giurisprudenza, esaminando gli artt. 25 cpv. 2 LPGA e 31 cpv. 1 LPGA, ha ritenuto che la violazione dell'obbligo legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili di influenzare il diritto alle prestazioni è punito con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle assicurazioni sociali (cfr. consid. 6.3.2.2). Inoltre, il fatto di non dare seguito a una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (cfr. consid. 6.4).

In precedenza, la 2a Corte di diritto sociale del Tribunale federale aveva precisato, in una sentenza del 13 dicembre 2013 (STF 9C_232/2013 consid. 4.1.2), come:

" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié.".

Nella STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 la nostra Massima Istanza ha analizzato il caso di una persona che ha chiesto all'assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio 2007). In quel giudizio l'Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata avesse:

" B. (…) complété et signé une formule de «Demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus» ainsi qu'un document intitulé «Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général» (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine, X. a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette base, X. a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X. était titulaire d'un compte privé auprès de la banque A., lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)".

A fronte di questa situazione, il TF ha formulato le considerazioni seguenti:

" 3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.2 Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées).

Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).".

                             2.12.   Va quindi ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, cui l'amministrazione si affida e a cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l'autore può ingannare l'amministrazione. Per la realizzazione del reato dell'art. 146 cpv. 1 CP occorre però non solo un inganno, ma lo stesso deve essere anche astuto.

A questo proposito, nella citata STF 6B_99/2015 l'Alta Corte ha esposto quanto segue:

" 3.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).".

Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019 e la recente STF 6B_1369/2019 del 22 gennaio 2020.

                             2.13.   Quanto all'ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nella predetta STF 6B_99/2015 il Tribunale federale ha ribadito i concetti già esposti in precedenti giudizi, ossia che:

" 3.4 Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).".

In quel caso, il Tribunale federale ha concluso che:

" 3.6 (…) En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies.".

                             2.14.   Riassumendo, se l'inganno dell'autore è posto in atto mediante semplice omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere ritenuto un inganno astuto, ma unicamente una violazione dell'art. 31 LPC. Tale fattispecie si contrappone alla truffa dell'art.146 CP commessa per atti concludenti.

Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 e segg.,

" l'agire dell'autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni … (se) l'autore agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica d'informazioni dell'istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore dell'assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o parzialmente indebita) prestazione.".

A questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla STF 9C_171/2014 pubblicata nella già citata DTF 140 IV 206, dove l'Alta Corte ha indicato esplicitamente, nelle considerazioni del punto 6.3.1.3, che:

" L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. (…)

Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3)." (la sottolineatura è della redattrice).

Per Kuelen,

" Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera alla specifica richiesta dell'istituto assicurativo. In questa costellazione l'autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande dell'assicuratore sociale, con l'omissione di indicare gli elementi rilevanti ai fini dell'ottenimento della prestazione.".

Anche l'autrice ticinese ritiene che la punibilità del comportamento dell'autore possa intervenire se l'inganno sia astuto, e tale è l'inganno che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non sia ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l'autore dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che l'ingannato rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3).

Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto dall'assicurazione sociale è stato in parte evocato in precedenza.

Da un lato, la giurisprudenza indica che il minimo esame è esigibile.

Nella STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, al consid. 2.1.2 il TF ha rammentato come:

" 2.1.2 Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de comptes bancaire.".

Dall'altro, visto l'elevato numero di domande in ambito di aiuto sociale, non è possibile rimproverare all'autorità di essere stata negligente se i documenti prodotti non contengono indizi della esistenza di redditi o di sostanza non dichiarata:

" 2.1.2 (…) En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (…)".

Se all'amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche, l'inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio 2011). L'assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto potrebbe quindi fare decadere la truffa in danno dell'assicuratore sociale.

L'esigenza di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF nella STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012:

" 6. L'argumentation de l'administration est fondée. On ne saurait effectivement lui reprocher d'avoir fait preuve de négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son obligation d'établir la situation financière de l'assuré (revenus, fortune, dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires et du comportement de l'intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l'obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d'envisager la modification considérable survenue dans la situation financière de l'assuré.".

Da ultimo, va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret Kuelen (pag. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del beneficiario di prestazioni a precise domande dell'assicurazione sociale adempie il presupposto dell'inganno astuto in considerazione del fatto che "l'amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall'autore" (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).

Va infine evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione (per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2).

                             2.15.   Nel caso concreto i ricorrenti hanno postulato l'ottenimento di prestazioni complementari nel 1993.

Nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha riassunto nel dettaglio tutte le tappe rispettivamente le decisioni emesse a favore degli assicurati sia nell'ambito di revisioni periodiche sia di fissazione del diritto alle prestazioni complementari per un anno o un determinato periodo.

I ricorrenti non hanno contestato questa cronologia degli eventi così come esposta dall'amministrazione, perciò non v'è motivo di discostarsene e va dunque fatta propria anche dal TCA.

Da ciò risulta che, dal 1993 in poi, fino al momento della loro autodenuncia alla Cassa di compensazione nel maggio 2017, gli assicurati non hanno mai dichiarato di possedere della sostanza all'estero, sia essa mobile sia immobile.

Gli insorgenti hanno evocato che il formulario di richiesta di PC si riferisce a sostanza al valore di stima anziché al valore venale come sono poi state valutate le loro proprietà immobiliari. A loro dire, quindi, nulla si può rimproverare se non hanno dichiarato i fondi in __________ che vanno invece computati al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

D'avviso della scrivente Corte, invece, le argomentazioni dei ricorrenti nulla tolgono al fatto che i loro beni immobili esteri non sono mai stati annunciati alla Cassa di compensazione, né al valore di stima né a quello venale.

Nessuna indicazione è stata infatti data dagli assicurati alla Cassa sull'esistenza di sostanza immobiliare all'estero, nemmeno quel valore catastale in uso nel Paese di origine che avrebbe permesso all'amministrazione di venire a conoscenza della presenza di immobili non dichiarati. Non è determinante la circostanza, invocata dai ricorrenti, che il valore catastale non corrisponda al valore fiscale di stima svizzero e che nel luogo di ubicazione dei fondi non sia in uso il concetto di valore di stima di un immobile, poiché la Cassa stessa, laddove necessario, avrebbe potuto procedere autonomamente alla conversione della rendita catastale in valore di stima fiscale secondo le regole valide in ambito fiscale.

Pertanto, quando nel 1993 gli assicurati hanno compilato il formulario di richiesta di prestazioni complementari non hanno esplicitamente risposto alle domande volte all'accertamento dell'esistenza di sostanza immobiliare (cfr. domanda n. 44), e dei relativi redditi (valore locativo, affitti), in Svizzera e all'estero.

Lasciare in bianco tali risposte, non indicando l'esistenza di sostanza di un certo valore equivale, per atti concludenti, a ingannare i funzionari della Cassa, che sono nell'impossibilità di accertare la sussistenza di sostanza immobiliare estera.

Il formulario è molto chiaro su questo aspetto, la domanda è espressa in modo semplice e facilmente comprensibile a tutti.

Ma non solo.

Dopo avere lasciato in bianco la risposta sul modulo del 1993 di richiesta delle PC, anche negli anni seguenti gli assicurati hanno ingannato astutamente i preposti funzionari. Infatti, le successive decisioni sulla fissazione del loro diritto non menzionavano la presenza di sostanza immobiliare, malgrado esse specificassero che ogni cambiamento della situazione personale ed economica, come pure in caso di sostanza/proprietà fondiaria (cfr. domanda n. 44), si doveva avvisare la Cassa di compensazione.

Anche le varie revisioni periodiche del loro diritto alle PC (nel 2002, nel 2006, nel 2010 e nel 2014) sono state evase dagli interessati senza indicare di possedere della sostanza all'estero, malgrado l'esplicita domanda presente nell'apposito formulario.

Il tacere, nonostante esplicita richiesta di informazioni relative a proprietà immobiliare anche all'estero, realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a norma dell'art. 146 cpv. 1 CP, visto che non era esigibile per l'amministrazione verificare tale situazione.

I ricorrenti, che non hanno risposto alla domanda posta sul primo formulario, hanno agito per atti concludenti, ma, soprattutto, quando in seguito hanno sottoscritto i vari formulari di revisione periodica affermando implicitamente che non avevano proprietà all'estero, hanno agito positivamente e certamente in maniera consapevole, visto che per la Cassa era senza dubbio difficile appurare questo stato di fatto.

L'inganno, consistente in una semplice menzogna, non poteva essere scoperto dalla Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che da loro ci si poteva aspettare e hanno effettuato le revisioni periodiche. Di più non poteva fare, siccome la sostanza immobiliare, ed il relativo reddito, non sono stati dichiarati fiscalmente dagli assicurati. La verità è emersa solo quando i ricorrenti hanno indicato all'Ufficio di tassazione competente, anch'esso totalmente all'oscuro dell'esistenza di sostanza immobiliare estera, e parallelamente alla Cassa cantonale di compensazione, la proprietà di immobili. Ma ciò solo nel 2017.

Alla Cassa non può dunque essere mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle sue verifiche.

L'agire degli assicurati, manifestamente ingannevole, ha causato un danno alla Cassa di compensazione.

Questo danno consiste nelle maggiori prestazioni complementari che sono state versate agli insorgenti, così come calcolate con i fogli di calcolo per ogni periodo di diritto per poi essere raccolte e riassunte nella tabella (doc. 27) annessa alla lettera del 13 dicembre 2017 (doc. 75) con cui l'amministrazione ha chiesto agli assicurati la restituzione di Fr. 191'370.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017 per l'incidenza della sostanza immobiliare e del relativo reddito sui redditi computabili. Questo importo è stato confermato con la decisione di restituzione del 18 gennaio 2018, ma diminuito il 25 ottobre 2019 in Fr. 175'098.- con la decisione su opposizione.

                             2.16.   Occorre ancora rilevare che la richiesta di restituzione è stata notificata agli assicurati con decisione formale del 18 gennaio 2018 dopo che il 20 maggio 2017 la Cassa è stata messa a conoscenza da parte degli interessati stessi dell'esistenza di sostanza immobiliare all'estero. L'amministrazione ha quindi agito correttamente entro il termine legale dalla conoscenza dell'indebito, visto che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto (art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA).

                             2.17.   Stanti le considerazioni che precedono, considerato che l'agire degli insorgenti adempie manifestamente a tutti i presupposti della truffa in danno dell'assicuratore sociale, occorre stabilire il termine di prescrizione da applicare per domandare la restituzione delle prestazioni indebitamente versate ai ricorrenti.

Come rammenta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, se il credito di restituzione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) è un crimine, siccome sanzionata con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Infatti, per l'art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. E se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni, l'art. 97 cpv. 1 lett. c CP stabilisce che l'azione penale si prescrive in 15 anni.

Ne discende che la Cassa cantonale di compensazione ha agito correttamente stabilendo di dovere restituire le prestazioni complementari indebitamente ricevute retroattivamente nel periodo dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017.

                             2.18.   Per quanto concerne la determinazione dell'importo da restituire, come visto esso dipende anche dal fatto se vi sono dei debiti che sono deducibili dalla sostanza lorda.

Nella citata STCA 33.2018.2-3 il Tribunale ha già spiegato al considerando 2.6 il principio alla base della deducibilità di debiti.

Va qui ricordato in particolare che soltanto i debiti comprovati con certezza possono essere deducibili (SVR 2011 EL Nr. 2). Debiti incerti o il cui importo non è ancora accertato non possono per contro essere presi in considerazione (STF 9C_806/2010 del 31 maggio 2011 consid. 4.2 = SVR 2011 EL Nr. 9). La loro esigibilità non è un requisito. Inoltre, possono essere presi in considerazione solo i debiti che gravano sulla sostanza economica del patrimonio, ciò che è il caso quando il debitore deve seriamente contare sul fatto che deve restituirli. Questa condizione è data per i debiti per i quali è stato emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell'art. 149 cpv. 1 LEF, quando con verosimiglianza preponderante si deve partire dal presupposto che il creditore farà valere il proprio credito non appena il debitore disporrà di nuova sostanza (DTF 142 V 311 consid. 3.1 = SVR 2016 EL Nr. 4; STF 9C_699/2017 del 26 novembre 2018 consid. 4.2 = SVR 2019 EL Nr. 2).

Nel citato caso giudicato il 14 novembre 2019, il TCA è giunto alla conclusione che si era in presenza di un debito che non era certo e che nemmeno era stato accertato nel suo importo. Infatti, a quel momento, era appena stata emanata dalla Cassa la decisione su opposizione del 25 ottobre 2019 portante sull'ordine di restituzione che è stata poi impugnata, il 20 novembre 2019, con il ricorso qui ora in esame. Pertanto, quando il 18 gennaio 2018 l'amministrazione ha emanato la decisione su opposizione concernente la fissazione del diritto degli assicurati alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2018, non era ancora stato stabilito con certezza il principio stesso di dovere restituire delle prestazioni indebitamente percepite e nemmeno il suo eventuale importo.

Il Tribunale ha ora stabilito che la prescrizione è di 15 anni, perciò l'importo dovuto può essere ritenuto in Fr. 175'098.- così come calcolato dalla Cassa.

Va d'altronde qui osservato che i ricorrenti non hanno contestato tale ammontare in quanto tale, ma solo nella misura in cui essi ritenevano che la prescrizione da adottare dovesse essere di cinque o di sette anni a dipendenza di una diversa qualificazione del reato commesso.

Si è quindi ora in presenza di un debito certo e comprovato.

Va tuttavia ancora segnalato che il principio giurisprudenziale della detrazione possibile di tutti i debiti se, nel momento determinante, essi esistono effettivamente, sottostà comunque al rispetto di una condizione.

Come visto, infatti, secondo la prassi possono essere detratti dalla sostanza lorda soltanto i debiti che gravano la sostanza economica del patrimonio.

Ciò è il caso quando il debitore deve seriamente contare sul fatto che egli deve rimborsarli. Ciò non è invece il caso qualora esista effettivamente una proprietà all'estero, ma non sono stati dimostrati sforzi per venderla e i creditori da molti anni non hanno tentato di recuperare quanto di loro spettanza (STF 9C_699/2017 del 26 novembre 2018 consid. 4.2 = SVR 2019 EL Nr. 2; DTF 142 V 311 consid. 3.3 = SVR 2016 EL Nr. 4).

Nell'evenienza concreta, a tutti gli effetti, ad oggi, il debito che i ricorrenti hanno nei confronti della Cassa di compensazione non grava la sostanza economica del loro patrimonio.

Infatti, dagli atti non risulta - e nemmeno essi lo sostengono che gli assicurati hanno seriamente predisposto delle iniziative per fare fronte a detto debito.

In altre parole, la sostanza immobiliare che detengono all'estero non è per esempio stata ipotecata rispettivamente venduta per potere saldare i debiti sorti nei confronti dell'amministrazione.

Nemmeno risulta che essi abbiano fatto degli sforzi per procedere in tal senso individuando delle soluzioni per reperire i fondi atti a rimborsare il debito, qualunque fosse l'importo dovuto (anche solo, per esempio, se riferito alle prestazioni complementari da restituire retroattivamente per 5 o 7 anni come da essi richiesto con il presente ricorso).

In tal caso, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno seriamente contato sul fatto che devono rimborsare le prestazioni percepite indebitamente, altrimenti avrebbero messo in atto tutti i mezzi a loro disposizione per fare fronte al loro debito.

Il TCA conclude dunque che, non esistendo effettivamente dei debiti - quali l'accensione di un'ipoteca, l'ottenimento di un credito bancario o ancora di un prestito fra privati - che incidono sulla sostanza economica del patrimonio degli assicurati, non è possibile tenerli in considerazione e detrarli dalla sostanza lorda, non avendo essi, siccome inesistenti, alcuna ripercussione sulla sostanza economica del patrimonio degli insorgenti.

Da quanto precede discende che, anche così interpretando la situazione debitoria dei ricorrenti, la sostanza netta ammonta al 1° gennaio 2018 a Fr. 187'931.- (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI) e corrisponde dunque alla sostanza lorda.

                             2.19.   Resta da ultimo da esaminare la richiesta degli insorgenti di considerare il consumo di sostanza a cui essi avrebbero dovuto fare fronte se, nel periodo in questione, non percependo più le prestazioni complementari essi avrebbero dovuto consumare la loro sostanza per vivere.

Al riguardo, la Cassa di compensazione ha risposto che in specie non è questione di avere scoperto una somma di denaro non dichiarata (STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012), ma di avere saputo dell'esistenza di proprietà immobiliari che potevano sia garantire un reddito agli assicurati sia permettere loro di utilizzarli come abitazione primaria. Non è pertanto possibile escludere che i ricorrenti avrebbero potuto garantire il proprio sostentamento senza l'aiuto pubblico.

L'amministrazione fa riferimento al caso di un giovane assicurato che beneficiava di prestazioni complementari e che nel febbraio 2008 ha ereditato una grossa somma di denaro alla morte della mamma (oltre Fr. 300'000.-), somma che egli ha dichiarato alla Cassa di compensazione soltanto nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi luogo a un ordine di restituzione delle PC percepite indebitamente in quel lasso di tempo.

Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così espresso:

" 4.

L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine.

Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant des prestations complémentaires correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les premières sont appréhendées par l'art. 10 LPC et comprennent - pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital - les montants forfaitaires qui y sont définis (al. 1 let. a) ainsi que des montants correspondant, dans certains cas limitativement énumérés, à des frais effectifs, parfois uniquement à concurrence d'une certaine somme (al. 1 let. b et al. 3). Les revenus déterminants sont fixés par l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte (al. 1 let. b) ainsi qu'une quote-part de la fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il faut tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la cause au recourant pour instruction complémentaire et nouvelle décision qui tienne compte de la situation financière concrète de l'intimé pendant la période considérée et n'opère pas des déductions méthodiques sur sa fortune.".

Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009. Per determinare l'importo da restituire delle prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° giugno 2009, il Tribunale federale ha ritenuto che non era determinante, nel caso concreto, decidere la questione del consumo di sostanza, essendo totalmente superfluo il rinvio all'amministrazione per effettuare un nuovo calcolo. In effetti, supponendo che le PC versate corrispondevano realmente alla parte delle spese destinate alla copertura dei bisogni personali che l'ex beneficiario di prestazioni complementari avrebbe dovuto assumersi consumando la sua sostanza, l'integrazione di questi importi nei calcoli retroattivi effettuati dalla Cassa avrebbe permesso nel caso concreto di considerare un reddito determinante sempre ampiamente sufficiente per coprire tutte le spese riconosciute nel periodo in questione.

Il computo della diminuzione della sostanza secondo il principio sviluppato dal Tribunale cantonale e la sua incidenza sulla fissazione del reddito computabile (1/10 della sostanza) per il periodo in oggetto nel calcolo retroattivo, lasciava ancora apparire al 31 dicembre 2010 una sostanza di oltre Fr. 700'000.-, che andava ritenuta in ragione di 1/10 per la determinazione del reddito determinante, già in sé sufficiente per coprire le spese riconosciute di Fr. 32'250.- nel 2011.

" 4.

(…) il apparaît que le litige est compris dans le contexte de la restitution des prestations complémentaires versées indûment depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un héritage par le bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le point de savoir si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires, le tribunal cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la deuxième année, soient déduites du montant de la fortune les prestations complémentaires servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses auxquelles le bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à son entretien à défaut de percevoir des prestations complémentaires.

5.

5.1. Comme déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le calcul rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui selon elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune mais ne fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien bénéficiaire des prestations complémentaires.

5.2. Le service recourant réfute cette thèse, en se contentant de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires.

6.  

Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période considérée. A cet égard, on relèvera que la somme des dépenses reconnues est restée inchangée et n'a nullement été contestée. On relèvera en outre que le grief soulevé par l'intimée en première instance concernant l'exactitude des montants retenus au titre de la fortune et du produit de la fortune (le placement d'une part du produit de la vente du bien immobilier hérité auprès d'une institution d'assurances pour constituer une rente viagère ne devrait pas être envisagé comme un élément de la fortune) ne remet pas foncièrement en question le calcul réalisé par le service recourant, dès lors que ne figure au dossier aucune pièce justificative probante attestant la constitution d'une rente viagère et que la constitution d'une telle rente ne peut de toute façon découler que du placement d'une part du capital hérité entrant dans le calcul du revenu déterminant.

Ainsi, l'intégration de la diminution de la fortune selon le principe développé par le tribunal cantonal et son incidence sur la fixation du revenu déterminant pour la période considérée (juin 2009 à novembre 2011) dans le calcul rétroactif du service recourant du 26 janvier 2012 laisserait encore apparaître au 31 décembre 2010 une fortune de plus de 700'000 fr. (781'404 fr. 50 [épargne] - 37'500 fr. [deniers de nécessité] - 12'952 fr. 30 [prestations complémentaires fédérales pour juin à décembre 2009 (22'204 fr. : 12 x 7) ] - 22'204 fr. [prestations complémentaires fédérales pour 2010]), entrant à hauteur de 1/10 dans la fixation du revenu déterminant, déjà en soi suffisante pour couvrir des dépenses reconnues de 32'250 fr. en 2011. La restitution des prestations versées à tort serait donc toujours justifiée. Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé en ce qu'il touche la restitution des prestations complémentaires de droit fédéral.".

Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è da ultimo pronunciato su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato oltre Fr. 100'000.- e ne ha informato la Cassa poco più di un anno dopo.

I primi giudici hanno ritenuto di dovere computare un consumo di sostanza, mentre la Cassa di compensazione si è rivolta al TF chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale.

In questa occasione, a differenza che nei due precedenti casi, la nostra Massima istanza ha respinto il ricorso:

" 5.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale a substantiellement considéré que, dans le calcul rétrospectif du droit aux prestations complémentaires, il fallait tenir compte non seulement du montant de l'héritage mais aussi d'une diminution progressive de fortune qui serait immanquablement survenue dans la mesure où l'intimée aurait dû puiser dans celle-ci pour faire face à ses besoins vitaux en raison de la diminution ou de la suppression des prestations complémentaires.

5.2. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, selon lequel un amortissement systématique de la fortune est prohibé, le service recourant estime pour l'essentiel que la diminution de fortune retenue par la juridiction cantonale est contraire à la jurisprudence et ne doit par conséquent pas être prise en considération. Il soutient implicitement que la fortune déterminante reste constante durant toute la période litigieuse.

6.   

Contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt en question n'exclut pas l'intégration d'une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la perception d'un héritage par le bénéficiaire de celles-ci. Une telle interdiction serait contraire au principe selon lequel y a lieu dans ce contexte de tenir compte des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières, telle l'intégration dans le calcul rétroactif du seul montant de l'héritage, réduit chaque année à partir de la seconde de la somme touchée l'année précédente à titre de prestations complémentaires. En soi, le renvoi auquel a procédé la juridiction cantonale ne viole donc pas le droit fédéral. Il s'agira cependant pour l'administration de compléter l'instruction du dossier en prenant concrètement en considération l'évolution de tous les éléments de fortune à la hausse et à la baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été investigués (comptes bancaires, actions, etc.), et en refaisant des calculs qui reflètent la situation financière effective de l'intimée afin d'éviter le procédé systématique décrit.".

Il caso in esame dei ricorrenti differisce, a mente della scrivente Corte, dalle fattispecie appena esposte.

In effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza mobile o immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito nella sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è stato un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto forma di denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed è stato quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è dunque stato reale, essendosi essi effettivamente arricchiti.

Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà fondiarie all'estero esistono dal 1977, appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno, seppure non siano mai state dichiarate alla Cassa di compensazione. L'autodenuncia all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza dei ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiarie già erano parte del patrimonio, non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior valore che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli all'insaputa della Cassa.

Nella vita quotidiana, dunque, l'esistenza di tali beni non ha influito sul fabbisogno vitale dei ricorrenti. Semmai, essi potevano avere una rilevanza per i loro redditi, visto che se avessero affittato la casa in __________, seppure detta costruzione sia stata definita semplice e poco confortevole, avrebbero potuto comunque ottenere un reddito supplementare che, anche se minimo, poteva servire per fare fronte alle loro spese.

Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile applicare il principio secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le prestazioni complementari che non sono ormai più versate.

A titolo abbondanziale va qui osservato che il fatto che il perito abbia indicato che lo standard dell'abitazione sia, nel 2017, lo stesso del 1977, conferma semmai che i proprietari non hanno investito alcunché nell'immobile.

Pertanto, le spese riconosciute sono rimaste sostanzialmente immutate negli anni e la loro sostanza non è stata intaccata a favore del bene immobile.

Si può quindi affermare che la presenza della casa all'estero non ha comportato maggiori spese tali da dovere aumentare il loro fabbisogno e da dovere utilizzare i loro risparmi per i bisogni quotidiani.

                             2.20.   Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

                             2.21.   Con il ricorso gli assicurati hanno chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6

I principi legali e giurisprudenziali in materia già esposti nella STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019 vanno applicati alla fattispecie, così come le considerazioni secondo cui dalla documentazione agli atti risulta che al 31 dicembre 2016 i ricorrenti disponevano di titoli e capitali nella misura di Fr. 39'882 (doc. IV/7) e al 31 dicembre 2017 di Fr. 31'967.- (docc. IV/3-5).

Oltre alla sostanza mobile, gli assicurati dispongono di sostanza immobile all'estero che fiscalmente è stata fissata in Fr. 63'900.- e il cui valore venale è stato stabilito in oltre Fr. 150'000.-.

Così stando le cose, anche

33.2019.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 33.2019.23 — Swissrulings