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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2020 33.2019.16

29 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,232 mots·~26 min·2

Résumé

Richiesta di condono respinta.Negligenza grave: l'ass ha violato il suo obbligo di informare la Cassa che era entrata a far parte di una comunione ereditaria.L'avviso doveva avvenire al momento dell'apertura della successione.La quota parte di una successione indivisa va considerata nel calcolo PC

Texte intégral

Incarto n. 33.2019.16   TB

Lugano 29 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 luglio 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Beneficiaria di prestazioni complementari all'AVS RI 1, nata nel 1948, il 9 gennaio 2018 (doc. A9) ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione la notifica di tassazione IC/IFD 2016 appena ricevuta (docc. A10 e A11), avvertendola che poiché era entrata a far parte della comunione ereditaria della sorella, deceduta nell'aprile 2016, la sua sostanza era mutata.

                               1.2.   Con decisione dell'11 aprile 2019 (doc. A8) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari tenendo conto della sostanza ereditata e ha stabilito in CHF 7'968 le PC indebitamente ricevute da restituire per il periodo dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2018.

In pari data, l'amministrazione ha inoltre chiesto la restituzione della somma di CHF 231,60 per rimborsi spese di malattia e di invalidità ricevuti nel medesimo periodo.

                               1.3.   Il 30 aprile 2018 (doc. A6) RI 1 ha chiesto il condono dei due importi da restituire, a motivo che quando la sorella è deceduta non era a conoscenza della situazione finanziaria della parente, poiché quest'ultima aveva designato un esecutore testamentario. È solo a fine 2017 che l'assicurata ha avuto a disposizione tutti i documenti necessari per allestire la sua dichiarazione di imposta 2016 e informare la Cassa della nuova situazione. Peraltro, con una parte dell'eredità ricevuta, nel 2017 ha pagato delle cure dentarie (CHF 10'000) e nel 2017-2018 ha rifatto la cucina. Di conseguenza, ad oggi non ha la disponibilità per rimborsare quanto le è stato chiesto, motivo per cui ha chiesto il condono dell'importo da restituire.

                               1.4.   Con decisione del 7 maggio 2018 (doc. A5) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono, poiché l'assicurata l'ha informata soltanto il 9 gennaio 2018 di fare parte di una comunione ereditaria sin dal 13 aprile 2016, violando così il suo obbligo di informare (art. 24 OPC-AVS/AI).

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 12 luglio 2019 (doc. A1) l'amministrazione ha respinto l'opposizione del 23 maggio 2018 (doc. A4) dell'assicurata, secondo cui non era stata negligente poiché non poteva comunicare dei dati che non conosceva con esattezza, avendo inoltre avuto difficoltà a recuperare tutti i documenti dall'esecutore testamentario. La Cassa ha evidenziato che benché avesse ricevuto la documentazione necessaria all'evasione della dichiarazione fiscale a fine 2017, l'interessata ha atteso sino all'emanazione della relativa notifica di tassazione per informarla, quando invece avrebbe potuto agire già dal momento in cui era entrata a fare parte della comunione ereditaria della sorella, di cui era a conoscenza del bene immobile o perlomeno da quando ha ricevuto la documentazione dettagliata dall'esecutore testamentario. Tale violazione costituisce una negligenza grave, perciò non va ammessa la sua buona fede. È possibile il rimborso rateale della somma dovuta.

                               1.6.   Il 9 agosto 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale rilevando di non avere agito negligentemente, bensì in buona fede, poiché non conosceva la situazione finanziaria della sorella e ha avuto molte difficoltà a reperire i documenti dall'esecutore testamentario per potere allestire la sua dichiarazione fiscale per l'anno 2016, quindi non poteva informare la Cassa su dati che non conosceva. Essa ha ricevuto la notifica di tassazione nel mese di dicembre 2017 e il 9 gennaio 2018 l'ha comunicato in buona fede alla Cassa di compensazione, sapendo che bisogna sempre trasmettere l'ultima notifica di tassazione e avendo fatto solo le scuole dell'obbligo. Inoltre, ad oggi la ricorrente non ha i mezzi per poter rimborsare la cifra richiesta, restituendo già a rate (CHF 300/mese) alla Cassa malati i premi non più coperti dalle PC e ricevendo solo una rendita AVS di CHF 1'640 al mese.

                               1.7.   Nella sua risposta del 20 agosto 2019 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che il 4 ottobre 2017 l'assicurata ha inoltrato all'Ufficio circondariale di tassazione di __________ la relativa dichiarazione fiscale con annessa la documentazione inerente la comunione ereditaria della sorella, ma che ha atteso fino all'emanazione della notifica di tassazione IC/IFD 2016 per informare la Cassa, nonostante avrebbe potuto farlo dopo la notifica di tassazione del 24 novembre 2016 relativa alla successione della sorella.

                               1.8.   Il 2 dicembre 2019 (doc. V) il Tribunale ha interpellato l'esecutore testamentario al fine di sapere quando l'assicurata è venuta a conoscenza del decesso della sorella, dell'esistenza di beni mobili e immobili e quindi di beneficiare di una quota ereditaria.

                               1.9.   Il 12 dicembre 2019 (doc. VI) l'esecutrice testamentaria ha fornito le precisazioni richieste corredandole da documentazione (doc. VI/1-7), sulle quali le parti hanno avuto modo di esprimersi (docc. IX e X) e la ricorrente, a richiesta del TCA, ha prodotto il testamento olografo della defunta sorella (doc. IX/A) ribadendo la sua buona fede e la sua carente istruzione scolastica.

La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

                               2.2.   Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, n. 28 ad art. 25):

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

                                         -  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

                               2.3.   Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechts-bewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.

                               2.4.   Giusta l’art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 ad art. 25). Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

                               2.5.   In concreto, con decisione formale dell'11 aprile 2018 (doc. A8) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1° maggio 2016 al 30 aprile 2018. Quale motivazione per questa nuova decisione l'amministrazione ha indicato che è stata emessa “a seguito della creazione della comunione ereditaria di fu __________.”.

Nella decisione di rifiuto del condono del 7 maggio 2018 (doc. A5) l'amministrazione ha osservato che l’interessata non l'ha mai informata che dal mese di aprile 2016 è entrata a fare parte della comunione ereditaria della sorella, violando così il suo obbligo di informazione previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI. La Cassa è infatti venuta a conoscenza di tale circostanza soltanto nel gennaio 2018 con la ricezione della notifica di imposta IC/IFD 2016 trasmessale dall'assicurata medesima. Essa ha perciò escluso la condizione della buona fede e ha quindi respinto l’istanza dell’interessata di condonarle l’importo delle prestazioni complementari da restituire di CHF 7'968, oltre a CHF 231,60 per le spese di malattia e di invalidità, formulata il 30 aprile 2018 (doc. A6) a seguito della decisione di restituzione dell'11 aprile 2018, cresciuta incontestata in giudicato.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più, poiché al momento del decesso della sorella non era a conoscenza della sua situazione finanziaria, oltretutto visto che quest'ultima aveva designato un esecutore testamentario che si occupava della successione, ma che non le rilasciava i documenti necessari di cui è entrata in possesso solo a fine 2017 ed è a quel momento che ha allestito la dichiarazione di imposta per l'anno 2016 e che appena ha ricevuto la relativa notifica l'ha trasmessa alla Cassa di compensazione. Non le si può dunque imputare una negligenza nel non averle segnalato di essere diventata erede della sorella già nell'aprile 2016, non conoscendo a quel momento tutti i dati. La sua buona fede deve quindi portare al condono della somma da restituire.

                               2.6.   Secondo l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

Inoltre, l'art. 24 OPC-AVS/AI concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

                               2.7.   In specie, la condizione della buona fede è stata negata dall’amministrazione, che sostiene come l’assicurata abbia violato l’obbligo di informarla di essere entrata a fare parte di una comunione ereditaria già nell'aprile 2016. Questo fatto ha comportato un cambiamento della situazione personale ed economica dell'interessata, con conseguente revisione e ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari.

Come risulta dagli atti della Cassa, al 1° gennaio 2016 (doc. 35) il diritto alle PC dell’assicurata di CHF 332 mensili derivava dal fatto che disponeva, in particolare, di averi a risparmio in ragione di CHF 2'086 e di nessuna proprietà fondiaria secondaria, ma solo di un diritto di abitazione vita natural durante in virtù della sentenza di divorzio del 2 novembre 2015 (doc. 21).

Con la morte della sorella, avvenuta il 13 aprile 2016, l'assicurata è entrata a fare parte della comunione ereditaria fu __________ unitamente ai due fratelli, con conseguente acquisizione, in qualità di coerede, di beni sia mobili sia immobili.

L'avvenuto annuncio da parte dell'assicurata alla Cassa, nel mese di gennaio 2018, che la sua situazione economica era mutata, ha dato luogo alla necessità di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari, giacché degli elementi del reddito computabile (entrate) si erano modificati.

I nuovi fogli di calcolo allestiti l'11 aprile 2018 (docc. 75-82) dalla Cassa hanno rettificato la situazione della ricorrente. Dal 1° maggio 2016 l'amministrazione ha computato degli averi a risparmio di CHF 35'668 e una proprietà fondiaria secondaria di CHF 90'000, previa valutazione al valore venale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) da parte dell'Ufficio stima (doc. 70: CHF 270'000) del fondo n. 435 RFD di __________.

In queste circostanze, è fuori di dubbio che il mutamento delle condizioni economiche dell’interessata ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale. Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l’assicurata avrebbe dovuto comunicare senza ritardo alla Cassa cantonale di compensazione l'aumento della sua sostanza, affinché il suo diritto fosse così rivisto tenuto conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019; STCA 33.2019.1 dell’11 febbraio 2019; STCA 33.2018.1 del 22 agosto 2018; STCA 36.2014.96 dell’11 marzo 2015 consid. 9).

                               2.8.   La ricorrente ritiene di essere in buona fede, poiché la mancata comunicazione dell'aumento della sua sostanza non deriva da una negligenza grave, ma dal fatto che quando la sorella è deceduta essa non conosceva la situazione finanziaria, anche perché la defunta ha nominato un esecutore testamentario che non ha messo subito al corrente gli eredi sulla successione, tanto che sarebbe solo grazie all'intervento di un legale che l'assicurata è riuscita ad ottenere la documentazione necessaria per allestire la sua dichiarazione di imposta IC/IFD 2016. Pertanto, prima di allora essa non avrebbe saputo quali dati segnalare alla Cassa di compensazione. Di conseguenza, il ritardo accumulato nel notificarle i beni ereditati sarebbe dovuto a questi eventi e quindi non a una sua intenzionale violazione dell'obbligo di informazione.

                               2.9.   Per quanto concerne la presa in considerazione, nel calcolo delle prestazioni complementari, di una quota parte di una successione indivisa di cui il beneficiario PC è titolare in quanto appartenente a una comunione ereditaria, nella STF 9C_305/ 2012 del 6 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito che:

" (…)

4.1.2 Nach der im angefochtenen Entscheid zutreffend dargelegten Rechtsprechung ist der Anteil an einer unverteilten Erbschaft grundsätzlich ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Erbschaft mit dem Tode des Erblassers (Art. 560 Abs. 1 ZGB) zu berücksichtigen. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von dieser Regel. Eine Anrechnung kann indessen erst erfolgen, wenn über den Anteil hinreichende Klarheit herrscht, oder wenn er sich zwar nicht genau beziffern lässt, unter Berücksichtigung aller Eventualitäten tatsächlicher und rechtlicher Natur ein EL-Anspruch jedoch sicher ausgeschlossen werden kann (SVR 2011 EL Nr. 7 S. 21, 9C_999/2009 E. 1.1). Vorliegend ist unbestritten, dass der zweite Tatbestand ausser Betracht fällt.".

La parte della successione indivisa che spetta all'erede è quindi presa in considerazione quale valore di sostanza dal momento dell'apertura della successione (art. 560 cpv. 1 CC: "Gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura."), sempreché il suo valore possa essere determinato con sufficiente chiarezza (STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003 consid. 3.3). Difficoltà nella realizzazione non giustificano alcuna deroga a questa regola (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 3.1; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b). Per il computo di beni successori è determinante il momento dell'acquisizione della successione e non quello in cui il richiedente le PC può disporre effettivamente della sua quota ereditaria. La quota parte ad una successione indivisa rappresenta di principio un valore di sostanza dal momento dell'apertura della successione (STF 9C_567/2016 del 3 gennaio 2017 consid. 3.1; STF 9C_305/2012 del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2; STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 1.1 = SVR 2011 EL Nr. 7; STF 9C_1067/2009 del 12 aprile 2010 consid. 2.3; STFA P 54/02 del 17 settembre 2003 consid. 3.3; STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b; STFA P 6/91 dell'8 aprile 1992 consid. 2c pubblicata in RCC 1992 pag. 344; STCA 33.2014.4 del 23 giugno 2014 consid. 2.10).

Il N. 3443.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari allʼAVS e allʼAI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020) dispone che la quota in un’eredità indivisa va computata quale sostanza dal momento del decesso del testatore, se il suo ammontare è sufficientemente chiaro. Le direttive richiamano espressamente la STFA P 8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b e la sentenza pubblicata in RCC 1992 p. 347, consid. 2c e 2d. Nella STFA appena citata il TFA aveva ritenuto:

" Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ZAK 1992 S. 325) erwogen, aufgrund der Möglichkeit, dass ein Erbe seine Anwartschaftsquote abtreten oder verpfänden könne, stelle der Anteil des Miterben an einer unverteilten Erbschaft ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Erbgangs einen im Rahmen der Ergänzungsleistungsberechnung zu berücksichtigenden Vermögenswert dar.

Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dieser Standpunkt lasse sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren, wonach bei der Anspruchsberechtigung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 127 V 369 Erw. 5a, 115 V 353 Erw. 5c), ist ihm nicht beizupflichten. In ZAK 1992 S. 326 Erw. 1b wurde ausdrücklich auf diesen Grundsatz Bezug genommen. Damals hatte das kantonale Gericht ähnliche Argumente vorgebracht wie der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in jenem Entscheid einlässlich dargelegt, weshalb dieser Auffassung nicht gefolgt werden kann (vgl. ZAK 1992 S. 327 Erw. 2c). Ein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht nicht. Schwierigkeiten bei der Realisierung rechtfertigen noch kein Abgehen von der Anrechnung unverteilter Erbschaften bei der Ergänzungsleistungsberechnung.

In Anlehnung an die Praxis bezüglich der Uneinbringlichkeit von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen (vgl. ZAK 1988 S. 255) muss auch hier verlangt werden, dass sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zur Durchsetzung der Erbansprüche wahrgenommen werden. Dass dem mit Blick auf die aufgerechneten Liegenschaftswerte so wäre, hat der Beschwerdeführer weder nachgewiesen noch behauptet.“

Da quanto precede discende dunque che è al momento del decesso della sorella che alla ricorrente andava computata la sua quota di comproprietà detenuta in comunione ereditaria, ma solo se v'era sufficiente chiarezza sulla quota ereditaria che le è spettata.

                             2.10.   A questo proposito, il Tribunale ha interpellato l'esecutrice testamentaria della successione fu __________, chiedendole quando l'assicurata è venuta a conoscenza del decesso della sorella rispettivamente dell'esistenza di beni mobili e immobili e conseguentemente del suo diritto, in qualità di coerede, di beneficiare della sua quota ereditaria, siccome determinante è sapere quando l'ammontare ereditato di sua spettanza era sufficientemente chiaro (doc. V).

Il 12 dicembre 2019 (doc. VI) __________ ha così risposto:

" (…)

1)   la signora RI 1 è venuta a conoscenza del decesso della sorella il giorno stesso poiché era la persona indicata per ricevere le comunicazioni dalla Clinica __________ dove la signora __________ era ricoverata da parecchi giorni poiché in fase terminale.

      Tra l'altro è la stessa signora RI 1 che mi ha telefonato per comunicarmi il decesso poiché io quel giorno mi trovavo a __________.

2)   Il 19 maggio 2016 l'avv. __________ ha inviato alla signora RI 1 la comunicazione della pubblicazione del testamento e quindi ricevuto copia dello stesso in qualità di erede. (doc. 1)

3)   Alla lettera doc. 4 era allegato il primo conteggio della successione per cui ritengo che a dicembre 2016 la signora RI 1 era al corrente di quanto le spettava della sostanza relitta dalla sorella.

4)   Il primo versamento di CHF 40'000 è stato fatto in data 7 febbraio 2017

      La differenza consisteva in titoli per CHF 80'000 che non hanno potuto essere venduti in anticipo e quindi alla loro scadenza presumo che la signora RI 1 abbia ottenuto la sua parte. (doc. 2)

      A maggior ragione poiché il nuovo deposito titoli era intestato agli eredi presso la signora RI 1 così come il nuovo conto corrente bancario sul quale è confluito il saldo di CHF 5'260.20 il 27 dicembre 2017 (doc. 3 versamento saldo)

5)   La signora RI 1 ha ricevuto in contanti l'importo di 40'000.- (febbraio 2017) ai quali va aggiunto 1/3 del valore dei titoli (CHF 26'666) che potevano essere venduti solo successivamente e un 1/3 del saldo accreditato sul cto bancario il 27 dicembre 2017 CHF 1'750 complessivamente quindi CHF 68'416

      A questa cifra bisogna aggiungere 1/3 del valore di stima della proprietà immobiliare di CHF 64'755 per cui il valore dell'eredità concernente la signora RI 1 ammonta a CHF 133'171

6)   Il trapasso alla comunione ereditaria degli immobili n. 434/435 è stato iscritto a RFD in data 25 settembre 2017 (c. istanza doc. 8)

Per concludere comunico che tutta la successione per la quale ero stata nominata quale esecutore testamentario è terminata il 31 dicembre 2017. (…)".

A richiesta del Tribunale (doc. VIII), la ricorrente ha prodotto il rogito con cui il notaio l'11 maggio 2016 ha pubblicato il testamento della defunta sorella (doc. IX/A), la quale ha lasciato ogni suo bene ai fratelli prevedendo comunque nelle sue disposizioni testamentarie alcuni legati. Il bene economicamente più rilevante lasciato dalla defunta agli eredi è stato un immobile a __________, noto alla qui ricorrente, e di "ogni altra sostanza rimanente dopo i legati sotto descritti" (doc. IX/A).

                             2.11.   Dalla documentazione raccolta, in base al principio della verosimiglianza preponderante, l'assicurata, già al momento del decesso della sorella aveva la consapevolezza che la successione della stessa sarebbe stata attiva in base alla presenza del bene immobile. Inoltre, ben prima del suo scritto del 9 gennaio 2018 alla Cassa di compensazione, la ricorrente era ampiamente al corrente, per quanto indicato dalla esecutrice testamentaria, non solo di fare parte di una comunione ereditaria e di avere ereditato della sostanza, ma anche dell’importo che le sarebbe spettato.

In primo luogo va rilevato che l'interessata era presente al momento del decesso della sorella, perciò le era noto che al 13 aprile 2016 è entrata a fare parte della comunione ereditaria fu __________ e che per legge ha acquistato l'universalità della successione dal momento della sua apertura (art. 560 CC).

Anche ipotizzando che a quel momento l'assicurata non fosse a conoscenza con precisione dell’entità effettiva dei beni della sorella, il 19 maggio 2016 il notaio ha informato gli eredi di avere pubblicato il testamento della de cujus e ne ha dato copia agli stessi. In quell'occasione, quindi, l'assicurata è venuta per certo a conoscenza di avere ereditato, insieme ai suoi fratelli, la casa di __________ e ogni altro bene della defunta che non fosse incluso nei legati.

Già dunque a quel momento, se non addirittura subito dopo il decesso della sorella con l’indicazione di potenzialità di essere beneficiaria di sostanza quale coerede vista la conoscenza della situazione economica della stessa, la ricorrente avrebbe dovuto informare la Cassa di compensazione di questo suo nuovo status di coerede, visto che già solo l'eredità della casa avrebbe comportato una modifica rilevante delle sue condizioni materiali, anche se non era ancora possibile quantificare con certezza la sua quota ereditaria con riferimento ai titoli e capitali.

Ciò è infatti avvenuto il 21 dicembre 2016 (doc. VI/4), quando l'esecutrice testamentaria ha scritto agli eredi trasmettendo loro un primo conteggio della successione e chiedendo i dati dei beneficiari del deposito di CHF 50'000 e delle obbligazioni di CHF 100'000 (recte: CHF 10'000) e di CHF 20'000.

A questo scritto gli eredi hanno risposto il 16 gennaio 2017, fornendo le indicazioni su come suddividere la sostanza mobile ereditata e a seguito di queste precisazioni il 7 febbraio 2017 (doc. VI/5) l'esecutrice ha versato agli interessati una tranche di CHF 40'000 a testa, che la ricorrente ha confermato al TCA di avere ricevuto, rilevando però che, pur avendo incassato questi soldi, "tutto il resto era in sospeso fino a dicembre 2017 quando la sig.ra __________ ha provveduto alla chiusura dei c.ti bancari" (doc. IX).

Tale circostanza è corroborata dalle informazioni che l'esecutrice testamentaria ha fornito al TCA e che sono comprovate dallo scambio di scritti che ha avuto con gli eredi nello svolgimento dell'incarico ricevuto dalla de cujus (docc. VI/1-7). Il fatto che la suddivisione della successione fu __________ si sia conclusa soltanto il 31 dicembre 2017 (doc. VI/3 e IX/B) dopo che il fondo di __________ è stato iscritto a registro fondiario il 25 settembre 2017 (doc. VI/7) a nome della comunione ereditaria e il conto corrente chiuso il 27 dicembre 2017 (doc. VI/3), non giustifica tuttavia la mancata informazione alla Cassa di compensazione di essere entrata a fare parte di una comunione ereditaria il 13 aprile 2016.

Tale conclusione vale a maggior ragione se già solo un mese dopo il decesso della sorella l'assicurata aveva saputo di avere ereditato un immobile e dei capitali, seppure non ancora quantificati a quel momento, ma di cui ben presto è venuta a conoscenza del loro valore (dicembre 2016).

Una tale omissione non può ulteriormente essere giustificata, soprattutto se si considera che il 7 febbraio 2017 l'assicurata ha ricevuto sul suo conto corrente una prima parte dell'eredità che le spettava, circostanza che senza alcun dubbio, unitamente al valore, anche solo di stima, della proprietà immobiliare, modificava la sua situazione economica dal profilo del diritto alle prestazioni complementari e che doveva quindi essere comunicata senza alcun ritardo alla Cassa di compensazione.

                             2.12.   Per quanto concerne l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la concerne, dovere di cui la ricorrente ha implicitamente sostenuto di non essere stata al corrente avendo frequentato soltanto le scuole dell'obbligo, va osservato che la Cassa di compensazione ha adeguatamente spiegato all'assicurata i suoi doveri. In effetti, la seconda pagina della decisione del 7 dicembre 2015 (doc. 28), con cui la Cassa di compensazione le ha attribuito per la prima volta una prestazione complementare dal 1° dicembre 2015, prevede quattro titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare la sua attenzione: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare” e “Rimedi giuridici”. La terza e ultima pagina cita la “Sospensione dei termini” e la “Restituzione”.

Soltanto pochi mesi prima del decesso della sorella l'assicurata era stata quindi debitamente resa attenta per iscritto dell’obbligo di “comunicare senza ritardo” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche”. In particolare, la decisione elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati. Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura proprio la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".

All’insorgente non poteva pertanto sfuggire questo suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento della sua sostanza dovuto all'eredità ricevuta dalla sorella (STCA 33.2019.11 del 16 settembre 2019; STCA 33.2019.2 dell'8 aprile 2019 consid. 2.10; STCA 33.2019.1 dell'11 febbraio 2019 consid. 10).

Di conseguenza, la mancata tempestiva comunicazione di essere entrata a fare parte di una comunione ereditaria e di avere ereditato dei beni - mobili e immobili - è unicamente imputabile alla ricorrente, che ora deve sopportarne le conseguenze. L'avere tardato l’obbligatoria notifica di aumento della sua sostanza non può essere considerata una semplice negligenza lieve tale quindi da tutelare la sua buona fede.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all’aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.

La ricorrente ha quindi violato il suo obbligo d’informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato con sollecitudine ai doveri previsti dall’art. 31 LPGA e dall’art. 24 OPC-AVS/AI.

                             2.13.   In conclusione, posticipando di comunicare alla Cassa di compensazione di avere ereditato dei beni dalla sorella già nell'aprile 2016, l'agire dell'assicurata costituisce un comportamento negligente che deve essere qualificato come grave.

Al riguardo va citata la DTF 138 V 218, in cui l’Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il Tribunale federale ha rimproverato all’assicurato di non essersi mai informato presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto.

Di simile tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, in cui il figlio, che comunque non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo decesso.

                             2.14.   Alla luce di quanto esposto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative della domanda di condono previste dall’art. 25 cpv. 1 LPGA e dall’art. 4 cpv. 1 OPGA, la stessa deve essere come tale respinta, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente. La decisione di rifiuto del condono deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.

Per l'incasso della somma dovuta la Cassa cantonale di compensazione considererà la richiesta dell'assicurata del 2 settembre 2019 (doc. IX/D) di procedere al rimborso mediante pagamento rateale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

33.2019.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2020 33.2019.16 — Swissrulings