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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.04.2015 33.2014.34

10 avril 2015·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,734 mots·~9 min·3

Résumé

Rimborso spese di trasporto. I giustificativi prodotti dal ric. sono stati minuziosamente esaminati dal TCA con la Cassa. Alcune trasferte devono essere rimborsate, poiché è comprovato che servivano x recarsi dal medico/ospedale.Viaggio in taxi: solo se giustificato medicalmente anziché mezzo pubbli

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 33.2014.34   TB

Lugano 10 aprile 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2014 di

RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 4 novembre 2014 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto che

beneficiario dal 1° giugno 2012 sia di una rendita di invalidità del 100% sia di una prestazione complementare RI 1, 1962, coniugato con __________, 1968, anch'ella beneficiaria di una rendita di invalidità, padre di tre figli maggiorenni, ha chiesto il rimborso delle spese di trasporto sopportate negli ultimi anni sia per i mezzi pubblici sia per il taxi;

con decisione dell'8 ottobre 2014 (doc. B2) la Cassa cantonale di compensazione ha evaso la richiesta dell'assicurato accogliendo la sua pretesa nella misura di Fr. 232,90 per l'anno 2013 e di Fr. 104,40 per le spese di malattia e di invalidità per l'anno 2014;

la Cassa di compensazione ha altresì informato l'assicurato che "In assenza del giustificativo di trasporto viene riconosciuto il rimborso del mezzo pubblico";

inoltre, l'amministrazione ha chiesto all'interessato di "inviarci i giustificativi medici relativi ai biglietti del bus/treno/taxi allegati", così da potere rimborsare anche questi costi di trasporto;

infine, la Cassa di compensazione ha avvisato l'assicurato che potevano essergli rimborsate soltanto le spese di malattia per le quali il rimborso veniva chiesto entro 15 mesi dalla fatturazione;

il 15 ottobre 2014 (doc. 281) RI 1 si è opposto al rimborso di (soli) Fr. 337,30 per le spese di trasporto;

con decisione su opposizione del 4 novembre 2014 (doc. II/1) la Cassa di compensazione ha esposto le norme di legge applicabili in ambito di spese di trasporto e ha respinto l'opposizione, non senza prima ribadire quanto segue:

·         "per i trasporti per i quali la Cassa è in possesso unicamente del giustificativo attestante la presenza in un luogo di trattamento medico, in mancanza della ricevuta dei relativi trasporti è rimborsato eccezionalmente il costo equivalente del mezzo di trasporto pubblico;

·         per i trasporti per i quali la Cassa le ha ritornato le ricevute di trasporto in quanto non correlate dai relativi giustificativi attestanti le presenze in un luogo di trattamento medico, al fine di poter procedere all'eventuale rimborso dovrà procurarci questi ultimi;

·         le spese rivendicate antecedenti l'inizio del diritto alla prestazione complementare (01.06.2012) non possono esserle rimborsate.";

il 17 novembre 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolto a questo Tribunale lamentando che su una fattura per le spese di trasporto di quasi Fr. 16'000.- e su un'altra di Fr. 860.-, debitamente comprovate, egli ha ottenuto unicamente un rimborso spese di Fr. 1'200.- nel primo caso e di Fr. 100.- nel secondo;

al decreto di completazione del ricorso (doc. III) ha fatto seguito uno scritto del 24 novembre 2014 (doc. IV), con cui il ricorrente ha confermato di non essere d'accordo con la decisione della Cassa e ha rilevato che avrebbe prodotto al Tribunale tutti gli scontrini e i certificati medici attestanti le sue spese di trasporto;

nella risposta del 2 dicembre 2014 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione si è riconfermata nella sua decisione, osservando che il ricorrente non ha prodotto i documenti necessari per permetterle di valutare una possibile partecipazione alle spese;

il 20 marzo 2015 (doc. VIII) il Tribunale ha chiesto a RI 1 di produrre sia le ricevute di trasporto di cui pretende il rimborso, sia i certificati medici che sono stati rilasciati nei giorni nei quali si è servito di un mezzo di trasporto, così da potere accertare se la sua necessità di fare capo ad un mezzo pubblico/ privato di trasporto fosse dovuta ad una visita medica;

il 31 marzo 2015 (doc. IX) il TCA ha informato la Cassa di compensazione che il 27 marzo precedente il ricorrente si è presentato allo sportello del Tribunale cantonale delle assicurazioni producendo numerosi giustificativi attinenti al suo stato di salute, alle spese di trasporto sostenute, all'assicurazione malattia, all'assicurazione invalidità e ad altre tematiche;

dando seguito all'invito di presentarsi in Tribunale per esaminare e valutare la documentazione prodotta dal ricorrente (doc. IX), il 7 aprile 2015 la vicecancelliera del TCA incaricata della pratica e il Capo gruppo PC della Cassa cantonale di compensazione si sono incontrati al Palazzo di Giustizia e insieme hanno minuziosamente vagliato tutti i numerosi documenti consegnati a mano dall'assicurato;

considerato in diritto che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

per quanto concerne le spese di trasporto, l'art. 22 LaLPC (Legge di applicazione della LPC) prevede:

1 Le spese di trasporto comprovate sono rimborsate se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un'urgenza o da uno spostamento indispensabile.

2 Sono rimborsate anche le spese comprovate di trasporto fino al luogo del trattamento medico più vicino.

3 Si assumono le spese corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto.

4 Se l'impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate.

secondo l'art. 6 RLaLPC (Regolamento della LaLPC), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014,

1 In caso di utilizzo dell'automobile privata, le spese sono rimborsate in ragione di:

a) 65 centesimi al chilometro al massimo;

b) 25 centesimi al chilometro per automobili oggetto di consegna o di ammortizzazione, da parte dell’assicurazione invalidità.

2 In caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto, le spese sono rimborsate al massimo fino a concorrenza delle tariffe applicabili per i trasporti da parte dei servizi d'appoggio, riconosciuti dalla legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD).

3 L'impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione medica.

il capoverso 2 dell'art. 6 RLaLPC è stato ulteriormente modificato con effetto dal 1° gennaio 2015;

nel caso concreto, come visto, è soltanto dopo che il Tribunale ha espressamente chiesto al ricorrente di produrre tutti i necessari documenti che è ora possibile valutare la sua richiesta di rimborso delle spese di trasferta;

in effetti, va evidenziato che in più occasioni la Cassa cantonale di compensazione ha avvisato l'interessato di farle pervenire la documentazione necessaria per potere esaminare le spese di trasporto, ma che RI 1 non ha mai dato seguito compiutamente agli inviti dell'amministrazione, visto che gli atti prodotti non erano mai completi, ossia mancavano i certificati medici che attestassero sia che quei giorni egli si era recato a delle visite mediche, sia che aveva necessità di fare capo ad un mezzo di trasporto privato per i suoi spostamenti;

questi inviti a trasmetterle la necessaria documentazione sono stati anche ribaditi non solo con la decisione formale dell'8 ottobre 2014, ma anche con la decisione su opposizione del 4 novembre 2014;

dall'attenta e minuziosa verifica della folta documentazione che sia il Tribunale sia la Cassa di compensazione hanno potuto effettuare il 7 aprile 2015, è emerso che alcune trasferte, in precedenza mai comprovate dall'assicurato, devono ora essere rimborsate al ricorrente, dato che i viaggi effettuati avevano proprio lo scopo di raggiungere un ospedale rispettivamente un medico;

per tutti gli altri numerosi biglietti "arcobaleno" consegnati dall'assicurato al Tribunale non è dato alcun rimborso, finché l'interessato non dimostrerà alla Cassa di compensazione che questi viaggi mediante mezzi di trasporto pubblico sono stati necessari per recarsi ad una visita medica;

per quanto concerne le ricevute di pagamento del taxi, la legge prevede che se l'impedimento obbliga la persona assicurata a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le spese relative sono rimborsate (art. 22 cpv. 4 LaLPC), ma l'impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione medica (art. 6 cpv. 3 RLaLPC);

nel caso in esame, agli atti non v'è alcuna prescrizione medica che attesti che RI 1 abbia necessità di spostarsi con un mezzo privato piuttosto che pubblico, perciò in assenza di una tale certificazione da parte di un medico curante la Cassa di compensazione continuerà a rimborsare al ricorrente le spese di trasferta corrispondenti alle tariffe dei trasporti pubblici per il percorso più diretto (art. 22 cpv. 3 LaLPC);

d'altronde, i numerosi biglietti del treno e del bus comprovano che, senza alcun dubbio, l'assicurato è in grado di spostarsi con i mezzi pubblici e quindi che non presenta impedimenti particolari a continuare a servirsi del trasporto pubblico quando si reca presso un medico o un ospedale;

stante quanto precede, tutto ben considerato il ricorso deve essere accolto nel senso delle considerazioni esposte, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda con il riesame della richiesta di rimborso delle spese di trasporto, in particolare alla luce della documentazione esaminata il 7 aprile 2015;

le ulteriori spese di trasporto giustificate dinnanzi al Tribunale potranno essere rimborsate all'assicurato dalla Cassa di compensazione soltanto quando egli dimostrerà che questi spostamenti sono stati necessari per fare visita ad un medico o per recarsi in un ospedale;

seppure vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA);

la documentazione prodotta al Tribunale che non ha nulla a che vedere con le spese di trasporto viene restituita al ricorrente, mentre gli atti attinenti all'oggetto in discussione sono trasmessi all'amministrazione per i suoi incombenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

                               1.1.   Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché ricalcoli l’entità dei rimborsi delle spese di trasferta del mezzo pubblico utilizzato per recarsi alle visite mediche.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

33.2014.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.04.2015 33.2014.34 — Swissrulings