Raccomandata
Incarto n. 33.2013.4 TB
Lugano 18 novembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2013 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8 maggio 2013 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1952 e beneficiario di una rendita di invalidità, nel gennaio 2009 ha chiesto delle prestazioni complementari (doc. 16), che gli sono state concesse dal 1° aprile 2007 (doc. 30).
1.2. Nel corso del 2011 (doc. 45) la Cassa di compensazione ha proceduto ad un riesame della prestazione complementare dell'assicurato, vista la donazione immobiliare ai suoi figli di tre fondi siti a __________ avvenuta il 20 dicembre 2010 (doc. D).
Sulla scorta della valutazione al valore venale di questi beni (docc. 58-61) che l'Ufficio stima ha eseguito su suo mandato (doc. 56), la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato e con decisione del 15 settembre 2011 (doc. 63) l'ha soppresso con effetto dal 1° ottobre 2011.
Stante l'opposizione dell'assicurato (doc. 64), l'Ufficio stima ha rivalutato le sue tre proprietà immobiliari (docc. 66-80) ed i nuovi valori sono stati ritenuti ai fini della decisione su opposizione del 24 novembre 2011 (doc. 86), con cui l'amministrazione gli ha concesso una prestazione complementare limitata al pagamento del premio dell'assicurazione malattia di base.
L'interessato ha accettato questo nuovo calcolo (doc. 87) e la Cassa ha quindi emesso il 10 dicembre 2011 (doc. 91) una nuova decisione in tal senso, che sostituiva la precedente.
Il 31 agosto 2012 (docc. 95-100) l'assicurato ha ceduto ai due figli a titolo di futura eredità (art. 626 CC) tre beni immobili siti a __________, per un valore di Fr. 35'000.-.
1.3. Con decisione del 29 gennaio 2013 (doc. 112) l'amministrazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato rispetto alla situazione in essere al 1° gennaio 2013 (doc. 94) e, come prima, gli ha concesso soltanto il pagamento del premio della Cassa malati, stante una eccedenza di redditi di Fr. 1'239.- (mentre in precedenza l'eccedenza ammontava a Fr. 3'156.-).
1.4. L'8 maggio 2013 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato, con decisione su opposizione, la correttezza della propria decisione, poiché l'assicurato era unico proprietario delle particelle nn. 442, 445 e 463 RFD di __________, visto che il fratello, coerede, si era estromesso dalla comunione ereditaria.
Di conseguenza, il valore venale (ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) della sostanza che ha donato ai suoi figli deve essere computata all'assicurato per intero e non in ragione di un mezzo come preteso dall'interessato con l'opposizione (doc. 122).
1.5. Con ricorso dell'11 giugno 2013 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione su opposizione e, subordinatamente, di riformarla, nel senso di computare a titolo di sostanza alienata soltanto la sua effettiva quota parte di metà.
Secondo l'insorgente, infatti, l'estromissione del fratello dalla comunione ereditaria è stata contestuale e strumentale al contemporaneo trapasso dei tre mappali di __________ ai propri figli. La sua volontà e quella del fratello __________ era in effetti quella di destinare la pertinenza di quest'ultimo ai due nipoti. Pertanto, il ricorrente ha soltanto avuto un ruolo di fiduciario, ossia quello di trasferire la parte del fratello ai propri figli. Prova ne è che tutti gli atti di trasferimento della proprietà di detti fondi sono stati formalizzati al Registro fondiario lo stesso giorno, senza, cioè, che l'assicurato abbia avuto la possibilità di intaccare o beneficiare della sostanza che il fratello gli ha trasferito. Quindi, il ricorrente non è diventato proprietario unico di tali immobili. Una rinuncia di sostanza v'è dunque stata unicamente limitatamente alla quota di un mezzo della sua effettiva proprietà, pari alla propria interessenza ereditaria nella successione della mamma. L'animus donandi era presente soltanto per la sua parte ceduta ai figli, mentre l'altra parte è stata manifestamente trasferita ai nipoti a mero "titolo fiduciario" e su incarico del fratello.
1.6. Nella risposta del 25 giugno 2013 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che in una sentenza del 17 luglio 2012 (33.2012.4) il TCA ha stabilito che i diversi cambi di proprietà non possono sovvertire il principio della rinuncia ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. In concreto, il ricorrente ha effettivamente rinunciato ai beni immobili che erano divenuti di suo possesso in qualità di nuovo proprietario di tutta la sostanza immobiliare, come risulta dal relativo atto notarile.
Quanto all'elemento della contemporaneità dei trapassi di beni, l'amministrazione ha riconosciuto che, per soggettive ragioni familiari e per praticità, questi trapassi siano avvenuti lo stesso giorno. Tuttavia, accettando la tesi del ricorrente si eluderebbe il principio stesso secondo cui una donazione - incondizionata - non è ammissibile nel diritto delle prestazioni complementari.
L'insorgente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una rendita di invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 210 franchi per le persone sole,
2. 28 815 franchi per i coniugi,
3. 10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2013.
L'insorgente si è lamentato che gli sia stata conteggiata per intero della sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto, dato che solo la sua interessenza ereditaria nella successione della defunta madre è stata ceduta ai figli con animus donandi. La parte restante è stata invece trasferita ai nipoti a mero titolo fiduciario su incarico del fratello __________, che si è estromesso dalla comunione ereditaria per fare avere ai nipoti la sua interessenza (STCA 33.2012.12 del 17 dicembre 2012).
Pertanto, la rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC deve essere limitata alla quota di un mezzo di sua effettiva proprietà.
2.4. Il 20 dicembre 2010 sono stati iscritti a Registro fondiario quattro trasferimenti di proprietà immobiliare.
Il primo atto si riferisce all'istanza di iscrizione di successione ereditaria del 16 dicembre 2010 (doc. D), con cui il ricorrente ha chiesto la modifica del nome del proprietario dei fondi nn. 442, 445 e 463 RFD di __________.
Questi mappali appartenevano infatti al padre __________ ma, con il suo decesso nel 2005, sono passati alla comunione ereditaria composta della mamma e dei due figli RI 1 ed __________.
Anche la seconda istanza, sempre del 16 dicembre 2010 (doc. D) e sempre formulata dall'insorgente, postulava che l'interessenza della madre sui summenzionati fondi passasse ai figli, siccome __________ era deceduta ad inizio anno.
Il terzo atto, datato 16 dicembre 2010 (doc. D), ricapitola che i proprietari iscritti sono la CE fu __________, composta della CE fu __________ a sua volta composta dei due figli, e questi ultimi.
__________, fratello del ricorrente e comproprietario di un mezzo della sostanza immobiliare in questione, ha chiesto all'Ufficio registri di procedere con la propria estromissione ereditaria, cosicché il nuovo proprietario assoluto diventava RI 1.
Infine, in qualità di proprietario unico delle part. nn. 442, 445 e 463 RFD di __________, sempre il 16 dicembre 2010 (doc. D) il ricorrente le ha donate in ragione di un mezzo ciascuno ai suoi due figli con rogito n. 225 dell'avv. RA 1, notaio.
2.5. Prima di potere decidere compiutamente sul suo diritto alle prestazioni complementari, la Cassa di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili donati dal ricorrente ai figli nel 2010 (doc. 56).
Con perizia del 2 settembre 2011 (doc. 61) l'Ufficio cantonale di stima (ing. __________) ha fissato in Fr. 4'000.- il valore venale del mappale n. 442 RFD di __________ (doc. 60), in Fr. 28'000.il valore venale della part. n. 445 ubicata nello stesso Comune (doc. 58) ed in Fr. 250'000.- il valore venale del fondo n. 463 sempre RFD di __________ (doc. 59), tutti stato al 19 dicembre 2010, ossia prima della loro alienazione.
A seguito della lamentela dell'assicurato sulla valutazione tecnica dei suoi fondi (doc. 64), l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha rivisto le perizie effettuate dal collega, recandosi sul posto e spiegando all'assicurato i criteri di valutazione applicabili. La perizia del 9 novembre 2011 ha quindi fissato il valore venale della part. n. 463 in Fr. 190'000.- (docc. 69-79), mentre gli altri due fondi non sono stati rivalutati (doc. 66).
Sulla scorta di questi dati, la Cassa cantonale di compensazione ha calcolato la sostanza alienata da computare all'assicurato nel 2010.
Non essendoci stata una controprestazione adeguata alla donazione degli immobili, l'amministrazione ha dunque ripreso integralmente il valore venale di Fr. 222'000.- determinato dall'Ufficio stima e l'ha computato nella sostanza del ricorrente.
Nella decisione su opposizione del 24 novembre 2011 (doc. 86) la Cassa di compensazione ha infatti modificato in Fr. 222'000.il valore della sostanza alienata, contro i precedenti Fr. 282'000.- di cui alla decisione formale del 15 settembre 2011 (doc. 62).
Il nuovo valore è stato così integrato nella susseguente nuova decisione formale del 10 dicembre 2011 (doc. 88).
Questo importo non è più stato contestato.
In seguito, in virtù dell'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- (art. 17a OPC-AVS/AI), la sostanza alienata era pari a Fr. 212'000.- nel 2012 (doc. 92) ed a Fr. 202'000.- nel 2013 (doc. 94).
Nella decisione formale impugnata l'ammontare della sostanza alienata è stato determinato in Fr. 237'000.-, poiché la Cassa di compensazione ha tenuto conto anche dei tre fondi ubicati a __________ che il ricorrente ha ceduto ai figli nel 2012 a titolo di futura eredità giusta l'art. 626 CC (docc. 95-100).
In merito a questa seconda donazione immobiliare, il TCA rileva che anch'essa avrebbe però dovuto seguire la sorte degli altri tre fondi, ovvero la Cassa di compensazione avrebbe dovuto considerarli al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI.
In assenza di altri parametri di valutazione, l'amministrazione si è (invece) attenuta alla cifra di Fr. 35'000.- indicata nel contratto di cessione a titolo di futura eredità del 31 agosto 2012 quale "valore assuntivo/anticipo ereditario" (doc. 98).
Tuttavia, come noto, il valore fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore effettivo, che si potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di vendita (RtiD n. 16t/II-2010 consid. 2.2; STCA 33.2011.18 del 21 maggio 2012, consid. 2.15).
Se però la Cassa cantonale di compensazione procedesse ad una valutazione al valore commerciale di tali beni immobili, ne discenderebbe un peggioramento del diritto del ricorrente alle prestazioni complementari, il quale si vedrebbe così aumentare le sue entrate a causa di una maggiore sostanza alienata.
Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).
Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2012.17 del 20 marzo 2013; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).
2.6. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (DTF 131 V 329 = SVR 2006 EL Nr. 2).
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
2.7. Il ricorrente, come visto, ha manifestato delle perplessità sul computo per intero nella sua sostanza, e quindi nei suoi redditi, dei beni immobili che ha trasferito ai figli nel 2010 dopo averli ricevuti "a titolo fiduciario" quello stesso giorno da __________ in ragione di un mezzo. Con atto del 16 dicembre 2010 il fratello si è infatti estromesso dalla divisione ereditaria allo scopo di trasferire la sua quota parte di un mezzo ai nipoti.
A suo dire, la volontà di donare la sua interessenza ereditaria nella successione della madre era limitata esclusivamente alla sua quota di effettiva proprietà di un mezzo; egli non aveva quindi l'animus di donare tutta la sostanza, giacché l'altra parte, di proprietà del fratello, gli è stata trasferita solo a titolo fiduciario.
Secondo il TCA, la censura dell'insorgente non può essere accolta, essendoci stata a tutti gli effetti da parte sua, in qualità di proprietario unico ed assoluto, una rinuncia di sostanza dei tre mappali di __________ secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Giusta l'art. 239 cpv. 1 CO, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente.
Chi ha l'esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio (art. 240 cpv. 1 CO).
Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, l'art. 242 cpv. 2 CO prevede che la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.
Secondo l'art. 641 cpv. 1 CC, il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico.
Chi è proprietario di una cosa lo è di tutte le sue parti costitutive (art. 642 cpv. 1 CC).
A norma dell'art. 656 cpv. 1 CC, per l'acquisto della proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario.
Il contratto traslativo della proprietà richiede per la sua validità l'atto pubblico (art. 657 cpv. 1 CC).
Nel caso concreto, nell' "Istanza di iscrizione di trapasso immobiliare a seguito di donazione (4/4)" del 16 dicembre 2010 l'avv. RA 1, che in veste di notaio ha rogato l'atto pubblico n. 225 di donazione immobiliare delle part. nn. 442, 445 e 463 RFD di __________, ha espressamente indicato RI 1 quale donante ed i suoi due figli quali donatari.
Anche nel rogito, quindi, il nome del ricorrente deve figurare forzatamente come proprietario formale, ai sensi del diritto civile, delle predette proprietà immobiliari.
Questa circostanza non è contestata.
Pertanto, in qualità di proprietario assoluto, l'assicurato ha deciso di disporre liberamente dei suoi beni (art. 240 cpv. 1 CO e art. 641 cpv. 1 CC) e con atto notarile (art. 657 cpv. 1 CC) del 16 dicembre 2010 ha concluso un contratto di donazione immobiliare, secondo cui ha ceduto in assoluta proprietà a titolo di donazione ai figli __________ e __________, che hanno accettato, questi tre immobili.
Conformemente all'art. 242 cpv. 2 CO ed all'art. 656 cpv. 1 CC, questa donazione è stata perfezionata con l'iscrizione a registro fondiario quale d.g. 10682 del 20 dicembre 2010 (cfr. estratto SIFTI).
2.8. Come a giusta ragione osservato dalla Cassa di compensazione, il caso in esame è peraltro simile a quello giudicato da questo Tribunale il 17 luglio 2012 (33.2012.4).
In quell'occasione è stato deciso che la ricorrente ha concluso un contratto di donazione con il figlio, secondo cui egli le ha ceduto un immobile, da lui stesso abitato, in assoluta proprietà a titolo di donazione. A quel momento, quindi, ella era diventata a tutti gli effetti la nuova proprietaria assoluta di un fondo e quindi, in tali vesti, l'insorgente era legittimata a disporne liberamente giusta l'art. 641 cpv. 1 CC, perciò non solo formalmente, ma anche materialmente, ovvero l'interessata poteva modificare gli edifici già esistenti, edificare ulteriormente la particella, venderla, dare la casa esistente in uso a terzi, gravarla di un'ipoteca o di un diritto d'abitazione e/o d'usufrutto, donarla ed altro ancora nei limiti della legge. In effetti, poi, la ricorrente ha deciso di donare la particella ricevuta dal figlio ai suoi due nipoti, i quali hanno contestualmente costituito un diritto d'abitazione e d'usufrutto vita natural durante a favore dei loro genitori. L'insorgente era dunque pienamente libera e giuridicamente legittimata ad agire in tal senso e ciò indipendentemente dalla circostanza che, in realtà, materialmente non ne avesse il possesso effettivo, giacché il figlio che in precedenza le aveva donato questo stesso immobile continuava ad abitarvi (cfr. consid. 10).
Il TCA ha dunque concluso che la ricorrente è stata a tutti gli effetti proprietaria del fondo in questione e che quindi aveva potuto donare questa sostanza ai nipoti come un qualunque altro proprietario che rinuncia ai suoi beni. Pertanto, il valore venale ex art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI di questo immobile alienato a titolo gratuito (la costituzione del diritto d'usufrutto e d'abitazione non è infatti una controprestazione a favore della donante alienante, bensì è stata fatta per terze persone) andava senza dubbio computato nei suoi redditi. La donazione operata a favore dei due nipoti è stata considerata alla stregua di una qualsiasi altra rinuncia di beni giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (cfr. consid. 11).
In specie, sulla scorta di queste considerazioni e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, indipendentemente dallo scopo e dalla costruzione giuridica che egli ha adottato per fare avere ai suoi due figli la comproprietà dei mappali nn. 442, 445 e 463 RFD di __________, ai fini delle prestazioni complementari va qui ritenuto che RI 1, fosse anche per un solo istante, è diventato proprietario assoluto di detti fondi ai sensi del diritto civile. Come tale, dunque, egli poteva liberamente disporne, tant'è che, giuridicamente legittimato in tal senso, egli ha subito deciso di donare le sue proprietà, interamente, ai figli.
A quel momento, ovvero quando il ricorrente ha presenziato e sottoscritto il rogito di donazione immobiliare, l'animus donandi c'era ed era quello di trasmettere ai suoi figli, in ragione di un mezzo ciascuno, le proprietà di __________, di cui egli, in quel frangente, era ormai divenuto l'unico ed assoluto proprietario.
Il modo in cui egli ha acquisito la quota di un mezzo del fratello è ininfluente per la determinazione del suo diritto alle prestazioni complementari.
Determinante è, invece, che dal profilo del diritto civile il 20 dicembre 2010 l'assicurato è stato proprietario assoluto di queste particelle ed in quanto tale è stato iscritto a Registro fondiario - e che quindi poteva disporne liberamente come credeva ed è ciò che ha fatto, alienando tutta la sua sostanza e non solo la sua (precedente) quota di un mezzo. Pertanto, anche la quota parte del fratello, che gli è pertoccata mediante la decisione di pari data di estromissione, è diventata giuridicamente di sua proprietà, cosicché il 20 dicembre 2010 (d.g. 10680), quando l'Ufficio registri ha iscritto questo trasferimento di quote parti, il ricorrente è diventato proprietario assoluto dei tre noti mappali.
2.9. Non può dunque essere tutelata la tesi dell'insorgente volta al computo, a titolo di sostanza alienata, di solo la sua quota parte di un mezzo e non anche di quella del fratello, trattandosi, a suo dire, di un trasferimento a mero titolo fiduciario.
Questa Corte ha trattato una tematica analoga nella controversia giudicata il 17 dicembre 2012 (33.2012.12), in cui nel gennaio 2009 il figlio, al fine di mettere in sicurezza il proprio capitale vista l'operazione commerciale in atto con una ditta straniera che avrebbe potuto rifarsi sul suo patrimonio, ha temporaneamente trasferito presso un conto bancario intestato alla mamma, aperto appositamente e sul quale egli aveva la procura e poteva quindi disporne in ogni momento, l'intero suo pacchetto titoli di investimento. Questi titoli sono stati custoditi e depositati dall'assicurata a suo nome fino al mese di ottobre 2010, quando la ricorrente ha ritrasferito l'intero pacchetto al figlio.
In quel caso, il TCA ha stabilito che non c'era stata alcuna rinuncia di sostanza da parte dell'insorgente nei confronti del figlio. Infatti, l'assicurata si è semplicemente limitata nell'ottobre 2010 a (ri)trasferire al figlio dei titoli d'investimento e dei soldi, appartenenti a quest'ultimo, che egli le aveva temporaneamente affidato a titolo fiduciario nel gennaio 2009.
In sé, quindi, la ricorrente non ha rinunciato a qualcosa di sua proprietà, ma ha solo restituito al figlio della sostanza mobile che le era stata affidata a titolo fiduciario fino a quando il rischio di dovere rispondere con il proprio patrimonio nei confronti di un partner commerciale fosse decaduto. Ed in effetti, dopo nemmeno due anni, l'assicurata ha ritrasferito al figlio ciò che già era di sua (di lui) proprietà, senza avere intaccato questa sostanza. Inoltre, il figlio aveva comunque la procura sul conto della madre, aperto appositamente, per potere disporre dei suoi (di lui) fondi d'investimento.
Diversa è invece la fattispecie in esame.
Infatti, non è possibile ritenere che l'assicurato abbia acquisito la quota parte di un mezzo del fratello a titolo fiduciario, giacché questa quota parte è poi stata donata ai figli del ricorrente insieme alla quota originaria dell'insorgente. Pertanto, la metà di __________ non può più tornargli indietro tramite l'insorgente.
Non va poi dimenticato che per la donazione immobiliare figura l'insorgente come unico donante, essendo proprietario assoluto delle particelle oggetto della donazione del 2010.
Nel caso esaminato l'anno scorso, invece, dopo neanche due anni i titoli che il figlio ha trasferito alla madre gli sono stati ritrasferiti, perciò il Tribunale ha potuto concludere che tali beni siano stati depositati rispettivamente trattenuti a titolo fiduciario dalla ricorrente su un conto aperto appositamente dalla mamma e di cui il figlio poteva disporre avendo una procura.
2.10. Stanti le considerazioni che precedono, è a torto che il ricorrente sostiene di non essere (mai) stato proprietario assoluto dei fondi n. 442, n. 445 e n. 463 RFD di __________ e quindi di non potere avere donato questa sostanza per intero ai due figli come un qualunque altro proprietario che rinuncia ai suoi beni.
Ne discende che il valore venale di questi immobili alienati a titolo gratuito (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) deve senz'altro essere computato nei suoi redditi in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, trattandosi di una donazione che va considerata alla stregua di una qualsiasi altra rinuncia di beni.
2.11. Da quanto esposto discende che la decisione su opposizione dell'amministrazione è corretta nell'applicazione del principio stesso del computo nei redditi, per intero, dei beni immobili a cui l'assicurato ha rinunciato e come tale deve dunque essere confermata.
Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti