Raccomandata
Incarto n. 33.2012.16 TB
Lugano 25 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 agosto 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 23 febbraio 2012 (doc. A124) RI 1, nato nel 1947 ed al beneficio di una rendita AVS mensile di Fr. 348.- a decorrere dal 1° marzo 2012 (doc. A42), ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari.
1.2. Dopo avere fatto esperire dall'Ufficio stima la perizia dei fondi sui quali l'assicurato detiene una quota di comproprietà (doc. A2) ed avere posto all'interessato una serie di domande (doc. 25), con decisione del 24 maggio 2012 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni complementari, essendovi un'eccedenza di redditi di Fr. 1'497.-.
1.3. L'amministrazione ha emesso il 9 agosto 2012 (doc. A1) una decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 13 giugno 2012 dell'assicurato, spiegando che la sostanza immobiliare non adibita ad abitazione primaria deve essere valutata al valore commerciale (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI), sostanza che l'Ufficio stima ha valutato in complessivamente Fr. 990'050.- e quindi la sua quota parte assomma a Fr. 279'512.-. La Cassa ha inoltre osservato, citando le norme del Codice Civile, che è sempre possibile che ogni coerede richieda la divisione dell'eredità per monetizzare il suo diritto e che tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. Pertanto, è corretto che la sua quota parte di sostanza immobiliare gli sia computata.
1.4. Con ricorso del 7 settembre 2012 (doc. I) RI 1 ha fatto presente di percepire una rendita AVS di Fr. 348.- al mese e di avere una quota di partecipazione del 20% in una comunione ereditaria, proprietaria di un immobile a __________. Tuttavia, questa casa, costruita all'inizio del secolo scorso, necessita di una ristrutturazione completa ed è inagibile, quindi non produce redditi. Il suo valore dovrebbe quindi essere determinato in base ai valori di stima e non ad un ipotetico valore commerciale. Infatti, anche volendo venderla, sarebbe piuttosto difficile, visto lo stato di degrado in cui versa e quindi l'investimento necessario che dovrebbe affrontare l'acquirente per ristrutturarla. Peraltro, egli ne possiede solo una piccola quota parte, perciò è il restante 80% dei proprietari che dovrebbe prendere questa decisione.
Il ricorrente ha ricordato di avere potuto beneficiare, fino a quel momento, del capitale del II pilastro che ha ricevuto il 1° marzo 2012, ma che si è già esaurito a causa dei pagamenti di arretrati.
Egli ha ricordato di beneficiare del sussidio di Cassa malati, ma di non potersi permettere un appartamento. Pertanto, è disposto a cedere a garanzia dello Stato la sua partecipazione ereditaria, cosicché se la casa di __________ dovesse essere venduta, rimborserebbe poi allo Stato l'importo anticipatogli.
1.5. Nella risposta del 19 settembre 2012 (doc. III) la Cassa di compensazione ha proposto di respingere il ricorso. Infatti, anche eliminando dai suoi redditi il valore locativo di Fr. 1'219.- derivante dalle proprietà detenute in comproprietà siccome l'immobile edificato sulla part. n. 127 RFD di __________ è disabitato da anni - ma non è dato sapere se esso sia anche inagibile (doc. III/1 e III/2) - rispettivamente cancellando dalle spese riconosciute le spese di manutenzione di Fr. 304.- legate a questo immobile, i suoi redditi computabili (Fr. 30'216.-) supererebbero comunque ancora le spese riconosciute (Fr. 29'634.-).
1.6. Il 2 ottobre 2012 (doc. V) il ricorrente ha prodotto le stime di ogni mappale di cui è comproprietario (docc. B1-B21) e ha nuovamente ribadito che con la sua piccola quota di comproprietà non può decidere cosa fare di queste particelle ma, piuttosto, sono gli altri comproprietari che ne possono definire la destinazione.
Comunque, a suo dire, come a livello fiscale, anche le prestazioni complementari devono basarsi sul valore di stima di un immobile e non riferirsi al valore puramente virtuale del valore commerciale.
Infine, l'assicurato ha rilevato che il suo deposito a risparmio si è esaurito, essendo servito per liquidare i debiti e per vivere.
Con tutti i valori teorici ritenuti dalla Cassa (consumo di sostanza di 1/10, valore teorico commerciale degli immobili) egli non riesce a sopravvivere e nemmeno riesce a trovare un lavoro.
La Cassa di compensazione si è riconfermata nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.".
Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge."
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° marzo 2012.
Il ricorrente ha contestato il computo di una sostanza immobiliare pari a Fr. 279'512.- dato che, come risulta dalle decisioni di stima prodotte agli atti concernenti i fondi sui quali detiene una quota di comproprietà, il valore di stima totale ascrivibile alla sua quota ammonta invece a (soli) Fr. 96'234.- (doc. A8).
Al riguardo, egli contesta che la Cassa di compensazione abbia fatto capo al valore commerciale, trattandosi di un valore virtuale dei fondi, giacché quest'ultimo non terrebbe conto della reale situazione ed ubicazione delle particelle peritate, trattandosi di immobili da ristrutturare e siti in zone non privilegiate commercialmente.
Fiscalmente, poi, ha rilevato il ricorrente, ci si basa sui valori di stima degli immobili, perciò anche in ambito di prestazioni complementari bisogna attenersi a questi importi, essendo più realistici. Utilizzando i parametri teorici ritenuti dall'Ufficio stima, invece, anche i suoi redditi computabili vengono distorti, dato che viene aggiunto un consumo teorico di sostanza di 1/10 del valore commerciale degli immobili, mentre egli non dispone, in realtà, di questi redditi.
Occorre dunque esaminare la sostanza del ricorrente e le altre voci ad essa legate, quali il consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei suoi redditi computabili (art. 11 cpv. 2 LPC).
Anche il provento della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC), quale il valore locativo - da cui dipendono le spese di manutenzione dei fabbricati (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC) e, in caso di abitazione nel proprio immobile, ciò che non è qui il caso, pure la pigione lorda (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC e art. 16a OPC-AVS/AI) -, e/o l'affitto, vanno conteggiati nei redditi computabili.
2.4. Dagli atti risulta che nell'ambito della domanda di prestazioni complementari formulata nel febbraio 2012, prima di potere decidere compiutamente sul suo diritto alle prestazioni complementari la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la perizia tecnica degli immobili detenuti in comproprietà dal ricorrente.
Il 28 febbraio 2012 (doc. A2) l'amministrazione ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al valore commerciale, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, stato nel 2012, i mappali nn. 126, 127, 430, 444, 553, 625, 644, 648, 671, 672 e 678 RFD di __________.
Così, il 26 aprile 2012 il perito __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha valutato al valore venale, stato al 2012, i predetti fondi, e ha redatto le seguenti perizie:
n. 126 Fr. 130'000.- 1/2 doc. 36
n. 127 Fr. 750'000.- 6/24 doc. 35
n. 439 Fr. 650.- 6/24 doc. 34
n. 444 Fr. 10'000.- 6/24 doc. 33
n. 553 Fr. 12'000.- 6/24 doc. 32
n. 625 Fr. 2'000.- 6/24 doc. 31
n. 644 Fr. 50'000.- 6/24 doc. 30
n. 648 Fr. 3'400.- 6/24 doc. 29
n. 671 Fr. 9'000.- 6/24 doc. 28
n. 672 Fr. 9'000.- 6/24 doc. 27
n. 678 Fr. 14'000.- 6/24 doc. 26
Partendo da questi dati, ma tenendo conto delle quote spettanti all'assicurato, con la decisione formale del 24 maggio 2012 (doc. A45), riferita al periodo dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012, la Cassa ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurato (quale abitazione non primaria) i summenzionati undici fondi al valore venale peritato, per un totale di Fr. 279'512.-.
2.5. Per quanto attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
La volontà del legislatore è quella di regolamentare le situazioni in cui - come nella fattispecie - l'assicurato è proprietario di uno o più immobili, ma egli non li utilizza come abitazione primaria.
Come visto, infatti, la LPC persegue lo scopo di garantire un reddito minimo per far fronte ai fabbisogni vitali delle persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. Con l'emanazione degli artt. 112 Cost. fed. lo Stato ha voluto intervenire solo a favore di chi è veramente bisognoso.
Se non si tenesse conto della sostanza immobiliare, un richiedente che dispone di valori di sostanza elevati sarebbe di gran lunga favorito rispetto a colui che non è proprietario di alcunché o che è proprietario di un bene immobile di poco valore. Ogni beneficiario sarebbe sì trattato allo stesso modo, ma partendo da basi economiche differenti si provocherebbe di conseguenza un'arbitrarietà fra i beneficiari.
Il senso dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI è dunque quello che solo le persone che ne hanno effettivamente necessità possono beneficiare delle PC, perciò la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente viene valutata al valore commerciale, proprio perché egli può anche venderla per potere fare fronte al suo fabbisogno vitale. Se il richiedente intende invece rimanere proprietario di un fondo che non utilizza comunque più come abitazione primaria, allora è giusto che si veda imputato il valore che ne potrebbe ricavare se lo vendesse, quindi il valore venale, e che ne sopporti le conseguenze.
Nel caso concreto, da anni l'assicurato abita in un monolocale a __________ (doc. A58). Pertanto, ritenuto che nessuno degli undici succitati fondi gli serve da abitazione, è a giusta ragione che, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione gli ha computato queste proprietà immobiliari al valore venale.
A nulla valgono le rimostranze del ricorrente, né tanto meno la lamentela secondo cui per la concessione delle prestazioni complementari ci si deve basare sulle notifiche di tassazione fiscale e quindi sul valore di stima degli immobili.
Come spiegato, infatti, la legislazione sul diritto alle prestazioni complementari dispone di norme specifiche al riguardo, a dipendenza della situazione in cui si trova l'interessato (nel caso in cui l'assicurato abiti nell'immobile di sua proprietà, va considerato il valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre se, come in concreto, i fondi di cui l'assicurato è (com)proprietario o proprietario in comune, non gli servono quale abitazione primaria, allora va ritenuto il valore venale (o commerciale) degli stessi giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI). Pertanto, gli assicurati vanno trattati in modo differente se le premesse alla base della loro richiesta di prestazioni complementari sono diverse, cosicché il suesposto scopo perseguito dalla LPC possa essere ossequiato.
2.6. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.7. Nel caso di specie, seguendo la prassi del Tribunale federale, la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale gli undici fondi siti a __________, detenuti in comproprietà dall'assicurato.
Per la determinazione delle prestazioni complementari del ricorrente, l'amministrazione si è dunque fondata sui dati stabiliti dal perito dell'Ufficio stima, che il 26 aprile 2012 (docc. 26-37) ha valutato al valore venale in complessivi Fr. 990'050.- i fondi nn. 126, 127, 430, 444, 553, 625, 644, 648, 671, 672 e 678 RFD di __________ e ha quindi computato all'assicurato la sua quota di comproprietà, calcolata in Fr. 279'512.- (in realtà, il calcolo esatto dà una somma di Fr. 280'012.-).
Il principio della valutazione al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, come visto, è corretto, mentre il valore ritenuto è però errato.
Infatti, sulla part. n. 671 RFD di __________ l'assicurato detiene una quota di comproprietà di 6/48 (doc. A110) e non di 6/24 come per tutte le altre particelle - eccetto per la n. 126, sulla quale la sua quota è di un mezzo. Ciò comporta che la quota di comproprietà ascrivibile all'insorgente per questo mappale ammonta a Fr. 1'125.- (Fr. 9'000.- x 6/48).
Complessivamente, dunque, la sostanza computabile al ricorrente assomma a Fr. 278'887.- (Fr. 65'000.- + Fr. 187'500.- + Fr. 162,5 + Fr. 2'500.- + Fr. 3'000.- + Fr. 500.- + Fr. 12'500.- + Fr. 850.- + Fr. 1'125.- + Fr. 2'250.- + Fr. 3'500.-).
2.8. Per la determinazione della sostanza, alla cifra di Fr. 278'887.- la Cassa di compensazione ha aggiunto il deposito a risparmio di Fr. 18'393.-.
Questo importo si riferisce alla situazione dell'assicurato poco dopo il momento in cui ha depositato la richiesta di PC, e meglio al 1° marzo 2012 (doc. A27). Ricevuto l'accredito del capitale del II pilastro di Fr. 29'390.- il 1° marzo 2012, quello stesso giorno l'assicurato ha prelevato la somma di Fr. 11'000.-, cosicché il suo deposito a risparmio ammontava a Fr. 18'393,80, ma soltanto quel giorno. Infatti, come risulta dall'estratto conto del mese di marzo 2012, quasi ogni giorno questo capitale diminuiva, fino ad arrivare a Fr. 2'790.- a fine mese.
Ora, in virtù dell'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Per l'art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI, il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
Se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Quindi, in virtù dell'art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI, andrebbe ritenuta la sostanza posseduta dal ricorrente al 1° gennaio 2012.
Vero è che si potrebbe però invece adottare l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, ritenuto che nel corso dell'anno 2012 v'è stata una modifica dei suoi redditi e della sua sostanza.
In effetti, dal 1° marzo 2012 l'assicurato beneficia della rendita di vecchiaia, mentre nel 2011 (da gennaio a maggio) egli era ancora attivo professionalmente (doc. A66).
Inoltre, come visto, questo stesso giorno il ricorrente ha ricevuto l'accredito del capitale del II pilastro di Fr. 29'390.-, mentre la sua reale situazione economica attesta una sostanza nulla sia al 31 dicembre 2011 su entrambi i conti bancari (docc. A32, A35, A38, A40), sia praticamente anche in seguito (docc. A30, A34, A36, A37, A39).
In tal caso, quindi, come ritenuto dalla Cassa di compensazione dovrebbe fare stato la sostanza esistente al 1° marzo 2012.
Tuttavia, questo Tribunale non può non considerare la circostanza che il capitale della previdenza professionale che il ricorrente ha incassato il 1° marzo 2012 (doc. A33) si sia (già) consumato nell'arco di un mese soltanto.
Occorre pertanto domandarsi se questa diminuzione di sostanza possa rientrare nell'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ossia se si tratti di una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato senza obbligo giuridico né controprestazione adeguata, in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.
2.9. Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo alla loro sorte.
L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b).
Per il Tribunale federale, l'istanza cantonale di ricorso ha in particolare ignorato il principio secondo cui l'assenza parziale o totale di elementi di reddito o di sostanza derivava da fatti rilevanti per il diritto alle prestazioni. Infatti, anche sotto l'egida del principio inquisitorio, l'assicurato doveva contribuire a determinare i fatti in virtù del suo dovere di collaborare. Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l'assicurato sopporta in tutti i casi gli effetti di un'assenza eventuale di prove, nel senso che si deve lasciare imputare la parte di sostanza probabilmente ceduta così come il reddito che ne risulta (Pratique VSI 1994 pag. 226). Al riguardo, i motivi della rinuncia costituiscono l'oggetto della prova, di modo che non potrebbero essere subito considerati come non rilevanti.
Infine, il TFA ha affermato:
" (…)
3c (…) il faut conclure - au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce - à un dessaisissement de fortune au sens d'une renonciation. Légalement, une telle conclusion s'imposerait même dans l'hypothèse où un élément de preuve serait rapporté, dont on ne saurait cependant admettre la vraisemblance prépondérante (v. ATF 120 V 35 s., 119 V 9 = VSI 1993 p. 116 s.). Aucun élément ne laisse en effet supposer que l'intimé ou sa défunte épouse auraient utilisé le montant litigieux pour l'acquisition de certains biens ou à des fins de consommation. Il n'existe pas davantage d'indices permettant de penser que l'argent aurait disparu involontairement. Cette dernière hypothèse ne peut certes être écartée de manière absolue; nonobstant, l'ensemble des circonstances évoquées ne sauraient plaider en faveur d'un degré de vraisemblance prépondérant; le principe général de répartition du fardeau de la preuve garde dès lors toute sa signification. (...)" (l'evidenziatura è della redattrice).
Stanti le considerazioni esposte, gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché essa accerti presso il ricorrente l'uso e la destinazione dei quasi Fr. 30'000.- accreditati il 1° marzo 2012 sul suo conto __________.
Al riguardo, questo Tribunale rileva, da una parte, che quello stesso giorno l'importo di Fr. 11'000.- è stato subito prelevato e, d'altra parte, che l'estratto conto del mese di marzo 2012 è incompleto, giacché manca la pagina 2 e quindi si passa da un saldo di Fr. 17'101,30 al 2 marzo 2012 (doc. A27) ad un saldo di Fr. 2'790.- al 31 marzo 2012 (doc. A28).
Nell'accertare i prelevamenti intervenuti nel frattempo, la Cassa chiederà all'assicurato di apportare le prove che dall'utilizzo di questi soldi egli abbia ricevuto una adeguata controprestazione o che sia stato obbligato legalmente ad usarli in tal modo.
L'amministrazione stabilirà di conseguenza se l'alienazione di questa sostanza debba essere considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (STCA 33.2012.9 del 28 novembre 2012).
In queste circostanze, una volta determinata la sostanza lorda e considerata la parte di sostanza non computabile prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.2), la Cassa fisserà la sostanza computabile all'assicurato e, di conseguenza, pure il consumo della sostanza di 1/10, che come tale va inserito nel foglio di calcolo della prestazione complementare alla rendita AVS quale reddito computabile.
2.10. Quanto ai redditi computabili, pur lasciando in sospeso l'aspetto dell'abitabilità della casa, nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha proposto di eliminare la voce del valore locativo (Fr. 1'219.-), basandosi sull'esito dell'accertamento esperito presso il Comune dove è ubicata la part. n. 127 RFD di __________ sulla quale è edificata un'abitazione (doc. III/2).
Alla domanda se questa casa d'abitazione sia occupata da inquilini, dai comproprietari stessi e se questo stabile sia abitabile, il 13 settembre 2012 (doc. III/1) il Comune di __________ ha risposto che l'immobile edificato su questo mappale è disabitato da anni, mentre che per accertarne l'eventuale abitabilità sarebbe necessario un sopralluogo di verifica.
Alla luce di queste risposte, alla stessa stregua che l'amministrazione, anche il TCA ritiene che l'importo di Fr. 1'219.- possa essere eliminato dai redditi computabili del ricorrente.
Parallelamente, vanno eliminate dalle sue spese riconosciute le spese di Fr. 304.- per la manutenzione dei fabbricati.
La Cassa cantonale di compensazione terrà inoltre presente che l'assicurato è sempre attivo con la sua ditta individuale __________ costituita nell'ottobre 2011 (FUSC n. 191 del 3 ottobre 2011 e FUCT 14/2013 del 15 febbraio 2013) e che egli può dunque ricavare un reddito da attività lucrativa (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).
Non va infine nemmeno dimenticato che dal giugno 2013 il ricorrente dovrebbe percepire una rendita pensionistica estera (docc. A48-A54) e che questi redditi dovranno essere computati per il calcolo delle prestazioni complementari (art. 11 LPC).
2.11. In conclusione, le spese riconosciute all'assicurato vanno stabilite in Fr. 29'634.-, mentre i suoi redditi computabili vanno nuovamente stabiliti dall'amministrazione.
Il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione che tenga conto dell'esito delle verifiche e degli accertamenti sulla destinazione della somma di capitale del II pilastro ricevuto dall'insorgente il 1° marzo 2012, oltreché delle spese e dei redditi modificati nelle precedenti argomentazioni.
Malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinato il ricorrente non ha diritto ad indennità di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova decisione sia alla luce degli accertamenti che effettuerà sulla destinazione del capitale del II pilastro, sia tenendo conto degli importi modificati delle sue spese riconosciute e dei suoi redditi computabili come ai considerandi 2.9 e 2.10.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti