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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2011 33.2011.15

28 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,902 mots·~35 min·4

Résumé

Denegata giustizia dopo rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti e nuova decisione. Non sono adempiuti gli estremi. La Cassa è stata attiva e sta raccogliendo utili elementi

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 33.2011.15   IR/sc

Lugano 28 settembre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2011 di

 RI 1    

contro  

Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto come:

                                   A.   RI 1, 1936, si è già rivolto in passato a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni per lamentarsi contro la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari per una pretesa denegata giustizia e per impugnare una successiva decisione emessa su opposizione. Per la motivazione del presente giudizio si farà capo alle decisioni emanate da questo TCA nelle procedure formanti gli incarti 33.2009.4 (decisione del 19 maggio 2009) e 33.2010.6 (decisione del 3 marzo 2011).

                                          A fronte della richiesta del signor RI 1 di novembre 2008 tendente alla concessione di prestazioni per sé, la propria compagna, 1971, ed il loro bambino, nato nel 2008, l’amministrazio-ne ha effettuato degli accertamenti riguardanti la situazione economica dell'assicurato. Nelle more delle verifiche, il 25 febbraio 2009, il signor RI 1 ha inoltrato ricorso per denegata giustizia. Il TCA, con sentenza del 19 maggio 2009, non ha ravvisato ritardi da parte della Cassa, visto che l’istruttoria di causa era in corso e non era di immediata soluzione. Il successivo ricorso al Tribunale Federale inoltrato dall’assicurato è stato dichiarato, il 4 agosto 2009, inammissibile (STF 9C_598/2009).

Dopo avere raccolto gli elementi necessari, con due distinte decisioni del 28 gennaio 2010 la Cassa cantonale di compensazione (CCC qui di seguito) ha rifiutato all'assicurato le prestazioni complementari sia per il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2009, sia dal 1° gennaio 2010 in poi, a motivo che i redditi computabili superavano le spese riconosciute sue e del figlio. Con decisione su opposizione del 23 marzo 2010 l'amministrazione ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato, eliminando dai redditi computabili la posta relativa alle pensioni alimentari, ciò che ha permesso di garantire il pagamento del premio dell'assicurazione malattia di base. La CCC ha invece confermato il valore dei fondi peritati dall'Ufficio stima, respingendo quindi le lamentele di una loro valutazione eccessiva. Scontento della decisione l’assicurato l’ha impugnata dinanzi a questo Tribunale che ha parzialmente accolto il gravame con le seguenti argomentazioni:

"  L'assicurato, sposatosi nel 1970, dall'ottobre 1987 (doc. 15) - o dal 1988 (doc. 158) - è separato di fatto dalla moglie, dalla quale ha avuto due figli. Nel giugno 2008 (doc. 180) dall'unione con la sua nuova compagna __________ __________ è nato un figlio, __________, il quale beneficia quindi di una rendita completiva all'AVS del padre, mentre la compagna ne è esclusa.

Dall'agosto 2008 (doc. 15) l'assicurato è domiciliato a __________, ora appartenente al Comune di __________. Egli sostiene viverci con la famiglia, ma non esistono documenti ufficiali che comprovino questa situazione, dato che il figlio non è mai stato iscritto nell'apposito registro del movimento della popolazione tenuto obbligatoriamente da ogni Comune ticinese, mentre la compagna vi figura iscritta, ma con l'avvertenza che dal 1° luglio 2009 risulta partita da __________ per __________, nel Canton __________.

Il TCA ha quindi proceduto a verificare presso l'Ufficio della migrazione il domicilio dei familiari del ricorrente. Il 24 novembre 2010 (doc. XXI) detto Ufficio ha risposto che la compagna di RI 1 è entrata in Svizzera il 14 maggio 2008 e che dal 14 agosto 2008 al 12 febbraio 2009 essa ha soggiornato illegalmente nel nostro Paese. Dopodiché ha ottenuto un permesso B di soggiorno per __________ ed il 9 giugno 2009 __________ è partita per il Canton __________. Infine, il 30 settembre 2010 l'interessata ha presentato al Servizio regionale degli stranieri di __________ una domanda intesa ad ottenere un permesso di dimora nel nostro Cantone, istanza tutt'ora pendente presso l'Ufficio della migrazione (doc. XXI).

Quanto a __________, detto Ufficio cantonale ha precisato che visto che il bambino ha acquisito la nazionalità svizzera del padre, non figura nei suoi registri.

Il 14 dicembre 2010 (doc. XXVII) il TCA ha quindi interpellato il Comune di __________ su questa questione, ottenendo quale risposta che, a differenza dell'assicurato stesso, suo figlio non è mai stato domiciliato né nel precedente Comune di __________ né nell'attuale Comune di __________ (doc. XXVIII).

(…)

il Tribunale ha esperito alcuni accertamenti finalizzati a determinare il domicilio di __________, figlio del ricorrente nato a __________ il 7 giugno 2008 dall'unione con __________, cittadina __________ (docc. 180 e 181).

Interpellato al riguardo (doc. XXVII), l'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ ha trasmesso al TCA un certificato di riconoscimento secondo cui al 18 novembre 2008 (doc. XXIX/4), quando il ricorrente ha riconosciuto ufficialmente il figlio, quest'ultimo aveva il domicilio in __________, insieme alla mamma.

Dagli atti raccolti presso il citato nuovo Comune è inoltre emersa una dichiarazione datata 10 marzo 2009 (doc. XXIX/1) rilasciata su carta bianca dal responsabile dell'Ufficio controllo abitanti dell'allora Comune di __________, che ha certificato che l'assicurato è domiciliato in detto Comune insieme al figlio __________.

L'impiegato comunale ha specificato di non essere in grado di dichiarare che l'insorgente abiti "sotto lo stesso tetto con il figlio e la madre del figlio", ritenuto che queste tre persone "vivono attualmente a __________ e non a __________.".

Sulla scorta di questa attestazione, il 4 maggio 2009 (doc. XXIX/2) il medesimo impiegato, __________, ha rilasciato una dichiarazione di domicilio su carta intestata del Comune di __________ con cui l'Ufficio controllo abitanti dichiara che il ricorrente - ed espone poi le sue generalità e lo stato civile - "è domiciliato nel nostro Comune dal 12.08.2008, unitamente al figlio __________ nato il 07.06.2008 e alla signora __________ nata il 06.09.1971.".

Malgrado le summenzionate dichiarazioni, la responsabile del nuovo Comune di __________ ha specificato al TCA il 15 dicembre 2010 (doc. XXIX) che "Da un controllo effettuato nella banca dati dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ (nuovo Comune a seguito dell'aggregazione del __________) non abbiamo trovato registrazioni relative al domicilio del bambino __________ nella frazione di __________. Nell'incarto cartaceo figurano invece due dichiarazioni rilasciate dalla vecchia amministrazione (Comune di __________) che alleghiamo. Purtroppo non ci è dato sapere l'esattezza di queste attestazioni. (…)".

In questo stesso scritto l'impiegata ha inoltre osservato che per l'anno 2009 l'autorità fiscale non ha concesso all'assicurato la deduzione per figli a carico. A comprova della sua affermazione ha allegato la notifica di tassazione IC 2009 (doc. XXIX/3)."

                                         Dopo avere svolto ulteriori accertamenti il TCA ha rilevato come:

"  Ora, dalla documentazione raccolta pendente causa risultano prese di posizioni contrastanti delle persone interpellate.

Da una parte, l'allora Comune di __________ ha dichiarato che il ricorrente e suo figlio sono sempre stati domiciliati nel Comune, ossia dal 2008 fino al momento di tale attestazione, quindi il 4 maggio 2009.

Di uguale parere è l'assicurato stesso, che a più riprese ha affermato che il bambino ha sempre vissuto con lui a __________ sin dalla nascita, tranne il mese di giugno 2009 quando gli è stato portato via dalla compagna dopo un litigio. Dopodiché, per quanto concerne l'ultimo periodo oggetto del contendere, il figlio ha abitato con lui se non altro almeno per 15-20 giorni al mese.

D'altra parte, invece, il nuovo Comune di __________ ha affermato che solo l'assicurato è ivi domiciliato dal 12 agosto 2008, mentre il figlio __________ non è mai stato registrato come domiciliato nella frazione di __________. Inoltre, l'autorità comunale ha osservato che la comunicazione di riconoscimento dopo la nascita, datata 18 novembre 2008, indica che il citato bambino era domiciliato in __________ presso la mamma.

Per quanto concerne l'anno 2009, si sa che l'autorità fiscale non ha ritenuto che il ricorrente contribuisse al sostentamento del figlio sul quale non ha l'autorità parentale, essendo affidato alla madre, e quindi non ha ammesso la deduzione per figli a carico.

Sulla scorta di tali elementi, da un attento esame questa Corte ritiene di potere affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195 consid. 2), che il bambino abbia abitato insieme all'assicurato a __________ semmai dopo il 18 novembre 2008 e fino al 9 giugno 2009, allorquando la madre del bambino è scappata in Svizzera __________ (doc. XXII) - dapprima da un'amica a __________, poi a __________ dalla sorella gravemente malata, per aiutarla anche con la figlia undicenne (doc. XXVI).

Per il periodo seguente, malgrado l'assicurato abbia inizialmente affermato che il figlio ha sempre vissuto con lui a __________, egli stesso ha però specificato che nel giugno 2009 la compagna è scappata con il loro figlio. Tuttavia, successivamente i genitori sono riusciti ad accordarsi affinché il bambino vivesse metà mese (15-20 giorni) con il padre a __________ e gli altri giorni del mese con la madre - verosimilmente nel Canton __________.

D'avviso di questo Tribunale, malgrado i numerosi accertamenti effettuati, gli elementi raccolti non sono tuttavia sufficienti per concludere con la necessaria verosimiglianza preponderante, che anche per il periodo successivo al 9 giugno 2009 il figlio del ricorrente sia rimasto con lui a __________.

Non va infatti dimenticato che nella notifica di tassazione IC 2009 (doc. XXIX/3) prodotta dal Comune di __________, a differenza della decisione di tassazione per il 2008 (doc. M2), non è stata accettata la deduzione per figli a carico (art. 34 cpv. 1 lett. a LT) che il ricorrente ha esposto. Vero è, però, che la decisione di tassazione dopo reclamo del 19 gennaio 2011 (doc. S3) prodotta in parte dal ricorrente fissa un imponibile inferiore, forse perché l'autorità fiscale ha in seguito accettato tale deduzione.

Inoltre, la dichiarazione dell'allora Comune di __________ che ha certificato la domiciliazione del ricorrente e di suo figlio è datata 4 maggio 2009, quindi essa può semmai - viste le inesattezze che il nuovo Comune ha poi evidenziato - fare stato soltanto fino a quel momento, ma non certo pure per l'anno 2010.

Anche la risposta fornita dalla Sezione della popolazione attesta unicamente la situazione di __________ sino al 9 giugno 2009.

Infine, le affermazioni del ricorrente secondo cui, dopo il mese di giugno 2009 (e luglio 2009, doc. XXXV), il bambino, di un anno appena, vivesse con lui per 15-20 giorni al mese all'alpe di __________, non sono suffragate da alcuna prova.

In queste circostanze, in assenza di elementi che comprovino, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, dove __________ ha vissuto dal giugno 2009 in poi, compreso l'anno 2010 che è oggetto, anch'esso, della decisione impugnata, la scrivente Corte rinvia gli atti alla Cassa cantonale di compensazione affinché essa stessa accerti la reale situazione del ricorrente e di suo figlio dopo il 9 giugno 2009."

                                         Il Tribunale ha così concluso per il resto:

"  Quindi, per l'anno 2008, gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dalla nuova LPC in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in Fr. 9'480.-. (…)

Quanto all'anno 2009, il Consiglio federale ha fissato questi limiti di reddito in Fr. 18'720.-, rispettivamente in Fr. 28'080.- ed in Fr. 9'780.-. (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).

Con il Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC (pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2009, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dalla citata Ordinanza federale.

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente perciò, per quanto concerne il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009 per il quale il TCA ha stabilito che __________ viveva con il ricorrente a __________, in applicazione del citato art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI deve essere quindi considerato sia il fabbisogno dell'assicurato come persona sola sia il fabbisogno del figlio. La prestazione complementare deve pertanto essere fissata congiuntamente.

Il limite di reddito determinante nel periodo in oggetto deve così essere stabilito come deciso dalla Cassa di compensazione, ovvero in Fr. 27'620.- (Fr. 18'140.- + Fr. 9'480.-) per i mesi di novembre e dicembre 2008, mentre in Fr. 28'500.- (Fr. 18'720.- + Fr. 9'780.-) dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio 2009.

Per la restante parte dell'anno 2009 e per il 2010, spetterà alla Cassa di compensazione determinarsi al riguardo in base alle risultanze degli accertamenti che effettuerà (cfr. cons. 2.5).

(…)

Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 5'556.- per l'anno 2008 ed in Fr. 5'580.- per l'anno 2009, anch'essi vanno verificati sulla base della convivenza del figlio con il ricorrente, ma solo, come visto, dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009. Dal 1° giugno 2009 al 2010 compreso si dovrà pronunciare la Cassa."

                                         Per quanto attiene alla pigione lorda il Tribunale ha sviluppato le seguenti considerazioni, cha alla luce della natura della contestazione dell’assicurato, come le annotazioni precedenti, appare opportuno riprendere in esteso:

"  Nel caso di specie, ritenuto che la Sezione della popolazione ha indicato al TCA che fino a metà anno 2009 __________ soggiornava a __________ e che il Tribunale ha stabilito che il figlio dell'assicurato ha vissuto con lui dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009, le persone che si dividevano quindi l'abitazione di proprietà del ricorrente in quella stessa località erano tre (padre, madre e bambino). Considerato, però, che gli aventi diritto alle PC erano due (il ricorrente e il figlio), la pigione deve dunque essere divisa per tre persone e riportata solo su due teste nel periodo dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009.

Per il resto dell'anno 2009 e per il 2010, spetterà alla Cassa di compensazione, a cui gli atti vanno già trasmessi per i suoi incombenti (cfr. consid. 2.5), stabilire anche se la compagna __________ del ricorrente convivesse effettivamente con lui - e, se del caso, anche con il figlio - a __________ oppure se essa sia rimasta in Svizzera tedesca anche oltre al mese di giugno 2009.”

(…)

dalla notifica di tassazione fiscale IC 2009 dell'assicurato del 6 ottobre 2010 prodotta dal Comune di __________ (doc. XXIX/3) - di cui la Cassa di compensazione non era a conoscenza quando ha emanato la decisione formale, datata 23 marzo 2010 - emerge che il valore locativo stabilito è di Fr. 6'000.-.

In virtù di quanto esposto, dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009 va ritenuta una pigione netta di Fr. 4'000.- (Fr. 6'000.- x 2/3).

Per i restanti mesi in discussione la Cassa calcolerà l'importo computabile in funzione della situazione familiare che accerterà.

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente andrebbe computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.

Tuttavia, alla stessa stregua che per la pigione netta, tale importo deve essere suddiviso per due terzi vista la coabitazione dell'assicurato con il figlio e la sua compagna dal 1° novembre 2008 al 31 maggio 2009; le spese accessorie devono quindi aggiunte nella misura di Fr. 1'120.-.

Per gli altri mesi del 2009 e per il 2010, invece, qualora la Cassa di compensazione stabilisse che __________ non viveva più con i suoi familiari in Ticino, allora anche le spese accessorie - così come il valore locativo - dovranno essere conteggiate per intero all'assicurato (Fr. 1'680.-), ma soltanto se l'amministrazione accerterà che anche il figlio, avente diritto alle PC, viveva insieme al padre."

                                         Con riferimento al preteso debito personale dell’assicurato ricorrente con terzi questo Tribunale aveva considerato:

"  Va comunque osservato che malgrado l'assicurato abbia chiesto innumerevoli proroghe alfine di apportare la prova di suo debito personale ammontante a Fr. 136'000.- nei confronti del creditore __________, direttore della __________ di __________ (doc. I pag. 2 in fondo), ad oggi egli non è riuscito nel suo intento (cfr. ancora da ultimo il doc. XXXVIII).

Di conseguenza, poiché l'onere della prova spetta a chi intende far valere un diritto (art. 8 CC), ritenuto che il ricorrente non ha saputo apportare né un contratto di prestito, né una semplice dichiarazione che attesti questo debito né tanto meno la prova di avere pagato degli interessi passivi relativi a questo debito, non è possibile ritenere l'esistenza del debito di Fr. 136'000.- a carico dell'assicurato nei confronti della summenzionata società."

                                         Mentre per quanto attiene alla sostanza immobiliare il giudizio citato così si esprimeva:

"  Nel caso concreto, dal catastrino fiscale agli atti, aggiornato al 2006 (doc. 25), risulta che i mappali nn. 788, 1826 e 1827 VM di __________ appartengono al qui ricorrente.

Quanto all'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale osserva che la stessa è corretta se applicata agli immobili in cui l'assicurato non abita a tutti gli effetti; in tal caso fa quindi stato il valore venale.

Per l'immobile, invece, che costituisce la sua abitazione primaria, il valore di questa costruzione - e solo di essa -, deve essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI che rinvia all'art. 42 cpv. 1 LT).

Dal catastrino fiscale si rileva che il fondo n. 788 è costituito da un terreno eccedente di 9'809 mq, stimati in Fr. 2'942.-.

Il mappale n. 1826 è costituito di 125 mq di terreno complementare, di 713 mq di terreno eccedente, di 9 mq di tettoia/sostra quale edificio accessorio e di 60 mq di edificio principale quale casa monofamiliare o bifamiliare, per complessivi 838 mq stimati in Fr. 53'927.-.

Il fondo n. 1827, di simile struttura al precedente, è composto di 200 mq di terreno complementare, 1'039 mq di terreno eccedente, 10 mq di edificio accessorio e di 45 mq di edificio principale, per una superficie totale di 1'289 mq ed un valore di stima di Fr. 46'551.-."

                                         Ed ancora:

"  In specie, l'11 febbraio 2009 (doc. 58) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale i fondi n. 788, n. 1826 e n. 1827 di __________, stato 2009, di proprietà dell'assicurato.

Il 4 novembre 2009 (doc. 175) l'arch. __________ ha reso le proprie valutazioni, peritando in Fr. 150'000.- il valore della particella n. 1826 VM (doc. 174), in Fr. 140'000.- il mappale n. 1827 VM (doc. 173) ed in Fr. 20'000.- il fondo n. 788 VM (doc. 172).

La Cassa di compensazione ha però ritenuto soltanto il valore venale delle particelle n. 788 e n. 1826, mentre ha considerato che l'abitazione primaria del ricorrente è sita sul fondo n. 1827 e quindi ha conteggiato solo il valore di stima (Fr. 46'551.-) giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Riguardo alle summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che l'assicurato ha criticato sia la persona del perito che ha stimato i suoi immobili, sia l'importo stesso della sostanza conteggiato dalla Cassa di compensazione nella tabella di calcolo PC (Fr. 170'000.-).

Ciò nonostante, l'amministrazione non ha proceduto né a trasmettere all'assicurato la copia delle perizie - nella forma breve - contemplante soltanto il valore venale (docc. 172-175) affinché prendesse posizione, né a chiedere all'Ufficio stima di rivedere e di dettagliare le sue considerazioni.

Va qui citata l'opposizione dell'8 febbraio 2010 (doc. 103), in cui l'assicurato ha criticato da un canto l'imparzialità del perito, alle dipendenze del Cantone Ticino e quindi anche dell'Istituto delle assicurazioni sociali. D'altro canto, in questa stessa lettera l'opponente ha menzionato che una perizia delle sue proprietà era già stata fatta da un esperto nominato dalla Pretura di __________, il quale aveva stimato i suoi fondi in Fr. 113'000.-perciò trova impossibile che in pochi anni detta valutazione sia lievitata a Fr. 170'000.-.

Anche nel successivo scritto del 5 marzo 2010 (doc. 207) l'assicurato ha indicato che un certo __________ aveva stabilito il valore dei suoi fondi in Fr. 113'000.- e che il perito incaricato dalla Cassa tramite l'Ufficio stima non era imparziale.

Stante quanto precede, secondo questo Tribunale, la Cassa cantonale di compensazione avrebbe dovuto innanzitutto dare la possibilità all'opponente di pronunciarsi sui valori venali dei suoi tre fondi stabiliti dall'Ufficio stima, visto che egli sapeva unicamente che la sua sostanza valeva in totale Fr. 170'000.-, mentre in realtà questa cifra corrisponde al valore venale della particella n. 1826 (Fr. 150'000.-) sommato al valore venale del fondo n. 788 (Fr. 20'000.-), siccome entrambi detti mappali non sono adibiti ad abitazione primaria dell'assicurato.

Il valore del mappale n. 1827, computato invece al valore di stima fiscale di Fr. 46'551.- (doc. M4), non è stato conteggiato nella sua sostanza, giacché è stato reso nullo dalla deduzione del forfait di Fr. 112'500.- prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. c 2a frase LPC per i beneficiari di PC se l'immobile che gli appartiene gli serve quale abitazione (doc. 184).

L'amministrazione avrebbe poi dovuto interpellare nuovamente sulla questione l'Ufficio stima, che avrebbe dovuto confrontarsi con la censura relativa al valore degli immobili di Fr. 113'000.- e con le lamentele dell'assicurato, espresse poi nel dettaglio, come visto, con il ricorso, laddove ha evidenziato lo stato precario della sua sostanza immobiliare.

In queste circostanze, dopo che il competente Ufficio stima avrà riesaminato, previo sopralluogo, i valori peritali dei fondi di proprietà del ricorrente, la Cassa di compensazione dovrà dunque ripronunciarsi sulla questione del computo della sostanza del ricorrente a dipendenza dell'utilizzo che egli ne fa.

L'amministrazione terrà quindi presente, da un lato, che è a giusta ragione che gli immobili non adibiti ad abitazione primaria debbano essere computati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI; d'altro lato, si ricorderà che i fondi che servono all'interessato quale abitazione devono essere valutati al valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI ed essere poi conteggiati nella sua sostanza solo nella misura eccedente la franchigia legale di Fr. 112'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Su questa questione, infatti, il ricorrente è a torto che ritiene che la sostanza debba essere valutata al massimo a Fr. 124'000.-.

(…)

Pertanto, come visto, solo gli immobili che l'assicurato usa come abitazione primaria possono essere conteggiati al valore di stima nel calcolo per le prestazioni complementari.

Gli altri beni vanno invece computati al valore venale e quindi è corretto che l'Ufficio cantonale di stima, su invito della Cassa di compensazione, si sia determinato in proposito mediante una perizia neutra.

Ritenuto che il ricorrente sembri sostenere che entrambe le abitazioni siano primarie, e quindi ne ha postulato il riconoscimento del valore di stima, spetterà alla Cassa di compensazione, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, verificare quale dei due fondi (n. 1826 o n. 1827) debba essere considerato come abitazione primaria e quindi valutato al valore di stima, mentre l'altro immobile sarà considerato al valore venale.

In queste circostanze, la censura dell'assicurato riguardo alla valutazione delle sue proprietà deve essere respinta per quanto concerne il principio del computo al valore venale di taluni fondi.

Per la determinazione dell'importo esatto da conteggiare come sostanza, invece, spetterà alla Cassa di compensazione fissarlo sulla scorta delle considerazioni che precedono.

Stante quanto precede, gli atti vanno pertanto trasmessi all'amministrazione affinché proceda in tal senso."

                                         Come indicato quindi il ricorso del signor RI 1 è stato parzialmente accolto, e gli atti rinviati alla Cassa per nuovi accertamenti e l’emanazione di una nuova decisione.

                                  B.   Con atto consegnato alla posta l’11 luglio 2011 l’assicurato si aggrava nuovamente contro l’inazione della CCC usando il sintomatico titolo “alia inacta est”. Il signor RI 1 evidenzia il silenzio della Cassa, la decisione del marzo 2011 del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, le sue difficoltà economiche, minacciando il Tribunale di semmai reclamare a Berna presso il competente Consigliere Federale.

                                  C.   Il ricorso è stato trasmesso alla CCC per la presentazione della risposta di causa in uno con una lettera al ricorrente, trasmessa in copia alla Cassa, con alcune necessarie specifiche. Il preposto funzionario della CCC ha postulato una proroga del termine per l’inoltro dell’allegato di risposta il 30 agosto 2011 a mano di una comunicazione della responsabile dell’Agenzia AVS di __________ che segnalava l’assicurato “assente per vacanze” ed alcune informazioni relative alla compagna del ricorrente spesso assente da __________ per recarsi dalla sorella nel Canton __________.

                                  D.   Congrua proroga è stata concessa all’amministrazione (lettera 5 settembre 2011 al TCA, doc. V) il 1 settembre 2011 mentre il signor RI 1 si è rivolto nuovamente al Tribunale con scritto difficilmente comprensibile con cui ha lamentato una convocazione dell’Agenzia AVS di __________ spedita il 24 agosto, pervenuta il successivo 26 agosto e fissante per il 29 agosto un incontro presso gli uffici del Comune. Pur invocando grande urgenza il signor RI 1 ha indicato impegni che gli rendevano impossibile la sua presenza mentre per il termine successivamente fissato per il 1 settembre ha segnalato una patologia che gli impediva di alzarsi dal letto. Il ricorrente ha segnalato la necessità di contrarre un debito per andare avanti ed ha ribadito la richiesta di concedere le prestazioni complementari postulate.

                                         Il giudice delegato ha scritto alle parti segnalando la necessità per il ricorrente di contattare direttamente la persona incaricata in seno al Comune di __________ per fissare il necessario incontro teso alla chiarificazione del caso.

                                  E.   Il 16 settembre 2011 la Cassa ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle Assicurazioni la risposta di causa con cui ha negato sua inattività alla luce dei contatti con il cantone di __________ per accertare la residenza della compagna del ricorrente, per il mandato conferito all’Ufficio stima, e l’incarico dato all’Agenzia AVS del Comune di __________ per altri accertamenti.

                                         L’amministrazione osserva come il ricorrente non si sia presentato a __________ per gli accertamenti necessari, meglio se accompagnato dalla compagna.

                                         Al signor RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di specifiche prove (doc. 16 settembre 2011), ciò che ha fatto il 24 settembre 2010.

                                         in diritto

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il Tribunale può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                   2.   Per l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Nel caso di specie l'assicurato non ha prodotto nessuna decisione impugnabile emessa dalla Cassa di compensazione, ma ha chiesto al TCA di intervenire stante il giudizio del marzo 2011, la sua necessità di danaro e l’impossibilità a campare senza i mezzi sufficienti (doc. I). In queste condizioni, come rilevato anche nello scritto del giudice delegato del 18 luglio 2011 alle parti, il gravame viene inteso quale ricorso per denegata giustizia (doc. III).

                                   3.   In merito alle condizioni, alla natura ed allo scopo del ricorso per denegata rispettivamente ritardata giustizia, si può qui fare riferimento alla decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni concernente il ricorrente stesso (e quindi a lui nota) emessa il 19 maggio 2009 (33.2009.4), e meglio:

                                         ●   che nel merito occorre ricordare che (su questi aspetti si veda la recente sentenza 18 marzo 2009 inc. 36.2008.135 pag. 38 e seguenti) giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nono-stante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                         ●   che tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra, II Auflage, 2009, art. 56 note 12 e seguenti pag. 705 e segg.). Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicu-razioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., loc. cit. in particolare nota 13 pag. 706, STFA 23 ottobre 2003 nella causa D. DTF 130 V 90, consid. 3, I 387/03). Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

                                         ●   che il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;

                                         ●   che secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 12 pag. 705). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

                                         ●   che nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

                                         Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

                                         ●   che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).                                      

                                              Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);

                                         ●   che in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         ●   che in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/ Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);

                                         ●   che il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 14  pag. 706);

                                         ●   che, da ultimo, va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240 e ATSG Kommentar II Auflage, Zurigo 2009 ad art. 56 nota 22 pag. 708 nonché SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);

                                   4.   In concreto, come dettagliatamente esaminato nelle considerazioni di fatto, il signor RI 1 ha impugnato una decisione resa su opposizione da parte dell’amministrazione, ottenendo parziale ragione. Il Tribunale ha infatti rinviato gli atti di causa alla Cassa il 3 marzo 2011 per la determinazione di una serie di elementi fattuali necessari all’emanazione della decisione di competenza della stessa per la determinazione del diritto alle prestazioni complementari vantate. Dal marzo ad oggi sono trascorsi 6 masi, mentre dalla data dell’emanazione della decisione di questo TCA al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia poco più di quattro. Si tratta di tempi oggettivamente ancora ragionevoli e che permangono tali anche se analizzati nel concreto. Infatti, pur essendo la fattispecie nota ai collaboratori della Cassa ed alla persona responsabile della Agenzia AVS di __________, la situazione merita approfondita verifica, accertamento corretto dei fatti necessità di attenta applicazione del diritto. Come evidenzia la Cassa nella sua risposta di causa i collaboratori della stessa hanno posto in atto i seguenti atti dalla sentenza cantonale (pervenuta alla CCC il 10 marzo 2011):

"  (…)

-   già il mese successivo sono iniziati i primi accertamenti (poi rilevatisi infruttuosi) volti a stabilire il domicilio della Signora __________ e del figlio __________, rivolgendosi a questo proposito ai Comuni di __________ e __________ (Canton __________) nonché all'Ufficio famiglie e minorenni.

-   parallelamente, in maggio, è stato interpellato l'Ufficio stima nonché l'assicurato medesimo per sue osservazioni rispettivamente la produzione della perizia ch'egli sosteneva essere agli atti della Pretura di __________ (sarà la medesima Pretura, interpellata in seguito direttamente, a negare l'esistenza di tale documento);

-   riguardo all'Ufficio stima, esso è stato regolarmente tenuto aggiornato e sollecitato per avere una valutazione che rispondesse alle osservazioni dell'assicurato oppure un nuova perizia (nell'agosto sono stati confermati i valori venali precedentemente stimati);

-   ancora in seguito al ricorso dell'assicurato, il 28 luglio 2011 ci siamo rivolti all'Agenzia comunale AVS di __________ (__________) chiedendo di volere convocare presso i loro uffici il Signor RI 1 per sottoporre diverse questioni in merito all'effettiva residenza della compagna e del figlio __________ nel Comune dal 2008 ad oggi;

-   in data 11 agosto 2011 il Comune di __________ ci comunica che il Signor RI 1 è assente per vacanza sino al 16 agosto 2011 e che sarà loro premura convocarlo dopo tale data (precisano comunque che, la compagna del Signor RI 1 spesso si allontana dal nucleo famigliare per andare nel Canton __________ presso la sorella);

-   in data 5 settembre 2011 il Comune di __________ risponde alla lettera della Cassa datata 28 luglio 2011 comunicando che il signor RI 1 è stato convocato per accertare la sua situazione famigliare: il primo incontro previsto per lunedì 29 agosto 2011 non ha avuto luogo poiché lo stesso ne ha richiesto il rinvio per il giorno 1 ° settembre 2011; purtroppo neanche in questa data l'assicurato si è presentato;

-   l'Agenzia comunale AVS ha pertanto sinora potuto redigere esclusivamente un rapporto in base a quanto di loro conoscenza (confermando ancora una volta che la compagna del Signor RI 1 si allontana spesso presso la sorella insieme al figlio __________, ma senza avere potuto meglio stabilire questi periodi). Notasi come l'altra figlia __________ nemmeno era sino ad ora nota alla Cassa." (Doc. VIII)

                                   5.   A non averne dubbi si tratta di una attività concreta e tesa a stabilire, senza inutili lungaggini, quanto richiesto dal Tribunale nel giudizio del 3 marzo 2011. La convocazione del ricorrente, possibilmente alla presenza della sua compagna, appare atto necessario per il chiarimento dei fatti. In questo senso la responsabile dell’Agenzia AVS di __________ si è attivata. Se effettivamente il termine di convocazione dell’assicurato (convocazione 24 agosto 2011 agli atti) – come da questi lamentato – era breve, ciò è dovuto al fatto che il signor RI 1 lamenta urgenza nella decisione amministrativa. Questo elemento deve condurre a lode della funzionaria che si è attivata con sollecitudine per svolgere la mansione affidata. Una decisione dell’amministrazione in assenza di una audizione personale dell’assicurato, possibilmente anche della sua compagna, appare veramente difficile. Ovvio che se, a fronte di convocazioni regolari, emanate con sufficiente termine per presenziare, ed in assenza di giustificazione per eventuali mancate comparse, senza comparsa del signor RI 1, l’amministrazione potrà trarre le conclusioni che si imporranno, come prevede la LPGA in ambito di onere della prova circa la convivenza con la compagna e con il bambino in particolare. Gli accertamenti sin qui posti in atto erano, come indicato, necessari ed impliciti nella sentenza 3 marzo 2011. L’amministrazione si è quindi attivata (il 18 aprile 2011), dopo ricevuta della decisione del TCA, scrivendo alle competenti autorità di __________ (doc. 357/359), ha scritto alla Divisione dell’azione sociale (doc. 360) il 21 aprile 2011, ha certamente dovuto impegnarsi per leggere i lunghi scritti dell’assicurato non sempre di facile comprensione (doc. 361 – 365 ad esempio), ha ricevuto atti da __________ (doc. 372 – 379), ha ricevuto scritti dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, ha incaricato l’ing. __________ dell’Ufficio Stima di rivedere le valutazioni come indicato dal TCA, ha trasmesso al ricorrente per una presa di posizione le valutazioni dell’Ufficio Stima del 2009 (doc. 392 – 399), ha acquisito uno scritto (tra innumerevoli altri del ricorrente) relativo al signor __________ (doc. 401), ha postulato informazioni alla Pretura di __________ (doc. 407) il 21 giugno 2011, ha trasmesso al ricorrente una comunicazione specificando che gli atti erano laboriosi da acquisire (doc. 411); ha ottenuto il 12 luglio 2011 risposta del Pretore di __________ (doc. 412), ha sollecitato l’Ufficio Stima il 13 luglio 2011, ha chiesto sussidio con precisa e specifica lettera all’Agenzia AVS di __________, ed ancora ha acquisto scritto 10 agosto 2011 dell’Ufficio Stima. Ebbene alla luce di tutto ciò non può assolutamente essere ritenuto un ingiustificato ritardo da parte dei collaboratori della Cassa.

                                   6.   Anche volendo ammettere che parte degli accertamenti posti in atto dall’amministrazione lo sono stati successivamente alla presentazione del ricorso, si ripete che non si è in presenza di un ingiustificato ritardo nell’evasione delle richieste di completamento da parte di questo Tribunale. Al ricorrente va ricordato il suo obbligo di collaborare e di dare seguito alle convocazioni che saranno staccate al suo indirizzo. Di chiarire, per quanto possibile a mano di documentazione, quanto ancora necessario per permettere all’amministrazione di emanare una decisione completa e fondata.

                                   7.   La Cassa è comunque invitata a volere continuare sollecitamente nella sua istruttoria come sin qui. Alla luce dell’esito del ricorso non si percepiscono tasse e spese, ma il ricorrente è avvisato. In caso di nuovo gravame per denegata giustizia senza fondamento come in casu saranno caricate congrue tasse e spese giudiziarie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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