Raccomandata
Incarto n. 33.2011.12 IR/sc
Lugano 22 agosto 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 aprile 2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato, in fatto ed in diritto
· che RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro decisione resa su opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di riconoscimento di rimborso delle spese per l’aiuto domiciliare;
· che la decisione su opposizione è stata resa il 22 aprile 2011 mentre il ricorso data del 1° giugno 2011 ed è stato consegnato alla posta il successivo 3 giugno 2011 pervenendo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 6 giugno successivo;
· che il 6 giugno 2011 l’atto è stato intimato all'amministrazione interessata con l’invito a presentare una risposta di causa previo esame della tempestività dell’impugnativa con la necessaria ricerca postale (doc. III);
· che con la risposta di causa 20 giugno 2011 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG propone di dichiarare l’atto irricevibile siccome intempestivo;
· che, su invito del TCA (doc. V lettera 22 giugno 2011) la Cassa ha prodotto il 28 giugno ed il successivo 3 agosto 2011 (doc. VI e VII) la documentazione postale dalla quale si desume la data di intimazione della decisione impugnata;
· che dagli atti emerge che l’invio della decisione su opposizione è stato impostato il 22 aprile 2011 e l’avviso di ritiro consegnato il 26 aprile 2011 con effettivo recapito il successivo 28 aprile 2011 allo sportello;
· che il termine, ritenute le ferie pasquali, iniziava a decorrere il 2 maggio 2011 e scadeva l’ultimo giorno del medesimo mese;
· che l’invio del ricorso il 3 giugno 2011 (consegna alla Posta) risulta quindi intempestivo;
· che alla luce di tale situazione il giudice delegato ha concesso (scritto 9 agosto 2011 doc. VIII) alla ricorrente un termine adeguato per esprimersi in merito e formulare eventuali giustificazioni o richieste;
· che con scritto 18 agosto 2011 la ricorrente ha ammesso il ritardo, indicando errore nel calcolo del termine siccome la ricorrente e l‘assistente sociale che l’aiuta avrebbero considerato la scadenza ultima possibile il 1° giugno 2011;
· che la consegna alla posta del ricorso è avvenuta in ritardo persino rispetto al termine del 1° giugno siccome intervenuta con l’ausilio di terzi;
· che la motivazione alla base dell’inoltro all’ultimo momento possibile è da ricercare nella volontà della ricorrente di far capo a certificazioni mediche utili a comprovare le sue argomentazioni, attestazioni che hanno tardato;
· che il ricorso poteva comunque essere prodotto e la documentazione medica richiesta per il tramite del Tribunale o prodotta ulteriormente;
· che l’argomentazione sollevata per il ritardo non permette di giustificare lo stesso ed il ricorso va, purtroppo, dichiarato irricevibile siccome intempestivo. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti