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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2011 33.2010.13

10 janvier 2011·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,847 mots·~39 min·5

Résumé

Rinuncia di sostanza. Marito,proprietario,dona i fondi ai figli.Marito muore e la moglie non rivendica la sua quota ereditaria con un'azione di riduzione delle liberalità tra vivi. Ipotesi senza/con testamento: moglie rinuncia alla sua quota ereditaria di 1/2 risp. 1/4 se non fa azione di collazione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 33.2010.13   TB

Lugano 10 gennaio 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2010 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 giugno 2010 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio delle prestazioni complementari, 6501 Bellinzona     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Il 1° aprile 2009 (docc. 18-25) RI 1, 1942, vedova dal 2006, ha fatto richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS, che la Cassa cantonale di compensazione ha negato con decisione del 24 settembre 2009 (doc. D), a motivo che i redditi computabili ammontavano a Fr. 85'824.- e le spese riconosciute a Fr. 31'960.-, quindi v'era un'eccedenza di entrate di Fr. 53'864.-.

                               1.2.   A seguito dell'opposizione del 21 ottobre 2009 (doc. 127), con cui l'assicurata ha chiesto lo stralcio sia della posta della sostanza alienata (Fr. 591'170.-) non essendo mai stata proprietaria di immobili e, conseguentemente, anche del consumo di sostanza (Fr. 57'226.-), sia delle voci dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 3'550.-) oltreché del valore locativo dell'abitazione coniugale su cui ha un diritto d'abitazione ma da febbraio 2009 non vi abita più (Fr. 1'312.-), la Cassa di compensazione ha chiesto all'Ufficio cantonale di stima di verificare i valori venali dei fondi già peritati il 14 settembre 2009 (docc. 70-97).

                               1.3.   Il 25 giugno 2010 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato la decisione su opposizione con cui, sulla base dei nuovi valori venali di alcuni immobili stabiliti dall'Ufficio stima, ha esposto un nuovo calcolo delle prestazioni complementari a cui avrebbe diritto l'assicurata, giungendo a dei redditi computabili pari a Fr. 78'825.- e a delle spese riconosciute di Fr. 31'960.-, cosicché il diritto alle PC era sempre rifiutato. L'amministrazione ha ricordato che i fondi alienati nel 2000 dall'assicurata e da suo marito sono stati computati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, mentre l'immobile donato sul quale è stato iscritto quale controprestazione un diritto d'abitazione a favore dei donanti è stato oggetto dell'apposito calcolo per verificare la controprestazione della donazione, a seguito del quale non è stata computata all'interessata della sostanza residua. La Cassa di compensazione ha dunque ritenuto una sostanza alienata pari a Fr. 525'170.- contro i precedenti Fr. 591'170.-, considerando, sempre, che l'assicurata poteva vantare la proprietà di metà di tale sostanza in virtù del diritto successorio.

                               1.4.   Con ricorso del 27 luglio 2010 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha contestato che le siano stati imputati sia il valore locativo della quota di comproprietà di ½ sulle particelle donate sia la sostanza immobiliare alienata, sostenendo che il computo di queste due poste è errato, non essendo mai stata proprietaria di immobili e quindi non potendo avere rinunciato ad alcunché.

In realtà, è suo marito, unico proprietario, che nel 2000 ha donato ai loro quattro figli diversi fondi e che ha costituito un diritto d'abitazione vita natural durante per sé e per la moglie qui ricorrente sull'abitazione coniugale. A suo dire, dunque, eliminando la sostanza alienata, l'ipotetico rendimento della sostanza alienata, il valore locativo dell'abitazione coniugale e le relative spese di manutenzione, si ottiene un fabbisogno di Fr. 31'632.- e delle entrate di Fr. 27'736.-, per ottenere una PC di Fr. 7'896.-.

In via subordinata, la ricorrente chiede si tenga conto di una sostanza computabile di Fr. 2'284,30, pari ad 1/10 del deposito a risparmio sommato alla metà del valore del diritto d'abitazione sulla part. n. 2447 RFD di __________, dedotta la franchigia (1/10 x [Fr. 6'091.- + Fr. 41'572.- - Fr. 25'000.-]). Ritenute, poi, delle spese di manutenzione di Fr. 571,10, la stessa avrà diritto a una PC annua di Fr. 4'870,80.

                               1.5.   La Cassa cantonale si è riconfermata nella sua decisione (doc. III) e la ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.      18 140 franchi per le persone sole,

2.      27 210 franchi per i coniugi,

3.      9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.      13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"  (…)

b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; (…)".

                               2.3.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari. La ricorrente ha contestato il computo della sostanza immobiliare, anche se in ragione di metà, giacché alienata soltanto dal marito, unico proprietario.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di sostanza, l'ipotetico rendimento della sostanza alienata, il valore locativo) considerati nella decisione impugnata siano corretti.

                               2.4.   Con atto notarile del 4 ottobre 2000 (doc. 65) __________, nato nel 1925 e morto nel 2006, marito della ricorrente, ha donato ai quattro figli, in proprietà assoluta, i suoi 25 fondi, come pure ha donato a due figlie, in comproprietà, altri due mappali.

Contestualmente al trapasso immobiliare per donazione, sulla part. n. 2447 RFD di __________, ceduta alla figlia __________, il donante ha costituito un diritto d'abitazione vita natural durante a suo favore ed a favore della moglie qui ricorrente (doc. 59).

Prima di potere decidere compiutamente sul diritto alle prestazioni complementari, la Cassa cantonale di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili donati nel 2000 dal marito dell'interessata ai loro figli.

Il 2 giugno 2009 (doc. 35) l'amministrazione ha quindi invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al valore commerciale, stato nel 2000, le diverse particelle alienate da __________, mentre la parte di sostanza ad uso primario doveva essere valutata al valore di stima ufficiale.

Il 14 settembre 2009 (doc. 70-97) l'arch. __________ dell'Ufficio stima ha stimato il valore commerciale complessivo della sostanza alienata dal marito della ricorrente ai figli (26 immobili) in Fr. 1'504'420.-; egli ha poi fissato in Fr. 83'144,95 (doc. 78) il valore di stima del mappale n. 2447 RFD di __________.

Partendo da questi dati la Cassa, ritenendo l'esistenza di una rinuncia della sostanza da parte della ricorrente avvenuta a seguito del decesso del marito nel 2006 (cfr. note della Cassa in alto al doc. 97) visto che l'assicurata non ha preteso l'attribuzione della sua quota parte ereditaria di un mezzo, ha applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e ha quindi considerato a titolo di sostanza della ricorrente metà della sostanza secondaria e metà della sostanza primaria individuate dall'Ufficio stima, donate dal marito ai figli.

L'amministrazione ha poi applicato l'art. 17a OPC-AVS/AI per tenere conto dell'ammortamento annuo della sostanza donata, ossia dal momento dell'alienazione a quando sono state chieste le prestazioni complementari.

Inoltre, visto che sul fondo n. 2447 è stato costituito un diritto d'abitazione vita natural durante in favore dell'assicurata, quale controprestazione della donazione delle proprietà immobiliari l'amministrazione ha capitalizzato questo diritto, portando il risultato in deduzione del valore della sostanza medesima e giungendo a non computare alcun valore per questo immobile (doc. 100). La Cassa ha infine dedotto i debiti ipotecari gravanti i fondi.

In conclusione, partendo da una sostanza immobiliare al valore venale di Fr. 1'504'420.-, da dividere tra i due coniugi, la Cassa cantonale di compensazione ha dedotto l'ammortamento annuo di Fr. 80'000.- (per gli anni dal 2000 al 2009) e il debito ipotecario di Fr. 80'500.-, per ottenere una sostanza di Fr. 591'171.- (recte: Fr. 591'710.-).

Per la part. n. 2447 RFD, come indicato, non è invece stato ritenuto alcun importo. Infatti, il valore di stima di Fr. 41'572.-, ossia Fr. 83'144,95 diviso due, è stato capitalizzato ritenendo un valore di reddito di Fr. 1'312.-. Dal valore (di stima) della sostanza l'amministrazione ha dedotto la sostanza capitalizzata e poi l'ammortamento di Fr. 70'000.- per gli anni dal 2000 al 2008 (doc. 100).

La Cassa ha quindi ottenuto un valore negativo di Fr. - 56'931,15 (Fr. 41'572.- - Fr. 28'503,15 - Fr. 70'000.-), che dunque non ha ripreso nella sostanza dell'assicurata, considerando invece nella tabella di calcolo delle prestazioni complementari soltanto il valore della sostanza alienata di Fr. 591'170.-.

Questa conclusione non può tuttavia essere tutelata.

                               2.5.   Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

                               2.6.   Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS).

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

                               2.7.   Con il ricorso l'assicurata lamenta il computo della sostanza alienata di Fr. 591'170.-, dato che è stato suo marito, proprietario di tutti i fondi in questione, a donarli ai loro figli. Di conseguenza, non essendo proprietaria di nessuno di questi beni, non è possibile imputarle della sostanza alienata. Inoltre, nemmeno v'è una rinuncia ad aspettative ereditarie, dato che le donazioni ai figli sono avvenute nel 2000, mentre il marito è morto nel 2006.

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

Ora, per la determinazione del valore dei fondi alienati fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, e non l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI - che prevede comunque la valutazione al valore venale come ritenuto erroneamente dalla Cassa di compensazione (nella STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6, nella STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 e nella recente STCA del 23 agosto 2010, 33.2010.5, la Cassa è stata già avvertita dell'applicazione errata del capoverso 4 se c'è alienazione di sostanza immobiliare. Per questi casi è infatti stato appositamente introdotto dal 1° gennaio 1999 il capoverso 5 dell'art. 17 OPC-AVS/AI).

L'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI prevede che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.

È poi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (DTF 120 V 182 consid. 4e; SVR 2000 EL Nr. 1).

                               2.8.   Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

                               2.9.   In specie, seguendo la prassi del TFA, secondo cui per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente, il 2 giugno 2009 (doc. 35), come visto, la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare i fondi che il coniuge dell'assicurata ha alienato ai loro quattro figli nel 2000.

Nella decisione formale del 24 settembre 2009 gli immobili sono stati valutati al valore venale trattandosi di alienazione di immobili a titolo gratuito (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) e sono stati fatti rientrare nella sostanza dell'assicurata (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) con il beneficio dell'art. 17a OPC-AVS/AI.

Con la decisione su opposizione, poi, sulla scorta di una nuova valutazione effettuata dal medesimo Ufficio stima su alcuni dei fondi donati nel 2000 dal marito della ricorrente, la Cassa ha mutato in Fr. 525'170.- (recte: Fr. 525'710.-) il valore venale della sostanza alienata e l'ha riportato nella tabella di calcolo PC.

                             2.10.   L'esame del computo della sostanza nella decisione su opposizione del 25 giugno 2010 dà luogo alle seguenti considerazioni.

Innanzitutto va subito precisato che l'amministrazione ha applicato correttamente il principio di computare nella sostanza della ricorrente la sostanza alienata, anche se non è stata l'assicurata medesima a donare la sostanza in questione ai propri figli, non essendone giuridicamente (com)proprietaria.

Come visto, infatti, v'è rinuncia di sostanza quando un assicurato che ha diritto a determinati beni e a determinati redditi non ne fa uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; RCC 1991 pag. 145). V'è quindi una rinuncia di sostanza anche quando una persona rinuncia ad una sua legittima pretesa su valori di sostanza, di cui ella non ha mai fatto un effettivo uso rispettivamente non ha mai fatto valere il suo diritto. Ciò avviene, per esempio, quando una persona accetta che la sua porzione legittima sia lesa (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 173, n. 530).

Questo è ciò che è capitato nel caso concreto.

Il marito della ricorrente ha donato nel 2000 ai suoi figli 25 fondi in proprietà assoluta, mentre altri due fondi in comproprietà fra due figli. In qualità di proprietario assoluto, __________ era perfettamente legittimato ad agire in tal senso, senza dovere rendere conto alla moglie delle sue intenzioni, eccetto chiederle il consenso per l'alienazione dell'abitazione coniugale (art. 169 cpv. 1 CC), cosa che ha puntualmente fatto come risulta dal rogito di donazione agli atti.

Ma con il suo decesso la situazione è cambiata.

Con la morte del marito dell'assicurata, nel 2006, si ha in primo luogo che il regime dei beni scelto dai coniugi si scioglie (art. 204 cpv. 1 CC, art. 236 cpv. 1 CC).

Secondo l'art. 181 CC, i coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.

Dal rogito n. 1952 del notaio __________ concernente la donazione in questione con costituzione di diritto d'abitazione (doc. 65), non risulta che la ricorrente abbia optato per un altro regime dei beni diverso da quello ordinario della partecipazione agli acquisti che è subentrato per legge, in assenza di un contratto matrimoniale, di una dichiarazione di mantenimento del regime matrimoniale e di una liquidazione sotto il vecchio regime per il periodo antecedente il 1988 (art. 9a, 9d e 9f, 10 del Titolo Finale).

Pertanto, in caso di morte, si devono seguire le norme attinenti al regime della partecipazione agli acquisti, laddove ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro. Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge. I coniugi regolano i loro debiti reciproci (art. 205 CC).

Se un coniuge ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato (art. 206 cpv. 1 CC). Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile (art. 206 cpv. 2 CC). I coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore (art. 206 cpv. 3 CC).

Per l'art. 207 relativo al calcolo degli aumenti, gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti secondo il loro stato al momento dello scioglimento del regime dei beni (cpv. 1 CC).

Il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni (cpv. 2 CC).

Giusta l'art. 208 cpv. 1 CC, sono reintegrate negli acquisti:

1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso;

2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro.

Secondo l'art. 209 cpv. 1 CC, in caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

Per l'art. 209 cpv. 2 CC, un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

Giusta il capoverso 3, se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione.

In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale (art. 211 CC).

Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati (art. 214 CC).

Per l'art. 215 CC concernente la partecipazione all'aumento, a ciascun coniuge o ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro (cpv. 1). I crediti sono compensati (cpv. 2).

Nella fattispecie, dopo avere effettuato la liquidazione del regime matrimoniale dei coniugi RI 1 seguendo le suesposte norme, si può - e solo a questo momento - procedere all'apertura della successione del marito della ricorrente, che avviene con la morte di chi lascia l'eredità (art. 537 cpv. 1 CC).

Per quanto è dato di sapere - ma la Cassa cantonale di compensazione, a cui l'incarto va comunque rinviato per eseguire i necessari accertamenti in ambito di liquidazione del regime matrimoniale in virtù delle norme esposte, dovrà ulteriormente appurare i fatti -, il marito della ricorrente è deceduto senza redigere alcun testamento, avendo apparentemente già disposto dei (tutti) suoi beni quando ancora era in vita, donando ai figli nel 2000 i suoi beni immobili ed addirittura anche l'abitazione coniugale.

In tal caso, senza testamento la successione viene divisa fra gli eredi legittimi (artt. 457-459 CC) e quindi il coniuge superstite (l'insorgente) riceve in concorso con i discendenti (i quattro figli) la metà della successione (art. 462 cifra 1 CC).

Più specificatamente, va rilevato che le liberalità fra vivi, come le donazioni effettuate da __________ ai figli nel 2000 o a terzi, sono computate nella sostanza in quanto sono soggette all'azione di riduzione (art. 475 CC).

Occorre dunque esaminare se ed in quale misura queste liberalità tra vivi possano essere computate nell'asse ereditario del de cujus e quindi determinare la parte attribuibile alla ricorrente quale coniuge superstite.

Secondo l'art. 522 cpv. 1 CC relativo all'azione di riduzione, gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura.

Quali effetti, l'art. 525 cpv. 1 CC prevede che la riduzione è sopportata nella medesima proporzione da tutti gli eredi e legatari istituiti, eccetto ché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione.

L'art. 527 CC concerne le disposizioni fra vivi e prevede che soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:

1. le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione;

2. i contratti di fine e rinuncia d'eredità;

3. le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso;

4. le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.

L'art. 530 CC tratta degli usufrutti e delle rendite, contemplando che ove il disponente abbia gravato la sua successione di usufrutti o di rendite in modo che il loro valore capitalizzato, secondo la durata presumibile, eccede la porzione disponibile, gli eredi possono chiedere una proporzionale riduzione delle disposizioni o di esserne liberati abbandonando la porzione disponibile ai beneficati.

Giusta l'art. 532 CC, soggiacciono alla riduzione anzitutto le disposizioni a causa di morte, poi le liberalità tra i vivi, procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima.

L'azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC). Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione (art. 533 cpv. 3 CC).

In concreto, occorre distinguere le diverse situazioni realizzabili.

La prima è l'ipotesi in cui le donazioni tra vivi effettuate dal marito della ricorrente nel 2000 ai quattro figli siano delle liberalità fatte in acconto delle loro quote ereditarie per causa di nozze, corredo o cessione di beni, e che esse siano avvenute con espressa menzione di non essere soggette a collazione (art. 527 cifra 1 CC).

In tale evenienza, non potendo procedere con la collazione prevista dall'art. 626 CC, dato che l'art. 626 cpv. 2 CC la esclude in questi casi, la legge prevede che l'erede che non ottiene l'importo della sua legittima può pretendere, mediante l'azione di riduzione, che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura.

Per ciò che concerne la fattispecie in discussione, la porzione legittima è della metà della quota ereditaria per il coniuge superstite o il partner registrato superstite (art. 471 cifra 3 CC), quindi di un quarto (1/2 x 1/2).

Nel caso in cui, invece, queste liberalità fra vivi fatte in acconto della quota ereditaria siano soggette a collazione (art. 527 cifra 1 CC a contrario), l'azione di riduzione è chiaramente esclusa.

Non avendo qui il disponente espressamente previsto nel rogito che i fondi donati ai figli non andavano in acconto della loro quota ereditaria, i beni sono quindi soggetti a collazione al momento della morte del marito della ricorrente, loro padre (art. 626 CC).

La terza ipotesi prevede che le donazioni in esame concernono dei contratti di fine e rinuncia di eredita (art. 527 cifra 2 CC), ciò che non è qui il caso.

Un'altra eventualità è il caso in cui __________ ha effettuato -nei confronti degli eredi legittimi e/o di terzi - delle donazioni liberamente revocabili ed altre fatte negli ultimi cinque anni prima della sua morte (art. 527 cifra 3 CC).

In specie, l'azione di riduzione non è data all'assicurata sulle liberalità fra vivi che suo marito ha eseguito nei confronti dei figli nel 2000, poiché egli ha donato i suoi fondi sei anni prima della sua morte, quindi il termine legale di cinque anni è già decorso.

Qualora il disponente avesse effettuato altre liberalità tra vivi a terzi, occorre verificare quando esse sono state eseguite ed a dipendenza del momento possono essere fatte rientrare nel suo asse ereditario con un'azione di riduzione.

Infine, va valutata (da parte della Cassa) l'ipotesi che il disponente abbia alienato nel 2000 i suoi fondi ai figli con la manifesta intenzione di ledere le legittime dei suoi eredi (art. 527 cifra 4 CC).

Infatti, qualora non fosse più dato il rimedio dell'azione di riduzione essendo trascorsi oltre cinque anni dalla morte del disponente, rimane sempre possibile la via di dimostrare che l'alienazione fatta anni prima ai figli o a terzi sia stata fatta con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.

L'azione di riduzione sarà possibile nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dall'art. 533 CC.

Rimanendo sempre nell'ipotesi secondo cui il de cujus sia morto senza redigere testamento, per determinare dunque l'asse ereditario del defunto e sapere come questa sostanza debba essere divisa fra gli eredi legittimi, non resta che applicare i principi enunciati agli artt. 602 segg. CC, non senza ricordare che la successione si apre con la morte di chi lascia l'eredità (art. 537 cpv. 1 CC).

Inoltre, le liberalità e le divisioni effettuate in vita del defunto, in quanto interessano il diritto di successione, sono considerate secondo lo stato in cui l'eredità si trova al momento della morte (art. 537 cpv. 2 CC).

L'art. 626 CC concerne il summenzionato obbligo di collazione.

Per l'art. 626 cpv. 1 CC, gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò che il defunto ha loro dato per atto tra vivi in acconto della loro quota.

Secondo l'art. 626 cpv. 2 CC, è soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità.

Gli eredi hanno la scelta di conferire in natura la cosa ricevuta o d'imputarne il valore, ancorché le liberalità eccedano l'importo della loro quota (art. 628 cpv. 1 CC).

Giusta l'art. 629 cpv. 1 CC, se le liberalità eccedono l'importo di una quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione.

Il computo della collazione è regolato dall'art. 630 CC.

La collazione si fa a norma del valore della liberalità al momento dell'aperta successione o, per le cose precedentemente alienate, secondo il loro prezzo di vendita (art. 630 cpv. 1 CC).

Le spese fatte, le deteriorazioni ed i frutti percepiti sono computati fra gli eredi secondo le regole del possesso (art. 630 cpv. 2 CC).

Applicando le norme esposte al caso di specie, dunque, gli eredi legittimi, ossia i quattro figli della ricorrente - mentre l'assicurata sarebbe esclusa, non avendo apparentemente ricevuto delle liberalità tra vivi da suo marito - sono tenuti a riportare nell'asse ereditario del defunto le donazioni che il padre ha fatto loro (sicuramente nel 2000, ma la Cassa verificherà se magari anche prima o dopo tale data) in acconto della loro quota ereditaria.

Più specificatamente, i 27 fondi che il marito dell'assicurata ha donato per certo ai figli nel 2000 devono essere (teoricamente) reintegrati nell'asse ereditario, o imputandone il prezzo di vendita, trattandosi di alienazione avvenuta antecedentemente la sua morte (art. 630 cpv. 1 CC) oppure apportando in natura la cosa ricevuta (art. 628 cpv. 1 CC).

La ricorrente, va ribadito, in tali circostanze ha diritto alla metà dei beni collazionati dagli eredi legittimi (art. 462 cifra 1 CC). E per ottenere la sua quota ereditaria, RI 1 dispone(va) dell'azione di collazione per ripristinare l'asse ereditario del marito defunto e determinare quindi il suo diritto (RtiD I-2007 n. 25c pag. 752 consid. 4a).

Ritenuto che dagli atti non risulta che l'assicurata abbia proceduto in tal senso per fare valere i propri diritti ereditari, va considerato, per ciò che concerne l'ambito delle prestazioni complementari qui in esame, che la ricorrente ha rinunciato alla sua quota ereditaria di un mezzo. Pertanto, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, deve esserle dunque computato a titolo di rinuncia il valore corrispondente a titolo di sostanza alienata.

La Cassa di compensazione verificherà ulteriormente l'esistenza di uno o più testamenti redatti dal marito dell'insorgente.

In tale evenienza, deve essere presa in considerazione la norma secondo cui chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima (art. 470 cpv. 1 CC).

Per ciò che concerne la fattispecie in discussione, la porzione legittima è della metà della quota ereditaria per il coniuge superstite o il partner registrato superstite (art. 471 cifra 3 CC), quindi di un quarto (1/2 x 1/2).

La porzione disponibile si determina secondo lo stato del patrimonio al momento della morte del disponente (art. 474 cpv. 1 CC).

Qualora il defunto abbia disposto, mediante testamento, di suoi altri beni nei confronti dei suoi eredi legittimi oppure di terzi, la ricorrente possiede sempre un'azione di riduzione ex art. 522 CC nei confronti di questi eredi istituiti. In effetti, nell'eventualità in cui non ottenga l'importo della sua legittima di un quarto (art. 471 cifra 3 CC), l'assicurata può quindi pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura per ovviare a questo pregiudizio.

In queste circostanze, non vi sono limitazioni di tempo come previsto dall'art. 527 cifra 3 CC, trattandosi qui di disposizioni a causa di morte e non di liberalità fra vivi. Fanno soltanto stato i termini di prescrizione dell'art. 533 CC.

Nel caso in cui la ricorrente non abbia fatto valere l'azione di riduzione per recuperare la sua porzione legittima di eredità, alla stessa stregua che per il caso trattato in precedenza in cui si è ammessa l'assenza di un testamento, bisogna considerare che l'assicurata ha rinunciato a fare valere il suo quarto di successione (mentre nel caso in cui la successione segue la suddivisione legale, come visto, la rinuncia ereditaria portava sulla sua quota di un mezzo) e quindi tale quota ereditaria deve esserle imputata nella sostanza quale rinuncia giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Non va comunque dimenticato che i beni che il defunto ha disposto tra vivi sono sempre soggetti alla collazione. Pertanto, visto che essi sottostanno al regime legale e non rientrano, invece, nelle disposizioni testamentarie a causa di morte del de cujus, gli eredi legittimi sono nuovamente tenuti a conferire quanto ricevuto nel 2000 (o in altri momenti antecedenti la morte del 2006) per formare l'asse ereditario.

Di conseguenza, il coniuge superstite avrà sempre diritto ad un mezzo dell'asse ereditario del marito (art. 462 cifra 1 CC).

                             2.11.   In conclusione, a dipendenza se il de cujus è morto nel 2006 lasciando o no un testamento, deve essere ritenuto che la ricorrente ha rinunciato ad una quota ereditaria di un mezzo (se non c'era testamento) oppure di un quarto (se c'era testamento).

Ad ogni modo, visto che prima di morire __________ ha effettuato delle liberalità tra vivi nei confronti dei suoi eredi legittimi (nel 2000, per certo, ha donato dei beni immobili ai figli), questi beni vanno comunque collazionati al momento della sua morte, indipendentemente dal fatto che ci sia o non ci sia un testamento. E su questi beni la pretesa (rispettivamente rinuncia) ereditaria della ricorrente, coniuge superstite, rimane di un mezzo.

In caso di testamento, dunque, sui beni collazionati l'insorgente ha rinunciato ad un mezzo dell'asse ereditario, mentre sui beni per i quali il de cujus ha disposto per causa di morte l'interessata ha rinunciato ad una quota di un quarto dell'asse ereditario.

Spetta ora alla Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti vanno retrocessi, determinare l'ammontare della/e quota/e ereditaria/e a cui RI 1 ha rinunciato.

Quale ausilio per individuare la sostanza alienata dall'assicurata, l'amministrazione potrà rivolgersi all'Ufficio imposte di successione e di donazione per ottenere l'apposito formulario di dichiarazione dei beni del defunto ed individuare la quota ereditaria a cui l'interessata ha rinunciato.

Anche le notifiche di tassazione dei coniugi possono tornare utili per quantificare questa quota, in particolare le decisioni di tassazione relative all'anno prima, durante e dopo le donazioni rispettivamente del decesso del 2006.

La Cassa di compensazione potrà inoltre fare capo al patrocinatore dell'insorgente per recuperare ogni informazione riguardante le modalità di liquidazione del regime matrimoniale e di divisione ereditaria (esistenza o no di un testamento, azioni di collazione o di riduzione, ecc.).

Una volta determinato l'importo della sostanza a cui la ricorrente ha rinunciato ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, in possesso poi di tutti i dati necessari aggiornati all'anno per il quale ella chiede l'aiuto dello Stato, la Cassa cantonale di compensazione emetterà una nuova decisione vertente sulla concessione o no di prestazioni complementari.

Infine, va qui evidenziato che la soluzione adottata da questa Corte nella STCA del 23 aprile 2008 (33.2008.3, consid. 2.7), controversia cresciuta incontestata in giudicato che l'insorgente ha citato ponendola alla base della propria tesi ricorsuale per chiedere che nessun valore le sia computato a titolo di sostanza alienata, non può essere posta quale fondamento del presente giudizio, dato che le premesse fattuali di quella sentenza sono differenti da quelle qui in questione, esposte ed analizzate.

                             2.12.   Seppure per altri motivi diversi da quelli presentati dall'assicurata, il ricorso deve dunque essere accolto e gli atti rinviati all'amministrazione per i suoi incombenti conformemente a quanto qui esposto.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte dell'amministrazione (art. 61 lett. g LPGA).

                             2.13.   Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

Secondo la costante giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo 2009, 32.2008.115).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, esperiti i necessari accertamenti, calcoli nuovamente il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente sulla scorta delle motivazioni esposte.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente  Fr. 1'500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2010.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2011 33.2010.13 — Swissrulings