Raccomandata
Incarto n. 33.2008.6 TB
Lugano 4 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 agosto 2008 emanata da
Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. L'11 giugno 2008 (docc. 195-202 dell'incarto PC) RI 1, 1919, ha postulato la concessione di prestazioni complementari, che le sono però state negate dalla Cassa di compensazione con decisione dell'11 luglio 2008 (doc. 205), a motivo che i suoi redditi computabili (Fr. 35'404.-) superavano le spese riconosciute (Fr. 31'528.-).
B. Con l'opposizione dell'11 agosto 2008 (doc. 208) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha evidenziato che sopravvive grazie alla rendita AVS di Fr. 1'840.- al mese e di essere stata proprietaria di un rustico a __________, tuttavia disabitato per molti anni ed in precarie condizioni, che però le è stato computato erroneamente nella misura di Fr. 131'979.-, ciò che non le permette di beneficiare di prestazioni complementari.
C. La Cassa di compensazione ha respinto la citata opposizione con decisione su opposizione del 13 agosto 2008 (doc. A), poiché la sostanza immobiliare non adibita ad abitazione primaria è stata valutata dall'Ufficio stima in Fr. 175'000.- (valore venale) e quindi, considerato l'ammortamento annuo e la circostanza che questo bene immobile è stato ceduto al figlio nel 2004, va ritenuta una sostanza residua di Fr. 131'979.-. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha ribadito il rifiuto della PC.
D. Con ricorso del 17 settembre 2008 (doc. I) l'assicurata, rappresentata dal medesimo legale, ha ricordato di avere donato il 10 febbraio 2004 al nipote __________ la part. 1056 di __________ ed ha contestato che tale proprietà abbia un valore venale di Fr. 175'000.-, perché la revisione generale della stima avvenuta nel 2004 aveva stimato l'immobile in Fr. 30'244.- (doc. D). Inoltre, il rustico ivi edificato non è allacciato alla rete comunale delle canalizzazioni e nemmeno alla rete elettrica; non è accessibile dalla strada nemmeno tutto l'anno; il tetto è in condizioni precarie con conseguenti infiltrazioni d'acqua. Ha ricordato, poi, che l'attuale proprietario nel 2007 ha ottenuto un prestito ipotecario, operazione in cui la Banca creditrice ha stimato (valore commerciale) la part. n. 1056 in complessivi Fr. 65'000.-. L'insorgente ha quindi chiesto la concessione delle prestazioni complementari, visto che vive in gravi ristrettezze economiche ricevendo unicamente una rendita AVS di Fr. 1'000.- al mese.
E. Nella risposta del 10 ottobre 2008 (doc. V) la Cassa ha rivisto la decisione impugnata alla luce delle considerazioni dell'Ufficio stima, che ha fissato il valore venale del fondo in oggetto in Fr. 150'000.- contro gli iniziali Fr. 175'000.-. L'Amministrazione ha quindi ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata e, stabilita la sostanza alienata in Fr. 106'979.-, ha rifiutato comunque le prestazioni, poiché i redditi computabili (Fr. 32'754.-) superavano ancora le spese riconosciute (Fr. 31'582.-).
La ricorrente ha contestato la perizia dell'Ufficio stima, siccome il perito si è pronunciato in modo generico sulla questione. Inoltre, ha ribadito che la banca creditrice ipotecaria ha valutato l'immobile in Fr. 65'000.-. (doc. XI).
La Cassa si è riconfermata nella sua risposta (doc. XVI), mentre il Tribunale ha interpellato la banca creditrice (doc. XVII) sulla cui presa di posizione (doc. XVIII) la ricorrente non si è pronunciata.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari dal 1° giugno 2008.
nel merito
3. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".
5. Conformemente alla lettera g del menzionato art. 11 cpv. 1 LPC, per stabilire la prestazione complementare della ricorrente la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto d'un lato dell'importo di Fr. 175'000.- a titolo di sostanza alienata nel 2004; d'altro lato, dell'ammontare di Fr. 131'979.- quale sostanza residua derivante dalla capitalizzazione di un diritto d'usufrutto di cui essa beneficerebbe a seguito della donazione del suo immobile.
Il primo importo deriva dalla valutazione globale del predetto fondo di 456 mq, valore venale che è stato determinato il 9 luglio 2004 (docc. 147-150) dall'Ufficio stima (arch. __________) su invito della stessa Cassa di compensazione.
La seconda cifra concerne la valutazione del diritto d'usufrutto gratuito che il nipote donatario ha concesso alla nonna quale controprestazione per la donazione, nel 2004, della proprietà sul fondo n. 1056 RFD di __________, sezione __________ (doc. 203).
6. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
7. Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.
8. Con il ricorso l'assicurata contesta la sostanza lorda che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su opposizione (Fr. 131'979.-, partendo da un valore venale di Fr. 175'000.-), chiedendo che questo importo venga corretto dapprima in Fr. 30'244.-, corrispondente al valore di stima ufficiale della sua precedente proprietà, poi in Fr. 65'000.-, siccome valore venale individuato dalla banca che nel 2007 ha concesso al nipote, attuale proprietario, un prestito ipotecario garantito da una cartella ipotecaria al portatore gravante proprio la part. n. 1056 RFD di __________, sezione __________.
A giustificazione di questo valore, la ricorrente ha rilevato che il rustico edificato sulla summenzionata particella non è allacciato alla rete comunale delle canalizzazioni ed alla rete elettrica. Peraltro, non è accessibile dalla strada e quindi nemmeno tutto l'anno; il tetto del rustico è in condizioni precarie e causa infiltrazioni d'acqua.
Per la Cassa di compensazione, invece, la sostanza immobiliare in questione era stata fatta valutare nel 2004 dall'Ufficio stima al valore venale (Fr. 175'000.-), trattandosi di sostanza non adibita ad abitazione primaria (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI) e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. Poi, a seguito della donazione dell'immobile al figlio (recte: nipote), basandosi sulla capitalizzazione del diritto d'usufrutto che l'assicurata ha mantenuto sullo stesso quale controprestazione ed applicando l'ammortamento annuo, la Cassa di compensazione ha calcolato la sostanza residua (Fr. 131'979.-).
9. Innanzitutto occorre evidenziare che il 10 febbraio 2004 v'è stata l'iscrizione costitutiva a registro fondiario della donazione della part. n. 1056 RFD di __________, sezione __________, tramite la quale la proprietà di questo fondo è passata dalla ricorrente al nipote __________ (doc. C).
Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Ora, per la determinazione del valore del fondo alienato, fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI – e non l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI come ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione. Detto disposto prevede infatti che in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale.
È quindi necessario verificare l'eventuale presenza di una controprestazione adeguata. In tal senso, si deve calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (SVR 2000 EL Nr. 1; DTF 120 V 186 consid. 4e).
10. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC Nr. 5). A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
11. In specie, seguendo la prassi del TFA, secondo cui per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente, la Cassa di compensazione si è rifatta alla precedente perizia del 9 luglio 2004 (docc. 147-151) eseguita dall'Ufficio stima a cui aveva già a suo tempo dato incarico per peritare il mappale n. 1056 RFD di __________, sezione __________, Ufficio che nel 2004 aveva definito il relativo valore venale in Fr. 175'000.-.
Nella decisione formale dell'11 luglio 2008 l'immobile è stato correttamente valutato al valore venale, trattandosi di alienazione di un immobile a titolo gratuito (art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI) - sebbene la Cassa abbia invece applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che prevede comunque la valutazione al valore venale - ed è stato fatto rientrare nella sostanza dell'assicurata con il beneficio dell'art. 17a OPC-AVS/AI. Calcolando quindi un ammortamento annuo di Fr. 10'000.- dal 2006 al 2008 (Fr. 30'000.-) e la capitalizzazione (Fr. 13'020,85) del diritto d'usufrutto (Fr. 1'800.-) che la 85enne ricorrente detiene sul fondo donato al nipote nel 2004 (Fr. 175'000.-), l'Amministrazione ha computato nel calcolo delle PC dell'assicurata una sostanza residua di Fr. 131'979.- (doc. 203).
Ai redditi è stato poi aggiunto l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 791.-) ed il valore locativo della proprietà in usufrutto (Fr. 1'800.-).
A seguito delle lamentele formulate dall'insorgente, secondo cui la casa d'abitazione non è allacciata né alle canalizzazioni né alla rete elettrica, non è accessibile dalla strada ed è in condizioni precarie, la Cassa ha consultato l'Ufficio stima (doc. 227), il quale, per il tramite dell'ing. __________, il 6 ottobre 2008 (doc. 242) ha fatto presente che già il 10 maggio 2005 (docc. 230-246) lo stesso esperto aveva rivisto la precedente perizia, riducendo il valore venale dell'immobile a Fr. 150'000.-.
Così, nella risposta di causa il Servizio PC ha rivisto l'intero calcolo, ma anche ritenendo una sostanza alienata di Fr. 106'979.- e quindi un ipotetico rendimento della sostanza alienata pari a Fr. 641.-, non v'erano comunque le premesse per concedere alla ricorrente una prestazione complementare.
A suo tempo, il 6 maggio 2005 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme alla ricorrente.
Nella perizia del 10 maggio 2005 (docc. 230-246) l'esperto ha fornito delle spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse dalla proprietaria ed ha spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto ha poi precisato quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale."
Lo specialista ha specificato che il valore cubico unitario risultava troppo elevato in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del genere di costruzione ed in confronto a casi simili. Per gli stessi motivi, anche il reddito ed il tasso di capitalizzazione erano troppo elevati.
Pertanto, il perito ha allestito una nuova perizia esponendo i criteri di valutazione generali, i criteri di valutazione particolari come il valore reale del fabbricato e del terreno, i costi secondari, il reddito annuale ed il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore venale del fondo.
La particella n. 1056 (docc. 232-236) misura 456 mq, è situata in un piccolo nucleo caratterizzato da rustici adibiti ad abitazione secondaria, stalle in uso e terreni circostanti prativi e boschivi in pendenza, appena sopra la strada cantonale che porta a __________. È composta di un fabbricato abitato di 75 mq e da un giardino di 381 mq. Si tratta di un terreno prativo di forma irregolare in forte pendenza verso est, mentre è adibito a giardino con muri di sostegno in sasso a vista sul fronte sud, ha un accesso direttamente da un passo carrozzabile, ha una discreta vista sui dintorni ed una buona insolazione nei mesi estivi. L'acqua (fontana pubblica), il telefono e la corrente elettrica sono disponibili nelle vicinanze.
Il fabbricato (sub. A) è un'antica costruzione adibita a rustico di vacanza che è stato ristrutturato integralmente nel 1967 e che presenta una struttura portante in muratura in sasso intonacata rasapietra, una struttura secondaria rivestita in legno a prospetto, una soletta in trave di legno ed assito, un tetto a due falde di legno coperto con piode, i serramenti in legno muniti di vetro semplice e protetti da ante anch'esse in legno, le porte interne in legno ed il pavimento in beole grezze, assito e piastrelle. Lo stato di conservazione è buono, mentre il genere delle finiture è semplice. Quali installazioni, il perito ha segnalato l'acqua (allacciamento alla fontana pubblica) ed un pannello solare, mentre un camino a legna ed il boiler a gas quale riscaldamento. L'arredamento del bagno è standard e quello della cucina è semplice con elementi componibili.
Al piano terra vi sono dei locali deposito-cantina con entrata separata; al primo piano si trova la zona giorno con camino, cucina-tinello, bagno e scale; al secondo piano, due camere e le scale che portano al solaio.
Per valutarne il valore venale, l'ing. __________ ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore a reddito.
La cubatura dell'edificio è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo eseguito in loco. Il valore cubimetrico unitario tiene conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso. La cubatura è stata fissata in 610 mc e considerando una valutazione di Fr. 230.-/ mc, il fabbricato ha un valore di Fr. 140'300.-.
Il valore del terreno è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite, poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato. Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe il perito ha dedotto che i valori dei terreni variano da Fr. 20.- a Fr. 40.- al mq. Tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienza, il perito ha fissato in Fr. 30.-/mq il valore del terreno. Riportandolo su 456 mq si ottiene un valore di Fr. 13'680.-.
Vanno inoltre aggiunti i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di sostegno, accessi, piazzali, giardino), che il perito ha valutato in Fr. 15'000.-.
Il reddito è di regola determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei contratti d'affitto esistenti per oggetti paragonabili, fissando in Fr. 5'400.- il reddito annuale.
Ritenuto un tasso di capitalizzazione del 5,7% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a seconda del genere di costruzione), il valore di reddito ammonta a Fr. 94'737.- (Fr. 5'400.- x 100 : 5,7).
Tenuto quindi conto del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto un valore venale dell'intera particella arrotondato a Fr. 150'000.- (doc. 230).
12. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
13. Pendente causa questo Tribunale ha sottoposto dei quesiti alla Banca __________ di __________ che ha erogato un credito all'attuale proprietario dell'immobile in oggetto, garantendolo con una cartella ipotecaria al portatore gravante su questo fondo (doc. XVII).
L'istituto di credito ha precisato che la valutazione interna dell'abitazione è avvenuta unicamente sulla base del valore reale, poiché trattandosi di un rustico ad uso abitativo proprio il valore di reddito non viene preso in considerazione. Inoltre, siccome il credito garantito da questo immobile è relativamente limitato, la banca non ha ritenuto necessario effettuare un sopralluogo né visionare l'interno dell'edificio. Peraltro, l'istituto ritiene di avere "una certa esperienza nella valutazione di rustici riattati", quindi sulla base unicamente dell'ubicazione e delle fotografie esterne l'immobile è stato valutato in Fr. 65'000.- compreso il valore del terreno. Considerata l'ubicazione discosta della proprietà, la mancanza di allacciamenti ai servizi (acqua, luce e canalizzazioni) ed il mercato molto ridotto per questo genere di oggetti, la banca interpellata ha ritenuto che un ipotetico valore commerciale dell'immobile possa essere in linea con la sua valutazione del valore reale (doc. XVIII).
Vista le suesposte prese di posizione, il Tribunale ha eseguito un raffronto delle perizie del 9 luglio 2004 e del 10 maggio 2005 entrambe allestite dall'Ufficio stima – quest'ultimo referto, peraltro, ancora confermato il 6 ottobre 2008 (doc. 246) dallo stesso ingegnere -, con le osservazioni formulate dal ricorrente in sede d'opposizione e di ricorso, ma soprattutto con le risposte date il 27 gennaio 2009 dalla Banca __________.
Da tale documentazione emerge dunque che l'ing. __________ ha parzialmente ammesso le censure dell'assicurata, rivedendo il valore cubico unitario (Fr. 230.-/mc anziché i precedenti Fr. 280.-/mc), il valore di reddito annuo (Fr. 5'400.- contro Fr. 6'000.-) ed il tasso di capitalizzazione (5,7% anziché 6%): infatti, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del genere della costruzione nonché confrontandoli con casi similari, questi parametri sono risultati troppo elevati. Il valore venale è di Fr. 150'000.-.
Dopo aver esperito i necessari sopralluoghi ed esaminato attentamente tutti i fattori influenti e determinanti per la valutazione, prese pure in considerazione le caratteristiche del fondo, la qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e la funzionalità dello stesso, e tenute anche presenti le osservazioni sollevate dalla ricorrente, il perito incaricato dall'Amministrazione (ing. __________) ha modificato come summenzionato alcuni elementi, mantenendo d'altro canto immutati tutti gli altri valori precedentemente stabiliti dall'arch. __________ dell'Ufficio stima.
A mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali del 9 luglio 2004 e del 10 maggio 2005 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali l'importanza della località in cui giace la proprietà, la situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore dei fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR. Queste perizie appaiono chiare, complete ed esaurienti sia nell'esame generale del fondo, sia nella descrizione del fabbricato come pure nella calcolazione aritmetica dei valori determinanti.
A questo proposito, il TCA rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurata non sono in grado di contrastare i dati forniti dall'Ufficio stima con la seconda perizia, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va dimenticato che il contenuto del referto del 10 maggio 2005 è stato integralmente confermato ancora il 6 ottobre 2008 dall'Ufficio stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione.
Inoltre, va evidenziato che l'Ufficio stima si è comunque pronunciato sulle censure della ricorrente sia allestendo nel 2005 una nuova perizia sia spiegando nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate, rispettivamente nel 2008 – come detto - si è riconfermato in quanto già concluso tre anni prima.
Riguardo al valore venale di Fr. 65'000.- stabilito dall'istituto di credito che nel 2007 ha erogato un prestito ipotecario al nipote della ricorrente, attuale proprietario della particella in oggetto, questo Tribunale osserva che tale valutazione è stata eseguita senza sopralluogo né esterno né interno dell'immobile, ma semplicemente basandosi su delle fotografie, che tuttavia testimoniano unicamente della situazione esterna dell'abitazione. Questa valutazione "teorica", quindi, non si esprime né su una misurazione della cubatura dell'edificio né su un valore al mc, ma si è basata solo sul fatto che la Banca ha "una certa esperienza nella valutazione di rustici riattati, o parzialmente riattati, come nel presente caso.".
A mente del TCA, queste motivazioni sono insufficienti, non sono infatti atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto concrete spiegazioni fornite dall'ing. __________ che, va ricordato, si è personalmente recato sul posto per valutare l'immobile sia esternamente che internamente e ne ha inoltre misurato i mc. Il suo apprezzamento si è quindi basato sulle circostanze reali del caso.
Ritenuto, inoltre, come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato l'immobile al suo stato al momento della donazione (2004) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi al fondo, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono corrette.
Oltre a ciò, dagli atti formanti l'incarto non si evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Questo Tribunale può pertanto considerare affidabile la perizia del 10 maggio 2005 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il quale, come visto, ha apportato soltanto alcune modifiche al referto approntato dal collega arch. __________ il 9 luglio 2004.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b).
Visto quanto precede, il valore venale della sostanza immobiliare che la ricorrente deteneva nel 2004 deve essere dunque fissato in Fr. 150'000.-.
14. Esaminando nel dettaglio il computo della sostanza, l'importo di Fr. 106'979.ritenuto dalla Cassa di compensazione nella tabella di calcolo PC riprodotta nella risposta di causa del 10 ottobre 2008, d'avviso di questo Tribunale, è errato.
Va evidenziato, infatti, che la Cassa ha agito come se l'assicurata avesse ricevuto quale controprestazione della donazione al nipote della particella n. 1056 RFD di __________, sezione __________, un diritto d'usufrutto sul medesimo fondo. Ciò ha comportato che questo bene è stato considerato come una rinuncia di sostanza (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) da parte della ricorrente avvenuta nel 2004 e che conseguentemente l'Amministrazione ha calcolato la sostanza residua (Fr. 106'979.-) partendo dal valore venale dell'immobile (Fr. 150'000.-) e dal suo reddito lordo (Fr. 1'800.-), capitalizzando poi quest'ultimo elemento in funzione del fattore di capitalizzazione applicabile all'assicurata in virtù della sua età.
Secondo il TCA, a questa soluzione non bisogna prestare affidamento.
Il 6 febbraio 2004 (doc. 139) il notaio __________ ha rogato una donazione con costituzione di usufrutto del fondo n. 1056 RFD di __________, sezione __________, in cui la ricorrente l'ha donato al nipote, riservandosi sull'immobile donato il diritto d'usufrutto vita natural durante, da iscrivere a registro fondiario.
Sempre dalla documentazione agli atti della Cassa, risulta che il 9 febbraio 2004 il notaio rogante ha formulato al competente Ufficio dei registri sia un'istanza di trapasso di proprietà per donazione (doc. 142) sia un'istanza di iscrizione di diritto d'usufrutto (doc. 140).
Tuttavia, dall'estratto del registro fondiario prodotto dalla ricorrente (doc. C) si evince che fino a tutt'oggi il preteso usufrutto sull'abitazione sita sul fondo n. 1056 RFD di __________, sezione di __________ non è stato iscritto a RF, nonostante l'iscrizione a RF sia essenziale per la costituzione di tale diritto reale limitato (art. 746 cpv. 1 CC).
15. Date queste circostanze, d'avviso di questo Tribunale, la ricorrente ha diritto d'utilizzare il rustico di __________ in virtù, piuttosto, di un comodato.
L'art. 305 CO enuncia:
" Il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito.".
I capoversi 1 e 2 dell'art. 306 CO prevedono:
" 1 Il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.
2 Il comodatario non può concederne l'uso ad altri.".
Inoltre, ex art. 309 CO,
" 1 Ove non sia stipulato un termine fisso, il comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest'uso avrebbe potuto farsi.
2 Il comodante può richiedere anche prima la restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.".
Infine, l'art. 311 CO sancisce che
" Il comodato cessa con la morte del comodatario."
Dalle disposizioni legali citate emerge che il contratto di comodato, il quale può vertere sia su mobili, sia su immobili (Tercier, Les contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 2302), non si distingue, relativamente ai suoi effetti, in modo marcato dall'usufrutto (Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la circostanza che, non trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto personale, non è opponibile a tutti (Tercier, op. cit., n. 2309).
Per inciso, va osservato che il comodato si differenzia dal contratto di locazione, in quanto quest'ultimo è a titolo oneroso. In effetti, il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo, definito pigione per gli immobili e nolo per i mobili (art. 253 CO).
Per una più ampia digressione sull'argomento, cfr. anche la STCA del 24 settembre 2008, inc. n. 42.2008.6.
16. Non esistendo quindi alcun usufrutto sulla sostanza immobiliare che apparteneva alla ricorrente, quest'ultima ha sì rinunciato nel 2004 alla sua proprietà, ma giuridicamente non si è riservata validamente quale controprestazione il diritto d'usufrutto rogato con l'istromento notarile n. 680 del notaio citato.
Ne discende che nel calcolo delle prestazioni complementari dell'insorgente andrebbe computato l'intero valore venale della sostanza alienata a titolo gratuito, ossia Fr. 150'000.-.
Poi, l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato è ridotto annualmente di Fr. 10'000.- (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI); il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia ed in seguito ridotto ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI). In concreto, il valore venale di Fr. 150'000.- va riportato quindi al 1° gennaio 2006 e ridotto di Fr. 10'000.- fino al 1° gennaio 2008 compreso (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI), per un ammortamento complessivo di Fr. 30'000.-.
La sostanza immobile alienata assommerebbe a Fr. 120'000.-.
Ora, rilevato che la somma testé fissata è superiore a quella determinata dalla Cassa (Fr. 106'979.-) con la capitalizzazione del diritto d'usufrutto, ci si potrebbe chiedere se non siano dati gli estremi per una reformatio in pejus della decisione impugnata.
Il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; art. 11b della Legge di procedura per le cause davanti al TCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).
Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA del 23 aprile 2008, 33.2008.3 consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9; STCA del 18 dicembre 2006, 36.2006.75 consid. 2.6).
Pertanto, l'ammontare di Fr. 150'000.- deve essere posto alla base del presente giudizio a titolo di proprietà fondiaria al valore commerciale, rispettivamente come sostanza immobile alienata. A questo importo va dedotta la capitalizzazione calcolata dalla Cassa di compensazione in Fr. 13'020,83 e, a sua volta, l'ammortamento annuo totale di Fr. 30'000.-, per ottenere una sostanza immobile alienata ammontante a Fr. 106'979.-.
Infine, nel computo dei redditi non privilegiati si deve ancora aggiungere l'ipotetico rendimento della sostanza alienata.
A tal proposito, giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC), edite dall'UFAS,
" Fa pure parte del reddito proveniente dalla sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione (VSI 1994 p. 161)."
Sempre secondo tale direttiva, il tasso d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2007 si situa all'1,1%, perciò per la richiesta di prestazioni per il 2008 l'ipotetico rendimento della sostanza alienata dall'assicurata è pari a Fr. 1'177.- (Fr. 106'979.- x 1,1%) nell'ipotesi che le è più favorevole, rispettivamente a Fr. 1'650.- (Fr. 150'000.x 1,1%) nella soluzione giuridica più corretta stabilita da questo Tribunale.
Al proposito va rilevato che anche in tale evenienza la Cassa di compensazione ha ritenuto una cifra diversa (Fr. 791.- nella decisione impugnata e Fr. 641.- nella risposta di causa), partendo da un tasso d'interesse medio dello 0,6%, ovvero dal dato disponibile nel 2008 per il 2007, ma che a quel momento era ancora provvisorio.
Da ultimo, occorrerebbe ancora eliminare le voci delle "spese di manutenzione dei fabbricati" e degli "altri redditi della proprietà in usufrutto". Ciò non permetterebbe però comunque all'insorgente di beneficiare di prestazioni complementari, giacché, va ricordato, la sostanza ammonterebbe a Fr. 95'000.- (Fr. 150'000.- - Fr. 30'000.- - Fr. 25'000.-), contro i Fr. 81'979.- fissati dalla Cassa cantonale di compensazione con la risposta di causa (Fr. 150'000.- - Fr. 13'020,83 – Fr. 25'000.-).
Stanti così le cose, quand'anche si volesse confermare la soluzione adottata dall'Amministrazione, più favorevole alla ricorrente, già ritenendo le cifre da essa esposte i redditi computabili supererebbero ancora le spese riconosciute.
Se a ciò si aggiunge che il reddito ipotetico della sostanza alienata in realtà assommerebbe a Fr. 1'177.-, la situazione dell'assicurata peggiorerebbe ulteriormente ed il diritto alle PC sarebbe sempre rifiutato.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.
17. Per quanto concerne le richieste formulate dalla ricorrente di audizione di __________, vicedirettore della Banca __________, di sopralluogo dell'immobile e di perizia dello stesso (doc. XI), questo Tribunale ribadisce, come visto, che le conclusioni a cui è giunto l'Ufficio stima sono sufficientemente chiare per potere statuire in merito alla vertenza senza dover far capo ad ulteriori accertamenti, in particolare al sopralluogo ed alla perizia già esperiti dal perito ing. __________ e ad ascoltare il teste citato, che il TCA ha già interpellato per iscritto.
L'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999, H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004, H 270/03; STFA del 3 maggio 2004, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003, H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. Fed., ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
18. Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
Le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser, op. cit., art. 61 N. 88 segg.).
Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 - secondo cui la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I 396/99 del 28 novembre 2000).
L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Dal punto di vista temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b, consid. 7c). All'importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004, U 102/04). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 156, n. 10 pag. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).
Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente percepiva nel 2008 una rendita AVS di Fr. 1'843.mensili, mentre le sue spese certe ammontavano almeno a Fr. 700.- al mese di pigione (doc. 193).
Se poi nel fabbisogno dell'insorgente si aggiunge l'importo base mensile del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo LEF di Fr. 1'100.- per una persona sola, l'assicurata non dispone più di alcunché per far fronte ad altre spese, come in specie l'onorario del suo patrocinatore. L'assicurata va dunque qualificata come indigente.
Inoltre, ella non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso, portante sulla contestazione del valore di un immobile e quindi di non facile lettura, non pareva essere sin dall'inizio privo di fondamento.
L'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria in sede ricorsuale è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti