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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.2007 33.2006.15

26 mars 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,425 mots·~12 min·2

Résumé

Spese per la dieta. Recente STFA ha precisato che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi, potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari. La dieta che deve seguire l'assicurato è uguale a quella riferita al caso trattato dal TFA,perciò il TCA non si scosta.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 33.2006.15   TB

Lugano 26 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   Provenendo da un altro Cantone, dal 1° ottobre 1999 RI 1 beneficia di una prestazione complementare nel Cantone Ticino. Per l'anno 2006, la sua PC mensile ammontava a Fr. 595.-, oltre a Fr. 75.direttamente versati all'UAM quale contributo per il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.

A seguito della sentenza del TFA del 6 aprile 2006 nella causa P 47/05, il 26 luglio 2006 (doc. 9 agli atti della Cassa) la Cassa ha verificato la necessità dell'assicurato di far capo ad un regime dietetico di importanza vitale che comporti spese supplementari, invitandolo a sottoporre al suo medico curante alcuni quesiti.

Con decisione del 25 agosto 2006 (doc. 8) la Cassa cantonale gli ha concesso dal 1° settembre una PC di Fr. 420.- al mese, eliminando dalle spese il forfait di Fr. 2'100.- annui per la dieta.

                               1.2.   Il 20/29 settembre 2006 (docc. 3, 5 e 6) l'assicurato ha rilevato la necessità di attenersi strettamente ad una dieta specifica dovuta al diabete mellito di tipo II di cui soffre, che lo obbliga a mangiare determinate qualità di carne e pesce più costose di altre.

Con decisione su opposizione del 9 ottobre 2006 (doc. 1) la Cassa ha confermato la precedente decisione del 25 settembre, poiché lo stesso medico curante dell'opponente non ha ritenuto che gli alimenti speciali a cui deve fare capo l'assicurato quale regime dietetico gli causino una spesa supplementare (doc. 9).

                               1.3.   Con ricorso del 10 novembre 2006 (doc. I) l'assicurato ha chiesto al TCA di ripristinare il forfait per le spese per la dieta, poiché "il diabete mellito tipo II richiede una dieta qualitativa stretta come risulta anche dal certificato medico allegato.".

Con risposta del 17 novembre 2006 (doc. IV) l'amministrazione si è riconfermata nella decisione su opposizione impugnata.

Dal canto suo, il ricorrente ha ulteriormente motivato la necessità di fare uso di alimenti particolari, elencandone i costi (doc. VI).

Presone atto, la Cassa ha ribadito la sua posizione (doc. VIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita AI.

Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua, versata ogni mese, ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 lett. a e lett. b LPC).

L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso, prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, di dentista (lett. a), di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b), per diete (lett. c), di trasporto fino al più vicino luogo di cure (lett. d), di mezzi ausiliari (lett. e) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).

Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha stabilito le spese che possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il contenuto del citato art. 3d cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento federale dell'interno, a cui è stato delegato il compito, ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC).

Per quanto attiene al caso in esame occorre illustrare l'art. 9 OMPC, che prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata la somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.

                               2.3.   Il ricorrente ha impugnato la decisione dell'amministrazione non ritenendo corretto che dalle spese riconosciute (fabbisogno) sia stata eliminata la voce concernente le spese per la dieta. Ciò ha comportato la diminuzione delle prestazioni complementari a suo favore, passate da Fr. 595.a Fr. 420.- al mese.

Questa diminuzione scaturisce dalla presa di posizione della Cassa di compensazione, che si è basata sulla sentenza del 6 aprile 2006 nella causa P 47/05 del Tribunale federale delle assicurazioni.

A seguito di questa sentenza dell'Alta Corte, l'amministrazione ha provveduto ad accertare presso l'assicurato medesimo e, tramite di esso, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta gli è indispensabile (doc. 9). Su formulario standard fornito dalla Cassa, il medico curante ha posto la diagnosi di diabete mellito di tipo II.

Alla domanda della Cassa se la dieta a cui l'assicurato si deve attenere risulta di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, il curante ha risposto negativamente. Quest'ultimo ha inoltre precisato che il ricorrente non necessita di seguire tale dieta vita natural durante. Infine, nell'ipotesi di un'alimentazione differente dalla dieta prescritta, il medico non ha specificato quali potrebbero essere le conseguenze a cui andrebbe incontro il ricorrente, né ha formulato osservazioni.

L'insorgente contesta fermamente la decisione della Cassa, lamentando quanto segue (doc. I):

"  (…) La mia alimentazione deve essere sana così come si può richiedere qualsiasi persona che vuole mantenere uno stato psicofisico equilibrato. Ciò richiede una scelta dei prodotti alimentari. Oltre ciò però la mia dieta richiede l'assunzione di prodotti specifici di maggior costo. Inoltre al di la del diabete ci sono dei cibi acqui sembro essere intollerante come per esempio cibi che aiutano alla aumentazione del peso come glutine del frumento attacando la produzione del insulina (la stessa situazione col granoturco) e un rallentamento metabolico o per esempio cavolo bianco, cavolo di Bruxelles, cavolfiore e cavolo senape (fogli) frenano ormone della pancreas e anche la produzione del detto ormone. Io ho bisogno dei cibi chi aiutano al perso dei chili come pesce frutta di mare, sale iodito accelerando la produzione dei ormoni della pancreas. Carne rosso – niente maiale o maialino chi sarebbe ben mercato ma carne di vitello, cacciagione, stambecco, pecora o bovino, bue, manzo e vacca. Tutta carne con un prezzo più alto. Raccomandato è cavolo verde, broccoli e spinaccio. Verdura fresca normalmente con un prezzo un po' più alto. (…)

I prodotti che saranno costretto a scegliere per la mia alimentazione forse non sono prodotti dietetici artificiali ma sono prodotti comunque dietetici e specifici.

Quindi non si può non tener conto di questa spesa maggiora fa necessaria e indispensabile nella calcolo del mio fabbisogno vitale. Se non seguissi questa dieta il mio stato di salute peggiorerebbe e dovrei riccorrere all'utilizzo d'integratori alimentari o di medicine. (…)".

                               2.4.   La sentenza del 6 aprile 2006 del TFA (P 47/05) concerne un assicurato che, affetto da diabete mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, affermando di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti al fatto che si deve attenere ad un preciso regime dietetico che include, per esempio, di mangiare soltanto carne di vitello, pesce di mare e verdure biologiche.

La nostra Massima istanza ha affermato che una dieta o i costi derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un incremento di spesa. Il TFA ha quindi analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato una persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze alimentari sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung vertreten worden sei, dass ein Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit sogenannten "Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die führenden Diabetologen weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine ausgewogene Mischkost mit Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem Kohlenhydratanteil von mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen Körpergewichts die besten Voraussetzungen biete, eine optimale Blutzuckereinstellung mit oder ohne Medikamente zu erreichen und vor allem Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen des Diabetes mit hoher Wahrscheinlich-keit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen werde inzwischen von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit Zuckeraustauschstoffen wegen nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr. consid. 3.2).

Pertanto, "Die für den Diabetes mellitus wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der allgemein für eine gesunde Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder einer zur Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten würden durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).

Al medesimo risultato l'Alta Corte è peraltro giunta sulla scorta delle tabelle delle spese per la dieta allestite dalla società dei diabetici della regione di Basilea, dove questi costi sono stati stimati in Fr. 17.- al giorno per un uomo, mentre il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti tradizionali) è stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.

Nel caso che ha dovuto esaminare, il TFA, rifacendosi al Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo i consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo l'Alta Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich die Kost in ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der Primärprävention für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem Beschwerdeführer ist somit eine diabetesorientierte Ernährung möglich, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr. consid. 3.3).

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, come visto, il ricorrente soffre di diabete mellito di tipo II.

                                         Questa affezione lo porta, come ha certificato il suo medico curante dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, a dover alimentarsi in funzione di una "dieta alimentare adeguata" (doc. A13) e meglio di una "dieta qualitativa stretta" (doc. A14), tuttavia non meglio specificata.

Ciononostante, lo stesso medico curante ha affermato che la dieta a cui l'insorgente si deve attenere non provoca una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione (doc. 9).

Ora, dall'esame del questionario compilato dal medico del ricorrente, si potrebbe concludere che questa dieta non è d'importanza vitale per l'assicurato, siccome non deve essere seguita vita natural durante dal ricorrente e poiché neppure vi sono conseguenze particolari nel caso in cui egli non vi si attenga.

Se così fosse, una delle condizioni previste dall'art. 9 OMPC non sarebbe soddisfatta: farebbe infatti difetto l'elemento fondamentale secondo cui il regime dietetico prescritto da un medico debba essere d'importanza vitale per l'assicurato. È solo se questo elemento è adempiuto che le spese supplementari di cui l'insorgente si deve fare carico, se comprovate, sono ritenute come spese di malattia.

Se così fosse, il ricorso andrebbe respinto già per questo motivo. Questa questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita alla luce di quanto esposto al consid. 2.6.

                               2.6.   Ad ogni buon conto, il semplice richiamo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni (divenuto dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), permette di negare al ricorrente il diritto di beneficiare del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese.

Il caso qui in esame è infatti analogo a quello trattato dal TFA nella sentenza sopra evidenziata.

Anche RI 1 soffre di diabete mellito di tipo II ed anch'egli, come il ricorrente di cui si è occupato la Corte federale, deve alimentarsi – sostanzialmente - con carne di vitello, pesce e frutti di mare, verdura fresca (per un elenco preciso degli alimenti che l'assicurato può o non può consumare: doc. I pagg. 2 e 3).

A questo proposito, come visto, l'Alta corte ha suggerito che il pesce di mare può essere sostituito con il pesce d'acqua dolce e la carne di vitello con carne magra di manzo o di maiale. Con questi piccoli e semplici accorgimenti, i costi per l'alimentazione del ricorrente, diabetico, diminuiscono sensibilmente fino a raggiungere un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona.

In queste circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

Il TCA non ha nel caso concreto alcun motivo per scostarsi dalle considerazioni espresse dalla Massima autorità giudiziaria.

Dello stesso avviso, peraltro, è il medico curante dell'insorgente stesso, il quale ha espressamente negato che quest'ultimo debba far fronte ad una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione.

In simili condizioni, la Cassa di compensazione ha correttamente eliminato dal fabbisogno dell'assicurato il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese supplementari, siccome non causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto dal suo medico.

Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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