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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2005 33.2005.6

5 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,961 mots·~35 min·6

Résumé

il superamento del limite di reddito del concubino va aggiunto ai redditi del figlio in sostituzione del contributo di mantenimento. Il figlio si aggiunge al calcolo del genitore avente diritto PC soltanto se le PC di quest'ultimo non diminuiscono. Calcolo comparativo delle PC. AG per concubini

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 33.2005.6   TB

Lugano 5 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 maggio 2005 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, 1967, invalida al 75%, nel gennaio 1999 ha lasciato il domicilio coniugale e dall’aprile seguente convive con __________, 1972, con il quale ha avuto due bambini: __________ (16 luglio 2001) e __________ (28 aprile 2003). Il papà ha riconosciuto i figli il 13 rispettivamente il 25 febbraio 2003.

La domanda del 5 luglio 2001 di beneficiare a titolo personale di una prestazione complementare ha dato luogo ad una PC mensile di Fr. 932.- dal 1° giugno 2001, aumentata nel 2003 a Fr. 1’007.- (di cui Fr. 67.- versati all’UAM per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria di base).

Nell’agosto 2003 (doc. 11) l’assicurata ha introdotto una nuova richiesta di PC, sfociata subito nel riconoscimento di un versamento mensile di Fr. 940.-. Accortasi che la richiedente abitava ora non più solo con il convivente ma con anche i loro due bambini, nel settembre 2003 la Cassa di compensazione ha riesaminato la sua situazione. In una prima ipotesi, essa ha dapprima calcolato il diritto alle PC dell’assicurata; in una seconda ipotesi, ha aggiunto al suo fabbisogno anche i limiti di reddito per i due figli, mentre nei redditi ha computato anche l’importo di Fr. 800.che il papà avrebbe dovuto versare a ciascun figlio a titolo di contributo alimentare in virtù di un contratto stipulato il 3 settembre 2003 (doc. 18). Essendo la prima ipotesi finanziariamente più favorevole all’assicurata, dal 1° ottobre 2003 la Cassa ha continuato a versare le PC soltanto alla beneficiaria principale del diritto alla rendita AI (Fr. 623.-), escludendo i due figli dalla percezione delle PC (docc. 15-20 della Cassa).

                                  B.   Nel marzo/luglio 2004 l’Amministrazione ha proceduto ad una revisione del diritto alle PC dell’assicurata, da cui è emerso che la nuova convenzione del 9 luglio 2004 rinunciava a regolamentare l’obbligo di mantenimento di __________ nei confronti dei suoi due figli (doc. 23). La Cassa ha quindi invitato quest’ultimo, disoccupato dal 1° novembre 2003, a compilare una richiesta di PC onde determinare il suo obbligo di mantenimento nei confronti dei figli. Dato un fabbisogno di Fr. 24'872.- ed un reddito pari a Fr. 34'702.-, la Cassa di compensazione ha evidenziato l’esistenza di un superamento del limite di reddito di Fr. 10'000.- (doc. 25). Questo importo, in parziale sostituzione del contributo di mantenimento che il papà non poteva più versare data la sua situazione finanziaria, è stato conteggiato nel nuovo calcolo PC dell’assicurata e dei due figli (“altri redditi”), ottenendo una rendita PC di Fr. 1'105.- (ossia Fr. 972.- netti) dal 1° luglio 2004 (docc. 26 e 27), aumentata a Fr. 1'145.-, ovvero a Fr. 988.-, nel 2005 (doc. 29).

                                  C.   Con decisione del 24 novembre 2004 (doc. 14) la Cassa ha riesaminato la situazione dell’assicurata per i mesi di febbraio e marzo 2003, inglobando nel suo calcolo la sola figlia __________ (__________non era ancora nato). Il nuovo calcolo ha attribuito alla richiedente una PC mensile di Fr. 1'340.- (Fr. 1'240.- effettivi), provvedendo però al versamento di soli Fr. 600.- risultanti dalla differenza con gli importi già corrisposti nel 2003.

Il 23 dicembre 2004 (doc. 30) RI 1 ha contestato questa decisione, “(…) perché non abbiamo ricevuto gli arretrati secondo me dovuti dal 2001 – 2002. (…).”. Prospettata comunque una reformatio in pejus dopo l’incontro conciliativo esperito fra le parti (doc. 30), con scritto dell’8 aprile 2005 (doc. 31) l’assicurata ha mantenuto la propria opposizione: “Fino all’ultimo i soldi degli assegni c’erano si trattava solo di fare i calcoli degli arretrati (parole telefoniche della signora __________.) poi da un giorno all’altro sono spariti. Sentendomi di avervi fatto pervenire perfettamente tutti i formulari e documentazioni varie da voi richiesti, mi sembra più che giusto che mia figlia riceva questi soldi come d’altronde tutti i bambini li ricevono dal CANTONE.”.

                                  D.   Il 2 maggio 2005 (doc. 33) la Cassa cantonale di compensazione ha deciso l'opposizione ed ha riformato in peggio la propria decisione:

"  (…)

1.    Con decisione del 24 novembre 2004 la Cassa le ha notificato una decisione di prestazione complementare limitatamente per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2003. L’importo della prestazione mensile calcolata ammonta a fr. 1'340.- dai quali sono stati dedotti fr. 2'014.- di prestazioni già versate per il medesimo periodo nonché fr. 66.- trattenuti e girati all’ufficio dell’assicurazione malattia. La somma effettivamente versata ammonta quindi a fr. 600.-;

(…)

5.    l’art. 8 cpv. 2 LPC (recte: OPC) stabilisce inoltre che conformemente all’art. 3a capoverso 6 LPC, non è tenuto conto, nel calcolo della prestazione complementare annua, dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi determinanti e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo.

6.    per quanto riguarda il marginale 2055 delle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) lo stesso recita: “Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto si deve procedere a calcoli comparativi (inglobando ed escludendo il figlio in questione). Se dal calcolo globale (inglobando il figlio) risulta una PC più elevata, si tiene conto di questo figlio. Se invece includendo il figlio la PC diminuisce, questo figlio non dev’essere preso in considerazione. Se per la soppressione si devono tenere in considerazione due o più figli, si deve procedere a calcoli comparativi successivi per ognuno di questi figli”;

7.    alla luce di quanto precede la Cassa ha quindi riesaminato il calcolo e dalla verifica operata abbiamo potuto stabilire di essere incorsi in un errore. Infatti, con la notifica della decisione, oggetto del contendere, la Cassa ha omesso di considerare nel calcolo quale altri redditi l’importo di fr. 10'000.- (pos. 34 della tabella di calcolo corrente) quale obbligo di mantenimento da parte del padre nei confronti della figlia __________ (marginale 2044 DPC). Questa omissione, per le ragioni già addotte in precedenza in merito al calcolo comparativo (esclusione della figlia in quanto più favorevole), ha fatto si che la Cassa versasse erroneamente una prestazione di fr. 600.- che non era di suo diritto. (…).”.

                                  E.   Con ricorso del 9 giugno 2005 (doc. I) RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, , ha impugnato come segue la decisione su opposizione della Cassa:

"  (…)

3.    Le motivazioni della decisione 2 maggio 2005 non possono essere accettate in quanto in realtà non sussiste alcun obbligo di mantenimento pecuniario a favore dei figli __________ e __________ a carico del padre!

        La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD/AF ha infatti erroneamente tenuto conto di un modello contrattuale, datato 3 settembre 2003, di nessuna valenza giuridica siccome non ratificato dall’autorità tutoria competente.

        Infatti, ai sensi dell’art. 298a CCS, una regolamentazione che determini la partecipazione alle cure dei figli e la ripartizione delle spese di mantenimento esplica effetti giuridici unicamente se è stata sottoposta all’approvazione dell’autorità tutoria.

        Nella presente fattispecie il modellino di contratto del 3 settembre 2003 non era neppure stato portato dinnanzi alla Commissione tutoria regionale.

        L’unica convenzione approvata dalla competente autorità tutoria è quella sottoscritta il 9 luglio 2004, la quale stabiliva che le parti non erano tenute a fissare qualsivoglia contributo pecuniario in favore dei figli __________ e __________ poiché le condizioni economiche dei genitori non lo permettevano, né prima l’omologazione di tale regolamentazione, né al momento della sottoscrizione. (…)

        È importante inoltre segnalare, così da permettere di effettuare i necessari accorgimenti se possibile già in questa sede, che la Cassa cantonale di compensazione ha iniziato a tenere conto degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale dei figli (…) solamente a partire dal mese luglio 2004 (!) continuando però a conteggiare nel calcolo della PC, segnatamente nei redditi determinanti (voce 34), l’inesistente (e mai ricevuto evidentemente!) contributo alimentare di fr. 10'000.-. (…)

4.    La decisione 2 maggio 2005 non è neanche sostenibile per il calcolo del contributo PC accordato per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 marzo 2003 (…) per le stesse ragioni esposte abbondantemente al punto precedente.

        Inoltre non si capisce per quale motivazione l’autorità ha tenuto conto del fabbisogno vitale di __________ solamente per quel periodo non prendendolo invece in considerazione né in quello precedente (a far tempo dalla nascita), né in quello posteriore (infatti sino al 30 giugno 2004 non viene neppure conteggiato __________ nato il 28 aprile 2003).

        Pure questo importo PC, insieme a quelli calcolati dal 16 luglio 2001, deve essere conteggiato in funzione della nascita del diritto alle rendite completive per figli e dell’inesistenza del reddito per contributi di mantenimento a carico del signor __________. (…).”.

                                  F.   Nella risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su opposizione (doc. V), mentre la ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova a suo favore (doc. VI).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

                                   2.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                                   3.   Per l'art. 2c lett. a LPC, dal 1° gennaio 2004 hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita dell'AI.

L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.

Giusta l’art. 3a cpv. 6 LPC, per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le spese riconosciute.

Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b cpv. 1 LPC prevedeva che

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.       per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'300.- per persone sole, a Fr. 25’950.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 20 settembre 2002).

Per l’anno 2005, gli importi massimi sono stati fissati rispettivamente in Fr. 17'640.-, in Fr. 26'460.- ed in Fr. 9'225.- (Ordinanza 05 del 24 settembre 2004).

Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 2 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

"  (…)

d.    importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

(…)".

L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

"(…)

d.    le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.    le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.     gli assegni familiari

h.    le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)

Non sono computati come redditi determinanti:

a.    le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b.    le prestazioni d'aiuto sociale;

c.    le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale

(…) (cpv. 2)".

                                   4.   Oggetto del contendere è il diritto alla percezione di PC di RI 1 e della figlia __________. La ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. A dire dell'assicurata, l’importo di Fr. 10'000.- aggiunto nei suoi redditi dalla Cassa di compensazione a titolo di “altro reddito” versato dal papà della bambina è errato. A carico di __________, infatti, non vi sarebbe alcun obbligo di mantenimento di __________: la convenzione sottoscritta il 9 luglio 2004 dai genitori ed omologata dalla competente autorità tutoria attesterebbe questa circostanza (doc. 23). Inoltre, la ricorrente postula che il suo diritto ed il diritto della figlia alla percezione di PC siano integralmente rivisti, chiedendo che __________ ne benefici già dal 1° luglio 2001, ovvero dal mese in cui è nata, e fino al 30 giugno 2004.

L’Amministrazione stessa, dal canto suo, evidenzia l’erroneità della decisione formale emanata il 24 novembre 2004, poiché nei redditi della ricorrente non sarebbe stato inavvertitamente conteggiato anche l’importo di Fr. 10'000.- quale obbligo di mantenimento di __________ nei confronti di __________ e di conseguenza essa le avrebbe erroneamente concesso una prestazione di Fr. 1'240.-, che ha dato luogo al versamento della differenza di Fr. 600.- (cfr. consid. D).

                                   5.   L’insorgente pretende che siano riesaminati tutti i calcoli delle PC eseguiti dall’Amministrazione da 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004, ovvero fino al momento in cui entrambi i figli sono stati considerati ed integrati nel calcolo delle sue prestazioni complementari. Il TCA osserva subito che tale richiesta è irricevibile. La decisione formale del 24 novembre 2004, come pure la decisione su opposizione del 2 maggio 2005 della Cassa di compensazione, portano infatti soltanto sul calcolo delle prestazioni spettanti all’insorgente durante i mesi di febbraio e marzo 2003 e sono soltanto questi due mesi che possono essere verificati dal Tribunale. Non è quindi possibile rimettere qui in discussione le decisioni di concessione di PC emanate dalla Cassa per dei periodi diversi, come il luglio 2001-dicembre 2002 ed aprile 2003-giugno 2004. Se l’assicurata non era d’accordo con le PC fissate per questi anni, doveva a suo tempo impugnarle entro il termine di 30 giorni; ora esse sono regolarmente cresciute in giudicato ed il TCA non può più rimetterle in discussione. Qualora, sulla scorta del presente giudizio, l’Amministrazione riterrà di dover comunque riesaminare le situazioni posteriori al mese di marzo 2003, essa vi potrà eventualmente procedere, attenendosi agli elementi illustrati nel presente giudizio, rivedendo le proprie decisioni qualora siano manifestamente errate e la loro rettifica abbia un’importanza notevole (art. 53 LPGA).

Nella decisione su opposizione, la Cassa ha tuttavia menzionato i princìpi alla base dell’esclusione della figlia dell’assicurata dal calcolo del diritto alle PC suo e della madre negli anni 2001 e 2002. Questo Tribunale ritiene quindi opportuno entrare ugualmente nel merito della controversia verificando i presupposti ammessi dall’Amministrazione.

                                   6.   Giusta l’art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI è calcolata come segue:

a.   se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una PC globale;

b.   se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell’AVS o dell’AI, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;

c.   se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.

Per il capoverso 2, se il computo avviene conformemente al cpv. 1 lett. b e c, il reddito dei genitori va tenuto conto se supera l’importo ordinario necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico (cfr. anche N. 2044 DPC).

Tuttavia, le spese riconosciute per legge, i redditi determinanti e la sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI non vanno ritenute per il calcolo della PC (art. 8 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

In virtù del citato art. 3a cpv. 6 LPC, il Consiglio federale ha emanato l’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, secondo cui nel calcolo della PC annua non si tiene conto dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI ed i cui redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute.

Le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC), emanate dall’UFAS, illustrano meglio queste norme.

Se i figli vivono con i genitori o con un solo genitore che ha diritto ad una rendita, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei figli vengono attribuiti ai genitori (NN. 2043.1 e 2043.2 DPC).

Nel calcolo delle PC annue non si tiene conto dei beneficiari di rendite per orfani o dei figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI se i loro redditi determinanti raggiungono o superano le spese riconosciute (N. 2054 DPC).

Per stabilire di quali figli non bisogna tenere conto, si deve procedere a calcoli comparativi, inglobando ed escludendo il figlio in questione. Se dal calcolo globale, inglobando il figlio, risulta una PC più elevata, allora si tiene conto di questo figlio. Se invece, includendo il figlio, la PC diminuisce, questo figlio non deve essere preso in considerazione (N. 2055 DPC).

Procedendo al calcolo comparativo – nella variante che non tiene conto del figlio né dei suoi redditi e delle sue spese -, come pure in caso di esclusione del figlio dal calcolo della PC, le rendite per figli, analogamente alle rendite per orfani, non devono o non devono più essere computate ai genitori (N. 2056 DPC).

                                   7.   L’art. 276 CC regola il mantenimento dei figli da parte dei genitori. Secondo l’art. 285 cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori e tenere inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui. I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità tutoria (art. 287 cpv. 1 CC). L’art. 298 CC regola la situazione giuridica dei figli nati da genitori non coniugati, attribuendo l’autorità parentale alla madre. L’art. 298a cpv. 1 CC prevede che, a richiesta congiunta dei genitori, l’autorità tutoria attribuisce loro l’autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento.

Nel caso di specie, il 13 febbraio 2003 __________ ha riconosciuto la paternità di __________, per cui da quel momento è considerato a tutti gli effetti suo papà (art. 260 CC) e come tale è tenuto a provvedere al mantenimento della figlia. In tal senso, il 3 settembre 2003 i genitori hanno sottoscritto una convenzione disciplinante il contributo alimentare che il papà avrebbe versato alla loro figlia (Fr. 800.al mese); tuttavia, detto contratto non è stato omologato dalla competente autorità tutoria (doc. 18), per cui non esplica effetti per la figlia. Soltanto il successivo contratto del 9 luglio 2004 (doc. 23) è approvato dalla delegazione tutoria, ma con esso i genitori hanno rinunciato a definire i contributi alimentari in favore dei due figli, siccome il modico salario netto mensile di __________ (Fr. 2'700.-) non gli permetteva di versare alcunché. Pertanto, non sarebbe possibile imputare ai redditi dell’assicurata nessun importo a titolo di obbligo di mantenimento di __________, né tanto meno l’ammontare di Fr. 10'000.- menzionato dalla Cassa nella decisione su opposizione.

Nell’ambito della revisione delle PC per l’anno 2003 protrattasi nel 2004, è emerso che l’assicurata conviveva con i due figli ed il loro padre. Al fine di determinare l’ammontare da attribuire a quest’ultimo quale onere di mantenimento nei confronti dei suoi figli, la Cassa l’ha invitato a compilare una richiesta per l’ottenimento di una prestazione complementare. Ritenuto un limite di reddito per il fabbisogno vitale di Fr. 17'300.-, un contributo fisso per l’assicurazione malattia di Fr. 3'972.- ed una quota parte della pigione annua lorda di Fr. 3'600.- (Fr. 14'400.- x 1/4), il fabbisogno di __________ è stato fissato in Fr. 24'872.-. A fronte di Fr. 34'702.- d’entrate annue calcolate in base alle indennità giornaliere per disoccupazione ricevute per il mese di luglio 2004 (Fr. 2'891,85, inclusi Fr. 371,05 d’assegni per i figli), la Cassa ha ritenuto che vi fosse un superamento del limite di reddito di Fr. 10'000.- (recte: Fr. 9'830.-). Questo importo è stato quindi “trasferito” nei redditi (“altri redditi”) dell’assicurata per il calcolo delle PC di quest’ultima e dei figli a partire dal mese di luglio 2004 (doc. 26), dando luogo al versamento di Fr. 1'105.- (Fr. 972.-, doc. 27).

Procedendo allo stesso modo anche per il calcolo comparativo delle PC dal luglio 2001 al marzo 2003 a favore dell’assicurata e della figlia, ma considerando un contributo alimentare di Fr. 800.- al mese per __________ (Fr. 9'600.- annui), la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 637.- (luglio-dicembre 2001), in Fr. 704.- (anno 2002) ed in Fr. 796.- (gennaio-marzo 2003) le PC mensili (comprensive del contributo che è versato all’UAM) spettanti alla madre ed alla figlia (doc. 32). Siccome questi importi sono inferiori alle prestazioni a suo tempo stabilite per la sola mamma nei rispettivi periodi e quindi peggiorano la situazione dell’assicurata (cfr. consid. A), in virtù dell’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI la Cassa ha escluso la figlia dal calcolo delle PC della mamma fino al 30 giugno 2004. Di conseguenza, l’Amministrazione stessa osserva che la decisione formale del 24 novembre 2004 è errata, poiché da un lato considera il limite di reddito e la rendita completiva della figlia; d’altro lato, non include però il superamento del limite di reddito del papà che funge da contributo alimentare.

                                   8.   A mente di questo Tribunale, l’Amministrazione si è correttamente basata sui disposti di legge menzionati in ingresso.

__________ riceve una rendita completiva AI, poiché la mamma è la beneficiaria principale di una rendita intera AI. __________ vive con la mamma e con il papà, ma il papà non ha diritto ad una rendita né può far valere un diritto ad una rendita completiva a dipendenza dell’assicurata, siccome i genitori non sono coniugati. In queste circostanze, la prestazione complementare annua per la figlia va fissata congiuntamente alla rendita del genitore che ha diritto ad una rendita dell’AI (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI, N. 2043.2 DPC). I redditi determinanti di __________ - ossia la sua rendita completiva AI - e le spese riconosciute – il suo limite di reddito - vanno attribuite al calcolo per il genitore.

Come ha rettamente determinato la Cassa, il reddito del papà supera il suo fabbisogno (doc. 25). Pertanto, il superamento del limite di reddito di __________ deve essere imputato nel calcolo della PC della figlia (art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 2044 DPC) e considerato come un reddito sostitutivo del contributo alimentare che egli dovrebbe versarle. Il principio dell’aggiunta della posizione 34 “altri redditi” nella tabella di calcolo PC appare quindi corretta. Laddove un genitore non coniugato non versi ai propri figli un contributo alimentare, ma nel calcolo delle PC di un genitore vi sia un superamento del limite di reddito, l’obbligo di mantenimento di quest’ultimo nei confronti dei figli non può essere delegato alla Confederazione. Le PC non possono infatti sostituirsi all’obbligo di mantenimento dei figli appartenente ai genitori (cfr. consid. 2), i quali devono sopperire da soli ai bisogni se hanno i mezzi sufficienti per farlo. È soltanto quando non vi sono più le risorse finanziarie necessarie che intervengono le prestazioni complementari.

Su questo punto, la censura della ricorrente si rivela dunque infondata.

Oltre a questa posta, nei redditi della ricorrente e di __________ vanno aggiunte le rendite AI di cui le stesse beneficiano.

Nel fabbisogno dell’assicurata e della figlia vanno computati i rispettivi limiti di reddito, il contributo fisso per l’assicurazione malattia come pure la quota parte di 2/3 della pigione annua lorda (art. 16c OPC-AVS/AI).

Alla luce di quanto precede, la decisione formale emanata il 24 novembre 2004 è errata già per il solo fatto che non include il contributo di mantenimento (o il reddito sostitutivo) del papà.

Detta decisione è pure irrita anche dal profilo del calcolo della pigione imputabile alla mamma e alla figlia: la quota parte ascrivibile a loro carico rappresenta 2/3 della pigione annua, non 1/2 o 2/4, giacché a quel momento gli occupanti dell’abitazione erano tre (__________era già nata, mentre __________ è nato soltanto nell’aprile 2003).

Gli elementi appena elencati sono dunque i parametri applicabili al calcolo delle PC della ricorrente dal momento in cui è nata la figlia __________.

                                   9.   Analizzando più dettagliatamente il caso di specie, invece, il TCA evidenzia che la figlia non va considerata nel calcolo delle prestazioni complementari dell’assicurata, confermando quindi anche sotto questo profilo l’operato dell’Amministrazione.

Come confermano le tabelle di calcolo di prova presenti agli atti della Cassa (doc. 32), infatti, in aggiunta al fabbisogno ed ai redditi della mamma, il computo del limite di reddito di __________, della sua rendita completiva e del contributo di mantenimento (o del superamento del limite di reddito) dovuto dal papà, comportano la diminuzione dell’ammontare delle PC spettanti di diritto alla sola ricorrente, peggiorando dunque la situazione della famiglia. A questo risultato si giunge sulla base del citato art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ovvero comparando l’importo delle PC che si otterrebbe inglobando la figlia nel calcolo globale delle PC della mamma, con le PC che spetterebbero alla mamma se non si conteggiasse la figlia. Questa particolarità concerne almeno il periodo dal luglio 2001 (nascita di __________) al marzo 2003 (prima della nascita di __________).

Per quanto attiene a questi calcoli comparativi eseguiti dalla Cassa, v’è da rilevare che quale contributo di mantenimento di __________ nei confronti della figlia l’Amministrazione ha ritenuto un importo di Fr. 800.- al mese (Fr. 9'600.annui), basandosi verosimilmente sulla convenzione del 3 settembre 2003. Giusto sarebbe calcolare il superamento del limite di reddito del papà riferendosi al salario percepito nel periodo 2001-2003. Quand’anche si ritenesse questo limite di superamento del reddito oppure lo si calcolasse fondandosi sul guadagno assicurato del genitore sul quale viene calcolata l’indennità giornaliera di disoccupazione (doc. 25), si otterrebbero addirittura delle prestazioni complementari inferiori a quelle determinate dalla Cassa nel calcolo comparativo.

In considerazione delle motivazioni sopra esposte ed applicando l’ipotesi più favorevole all’assicurata (Fr. 800.- mensili come onere di mantenimento), si hanno dunque le situazioni seguenti:

Luglio 2001-Dicembre 2001

Limiti di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.-            25'730.-

Contributo fisso ass. malattia: Fr. 3'096.- + Fr. 840.-                         3'936.-

Pigione annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3                         10'160.-

                                                                                                  39'826.-

Rendite AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'320.- + Fr. 5'328.- 18'648.-

Contributo di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12                        9'600.-

                                                                                                  28'248.-

Fabbisogno Fr. 39'826.- - Redditi Fr. 28'248.- = Superamento           11'578.-

Dedotto il contributo per l’assicurazione malattia                              3'936.-

PC ANNUA                                                                                   7'642.-

PC MENSILE in contanti:   Fr. 7'642.- : 12 mesi                                 637.-

Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a Fr.         932.-

Anno 2002

Limiti di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 16'880.- + Fr. 8'850.-            25'730.-

Contributo fisso ass. malattia: Fr. 3'372.- + Fr. 912.-                         4'284.-

Pigione annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3                         10'160.-

                                                                                                  40'174.-

Rendite AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'320.- + Fr. 5'328.- 18'648.-

Contributo di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12                        9'600.-

                                                                                                  28'248.-

Fabbisogno Fr. 40'174.- - Redditi Fr. 28'248.- = Superamento           11'926.-

Quota parte premio ass. malattia a carico PC: Fr. 600.- + Fr. 204.-      804.-

                                                                                                   11'122.-

Dedotto contributo cant. per l’ass. malattia: Fr. 2'772.- + Fr. 708.-      3'480.-

PC ANNUA                                                                                   7'642.-

PC MENSILE in contanti:   Fr. 7'642.- : 12 mesi                                 637.-

A cui si aggiungono Fr. 67.- direttamente girati all’UAM 704.-

Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a Fr.         932.-

Gennaio-Marzo 2003

Limiti di reddito di Mamma e Figlia: Fr. 17'300.- + Fr. 9'060.-            26'360.-

Contributo fisso ass. malattia: Fr. 3'684.- + Fr. 984.-                         4'668.-

Pigione annua lorda: (Fr. 14'400.- + Fr. 840.-) x 2/3                         10'160.-

                                                                                                  41'188.-

Rendite AI di Mamma e Figlia: Fr. 13'644.- + Fr. 5'460.- 19'104.-

Contributo di mantenimento per Figlia: Fr. 800.- x 12                        9'600.-

                                                                                                  28'704.-

Fabbisogno Fr. 41'188.- - Redditi Fr. 28'704.- = Superamento           12'484.-

Quota parte premio ass. malattia a carico PC: Fr. 804.- +Fr. 396       1'200.-

                                                                                                   11'284.-

Dedotto contributo cant. per l’ass. malattia: Fr. 2'880.- + Fr. 588.-      3'468.-

PC ANNUA                                                                                   7'816.-

PC MENSILE in contanti:   Fr. 7'816.- : 12 mesi                                 652.-

A cui si aggiungono Fr. 100.- direttamente girati all’UAM.                    752.-

Mentre la PC versata alla sola mamma era pari a Fr.         940.-

In merito agli importi versati dalla Cassa all’assicurata nel corso del 2001 (Fr. 932.-), del 2002 (Fr. 932.-) e del 2003 (Fr. 940.-), questo Tribunale osserva che a quel momento, l’Amministrazione non era ancora stata debitamente messa al corrente dell’esistenza dei figli __________ dapprima e __________ poi. In proposito il TCA osserva che __________ è nata il 16 luglio 2001, mentre la richiesta di PC è stata compilata il 5 luglio 2001 senza tuttavia nessuna annotazione con riferimento all’imminente nascita della bambina. Questo è il motivo per il quale le PC calcolate a favore dell’assicurata (docc. 3, 4 e 6) portano su una pigione di Fr. 7'620.- ({[Fr. 1’200.- x 12 mesi] + Fr. 840.- di spese accessorie} : 2 inquilini RI 1 e __________), anziché di Fr. 5'080.- fino alla nascita di __________ (Fr. 15'240.- x 1/3). Se la Cassa avesse conteggiato anche __________ come inquilina, la situazione contabile sarebbe stata più sfavorevole alla ricorrente rispetto agli importi effettivamente percepiti.

Dal quadro che precede, il TCA conferma che è comunque a giusta ragione che la Cassa cantonale, in virtù dell’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per non peggiorare la situazione dell’assicurata determinata sulla scorta degli elementi a sua disposizione in quel periodo, quando ha saputo dell’esistenza di __________ non ha riconsiderato le proprie decisioni rivedendo i calcoli già eseguiti e le prestazioni già corrisposte alla mamma nel periodo luglio 2001-marzo 2003.

Conseguentemente, la lamentela della ricorrente volta a far rientrare anche la figlia nel suo calcolo delle PC dal 2001 fino alla nascita del fratello __________, va quindi respinta siccome lesiva del diritto.

In questi termini, la decisione del 24 novembre 2004 relativa al diritto dell’assicurata di percepire una PC per i mesi di febbraio e marzo 2003 è errata. Da un lato, nel calcolo dell’insorgente essa considera il fabbisogno vitale (limite di reddito) della figlia e la quota parte della pigione per una persona sola; d’altro lato, nei redditi sono considerate le rendite AI della mamma e della figlia, ma non il contributo alimentare che il padre è tenuto a versare a __________. Questa decisione rappresenta un ibrido degli elementi appartenenti alla soluzione corretta che, come visto, è rappresentata dal calcolo della PC per una persona sola: l’assicurata. Ne discende che l’interessata non aveva diritto a percepire le PC fissate con questa decisione e, di riflesso, nemmeno la differenza d’importo calcolata con le PC già corrisposte nel 2003 sulla scorta della tabella di calcolo valida dal 1° gennaio 2003 (docc. 6 e 14).

In esito alle considerazioni esposte, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso rivolto contro la decisione su opposizione, che correttamente si basa sull’art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI e che ammette l’erroneità della decisione del 24 novembre 2004, va dunque respinto.

                                10.   Con il ricorso RI 1 chiede contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria.

Anche se l'assicurata è soccombente, può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Va evidenziato che il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; COCCHI/ TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti. Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l’art. 21 cpv. 2 LPTCA sul diritto al patrocinio – in vigore dal 30 luglio 2002 - recita che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag);

La Lag, in vigore dal 30 luglio 2002 (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

L'art. 3 della citata legge prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio.".

Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

a)    la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)    una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura  a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre 2000 nella causa G., I 396/99):

a)  il richiedente deve trovarsi nel bisogno

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, COCCHI/ TREZZINI, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (COCCHI/TREZZINI, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V 265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr. anche COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario cfr. DTF 108 Ia 108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II, n. 36; per un commento cfr. COCCHI/TREZZINI, op. cit., pag. 485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

b)  l’intervento dell’avvocato deve essere necessario o perlomeno indicato

Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non possiedono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265 seg.).

c)   il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa N.D.N.; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il presente ricorso era sin dall’inizio sprovvisto di esito favorevole. Ricorrere contro una decisione della Cassa che riesamina la situazione di febbraio e marzo 2003 dell’assicurata e fissa delle nuove prestazioni complementari, chiedendo però al TCA di rivedere tutte le precedenti decisioni dell’Amministrazione dal 2001 al 2004, configura, come detto, una situazione d’irricevibilità del ricorso. Non spetta alla scrivente Corte porre rimedio all’inattività dell’interessata, rivedendo integralmente l’operato della Cassa di compensazione dal 2001 ad oggi.

Va peraltro osservato che, quand’anche si volesse ignorare questa grave circostanza – siccome la ricorrente è rappresentata da un patrocinatore legale –, anche il requisito dell’indigenza non è adempiuto.

L’assicurata va infatti posta nel nucleo familiare composto dal convivente __________ e dai loro due bambini. Il papà ha un obbligo di mantenimento legale nei confronti dei figli, mentre nei confronti della concubina l’obbligo di mantenimento – fatti salvi eventuali contratti stipulati in tal senso fra i genitori – è d’ordine unicamente morale. Ritenuto comunque come i genitori convivano durevolmente in comunione domestica dall’aprile 1999 e che insieme abbiano generato due figli, è possibile assimilare questo nucleo familiare ad una famiglia con genitori sposati, che si devono vicendevole sostegno e mantenimento.

Anche in specie, dunque, nel calcolo dei redditi dell’assicurata del 2005 possono rientrare, oltre alla sua rendita AI ed alle completive AI dei figli (Fr. 25’044.- in totale), anche le indennità giornaliere di disoccupazione che __________ percepisce (Fr. 24'702.-), per complessivi Fr. 49'746.- annui.

Le spese comprovate sono pari a Fr. 15'240.- per la pigione (Fr. 1'200.- al mese) e (circa) Fr. 5'500.- per la cassa malati del 2004 ([Fr. 86,65 x 2 figli + Fr. 286,20 per papà] x 12 mesi). A ciò si aggiunge il minimo vitale dell’intera famiglia di Fr. 24'600.- (Fr. 1'550.- per due persone adulte conviventi + Fr. 250.- per ogni figlio fino i 6 anni).

Con un’eccedenza di Fr. 4'400.-, pur considerando un ridottissimo onere fiscale, non è data una situazione d’indigenza, ciò che permette di fronteggiare le certo contenute spese di patrocinio, da versare semmai ratealmente.

L'assistenza giudiziaria non può quindi essere concessa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   L’istanza d’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2005.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2005 33.2005.6 — Swissrulings