Raccomandata
Incarto n. 33.2003.20 IR/tf
Lugano 5 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 21 luglio 2003 interposto da
__________
rappr. da: _____
contro
la decisione del 12 settembre 2002 emanata da
__________
in materia di prestazioni complementari
considerato che
- con decreto di stralcio 22 aprile 2003 questo TCA ha ritenuto quanto segue:
" - con atto del 15 ottobre 2002 __________ ha personalmente
interposto ricorso contro decisione 12 settembre 2002 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS - AI - IPG in materia di PC con cui con effetto al 1° gennaio 2001 e per tutto l'anno 2001, le veniva riconosciuta una PC di CHF 803 mensili;
- nel suo gravame l'assicurata ha in particolare sostenuto che:
" (…)
contesto l'importo di CHF 10'000.-- poiché la __________
versa detto importo solo ed esclusivamente in caso d'invalidità
totale dell'assicurato. Essendo io stata ritenuta invalida nella misura del 75 %, mi spetterebbe quindi una rendita inferiore, pari a CHF 7'500.--.
Per tuttavia, mi preme evidenziare come tale diritto mi spetti (come si può desumere dal contratto di assicurazione sulla vita, qui allegato) solo ed unicamente dopo un periodo di attesa di 24 mesi, quindi solo a partire dal 1.08.2001. Avendo la suddetta decisione effetto dal 1.01.2001, si deve perciò considerare il fatto che:
1. a decorrere dal 1.01.2001 sino al 31.07.2001, non deve essere
tenuto conto della prestazione della __________, in quanto tale diritto ancora non era nato;
2. a decorrere dal 1.08.2001 si deve computare nella tabella di
calcolo PC un importo di CHF 7'500.-- e non di CHF 10'000.—per le prestazioni di tale assicurazione, naturalmente fatta salva la deduzione pro rata temporis per i soli 5 mesi dell'anno 2001." (cfr. doc. _);
- invitata a prendere posizione in merito con risposta di causa (doc.
_) l'amministrazione, il 18 ottobre 2002, ha chiesto proroga del termine alla luce degli elementi nuovi indicati nel gravame;
- l'avv. __________ è intervenuto quale patrocinatore della
ricorrente con scritto 21 novembre 2002 al TCA (doc. _);
- con scritto 21 gennaio 2003 l'amministrazione ha comunicato
quanto segue:
"(…)
la cassa, a seguito della documentazione da lei prodotta in sede
ricorsuale, è disposta ad accogliere parzialmente il ricorso e di
conseguenza rettificare il calcolo di prestazione complementare,
oggetto del contendere, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31
ottobre 2002.
In particolare le comunichiamo che il nuovo diritto determinato, a
seguito dello stralcio della rendita versta dalla __________
per il periodo citato, ammonta a fr. 1'636.-- mensili dai quali
saranno compensati gli importi precedentemente versati." (cfr.
doc. _);
- invitato a prendere posizione in merito l'avv. __________ - in data 24
marzo 2003 ha indicato di sostanzialmente aderire alla nuova decisione dell'amministrazione protestando il riconoscimento di ripetibili;"
- con successivo atto del 21 luglio 2003, __________, sempre
con il patrocinio dell'avv. __________, ha chiesto la revisione
processuale del giudizio 22 aprile 2003 osservando:
" lo scrivente legale ha dovuto in data 23.04.2003 (Doc. _) comunicare a codesta lodevole Corte la mancata disponibilità da parte della __________ ad accordare alla propria cliente una rendita d'invalidità fondata sulla LCA, nonché chiedere di soprassedere con lo stralcio del ricorso, perché molto verosimilmente sarebbero subentrati dei fatti nuovi giustificanti una domanda di revisione delle decisioni di PC."
ed ancora:
" In seguito al riesame della pratica dell'istante, infatti, la __________ ha comunicato all'assicurata con scritto del 5.05.2003 (Doc. _) di volersi avvalere delle facoltà concesse dall'art. 6 LCA, ossia di voler recedere dal contratto d'assicurazione (…)
Avendo la __________, in seguito al prefato riesame, rescisso dal contratto d'assicurazioni ai sensi dell'art. 6 LCA, la signora __________ si trova ora in una grave e precaria situazione economica. In effetti, l'agire della __________ ha precluso il diritto dell'istante di ottenere a decorrere dal 1.11.2002 una prestazione complementare d'importo superiore, ossia le ha precluso di ottenere una PC di CHF 1'686.- mensili, anziché di CHF 820.- mensili (…)
Il calcolo della PC, così come risultante dall'accordo con la Cassa e vista l'attuale situazione, sarebbe alquanto fuoriviante rispetto al concreto diritto spettante alla mia mandante. Per tutti i motivi precedentemente esposti, una nuova modifica del calcolo di PC si rende dunque necessaria a decorrere dalla data del 1.11.2002, non avendo l'assicuratore-vita assegnato alcuna prestazione d'invalidità antecedentemente alla summenzionata data."
- l'amministrazione interessata ha fatto pervenire al TCA copia di
due nuove decisioni 20 agosto 2003 con cui, in favore della signora __________, sono stati riconosciuti, dal 1.11.2002, CHF 1'686.- mensili e dal 1 gennaio 2003 CHF 1'694.- a titolo di prestazioni complementari;
- l'autorità amministrativa ha postulato lo stralcio della procedura;
- avendo emanato due nuove decisioni favorevoli all'assicurata il
patrocinatore della ricorrente ha chiesto lo stralcio della procedura con richiesta di riconoscimento di ripetibili con lettera 2 settembre 2003;
- visto quanto prevede e considerato il sostanziale buon esito
della procedura per __________ la procedura è stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese ed alla parte ricorrente, patrocinata, la Cassa verserà CHF 500.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
decreta 1. La causa è stralciata dai ruoli;
2. Non si prelevano né tasse né spese. La Cassa verserà alla
ricorrente l'importo di CHF 500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici