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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.05.2003 33.2003.14

27 mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·623 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 33.2003.14   IR/sc

Lugano 27 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2003 di

__________

contro  

la decisione del 24 aprile 2003 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di prestazioni complementari

In fatto ed in diritto

                                     -   che con scritto del 23 maggio 2003 __________ si è aggravata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione del 24 aprile 2003 della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari. In particolare con la decisione citata la Cassa ha respinto la richiesta di prestazioni avanzata dalla ricorrente ritenendo che il reddito non privilegiato fosse superiore al fabbisogno composto dal limite vitale aumentato del contributo fisso per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della pigione lorda e dei contributi AVS AI IPG. La signora __________, nata nel __________, si è – come detto – aggravata a questo Tribunale indicando di non percepire – per quanto attiene al reddito non privilegiato – l’importo di CHF 15'000.- indicato come alimenti ricevuti dal coniuge divorziato;

                                     -   che il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);

                                     -   che la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

                                     -   che per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LPC, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili alle prestazioni dei cantoni sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA;

                                     -   che nel caso in esame, la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                     -   che nella decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione della decisione su opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 23 maggio 2003 di __________

                                         é irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Bellinzona, affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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