Raccomandata
Incarto n. 33.2002.72 IR/cd
Lugano 7 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2002 di
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 in materia di prestazioni complementari
considerato, in fatto
1.1. __________ domiciliata a __________, è beneficiaria di una rendita AVS.
Con domanda 30 agosto 2002 la signora __________ ha chiesto l'erogazione di una nuova prestazione complementare che la Cassa ha rifiutato ritenendo il reddito non privilegiato superiore al fabbisogno.
1.2. Con atto del 7 novembre 2002, inoltrato con il patrocinio dell'avv. __________, la signora __________ chiede che nell'ambito del fabbisogno sia conteggiata l'intera pigione di
CHF 9'000.-- annui e non la metà.
1.3. Dal canto suo l'amministrazione postula la reiezione dell'impugnativa rilevando come la ricorrente conviva con la figlia nata nel 1968.
Alla signora __________ è stata offerta la possibilità di domandare l'assunzione di ulteriori prove senza riscontro. Il giudice delegato ha domandato alla ricorrente precise informazioni (doc. _ e _) cui il patrocinatore ha dato seguito con scritti 11 e 17.12.2002 (doc. _ e _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
" Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
" Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. La presente lite verte sull’ammontare della deduzione della pigione lorda annua computabile nel fabbisogno vitale dell’assicurata.
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Secondo l’art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998
" Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali."
(cpv. 2)
In una recente sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica. Secondo l’Alta corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locatizio è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
2.8. Questa regola generale soffre tuttavia delle eccezioni, segnatamente allorché una persona occupa la maggior parte dei locali (circostanza di fatto in concreto neppure sostenuta nemmeno in sede di domanda di PC) oppure quando l’abitazione comune si fonda su un dovere giuridico o morale (cfr. DTF 105 V 272, E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; cfr. pure Rumo – Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung in: E. Murer und H – U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 in re G (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
" (…) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen
Renten-anspruch auslösen.”
2.9. Nel caso di specie gli accertamenti hanno permesso di stabilire come la ricorrente viva unitamente alla figlia nata nel 1968.
La signora __________ ha evidenziato di avere locato in un immobile un po' più grande e di avere la figlia a carico poiché vittima di un grave incidente ed in attesa di una rendita AI da tempo. L'agenzia comunale AVS di __________ ha confermato la convivenza di madre e figlia con il rilievo di prestazioni assistenziali versate alla figlia.
Nelle more della causa è stata accertata la concessione alla figlia della ricorrente di una prestazione AI per un'incapacità lavorativa al 70 %.
Nonostante le richieste del giudice delegato il patrocinatore non ha prodotto un dettagliato certificato medico relativo alle condizioni fisiche e psichiche della signora __________. Dall'ultimo scritto del patrocinatore della ricorrente e dalla decisione AI si può comunque dedurre che la figlia di __________ non adempie quelle condizioni fisiche o psichiche che giustificherebbero l'eccezione alla suddivisione della pigione (TFA 105 V 271). D'altronde tale circostanza non è neppure stata sostenuta dal patrocinatore di __________.
Pur considerando la difficile situazione in cui vive la figlia della ricorrente, vittima di un incidente, al beneficio di prestazioni AI e già beneficiaria di prestazioni assistenziali non ci sono gli estremi per conteggiare interamente la pigione alla ricorrente.
Questo TCA in una sentenza del 27 settembre 2001 __________ha respinto un ricorso di analoga natura laddove una madre si era vista computare solo la quota parte della pigione poiché convivente con il figlio, e ciò nonostante il figlio avesse notevoli problemi d'ordine finanziario con un sovraindebitamento e non potesse contare sulle forze economiche per un alloggio proprio.
Nel caso concreto la coabitazione dei membri della famiglia (madre e figlia) non si fonda su un dovere morale della ricorrente a differenza del caso giudicato dal TFA (cfr. punto 2.8.) e che rappresenta un'eccezione alla regola generale esposta in precedenza (cfr. punto 2.7.). L'aiuto economico non permette di concedere l'eccezione alla regola evocata.
La convivenza della ricorrente e della figlia dipende da ragioni d'ordine finanziario (cfr. formulario di richiesta di PC: Ho mia figlia a carico, perché vittima di un grave incidente, in attesa di invalidità…."), con il rilievo comunque del beneficio della pubblica assistenza per un certo tempo ed ora di prestazioni AI.
Per quanto attiene al dovere morale quale eccezione alla decisione delle spese di locazione il TFA, che in DTF 105 V 271 ha ammesso l’esistenza di un tale obbligo nel caso di un infermiere che divideva l’appartamento con un’anziana signora alla quale gratuitamente prestava tutte le cure necessarie alla di lei sopravvivenza in difetto di che la beneficiaria di PC avrebbe dovuto essere necessariamente ricoverata in una casa di cura, ha più volte ribadito che simili eccezioni devono essere ammesse con estrema prudenza per evitare il pericolo di gravi abusi (cfr. DTF 105 V 271, STFA non pubblicata del 19 gennaio 2001 nella causa W, consid. 2b [P 26/00]). Manifestamente l'ospitalità offerta ad un figlio, anche in difficoltà economiche o per motivi finanziari, non adempie ai requisiti di sevenità e rigore imposti dalla citata giurisprudenza.
In simili circostanze il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese alla ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti