Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.07.2002 33.2001.96

11 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,764 mots·~14 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00096   TB

Lugano 11 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2001 di

__________  

contro  

la decisione del 27 agosto 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 27 agosto 2001 (doc. _) la Cassa di compensazione di Bellinzona ha respinto, a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute, la richiesta di concessione di prestazione complementare inoltrata da __________ per il periodo 1° settembre 2001, contro i precedenti Fr. 266.- concessile a partire dal 1° gennaio 2001 (doc. _).

                               1.2.   Con ricorso 25 settembre 2001 (doc. _) la ricorrente ha contestato l'ammontare di Fr. 100'350.- relativo al valore venale delle partt. nn. __________RFD di __________ conteggiatole a titolo di sostanza sulla base dei referti peritali dell'Ufficio stima allestiti in data 10 agosto 2001 (doc. _) e chiede che sia ripristinata l'erogazione della prestazione complementare.

                               1.3.   In data 8 ottobre 2001 (doc. _) l'assicurata ha prodotto dei mezzi di prova (docc. _).

                               1.4.   Con risposta 25 ottobre 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del gravame evidenziando quanto segue

"  (…)

Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente si trova degente dal 3 giugno 2000 presso la Clinica __________ e che la stessa è titolare in comproprietà, in ragione di ¼, di parecchie particelle site tutte in territorio del comune di __________.

Per quanto riguarda la valutazione della sostanza immobiliare, osservato come il soggiorno in istituto della ricorrente supera il periodo di un anno (DPC 4012 e 4013), l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:

"                                                                             La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."

Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un valore corrente complessivo della sostanza immobiliare, posseduta in comproprietà (1/4), di fr. 100'350.- (pos. 46.02 della tabella di calcolo). Questo valore preclude purtroppo la prestazione complementare della ricorrente.

Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato, in quanto scaturito da perizie specificatamente richieste. A titolo informativo giova inoltre ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa." (…)

                               1.5.   Invitata a produrre nuovi mezzi di prova e ad esaminare i citati referti peritali 10 agosto 2001 (doc. _), in data 12 novembre 2001 la ricorrente si è riconfermata nella propria precedente contestazione (doc. _) relativa ai singoli valori venali dei predetti immobili stabiliti dall'Ufficio stima, riferendosi in particolare all'edificazione del garage sul mappale n. __________RFD di __________ ed all'abitazione del rustico sito sulla part. n. __________RFD di __________ (doc. _). La ricorrente ha altresì prodotto uno scritto inviato alla Cassa con cui evidenzia le reali difficoltà che le si presentano ogni mese, disponendo unicamente di un'entrata di Fr. 1'079.- versatale dall'AI (doc. _).

                               1.6.   Il 27 maggio 2002 (doc. _) l'assicurata, per il tramite del fratello __________, ha espresso alla Cassa – con copia a questo TCA - ulteriori critiche con oggetto la quota di partecipazione di 1/4 individuata dalla resistente. La ricorrente ha prodotto il certificato ereditario rilasciato alla CE al momento della morte del padre __________ (doc. _), sostenendo che le spetterebbe soltanto 1/6 dell'intera comunione ereditaria. L'interessata ha inoltre fatto presente come il valore del citato garage nel 1971 dovrebbe essere stralciato dal calcolo della sua quota di comproprietà, giacché la spesa per l'edificazione sarebbe stata interamente sopportata dal fratello __________, come dimostrano le fatture e le dichiarazioni degli altri coeredi indivisi (docc. _).

                               1.7.   Con risposta 31 maggio 2002 la Cassa di compensazione ha riconfermato l'attribuzione a __________ di una quota di partecipazione di un quarto alla citata comunione ereditaria in virtù dell'art. 18 OPC-AVS/AI. La resistente ha altresì precisato che anche tenendo conto di un sesto del valore complessivo dei quattro precitati fondi, i redditi della ricorrente supererebbero ugualmente il suo fabbisogno, escludendo così la possibilità di attribuirle una prestazione complementare (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.3.   Per l’art. 2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera dell'AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                               2.6.   Ancora, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

                               2.7.   A far data dal 3 giugno 2000 la ricorrente è ricoverata nella Clinica __________. Con attestazioni 28 giugno 2001 (doc. _) e 5 settembre 2001 (doc. _), la predetta clinica ha certificato che la degenza presso il medesimo ospedale non era, a quel momento, da considerarsi definitiva. Conseguentemente, la cassa malati __________ dell'assicurata è intervenuta a copertura totale dei costi, essendo questo un caso acuto e non cronico.

Il N. 4010 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, recita quanto segue:

"  Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile."

Al N. 4012 DPC è previsto che

"  Fintanto che il ritorno a casa è possibile e l'alloggio viene mantenuto, in caso di soggiorno per un periodo fino ad un anno viene effettuato un calcolo della PC per persone che soggiornano in istituto. Quale spesa supplementare viene considerata la pigione e le spese accessorie a quest'ultima E' applicabile la limitazione ai sensi del N. 4002."

Infine, giusta il N. 4013 DPC,

"  Se il soggiorno in istituto o in ospedale supera il periodo di un anno, non si può più tener conto della spesa per pigione."

Ritenuto che, a mente della giurisprudenza, il Giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 141 e 154, DTF 104 V 143), nel caso di specie, al 27 agosto 2001 l'assicurata era degente da un anno e tre mesi presso l'ospedale __________. Sebbene la degenza aveva quindi superato l'anno, tuttavia non la si poteva considerare permanente (doc. _), non realizzandosi così un caso cronico.

A norma delle succitate direttive NN. 4012 e 4013 DPC, in concreto bisogna dunque effettuare il calcolo della PC per persone che soggiornano in istituto, tralasciando cionondimeno di considerare la spesa per la pigione.

Come evidenziato, il disturbo psichiatrico della ricorrente è stato preso a carico dalla cassa malati __________ come caso acuto.

Giusta l'art. 64 cpv. 5 LAMal, gli assicurati pagano un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne ha stabilito l'ammontare all'art. 104 dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), prevedendo un contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammontante a Fr. 10.-.

Ciò stante, la Cassa ha correttamente computato all'interessata a titolo di fabbisogno una retta per degenti in istituto pari a Fr. 3'650.- annui (Fr. 10.- x 365 giorni).

Ritenuto inoltre come la __________ copra gli ulteriori costi di degenza, il limite di reddito previsto dall'art. 3b LPC (cfr. consid. 2.5.) comprensivo dei bisogni primarî di un assicurato non può entrare in linea di conto.

                               2.8.   Il TCA deve ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nell'impugnata decisione siano da confermare.

Quanto alle spese riconosciute, con la retta per degenti in istituti (Fr. 3'650.-), bisogna considerare le spese personali per gli assicurati ospiti di case di cura che, per i beneficiarî di rendite d'invalidità, ammontano a Fr. 350.- mensili, corrispondenti a Fr. 4'200.all'anno (art. 4 lett. b del Decreto esecutivo cantonale concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001). La resistente ha dunque agito correttamente.

A ciò si aggiunge il contributo fisso per l'assicurazione malattia rettamente individuato per l'anno 2001 in Fr. 3'096.- (art. 1 del predetto Decreto esecutivo).

Per quanto attiene alla determinazione della sostanza immobiliare che influenza il reddito non privilegiato dell'assicurata, questo TCA osserva che le contestazioni sollevate dalla ricorrente possono in specie rimanere inevase, giacché la fissazione del reale valore venale totale degli immobili sui quali ella detiene una quota di partecipazione non muta l'esito del presente giudizio.

Infatti, anche tralasciando il computo del predetto importo, già solo considerando la sola rendita AI della ricorrente (Fr. 12'948.-) le entrate superano le summenzionate spese riconosciute ammontanti a Fr. 10'946.- (Fr. 3'650.- + Fr. 4'200.- + Fr. 3'096.-).

Lo stesso dicasi in merito alla censura con oggetto la correttezza del computo della quota di partecipazione detenuta dalla ricorrente (1/4) sulla predetta sostanza immobiliare appartenente alla comunione ereditaria fu __________.

Anche tale quesito non abbisogna infatti di essere risolto nella presente sede, poiché il conteggio o meno di una qualsiasi sostanza non muta il dispositivo della presente sentenza.

Infine, pure per la verifica delle spese di manutenzione dei fabbricati quantificate in Fr. 703.- annui vale quanto detto poc'anzi. Questo Tribunale ritiene che detta questione possa rimanere aperta.

Abbondanzialmente si osserva che per quanto attiene al valore massimo delle spese per manutenzione di fabbricati, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

In specie entrerebbe in linea di conto il 25% del valore locativo. Tuttavia, siccome le spese di manutenzione sono in stretta correlazione con il reddito lordo delle proprietà fondiarie, ai fini del calcolo della PC a favore dell'assicurata la scrivente Corte ritiene altresì che possa rimanere irrisolta la questione della verifica del corrispondente valore di reddito esposto nelle notifiche di tassazione della comunione ereditaria in questione.

                               2.9.   Visto quanto precede, la sola rendita AI percepita dalla ricorrente (Fr. 12'948.-) supera le spese riconosciute.

Non essendoci dunque spazio per concedere all'assicurata una prestazione complementare, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti