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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2002 33.2001.74

10 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,160 mots·~26 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00074   cr/sc

Lugano 10 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 agosto 2001 di

__________

contro  

la decisione del 12 luglio 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 25 gennaio 2001 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS (qui di seguito la Cassa) ha emanato una decisione con cui ha respinto la richiesta di __________, domiciliato a __________, di potere beneficiare di una prestazione complementare (cfr. doc. _).

                                         In sostanza la Cassa Cantonale di Compensazione AVS ha ritenuto l’esistenza di un fabbisogno vitale di fr. 16'880.-, del contributo fisso per l’assicurazione malattia di fr. 3'096.-, di contributi all'AVS/AI/IPG di fr. 398.- e della pigione cifrata in fr. 6'600.-. Per quel che attiene ai redditi, dopo avere considerato l’esistenza di una sostanza computabile di fr. 767'000.-, l’amministrazione ha considerato la rendita AI per complessivi fr. 24'720.annui, il computo della sostanza per fr. 51'133.- e l’interesse su capitali a deposito di fr. 11'088.- (cfr. doc. _).

                               1.2.   Contro questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

"  In questa decisione vengono menzionati capitali i quali cambiano continuamente anche nelle ultime mie 2 richieste di prestazione complementare alla rendita AI.

Capitali che in questa data, odierna, non esistono più.

In effetti a seguito della morte violenta di mia moglie __________ del 10 marzo 1999 la mia situazione è mutata notevolmente per conseguenti effetti correlati.

Vi informo che da questa data devo provvedere al mio sostentamento unicamente con la rendita AI essendo invalido al 100% ammontante a fr. 2'060.- mensili.

Inoltre non capisco bene le basi di calcolo che mi vengono mostrate.

Gran parte del materiale giustificativo è andato distrutto." (Doc. _)

                               1.3.   La Cassa si è vista intimare il ricorso con atto del 3 agosto 2001 a seguito del quale, prima ancora di presentare la risposta, ha chiesto all'assicurato copia della dichiarazione fiscale relativa al biennio 2001/2002 (compilata a mano) e copia dell'estratto bancario dal quale rilevare tutti i movimenti effettuati dalla costituzione del capitale (1.1.1994) sino al 2001 (cfr. doc. _).

                               1.4.   Successivamente l’amministrazione ha richiesto al TCA una proroga del termine per la presentazione della risposta di causa (cfr. doc. _).

                               1.5.   In data 21 settembre 2001 è stata recapitata al TCA una comunicazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali a __________ del seguente tenore:

"  Ci riferiamo al suo ricorso inoltrato in data 2 agosto 2001 e da informazioni assunte presso l'Ufficio Tassazioni di __________ rileviamo che in data 17 settembre 2001 vi è stata intimata la notifica di tassazione per il biennio 2001/2002.

Dalla stessa risultano ancora imposti capitali per fr. 400'000.- ragione per cui vi chiediamo se contro la tassazione sarà interposto reclamo. In caso affermativo vi invitiamo a volerci ragguagliare in merito trasmettendoci una copia del reclamo e a comunicarci infine l'esito dello stesso.” (Doc. _)

                               1.6.   Nella sua risposta del 29 novembre 2001 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso, osservando:

"  Occorre precisare che dall'esame della documentazione agli atti emerge che il ricorrente ha sottoscritto una convenzione con la __________ il 23 dicembre 1993, a titolo di indennità per danno diretto presente e futuro, consistente in: "spese di cura, indennità giornaliera, invalidità permanente capitalizzata e torto morale a saldo pretese".

L'indennità riconosciuta è di fr. 840'000.- ed è stata versata il 29 dicembre 1993.

Alla luce di quanto precede il problema che si pone all'amministrazione è pertanto quello di sapere come fu consumata l'intera somma di fr. 840'000.- in quanto, da una semplice comunicazione trasmessaci in data 19 aprile 1999, il ricorrente si limitava a confermare che il capitale, oggetto del contendere, era stato speso per viaggi, locali notturni e vetture.

Ad una successiva nostra richiesta del 14 agosto 2001 in merito alla dimostrazione del consumo di capitale, il ricorrente dichiara di essere impossibilitato a documentare lo stesso in quanto il materiale giustificativo è andato distrutto.

In sede ricorsuale la resistente, consapevole quindi di trovarsi di fronte ad una situazione straordinaria, ha cercato nuovamente di approfondire la fattispecie legata alla diminuzione di capitale chiedendo in particolare al ricorrente di ragguagliarci in merito al reclamo interposto contro la tassazione 2001/2002 (vedi nostra lettera del 19 settembre 2001). Purtroppo anche questa richiesta, a tutt'oggi, è rimasta senza risposta.

A tal proposito giova quindi ricordare che come statuito dal TFA, la perdita di denaro avvenuta al casinò, deve essere considerata quale rinuncia. In particolare ha osservato che chi non può dimostrare che le spese sono state effettuate contro adeguata prestazione, non può invocare lo stato attuale della sua sostanza, ma deve accettare che ci si informi a proposito dei motivi che hanno provocato questa diminuzione e se, del caso, il computo della sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 p. 227).

Lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g. LPC consiste avantutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o in parte dei suoi beni, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alla prestazione.

Secondo il TFA è quindi giustificato ammettere i presupposti della rinuncia a sostanza quando l'assicurato dilapida i suoi soldi liberamente, senza obbligo giuridico e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata.

Nel caso in esame la resistente ha fatto tutto il possibile per accertare la diminuzione di capitale senza tuttavia poterlo costatare.

Ora tutto ben considerato e poiché il ricorrente non è stato in grado di  dimostrare di aver ricevuto controprestazioni adeguate per l'importo di fr. 840'000.-- a ragione la resistente ha computato questa sostanza ipotetica ai fini del calcolo della prestazione complementare deducendo, dall'ammontare accertato, l'importo di fr. 48'000.--

(fr. 6'000.-- x 8) come previsto dalle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) marginale 2064." (Doc. _)

                               1.7.   Pendente causa il TCA ha richiamato dall'Ufficio tassazioni di __________ gli atti fiscali del ricorrente relativi ai bienni 1999/2000 e 2001/2002 (cfr. doc. _).

                               1.8.   Con scritto pervenuto al TCA in data 6 dicembre 2001 l'assicurato ha osservato:

"  Vi comunico che tuttora sono in attesa di risposte del caso dall'UEF come anche da istituti bancari per comprovare la mia situazione finanziaria per una eventuale decisione in merito riguardante la Prestazione Complementare verso l'assicurazione invalidità. Appena raccolto il materiale inerente a ciò e ricevuta una risposta in merito potrò comunicarvi il seguito. Scusante di questa attesa vedrò di procedere nel modo più tempestivo possibile." (Doc. _)

                               1.9.   In data 19 dicembre 2001 l'Ufficio tassazione di __________ ha comunicato al TCA che il richiesto incarto fiscale concernente __________ avrebbe potuto essere inviato solo in febbraio 2002 (cfr. doc. _).

                             1.10.   Con scritto del 22 gennaio 2002 il TCA ha richiesto nuovamente all'Ufficio tassazione di __________ gli atti fiscali del ricorrente relativi ai bienni 1999/2000 e 2001/2002 (cfr. doc. _).

In data 24 gennaio 2002 l'Ufficio tassazione di __________ ha provveduto ad inviare al TCA i documenti richiesti (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare mensile in favore di __________, beneficiario di una rendita AI. La Cassa ha infatti respinto la richiesta dell'assicurato, poiché, sulla base del calcolo effettuato, i suoi redditi supererebbero il fabbisogno. In particolare, l'amministrazione ha ritenuto un importo di fr. 767’000.- quale sostanza computabile (cfr. doc. _). Il ricorrente, dal canto suo, sostiene che tale somma sia stata sostanzialmente consumata in viaggi, automobili e locali notturni a seguito della morte violenta della moglie __________ avvenuta nel 1999 (cfr. doc. _).

                               2.3.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater Costituzione Federale (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).

                               2.4.   Nel merito l’art. 2c LPC prevede che hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:

"  a) hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."

                               2.5.   Per l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).

                                         Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14 690 franchi e al massimo 16 290             franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

3.   per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460.- per persone sole, fr. 24’690.- per coniugi, fr. 8’630.- per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5’755.- per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

A contare dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.- per persone sole, fr. 25’320.- per coniugi ed a fr. 8'850.- per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Per l'art. 3b cpv. 3 LPC

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         La lista dei costi di cui può essere tenuto conto ai fini del calcolo della PC è esaustiva e le disposizioni in esame sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non rientrano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse.

                               2.6.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di            un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole        e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo             proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è  computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi è preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.7.   Nell'atto ricorsuale __________ ha censurato la decisione della Cassa nella misura in cui l’autorità amministrativa ha ritenuto l’esistenza di una sostanza ormai consumata. Dagli atti dell’incarto trasmesso dall’amministrazione risulta come il ricorrente abbia indicato nella "Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AI" del 15 giugno 2001, quale sostanza, unicamente l’importo di fr. 866.20.- (come risulta dall'estratto conto del 2001 dell'assicurato presso la Banca __________).

La Cassa, al contrario, nel calcolo effettuato al fine di stabilire se e in che misura __________ ha diritto ad una prestazione complementare a partire dal 1° giugno 2001, ha computato una sostanza netta (deposito a risparmio e contanti) di fr. 792'000.- (cfr. doc. _).

Dagli atti di causa emerge che in data 23 dicembre 1993 è stata stipulata una convenzione a titolo di indennità per il danno presente e futuro fra la __________ e il ricorrente, convenzione che prevedeva il versamento, a titolo di indennizzo finale per il danno subito da __________ il 7 ottobre 1989, dell'importo di fr. 840'000.-. Da notare, per inciso, che la somma totale pagata dalla __________ al ricorrente ammontava a fr. 950'000.-, di cui fr. 840'000.- sono stati versati dalla compagnia assicuratrice a __________ in data 23 dicembre 1993, mentre il resto è stato corrisposto a scadenze regolari nel periodo 1989-1993 sottoforma di indennità per perdita di guadagno.

Nella risposta di causa la Cassa ha rilevato che in mancanza di prove dell'asserito consumo di tutta la sostanza in viaggi, locali notturni e vetture comunicato da __________ in diverse occasioni (cfr. comunicazioni del 19 aprile 1999, del 4 agosto 1999, del 29 gennaio 2001 e del 12 settembre 2001), la somma presa in considerazione a titolo di sostanza del ricorrente ai fini del calcolo della prestazione complementare è stata quella accertata di fr. 840'000.- versata dalla __________ al ricorrente, dedotti fr. 48'000.- (fr. 6'000.- X 8) in virtù delle direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, per una sostanza netta finale di fr. 792'000.- (cfr. doc. _).

                                         Il ricorrente ha contestato l'ammontare della sostanza computato dalla Cassa, ribadendo che l'unica entrata che gli consente di vivere è costituita dalla rendita AI di fr. 2'060.- mensili, dato che i capitali presi in considerazione dall'amministrazione nella propria decisione sono stati interamente consumati. Egli ha pure rilevato di non essere in grado di comprovare il consumo della sostanza derivante dal versamento di fr. 840'000.- da parte della __________ a titolo di indennità per il danno presente e futuro, in quanto gran parte del materiale giustificativo è andato distrutto (cfr. doc. _).

                                         In sede di tassazione relativa al biennio 1997/1998 la somma appena citata si era ridotta a fr. 539'935.-; in sede di tassazione nel biennio 1999/2000 ammontava a fr. 502'047.-, mentre invece in sede di tassazione 2001/2002 era diminuita a fr. 400'000.-, cifra che successivamente, in seguito al reclamo interposto in data 10 ottobre 2001 dall'assicurato, nella decisione su reclamo del 21 gennaio 2002 concernente il biennio 2001/2002, è divenuta pari a zero (cfr. incarti fiscali allegati al doc. _).

                                         A tal proposito, occorre rilevare che il competente Ufficio Tassazioni, nella nota del 17 dicembre 2001, ha indicato di avere ammesso il consumo della sostanza in questione e di avere proceduto allo stralcio dei capitali e del relativo reddito sulla base della documentazione bancaria inviata in data 12 dicembre 2001 dall'assicurato, che mostra che i conti bancari presso la Banca __________ hanno al 1° gennaio 2001 un saldo passivo di fr. 3'290.-. L'Ufficio Tassazioni ha comunque rilevato di ritenere dubbia l'affermazione del contribuente del 4 agosto 1999 secondo la quale tutto il capitale sarebbe stato speso in divertimenti, locali notturni, gioco d'azzardo e viaggi (cfr. incarto fiscale del biennio 2001/2002).

                                         Come ricordato in precedenza, __________ ha avuto modo di esprimersi in merito all'asserito consumo di capitali in più di un'occasione, ribadendo ogni volta di avere speso tutta la propria sostanza in viaggi, locali notturni e vetture, senza però essere in grado di documentare le modalità di consumo della sostanza, dato che tutti i relativi giustificativi sono stati distrutti (cfr. lettera del 19 aprile 1999 all'Istituto della Assicurazioni sociali; lettera pervenuta all'Ufficio tassazione in data 4 agosto 1999; lettere del 27 ottobre 1999 e 29 gennaio 2001 all'Ufficio di tassazione; lettera pervenuta in data 12 settembre 2001 all'Istituto della Assicurazioni sociali; doc. _; reclamo interposto alla notifica di tassazione 2001/2002).

                                         Ora, come detto, lo scopo della LPC è di garantire agli assicurati un reddito minimo (Pratique VSI 1994 p.225). Di principio, per stabilire il diritto alla PC di un assicurato, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che egli ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

                                         Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile, il succitato principio non è applicabile (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).

                                         In tal caso la giurisprudenza considera infatti che vi è rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g (cfr. vecchio art. 3 cpv. 1 lett. f LPC; RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350 consid. 3b), lo scopo della norma consistendo anzitutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni.

                                         Quando l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, dispone della sua libertà personale, di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (DTF 115 V 354).

                                         La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l’applicabilità del citato articolo, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Infatti è stato ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell’assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto oppure al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995 p. 167 consid. 2b; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen, Zurigo 1995, p. 120).

Va considerata una rinuncia nel senso appena espresso quando una parte considerevole del patrimonio scompare senza che l’assicurato o circostanze attendibili lo giustifichino mentre se l’assicurato spende la sua fortuna per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il suo livello di vita, come indicato, e se tale circostanza è resa credibile all’amministrazione, egli dispone della sua autonomia personale. Di conseguenza l’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC non torna applicabile (cfr. E. Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplement, ZH 2000, pag. 104 e seg.).

                               2.8.   In concreto va rilevato come nel giro di pochi anni il ricorrente non abbia più sostanzialmente nulla del cospicuo versamento operato dalla __________ a titolo di indennizzo per il danno subito da __________ in data 7 ottobre 1989. Il versamento operato nel dicembre 1993 ammontava a fr. 840'000.-. La versione del consumo di tale importo data dal ricorrente non è stata resa verosimile in alcun modo e ciò nonostante gli inviti in tal senso da parte della Cassa: __________ ha semplicemente indicato di avere speso interamente tale somma in viaggi, automobili e locali notturni, senza peraltro apportare nessuna prova dell’avvenuto consumo del denaro in questione.

                                         Ora, in virtù del principio inquisitorio vigente in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungs-grundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282) è compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; cfr. pure sentenza 13 marzo 2001 non pubblicata del TFA in re M.P e riferimenti; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         In merito al principio inquisitorio e all'obbligo delle parti di collaborare vedi pure le STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I 76/00 Ws, consid. 3a, pag. 5 e dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5d, pag. 8; DTF 122 V 157, consid. 1a, pag. 158 e i rinvii ivi contenuti; DTF 121 V 204, consid. 6c, pag. 210; DLA 1999 N. 35, pag. 207, consid. 3 e DLA 1996/1997, Nr. 17, pag. 83, consid. 2a.

                                         Nel caso concreto, il ricorrente è stato invitato a diverse riprese, in particolare dall’amministrazione, a volere comprovare il consumo del suo ingente patrimonio.

Ad esempio, in data 15 aprile 1999 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto all'assicurato:

"  (…)

al fine di emanare una decisione conforme alla vostra situazione economica è necessario che abbiate a documentarci la diminuzione di capitale, passato da fr. 950'000.- (__________il 20.9.1995) a fr. 2'553.- il 31.12.1998 (vedi dichiarazione bancaria), giustificandone con note, fatture, ecc. … l'eventuale consumo."

Con risposta datata 19 aprile 1999 l'assicurato ha risposto:

"  Posso confermare che detti capitali nel tempo sono stati spesi per viaggi, locali notturni e vetture nell'arco della durata del matrimonio fino al decesso avvenuto il 10.3.99 della moglie __________.

Confermo in modo veritiero l'accaduto e la situazione economica attuale è quella come descritta."

Nonostante le diverse richieste dell'amministrazione di produrre le prove dell'avvenuto consumo capitali citati in precedenza, __________ non ha saputo apportare nessun elemento utile, benché lo potesse fare alla luce della natura degli atti che gli venivano chiesti.

                               2.9.   Anche se si volesse ritenere che tutto il capitale dell'assicurato sia stato consumato in viaggi, divertimenti e locali notturni - come sostenuto dal ricorrente - va rilevato come tali spese non siano state comprovate in nessun modo (nell’ottica della giurisprudenza poc’anzi evocata).

                                         Nel caso concreto si è in presenza di una sparizione di circa

                                         fr. 840'000.- in 8 anni. Un importo decisamente elevato e non comprovato.

                                         Occorre quindi, conformemente a quanto ritenuto dalla Cassa, tenere conto della somma di fr. 840’000.- ricevuta dall’assicurato nel 1993 per stabilirne il reddito determinante.

                             2.10.   Per quanto attiene ora alla modalità di calcolo della sostanza effettuata dall’amministrazione, si rileva che a norma dell’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

                                         Per l'art. 17 cpv. 1 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999:

"  La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.”

                                         Inoltre, secondo l’art. 17a cpv. 1 OPC entrato in vigore soltanto il 1° gennaio 1990, l’importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato, è ridotto annualmente di CHF 10'000.--. Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno seguente la rinuncia e, in seguito, ridotto ogni anno (cfr. art. 17a cpv. 2 OPC). Le parti di sostanza alle quali è stato rinunciato prima dell’entrata in vigore dell’art. 17a OPC sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. disposizioni transitorie alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162, RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che la sostanza dev’essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubbl. del 21 dicembre 1990 in re V.A.).

                                         Dal 1° gennaio 1995 è inoltre modificato il tenore dell’art. 17a cpv. 3 OPC secondo cui per il calcolo della PC annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.

                             2.11.   Alla luce delle disposizioni citate, questa Corte deve concludere che la Cassa ha erroneamente computato l’importo di fr. 792'000.- quale sostanza (da cui dedurre ancora la parte di sostanza non computabile di fr. 25'000.-), ottenuto deducendo dal capitale incassato dalla __________ (fr. 840'000.-) nel 1993 unicamente l’importo di fr. 6'000.- annui (cfr. doc. _).

                                         In realtà la Cassa avrebbe dovuto, partendo dalla cifra di fr. 840'000.- dedurre la cifra di fr. 10'000.- annui a partire dal 1° gennaio 1994 sino al 2001, ossia per complessivi fr. 80'000.-.

                                         L’amministrazione infatti, ha applicato il marginale 2064.3 delle Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 1990 che recita:

"  Durante la revisione di una PC in corso non si deve approfondire la questione a sapere se c’è stata una rinuncia alla sostanza quando quest’ultima è diminuita ogni anno di un importo inferiore ai frs. 6'000 a partire dalla domanda di PC, rispettivamente dall’ultima revisione periodica.”

Questa direttiva, atta a facilitare il lavoro dell’amministrazione in caso di revisione della prestazione complementare, non può essere utilizzata né per evitare di tenere conto di una rinuncia alla sostanza allorché essa è dimostrata, né tantomeno per diminuire il normale consumo di sostanza annuale di

fr. 10'000.-. Quest’ultimo importo deve dunque essere ritenuto.

Inoltre, è bene rilevare che per il marginale 2064.1 delle DPC in vigore dal 1° gennaio 1995, nel caso di nuova domanda PC, l’ufficio PC verifica se vi è stata una rinuncia a beni patrimoniali. I beni patrimoniali a cui si è rinunciato sono presi in considerazione nel calcolo delle PC allo stesso modo in cui è considerata la sostanza alla quale non si è rinunciato. Secondo l’art. 17a OPC, per il calcolo delle PC si deve diminuire l’importo degli elementi della sostanza a cui si è rinunciato di 10'000.- ogni anno (cfr. DPC 2064.4 e 2064.5 in vigore dal 1° gennaio 1996 rispettivamente 1990).

Nel caso di specie, quindi, il calcolo della sostanza computabile deve essere effettuato sulla base dell’art. 17a OPC.

Pertanto, l’importo da computare ai fini del calcolo della prestazione complementare mensile di __________ a titolo di sostanza ammonta a fr. 735'000.- (fr. 840'000 - fr. 80'000 - fr. 25'000). Il reddito non privilegiato assomma così a fr. 49'000.- (1/15 di fr. 735'000.-) oltre a fr. 24'720.- di rendite AI e fr. 10'640 di interesse da deposito a risparmio, per un totale di fr. 84'360.- ancora superiore al fabbisogno calcolato in fr. 26'974.-.

                                         In simili condizioni il gravame va respinto e l’assicurato non può essere posto al beneficio di una prestazione complementare mensile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

33.2001.74 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.07.2002 33.2001.74 — Swissrulings