RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2001.00018 ir/gm
Lugano 8 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 24 gennaio 2001 interposto da
__________
contro
la decisione del 22 gennaio 2001 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 26 febbraio 2001 della parte convenuta del seguente tenore:
" Da accertamenti effettuati tramite l'Ufficio cantonale degli stranieri, abbiamo potuto appurare che i presupposti alla base del ricorso sono venuti meno e pertanto, a istruttoria conclusa, la nostra Cassa provvederà ad emettere la decisione di prestazione complementare con relativa tabella di calcolo". (cfr. Doc. _);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 6 marzo 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici