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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2001 33.2001.1

27 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,791 mots·~19 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2001.00001   ma/tf

Lugano 27 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Armati

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2000 di

__________, rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 24 novembre 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 24 novembre 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha ridotto la prestazione complementare erogata ad __________ e __________ da fr. 271.— mensili al semplice riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria, con effetto dal 1° dicembre 2000 (doc. _).

Questa modifica è riconducibile alla rettifica del computo della pigione annua lorda nel fabbisogno vitale dell’assicurata (doc. _, Pos. 53).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore __________si è così espresso:

"  Oggetto del ricorso è il calcolo effettuato dall’ente, che ha tenuto conto solamente in parte dell’ammontare del canone di locazione. Infatti la famiglia __________ paga mensilmente CHF 1'077.— di affitto lordo equivalente a CHF 12'924.— mentre nel calcolo della PC è stato tenuto conto solamente di CHF 8'616.--. Questa circostanza ha provocato la perdita della complementare. Richiediamo quindi che il calcolo venga effettuato sull’effettivo esborso per il canone di locazione.

Chiediamo di essere sentiti." (doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 25 gennaio 2001 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con le seguenti motivazioni:

"  Con richiesta inoltrata in data 24 ottobre 2000, pervenutaci per il tramite dell'Agenzia comunale AVS di __________, i coniugi __________ chiedevano l'adeguamento della prestazione complementare a seguito dell'aumento del canone di locazione.

Dalla comunicazione trasmessaci dal comune di __________, unitamente al nuovo contratto di locazione, rileviamo che nell'appartamento dei coniugi __________ vive anche il figlio, signor __________ (__________1962).

In considerazione di ciò la resistente ha provveduto al riesame della pratica rettificando l'ammontare dell'affitto da fr. 12'360.-- a fr. 8'616.-- come previsto dall'art. 16c OPC.

In sede ricorsuale la resistente ha tuttavia voluto approfondire la fattispecie chiedendo al comune di __________ una conferma del domicilio del figlio __________.

Con comunicazione del 18 gennaio 2001 il controllo abitanti del comune di __________ ci dichiara che nell'appartamento dei coniugi __________ vive anche il figlio __________ dal 20 settembre 1999.

Per quanto attiene la deduzione della pigione per appartamenti affittati in comune la cifra 3023 delle direttive sulle prestazioni complementari  all'AVS e AI (DPC) stabilisce:

"Se degli appartamenti o delle case familiari sono affittati in comune da più persone, l'ammontare dell'affitto (spese accessorie incluse) che può essere considerato come deduzione per il calcolo PC annuo deve essere ripartito in parti uguali tra le persone interessate. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato".

Nel caso concreto si chiede che la pigione sia considerata sull'effettivo esborso annuo previsto per il canone di locazione (fr. 12'924.--).

La resistente non può evidentemente aderire alla richiesta ricorsuale in quanto le direttive non fanno dipendere il riconoscimento totale delle spese di alloggio a carico del locatario bensì dal numero delle persone che beneficiano della prestazione complementare. Nel caso in esame solamente per i coniugi __________.

L'importo di fr. 8'616.-- (2/3 di fr. 12'364.--) deve quindi, senza alcun dubbio, essere riconfermato.

Visto quanto precede e considerato come la decisione impugnata risulti corretta e conforme alle vigenti disposizioni legali in materia di PC si chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata."

                               1.4.   Con scritto 8 febbraio 2001 (doc. _), la ricorrente ha ancora osservato che:

"  (…)

La Cassa di Compensazione ha rifiutato la concessione della complementare in quanto a seguito di una revisione del calcolo tiene in considerazione unicamente 2/3 del costo della locazione.

Questa rettifica è effettuata in applicazione della norma dell'OPC - AVS/AI art. 16C.

Bisogna comunque considerare quanto segue:

a) I signori __________ e __________ abitano da molti anni nello stesso

appartamento per cui il fatto che il figlio __________ sia venuto ad abitare presso i genitori non ha influito sul costo del canone locativo.

b) Il signor __________ abita presso i genitori per motivi finanziari. Reduce da procedure esecutive si trova infatti in uno stato di sovraindebitamento senza un reddito che gli permetta di sostenere un'economia domestica propria.

    In questo contesto i genitori, in virtù delle disposizioni del codice civile art. 328 cpv. 1, sono obbligati per legge a soccorrersi vicendevolmente.

    E' innegabile che il signor __________, senza questo aiuto cadrebbe nel bisogno.

c) L'art. 16c dell'OPC - AVS/AI non è applicabile alla situazione in esame in quanto questa terza persona è impossibilitata a contribuire al costo della locazione e i genitori, signori __________ e __________ sono invece tenuti a prestargli assistenza.

    L'articolo in questione va evidentemente applicato solamente in caso di volontaria convivenza con terzi.

Si richiede quindi l'accoglimento del ricorso del 29.12.2000.

Chiediamo di essere sentiti."

                               1.5.   Invitata a prendere posizione sullo scritto testé citato (cfr. consid. 1.4.), il 13 febbraio 2001 la Cassa si è integralmente riconfermata nella risposta di causa (doc. _).

Questa documentazione è stata trasmessa alla ricorrente per conoscenza (doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   La prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. Trans. all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF, RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.2.   Per l’art. 2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.

                               2.3.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."

                                         Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290              franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

                                         Dal 1 gennaio 1999 l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a fr. 16’460 per persone sole, fr. 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5'755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

                                         A norma dell'art. 3b cpv. 3 LPC

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

"  a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di            un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole    e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o                               danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo                proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é     computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi    dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é                                 interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

  d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f.  gli assegni familiari

  g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.4.   La presente lite verte sull’ammontare della deduzione della pigione lorda annua computabile nel fabbisogno vitale dell’assicurata.

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio alla delega legislativa summenzionata, il Cantone Ticino ha applicato, per la pigione, le medesime deduzioni (cfr. Decreto esecutivo cantonale concernente le LPC all’AVS/AI del 18 novembre 1998).

                                         Secondo l’art. 16c OPC, entrato in vigore il 1. gennaio 1998

"  Quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).

Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali” (cpv. 2)

In una recente sentenza del 3 gennaio 2001 in re A pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica. Secondo l’Alta corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locatizio è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 Marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).

                               2.5.   Questa regola generale soffre tuttavia delle eccezioni, segnatamente allorché una persona occupa la maggior parte dei locali oppure quando l’abitazione comune si fonda su un dovere giuridico o morale (cfr. DTF 105 V 272, E. Carigiet/U. Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; cfr. pure Rumo – Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenund Invalidenversicherung in: E. Murer und H – U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag.80).

Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 in re G (P 56/00) il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

"   (…) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.”

                               2.6.   Nel caso di specie, dagli atti dell’incarto si evince che in data 24 ottobre 2000 la ricorrente ha chiesto un adeguamento della PC a seguito dell’aumento del canone locatizio. In quella circostanza la Cassa è venuta a conoscenza del fatto che dal 20 settembre 1999 (cfr. certificato comunale del 18 gennaio 2001 agli atti dell’amministrazione) insieme ai coniugi __________ risiedeva pure il figlio __________ nato nel 1962. L’amministrazione ha così provveduto alla riduzione della PC erogata ai ricorrenti da fr. 271.-- mensili al riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria, conteggiando le spese a titolo di pigione in ragione di 2/3 dell’esborso effettivo.

Con il ricorso l’assicurata censura questa modalità di calcolo e postula il riconoscimento del costo effettivo della pigione per un importo pari a fr. 12'924.— annui. In particolare, ella rileva che il figlio __________, alla cui assistenza i ricorrenti sarebbero tenuti in virtù dell’art. 328 cpv. 1 CCS, abita presso i genitori solo per motivi finanziari, non potendo permettersi un’economia domestica propria. La Cassa, dal canto suo, sostiene che ai fini del calcolo della PC le spese di alloggio devono essere poste a carico unicamente delle persone che beneficiano della medesima, in casu i coniugi __________ (doc. _).

                               2.7.   Contestualmente all’obbligo d’assistenza tra parenti, nella sua giurisprudenza in materia di prestazioni complementari, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che appare inconcepibile che qualcuno abbandoni tutta la sua sostanza al punto di cadere nello stato di bisogno. A tale riguardo, l’Alta Corte ha ricordato che nell’ambito del diritto civile un eventuale onere d’assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell’art. 328 e seg. CCS, non può costringere quest’ultimi all’indigenza, essendo tale onere esigibile solo compatibilmente alle condizioni economiche degli obbligati (cfr. art. 329 cpv. 1 CCS). Dunque, nel caso che era chiamato a giudicare il TFA ha concluso che il provvedere al sostegno di un parente prossimo oltre i limiti prescritti dall’art. 329 cpv. 1 CCS, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d’indigenza di colui che si è assunto tale obbligo è pur sempre configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o parte di essa (cfr. STFA dell’8 luglio 1993 in re UFAS /S pubblicata in RDAT I/1994, pag. 188 e seg.). Infine va rilevato che, per manifesta e vincolante volontà del legislatore, gli aiuti forniti da un interessato a una prestazione complementare a favore del figlio sulla base dell’obbligo d’assistenza tra parenti ex art. 328 CCS non possono essere dedotti (cfr. RCC 1989, pag. 351).

                               2.8.   In concreto, poiché __________ vive insieme ai genitori a far tempo dal 20 settembre 1999 per motivi meramente finanziari (cfr. consid. 1.2. e 1.4.) e la presente fattispecie non rappresenta un caso speciale per cui la pigione non debba essere divisa secondo le condizioni reali (cfr. consid. 2.5., 2.6., e 2.7.), a giusta ragione la Cassa ha ridotto l'importo computabile a titolo di pigione annua (doc. _, pos 53) conformemente all’art. 16c OPC.

                                         A giudizio della scrivente Corte, infatti, la coabitazione non si fonda su un dovere giuridico della ricorrente, segnatamente sull’obbligo di prestare assistenza al figlio (cfr. art. 328 e seg. CCS). In effetti, richiamata la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7.), è inammissibile che __________ e __________ cadano, a loro volta, nel bisogno e si vedano costretti a richiedere la prestazione complementare – che mira precipuamente a garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" – per aiutare il figlio bisognoso, essendo tale onere esigibile solo compatibilmente alle condizioni economiche degli obbligati (cfr. art. 329 cpv. 1 CCS).

In concreto, la coabitazione dei membri della famiglia non si fonda su un dovere morale della ricorrente, a differenza del caso giudicato dal TFA (cfr. consid. 2.5) e che rappresenta parimenti un’eccezione alla regola generale sopra esposta (consid. 2.4., 2.5. e 2.8.). __________, come detto, risiede nell’appartamento dei genitori soltanto per ragioni finanziarie. Ciò non basta per computare la pigione complessiva nel calcolo del fabbisogno della ricorrente.

Il TFA, che in DTF 105 V 271 ha ammesso l’esistenza di un tale obbligo nel caso di un infermiere che divideva l’appartamento con un’anziana signora alla quale gratuitamente prestava tutte le cure necessarie alla di lei sopravvivenza in difetto di che la beneficiaria di PC avrebbe dovuto essere necessariamente ricoverata in una casa di cura, ha più volte ribadito che simili eccezioni devono essere ammesse con estrema prudenza per evitare il pericolo di gravi abusi (cfr. DTF 105 V 271, STFA non pubblicata del 19 gennaio 2001 nella causa W, consid. 2b [P 26/00]). Manifestamente l'ospitalità offerta ad un figlio, anche in difficoltà economiche o per motivi finanziari, non adempie ai requisiti di sevenità e rigore imposti dalla citata giurisprudenza.

                                         Il figlio della ricorrente può provvedere a se stesso rispettivamente potrà - semmai fare capo ai necessari servizi sociali, non può invece essere ammesso il dovere morale - nel caso concreto - per comupare interamente la pigione nel calcolo di PC di __________.

In simili circostanze, la censura della ricorrente è quindi infondata.

                               2.9.   Con il ricorso l’assicurata chiede pure di essere sentita.

                                         Al proposito, questo TCA deve innanzitutto rilevare che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 in re A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'audizione della ricorrente.

                             2.10.   In simili circostanze, il TCA non può che respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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