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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.10.2000 33.2000.26

4 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,570 mots·~18 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 33.2000.00026   rs/nh

Lugano 4 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 13 marzo 2000 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di prestazioni complementari

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurata è titolare di un diritto di usufrutto sulla quota di proprietà per piani appartenente alla nipote, __________, relativa al fondo base part. N. __________RFD di __________ (cfr. rogito 20.5.1997 agli atti dell'amministrazione, Doc. _). L'usufrutto è stato iscritto a registro fondiario il 30 maggio 1997.

                               1.2.   Con decisione 13 marzo 2000, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/PG (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita di vecchiaia dell'AVS. Secondo l'amministrazione i redditi superano il limite di reddito previsto dalla LPC.

                                         Nei dettagli il calcolo è il seguente:

"  FABBISOGNO

---------------------------

           FABBISOGNO VITALE (LIMITE DI REDDITO)       16460

           Contributo fisso ass. malattia                                    2976

35       Interessi ipotecari e altri interessi passivi                  5400

36       Spese di manutenzione fabbricati

           (sec. legge tributaria)                                                 1800

53       Pigione annua lorda                                                   8800

                                (1)     TOTALE FABBISOGNO                      35516

--------------------------------------------------------------------------------------------

SOSTANZA

----------------------

41       Deposito a risparmio e contanti                                4160

46.01  Altri fattori della sostanza

           (auto e suppellettili)                                                    1000

                                                                                         ----------

           Sostanza netta                                                          5160

           parte della sostanza non computabile                    25000 -

                                (2)     SOSTANZA COMPUTABILE            0

--------------------------------------------------------------------------------------------

REDDITO  PRIVILEGIATO

-----------------------------------------

           Non è stato dichiarato alcun elemento

           (per i vari elementi del reddito vedi allegato)

--------------------------------------------------------------------------------------------

REDDITO  NON PRIVILEGIATO

------------------------------------------------

25       Rendite e pensioni di ogni specie

           (escluse AVS e AI)                                                     6696

27       Rendite AVS e AI, senza AGI                                  23544

29       Intresse da deposito a risparmio, titoli, ecc.                 54

30       Usufrutto, vitalizio, altre conv. analoghe

           diritto di abitazione                                                     7200

                                                                                         ----------

                                (4)     TOTALE REDDITI                                37494

--------------------------------------------------------------------------------------------

CALCOLO  DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE (PC)

----------------------------------------------------------------------------------------

PC calcolata           __________ (1)  -                            __________ (4)                   0

Dedotto sussidio cantonale assicurazione malattia                             0-

                                                                                                  ------------

PC annua                                                                                             0

PC mensile dal 01.02.2000 (1/12 della PC annua)                             0

                                                                                                  ======"

(Doc. _)

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l'erogazione di una PC ed ha evidenziato che:

"  Contro tale decisione insorge la ricorrente in quanto tale affermazione non corrisponderebbe alla reale situazione finan­ziaria dell'assicurata.

Secondo i calcoli allestiti dalla ricorrente, e suffragati dai do­cumenti allestiti dalla Cassa AVS del Comune di __________ (doc. _) occorre dedurre un onere mensile di fr. 700.‑‑, somma che l'usufruttuaria deve versare mensilmente alla proprie­taria dell'immobile.

L'importo di fr. 8'400.‑‑ va pertanto inserito nel calcolo alle­stito dalla Cassa AVS/AI.

Il risultato riduce l'importo annuo del reddito conseguito,

facendo beneficiare la ricorrente della rendita complemen­tare."

(cfr. Doc. _).

                               1.4.   Con risposta 19 giugno 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni:

"1.    in data 4 ottobre 1996, con atto notarile dell'avv. __________, la comunione ereditaria fu __________ procedeva allo scioglimento della stessa con l'attribuzione di beni in proprietà esclusiva;

 2.    al p.to 2 e 3 dello stesso documento si evince inoltre che la ricorrente Signora __________ ha rinunciato alla propria quota parte in favore dei nipoti, Signori __________ e __________ e che la stessa è pertanto estromessa dalla Comunione Ereditaria.

      I nuovi comproprietari subentrano quali nuovi debitori solidali nel debito ipotecario, garantito da una cartella ipotecaria di nominali fr. 150'000.

In considerazione a quanto precede mal si comprendono i motivi per i quali i nuovi comproprietari hanno portato a richiedere il pagamento degli oneri ipotecari, richiesti dalla Banca __________, direttamente alla ricorrente come indicato nella lettera del 7 giugno 2000 del patrocinatore.

In sede ricorsuale la resistente ha quindi rieseminato il calcolo notificato e alla luce dei considerandi precedenti la ritiene doveroso modificare il calcolo come segue:

FABBISOGNO

Limite di reddito                                               16'460.-

Contributo fisso assicurazione malattia            2'976.-

Spese di manutenzione fabbricati                     1'800.­-

Pigione annua lorda                                           8'880.-­

Totale fabbisogno                                         30'116.‑

SOSTANZA

Deposito a risparmio e contanti                         4'160.­-

Altri fattori della sostanza                                   1'000.-­

Sostanza netta                                                   5'160.­-

Parte della sostanza non computabile            25'000.­-

Sostanza computabile                                        ----.-

REDDITO NON PRIVILEGIATO

Rendite e pensioni di ogni specie                      6'696.­-

Rendita AVS                                                     23'544.-­

Interesse da deposito a risparmio                          54.­-

Usufrutto                                                             7'200.-­

Totale redditi                                                 37'494.‑

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE

Totale fabbisogno:                                            30'116.‑

Totale redditi:                                                    37'494.‑

PC di diritto                                                          ----.-

Con il nuovo calcolo rettificato la prestazione complementare risulta sempre respinta ma il superamento del limite di reddito passa dai precedenti fr. 1'978.‑ agli attuali fr. 7378.‑."

(cfr. Doc. _)

                               1.5.   Il TCA in corso di istruttoria ha richiesto l'estratto del Registro fondiario relativo alla part. __________RFD di __________ e alle due quote di proprietà per piani costituite sulla medesima.

                                         in diritto

                                         In ordine

                                         La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito                     

                               2.1.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare a __________, in particolare tramite l'inserimento dell'importo di fr. 8'400.-- a titolo di oneri ipotecari nel computo del fabbisogno dell'assicurata.

                               2.2.   Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).

                               2.3.   In virtù dell'art. 2a LPC hanno tra l'altro diritto alla prestazione complementare le persone anziane che:

"  a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS"

                               2.4.   Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi" (cpv. 1).

                               2.5.   Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

  a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del           fabbisogno vitale, per anno:

  1. per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460             franchi;

  2. per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690                             franchi;

  3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli                  dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630          franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la                                                     totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi                      ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia" (cpv. 3)

                               2.6.   Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                               2.7.   Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).

                                         Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 100).

                                         Da ciò emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario va computato.

                                         Giusta le direttive 25 marzo 1969 dell'AFC e la circolare 15 gennaio 1995 (n.15) dell'ACC il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto, il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.

                                         Secondo la circolare del 15 gennaio 1995 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 6/2 del 24 marzo 1987: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)".

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore dopo il 1. gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra il 1. gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1. gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione della dichiarazione d’imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

                                         In ogni caso, secondo la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).

                                         Nella presente fattispecie, dalla notifica di tassazione 1999/2000 (cfr. atti dell'amministrazione, Doc. _) si evince che il valore locativo dell'usufrutto corrisponde a fr. 7'200.--, come d'altro canto giustamente ritenuto dalla Cassa nella decisione impugnata. Tale valore, la cui computazione nel calcolo delle PC non è contestata, è essenziale per la valutazione di determinate poste del fabbisogno.

                               2.8.   Per quanto concerne il calcolo del fabbisogno dell'assicurata, va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).

                                         Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposi­tion du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base alla circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

                                         Di conseguenza, nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1975, anno in cui l'ex-marito decise di alzare la casa materna di un piano (cfr. lettera 29.8.1998 della signora __________, agli atti dell'amministrazione, Doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati fr. 1’800 (25% del valore locativo).

                                         Tale importo è stato peraltro applicato dalla Cassa nel suo calcolo (cfr. consid. 1.2.).

                               2.9.   La ricorrente ha chiesto che vengano riconosciuti, a titolo di deduzione, gli interessi ipotecari relativi ai debiti garantiti da cartelle ipotecarie costituite sul fondo di cui usufruisce.

                                         L'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile.

                                         Gli ammortamenti non possono invece essere dedotti (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 3007; Carigiet, op. cit., pag.90).

                                         Visto che nel caso di un fondo sul quale gravano sia il diritto di proprietà che quello di usufrutto i redditi vengono computati all’usufruttuario (cfr. art. 12 OPC; art. 745 cpv. 2; 755; 756; 757; 758 CCS) appare giustificato riconoscere la deduzione degli interessi ipotecari, così come le spese di manutenzione dei fabbricati, a quest’ultimo.

                                         Ciò è pure giustificato dal fatto che secondo l’art. 765 cpv. 1 CCS gli interessi sui debiti del proprietario garantiti dall’oggetto dell’usufrutto sono sopportate dall’usufruttuario. Secondo la dottrina infatti compete all’usufruttuario il reddito netto dell’usufrutto (Meyer- Hayoz, Schweizerisches Privatrecht VI/1, Basilea Stoccarda 1977, p. 618). Anche da un punto di vista fiscale (cfr. art. 20 lett.b e 40 LT) l’usufruttuario viene imposto sulla sostanza e sul reddito relativo all’usufrutto, di conseguenza secondo la Camera di diritto tributario (sentenza del 21 giugno 1993 in re M. S) a lui devono applicarsi tutte le norme legislative che concernono la deduzione dei debiti in relazione con l’imposta sulla sostanza. Lo stesso deve valere per le deduzioni concesse sul reddito.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni proprio in una sentenza riguardante il Canton Ticino del 24 novembre 1997 nella causa  B.-S.M. ha osservato che la dottrina precisa che l'usufruttuario, salvo convenzione contraria, deve sopportare i soli interessi dei debiti che già gravano il bene oggetto dell'usufrutto al momento della sua costituzione (cfr. Leemann, in Berner Kommentar, n. 5 ad art. 765 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, n. 2449).

                                         Nel caso di specie dall'estratto del RF si evince che le due cartelle ipotecarie che gravano il fondo di cui usufruisce l'assicurata sono state iscritte prima della costituzione dell'usufrutto (cfr. rogito 20.5.1997, agli atti dell'amministrazione, Doc. _), più precisamente il 3 marzo 1975 e il 14 gennaio 1997. Dal momento che dai conteggi della Banca __________ (cfr. atti dell'amministrazione, Doc. _) emerge l'esistenza dei due debiti menzionati dall'assicurata e garantiti dai pegni immobiliari (cfr. lettera della signora __________ 29.8.1998, Doc. _), occorre concludere che pure tali debiti sono stati contratti prima della concessione dell'usufrutto.

                                         I relativi interessi ipotecari devono, pertanto, essere tenuti conto nel calcolo del fabbisogno, a differenza di quanto sostenuto dalla Cassa nella risposta del 19 giugno 2000.

                                         Gli atti fiscali a proposito del computo delle deduzioni relative al reddito della sostanza indicano l'importo di fr. 8'831.-- (cfr. notifica tassazione 1999/2000, Doc. _).

                                         Come sopra menzionato gli interessi ipotecari sommati alle spese di manutenzione dei fabbricati non possono, tuttavia, eccedere il ricavo lordo dell'immobile, in casu corrispondente al valore locativo dell'usufrutto.

                                         L'assicurata deve far fronte semestralmente al pagamento di

                                         fr. 1'187.50 e di fr. 2'550.-- a titolo di interessi ipotecari (cfr. conteggi __________, Doc. _) per un totale di fr. 3'737.50. Va notato che la banca procede automaticamente a dividere tra i due nipoti il totale degli interessi dovuti sul debito. L'assicurata, usufruendo unicamente della parte di proprietà per piani di proprietà della nipote, corrispondente alla quota di 500/1000 (cfr. rogito 4 ottobre 1996 concernente la costituzione di PPP, Doc. _) deve sopportare solo la metà degli interessi ipotecari maturati. Essi corrispondono annualmente a fr. 7'475.--, pari a circa fr. 623.-- mensili.

                                         Dagli atti di causa si evince che l'assicurata versa mensilmente alla Banca __________ la somma di fr. 700.--. Essi sono comprensivi dell'ammortamento di uno dei due debiti (cfr. Formulario per la richiesta della PC, Doc. _ e allegati). Tuttavia, sulla base della dottrina e delle Direttive UFAS, la parte relativa all'ammortamento non può essere considerata.

                                         La somma degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione dei fabbricati è, dunque, di fr. 9'275.-- (fr. 7'475.-- + fr. 1'800.--, cfr. consid. 2.8). Tale importo è superiore al valore locativo dell'usufrutto di fr. 7'200.--, dunque ai fini del calcolo delle PC deve essere considerato solo quest'ultimo, di cui solo fr. 5'400.-- concernono gli interessi ipotecari.

                                         Gli importi calcolati dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. consid. 1.2.) risultano corretti e, dunque, non prestano il fianco a critiche.

                             2.10.   Va, inoltre, osservato, che la pigione è riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto di domicilio nell'abitazione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87).

                                         Giusta l'art. 16a LPC:

"  nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv. 1).

Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano (cpv. 2).

L'ammontare annuo del forfait è di 1'680 franchi" (cpv. 3)

                                         Sulla base di quest'ultimo capoverso, dunque, oltre al valore locativo dell'immobile, possono essere riconosciute spese al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dai Cantoni per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr.13'800.-- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, op. cit. pag. 87).

                                         In casu, pertanto, l'importo di fr. 8'880.-- di cui ha tenuto conto la Cassa (cfr. consid. 1.2.) appare corretto. Esso, infatti, corrisponde alla somma di fr. 7'200.--, equivalenti al valore locativo dell'usufrutto, e di fr. 1'680.--, relativi al forfait per le spese accessorie. Dal momento che tale ammontare non eccede l'importo massimo per le spese di pigione, pari a fr. 12'000.--, esso è stato inserito totalmente nel conteggio.

                             2.11.   Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa nella decisione oggetto del ricorso a questo Tribunale (cfr. consid. 1.2.) non può essere censurato. Per contro, come già rilevato, quanto sostenuto dalla medesima nella risposta (cfr. consid. 1.4.) non trova alcun fondamento giuridico.

                                         Di conseguenza la decisione 13 marzo 2000 della Cassa, la quale ha negato all'assicurata l'erogazione della PC in quanto i redditi superano il fabbisogno, deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

33.2000.26 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.10.2000 33.2000.26 — Swissrulings