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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2025 32.2025.56

14 novembre 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,730 mots·~24 min·5

Résumé

Prima domanda di rendita d'invalidità respinta. Conferma della perizia psichiatrica. Non necessaria valutazione neuropsichiatrica. Conferma del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.56   BS

Lugano 14 novembre 2025        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2025 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 20 maggio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 19 ottobre 2004, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1988, il diritto a provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita n. 387 OIC (doc. 11; salvo diversa indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

                                  A seguito della domanda di prestazioni AI per adulti presentata il 6 giugno 2008, con decisione del 14 ottobre 2008 l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto alla rendita e a provvedimenti professionali (doc. 34).

                                  Nel settembre 2011, l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Con comunicazione del 26 settembre 2011 (doc. 50) l’Ufficio AI gli ha concesso l’aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI. Nell’ambito di tale misura, egli è stato inserito in un percorso professionale — non portato a termine a seguito di rinuncia da parte dell’interessato (cfr. e-mail del 12 marzo 2012, pag. 217, doc. 50) — e gli è stata offerta la possibilità di sostenere colloqui di lavoro presso una ditta di traslochi e una di pittura edile (doc. 67). L’iter relativo all’aiuto al collocamento si è concluso il 13 luglio 2012 (doc. 70).

                                  In occasione dell’esame di una successiva domanda di prestazioni, presentata nell’ottobre 2015, e dopo aver acquisito i certificati degli psichiatri curanti, sulla base della valutazione effettuata dal Servizio Medico Regionale (SMR), con decisione del 27 febbraio 2017 l’Ufficio AI ha respinto la domanda (doc. 107). L’amministrazione aveva riconosciuto un’inabilità lavorativa totale nell’attività abituale di pittore-imbianchino (esercitata dal settembre 2010 al febbraio 2012), a causa delle limitazioni connesse all’epilessia generalizzata che impedivano lo svolgimento di mansioni in altezza. Aveva tuttavia constatato una piena capacità lavorativa in attività semplici, leggere e ripetitive, determinando — sulla base della valutazione del Servizio Integrazione Professionale (SIP) — un grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. 109).

                                  Contro tale decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso.              Esaminata la nuova documentazione prodotta dal ricorrente, l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno disporre una perizia psichiatrica, eventualmente integrata da accertamenti neuropsicologici o da altri esami specialistici, al fine di verificare un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Accogliendo la richiesta formulata dall’amministrazione in sede di risposta — volta al rinvio degli atti per l’esecuzione dei predetti accertamenti —, con sentenza del 22 marzo 2024 (inc. 32.2024.8), il Vicepresidente del TCA ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 27 febbraio 2017 e rinviato gli atti all’amministrazione per l’espletamento della perizia e la successiva emanazione di una nuova decisione.

                          1.2.  Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha disposto una perizia psichiatrica presso il __________ (doc. 134 e 15).

                                  Con rapporto del 5 febbraio 2025, i periti dr. med. __________ e dott. __________ (per la parte neuropsicologica) hanno concluso per un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguata (doc. 191).

                                  Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione del 20 maggio 2025, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurato un grado d’invalidità non pensionabile (37%).

                          1.3.  Contro suddetta decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto, chiedendone l’annullamento. Egli lamenta, in particolare, che l’Ufficio AI non abbia proceduto ad una valutazione neurologica e neuropsicologica, nonostante tale accertamento fosse stato espressamente proposto dal perito psichiatra.

                          1.4.  Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Sulla base della valutazione del 15 luglio 2025 del dr. med. Prolo, psichiatra del SMR, l’amministrazione ritiene non necessario procedere ad accertamenti neurologici e neuropsicologici.

                          1.5.  Con scritto del 21 agosto 2025, il ricorrente ha ribadito integralmente la richiesta ricorsuale.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                  nel merito

                          2.2.  Oggetto del contendere è sapere il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

                                  La cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

                                  In concreto, l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto nel novembre 2022 ossia scaduto l’anno di attesa iniziato a decorrere nel novembre 2021. Ne consegue che applicabili sono le disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2022.

                          2.3.  Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

                                  a.  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

                                  b.  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e

                                  c.  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

                                  In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                  Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                                  Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

                                  La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

                          2.4.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                  Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

                                  Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                  Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

                                  Va infine, ricordato che nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito  che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

                          2.5.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                          2.6.  Nel caso in esame, dopo il rinvio degli atti disposto con STCA 32.2024.8 del 22 marzo 2024, l’Ufficio AI ha commissionato una perizia psichiatrica a cura del __________. Con rapporto del 5 febbraio 2025, i periti dr. med. __________ e dott. __________ (per la parte neuropsicologica), diagnosticata una sindrome da dipendenza attività da più sostanze (THC e cocaina) (F19.24) e disturbo antisociale di personalità (F60.2), hanno concluso per un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguate (doc. 191). Con annotazioni 20 febbraio 2025 il dr. med. __________, psichiatrica presso il SMR, ha fatto propria la perizia valutando un’incapacità lavorativa del 30% in attività adeguate dal mese di novembre 2021 (doc. 193).

                                  Il ricorrente non contesta la perizia psichiatrica – del resto esaustiva, dettagliata e priva di contraddizioni – ma piuttosto che l’Ufficio AI non abbia disposto una valutazione neurologica e neuropsicologica, nonostante tale accertamento fosse stato espressamente proposto dal perito psichiatra.

                                  In effetti, il perito psichiatrica ha riscontrato che l’assicurato soffre di epilessia mioclonica giovanile (sindrome di Janz), una forma di epilessia che però sembra ben controllata dai farmaci (acido valproico). Anche se la terapia funziona e non sembra influire negativamente sulla persona, continua il dr. med. __________, questa sindrome può essere associata a difficoltà neuropsicologiche, cioè problemi nelle funzioni mentali come il controllo degli impulsi, l’organizzazione, la pianificazione e il comportamento sociale. Per questo motivo egli ha ritenuto opportuno ricorrere ad una valutazione neuropsicologica, per capire se tali difficoltà fossero presenti anche nel caso specifico. Il perito rimarca inoltre che una simile valutazione non è stata tuttavia completata, perché nei test preliminari sono emersi risultati non attendibili (non avendo dato l’assicurato sufficiente disposizione ad affrontare tali test, n.d.r.) e quindi non si poteva proseguire con ulteriori esami (perizia pag. 28; pag.656 dossier AI).

                                  Infine, al punto no. 8.1 della perizia, il perito psichiatra ha poi evidenziato (sottolineatura del redattore):

" Qualora fosse ritenuto dal SMR di procedere ad una valutazione neurologica e neuropsicologica e la stessa riscontrasse deficit nelle funzioni responsabili di deficit di esecutivi con ripercussione sul funzionamento sociale, del rispetto delle regole o del controllo dell'impulso, le limitazioni derivanti andrebbero integrate con la disabilità psichiatrica, essendo esse stesse potenzialmente alla base degli aspetti antisociali e della dipendenza riscontrate nella presente perizia. Differente è se eventuali deficit neuropsicologici fossero responsabili di altre disabilità cognitive che non sono emerse né sono state considerate all'attuale valutazione peritale, vista la non validità emersa sia alla valutazione del Dott. __________ che allo IOP-M” (perizia pag. 45; dossier pag. 671).

                                  Certo, che, come visto, il perito non ha escluso l’eventualità – qualora il SMR ritenesse di eseguire una valutazione neurologica e neuropsicologica – di deficit delle funzioni esecutive che influenzano il comportamento sociale, il controllo degli impulsi o il rispetto delle regole (che comunque dovrebbero essere considerati parte della disabilità psichiatrica), come pure di eventuali deficit cognitivi non emersi nell’attuale perizia.

                                  Tuttavia, come verrà esposto di seguito, l’Ufficio AI ha legittimamente reputato non necessaria un’altra valutazione neurologica e/o neuropsichiatrica.

                                  Relativizzando la portata dell’epilessia, nelle annotazioni 15 luglio 2025 allegata alla risposta di causa, il già citato dr. med. __________, ha ben evidenziato (sottolineatura del redattore):

"  A sostegno della presa di posizione SMR espressa con rapporto del 20.02.2025, riporto il punto 4.4 della perizia psichiatrica restituita il 05.02.2025, in cui il perito Dr. __________ afferma in modo chiaro ed esplicito: Sebbene l'assicurato affermi che una crisi epilettica potrebbe colpirlo da un momento all'altro tanto che porta anche gli occhiali da sole per evitare la potenziale foto stimolazione ed assumere continuativamente da 20 anni la terapia che continuerebbe a dargli problemi, avrebbe una moto da pista, avrebbe assunto plurime sostanze anche in modo massiccio per anni senza particolare interferenza con la suddetta terapia. Colpisce poi come l'assicurato sottolinei che è molto attento ad evitare flash luminosi (per cui porta sempre occhiali da sole) ed a non assumere altri farmaci che potrebbero interferire con l'epilessia, ma contemporaneamente non sembra tenere conto di altri fattori potenzialmente precipitanti quali l'assunzione di alcool e sostanze, la deprivazione di sonno.”

                                  Inoltre, nelle medesime annotazioni lo psichiatra del SMR, nell’evidenziare la scarsa collaborazione dell’assicurato e l’inattendibilità delle sue risposte ai test, ha riportato le conclusioni del neuropsicologo dott. __________ (sottolineature del redattore):

"  Non è stato possibile eseguire un esame neuropsicologico dettagliato a causa della non sufficiente disposizione dell’assicurato ad affrontare i test in modo attendibile. A rimarcare l’inattendibilità del QI di 49 vi è anche l’analisi dell’intera batteria di test somministrata dalla psicologa __________ nel 2023. Alcuni di questi test sono inapplicabili a soggetti affetti da ritardo mentale, in particolar modo la Anger Rumination Scale e il Millon Clinical Multiaxial Inventory. Si tratta, infatti, di questionari che il soggetto deve compilare in autonomia, composti in totale da 190 affermazioni che richiedono adeguate capacità di concentrazione e comprensione, come ci si attenderebbe da una persona di intelligenza media. Individui con ritardo mentale non dovrebbero essere sottoposti a questo tipo di questionari, poiché la loro disabilità intellettiva limita le capacità di comprensione e porta a risultati inattendibili. L’assicurato, nel 2023, si è invece mostrato in grado di compilare i questionari e di fornire risultati giudicati attendibili dalla stessa psicologa __________ e dal Dr. __________. Sulla base di tali elementi, oltre che di un precedente QI di 86, il valore intellettivo di 49 avrebbe dovuto essere giudicato come non veritiero, ovvero non corrispondente alle reali capacità dell’assicurato.”

                                         Per questi motivi, questo Giudice può far proprie le conclusioni del SMR, ossia che non vi è alcuna documentazione medica attendibile agli atti che testimonia un probabile deficit neurologico e/o neuropsicologico influente sulla capacità lavorativa. Né del resto in questa sede il ricorrente ha fornito il benché minimo indizio in tal senso. A questo proposito, in DTF 145 V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti devono essere accertati d’ufficio dall’autorità (art. 43 LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.

                                  Visto quanto sopra, non è pertanto necessario procedere ad una valutazione neuorologica e/o neuropsicologia. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                          2.7.  In merito alla valutazione economica, rimasta incontestata, va fatto presente quanto segue.

                                  Con rapporto 24 marzo 2025 il consulente in integrazione professionale, dopo aver individuato - sulla base degli atti medici - attività esigibili adeguate senza previa riformazione, ha concluso che affinché l’assicurato possa accedere ad eventuali provvedimenti professionali sia necessario che intraprenda prioritariamente un percorso comunitario contro la tossicodipendenza e, una volta raggiunta un’astinenza stabile, sia dimostrata la capacità di rispettare impegni e accordi, per poi acquisire una reale motivazione al reinserimento professionale (doc. 195).

                                  Successivamente, in assenza di dati salariali concreti, per determinare il reddito da valido rettamente l’Ufficio AI ha utilizzato i salari statistici federali (RSS tabella TA1, settore maschile, attività semplici e ripetitive) definendo in tal modo un salario annuo da valido di fr. 67'485,70.

                                  Al fine di definire il reddito da invalido, l’amministrazione, sempre utilizzando le succitate fonti statistiche, ha tenuto conto di un’inabilità del 30% e riconosciuto una riduzione di reddito del 10% per giungere ad un importo di fr. 42'969,35.

                                  Dal raffronto dei redditi risulta un grado d’invalidità del 37% non sufficiente per riconoscere una rendita d’invalidità.

                                  Ne consegue che l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.

                                  Confermata quindi la decisione impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.

                          2.8.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2025 32.2025.56 — Swissrulings