Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2026 32.2025.52

12 janvier 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,190 mots·~41 min·6

Résumé

Rendita aumentata e poi ridotta in via di revisione. Confermato il miglioramento della capacità lavorativa, successivamente al temporaneo peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato. Confermato diniego assistenza giudiziaria amministrativa, riconoscimento invece in ambito giudiziario

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.52   BS/sc

Lugano 12 gennaio 2026                 

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2025 di

RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______  

contro  

le decisioni dell’8 maggio 2025 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, classe 1968, dovendo, a seguito dei postumi di un infortunio – occorsogli nel gennaio 1989 – interrompere la propria attività di aiutante magazziniere, ha iniziato una formazione professionale quale impiegato di commercio, non portata a termine (cfr. decisioni del 7 settembre 1994 e 22 novembre 1994, doc. 71,76 e 77; salvo diversa indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

                          1.2.  Nell’aprile 2010 l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per motivi somatici. Egli ha indicato di svolgere presso il ______ le attività di vegliatore notturno per ospiti del ______ (al 50%) e di manutentore (al 50%) e presso la ______ la funzione di agente di sicurezza (al 30%) (doc. 86).

                                  Con decisione del 1° aprile 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo data una piena abilità lavorativa in attività adeguate (doc. 126).

                          1.3.  Nel mese di settembre 2021 l’assicurato ha inoltrato un’altra domanda di prestazioni (doc. 131).

                                  Acquisita dalla ______ (agente quale assicuratore perdita di guadagno malattia: in seguito ______) le perizie del dr. med. ______ e dr. med. ______, con rapporto finale del 6 marzo 2023 il Servizio medico regionale (SMR) ha ritenuto data un’abilità lavorativa residua del 50% in attività adeguate (doc. 184). Esperita una valutazione delle attività ancora esigibili da parte del Servizio integrazione professionale (SIP; cfr. rapporto 15 giugno 2023 in doc. 188), con progetto di decisione del 22 giugno 2023 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° ottobre 2021 successivamente ridotta a metà rendita (grado d’invalidità del 58%) dal 1° aprile 2023 (con versamento della rendita dal 1° marzo 2022, trattandosi di domanda tardiva) (doc. 192).

                                  Tenuto conto delle osservazioni al progetto di decisione (doc. 197 e 205), l’8 settembre 2023 l’amministrazione ha ordinato una perizia psichiatrica presso il ______, il quale con rapporto del 16 febbraio 2024 ha concluso per una capacità lavorativa sia nell’attività abituale che adeguata del 55% (riduzione di rendimento in un impiego a tempo pieno) dal gennaio 2023 (doc. 221). La perizia è stata fatta propria dal SMR con rapporto 27 febbraio 2024; (doc. 222). Dopo raffronto dei redditi, con nuovo progetto di decisione del 27 marzo 2024 l’Ufficio AI ha preavvisato il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2021, ridotta ad un grado d’invalidità del 60% dal 1° aprile 2023 con incremento al 64% a decorrere dal 1° gennaio 2024, sempre con versamento della prestazione dal 1° marzo 2022 (doc. 228).

                                  Con osservazioni del 21 maggio 2024 l’assicurato, per il tramite del suo patrocinatore (studio legale avv. RA1), contestando il progetto di decisione, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita intera e l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 235).

                                  Con rapporto del 27 giugno 2024 indirizzato all’Ufficio AI, la psichiatra curante dell’assicurato, dr.ssa med. ______, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività (doc. 239).

                                  Valutato tale rapporto, con complemento peritale del 2 luglio 2024 il ______ ha confermato la propria perizia (doc. 243). Presone atto, con annotazioni 11 luglio 2024 il SMR, in assenza di nuovi elementi di rilievo, ha confermato il precedente rapporto (doc. 244). Esaminati infine gli aspetti integrativi ed economici (cfr. rapporto del SIP del 5 dicembre 2024, doc. 252), con 3 decisioni dell’8 maggio 2025, confermando quanto preavvisato il 27 marzo 2025, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 100% dal 1° ottobre 2021, ridotta al 64% dal 1° aprile 2023 ed aumentata al 64% dal 1° gennaio 2024, sempre con versamento della prestazione dal 1° marzo 2022. Con altre 3 decisioni dello stesso giorno l’amministrazione ha erogato le relative rendite per i due figli dell’assicurato (doc. 260). Le motivazioni allegate alle decisioni sono datate 5 dicembre 2024 e indicano, tra l’altro, che l’Ufficio AI ha anche respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo (doc. 249).

                          1.4.  Contro le decisioni 8 maggio 2025, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA1, ha interposto il presente ricorso postulando in via principale il riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 1°gennaio 2023 (grado del 70% dal 1° gennaio 2023 e del 73% dal 1° gennaio 2024). In sostanza contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, in particolare la perizia psichiatra ritenendo già solo per motivi extrasomatici data un’incapacità lavorativa in tutte le attività. Censura altresì il calcolo del grado d’invalidità, come pure il diniego dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo. Postula infine l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

                          1.5.  Il 26 giugno 2025 l’assicurato ha prodotto la documentazione relativa alla domanda di assistenza giudiziaria (V).

                          1.6.  Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medico-teorica alla base delle decisioni impugnati e il calcolo delle diverse invalidità (VI).

                          1.7.  Con replica spontanea del 6 ottobre 2025 l’insorgente ha ribadito le tesi ricorsuali (XII).

                          1.8.  Con osservazioni del 16 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso, esprimendosi altresì sul nuovo rapporto datato 14 agosto 2025 della psichiatra curante (XIV).

                          1.9.  Con ulteriori osservazioni del 28 ottobre 2025 il ricorrente ha in particolare ribadito la necessità di ordinare una perizia psichiatrica. (XVI).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                          2.2.  Per quanto riguardo la tempestività del ricorso, va fatto presente che le decisioni impugnate recano la data 8 maggio 2025 (mentre le motivazioni, come visto al consid. 1.3 in fine, datano 5 dicembre 2024). L’insorgente sostiene di averle ricevute il 12 maggio 2025 (cfr. doc. B), motivo per cui il termine per ricorrere inizia il giorno feriale successivo, ossia il 13 maggio 2025 (art. 38 cpv. 1 LPGA). 

                                  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di ricezione da parte dell’assicurato della decisione contestata, poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice.

                                  Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

                                  Ritornando al caso in esame, non vi sono motivi per dubitare della versione dell’insorgente in merito alla data della notifica delle decisioni impugnate (12 maggio 2025). Ne consegue che il presente ricorso, consegnato per raccomandata all’ufficio postale l’11 maggio 2025 (cfr. estratto da track and trace) è da ritenere tempestivo poiché inoltrato nel termine per ricorrere di 30 giorni (art. 60 cpv. 1 LPGA) che scadeva il giorno stesso.

                                  nel merito

                          2.3.  Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI correttamente ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2021, ridotta al 60% dal 1° aprile 2023 (tre mesi dopo miglioramento accertato al 1° gennaio 2023) con incremento al 64% a decorrere dal 1° gennaio 2024 (applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI). L’assicurato postula una rendita intera dal 1° gennaio 2023.

                                  Oggetto dell’esame è pertanto il miglioramento della situazione valetudinaria da un grado d’incapacità lavorativa in attività adeguate del 100% al 50% fatto risalire dall’amministrazione al 1° gennaio 2023.

                                  Va qui rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

                                  In tal senso il marg. 9105 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2025) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

                                  Infine, il marg. no. 9104 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

                                  Nel caso in esame, il diritto alla rendita dell’assicurato è sorto prima del 1° gennaio 2022. Tuttavia, le modifiche di tale diritto (riduzione al 60% del grado d’invalidità e incremento al 64%) sono da far risalire dopo il mese di gennaio 2022. Tenuto inoltre conto del fatto che al momento della modifica legislativa l’assicurato (nato nel 1968) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa stato il nuovo diritto.

                          2.4.  Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

                                  a.  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;

                                  b.  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e

                                  c.  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

                                  In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                  Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

                                  Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

                                  La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

                          2.5.  Nel caso in esame, dopo aver fra l’altro raccolto dalla ______ i rapporti delle visite fiduciarie del 19 ottobre 2022 del dr. med. ______ (specialista in psichiatria) e dell’11 novembre 2022 del dr. med. ______ (specialista in medicina interna), con annotazioni del 6 marzo 2023 (doc. 184) il SMR ha posto, quali diagnosi invalidanti, una sindrome cronica cervico-dorso-brachiale bilaterale con significativa limitazione funzionale di entrambe le spalle in presenza di omartrosi a esiti infortunistici e di trattamenti ortopedici nel passato, una sindrome da disadattamento con disturbo depressivo prolungato, nonché una sindrome cervicobrachiale sinistra su stenosi foraminale C5 e C7 a sinistra e su discopatia C4/5 e C6/7. L’assicurato è stato ritenuto, globalmente e per il periodo in discussione, abile al 50% in attività adeguate.

                                  Preso atto dell’aggiornamento psichiatrico del 12 luglio 2023 redatto dal dr. med. ______ per conto della ______ e ritenuto che il peggioramento extrasomatico segnalato dalla psichiatra curante il 13 gennaio 2023 non fosse oggettivamente comprovato, con annotazioni dell’8 agosto 2023 il dr. med. ______ del SMR ha confermato la precedente valutazione del 6 marzo 2023 (doc. 203).

                                  Successivamente, a seguito dei rapporti del 26 ottobre 2023 della psichiatra curante e del 27 ottobre 2023 del medico curante, prodotti unitamente alle osservazioni al progetto di decisione del 22 giugno 2023 e entrambi concludenti per una totale incapacità lavorativa in ogni ambito (pagg. 541 e 543) l’amministrazione ha disposto l’espletamento di una perizia psichiatrica presso il ______. Con rapporto del 16 febbraio 2024 i periti, posta la diagnosi di episodio depressivo di grado lieve evoluto da disturbo dell’adattamento (ICD-10: F32.01), hanno valutato una capacità lavorativa del 55% sia nell’attività abituale sia in un’attività adeguata, a decorrere da gennaio 2023 (doc. 221). Tale perizia è stata fatta propria dal SMR con rapporto del 27 febbraio 2024 (doc. 222).

                                  Con referto del 27 giugno 2024 la psichiatra curante ha ribadito un’incapacità lavorativa totale del 100% in tutte le attività (doc. 239). Esaminato tale referto, con complemento peritale del 2 luglio 2024 il ______ ha confermato le conclusioni della propria perizia (doc. 243).

                                  In assenza di nuovi elementi di rilievo, con annotazioni dell’11 luglio 2024 lo SMR ha pertanto confermato il precedente rapporto del 27 febbraio 2024, attestando una capacità lavorativa residua del 50% (doc. 244).

                                  L’assicurato contesta in particolare la perizia psichiatrica, ritenendola parziale e non obiettiva, sostenendo che i periti non avrebbero adeguatamente preso in considerazione i referti della psichiatra e del medico curanti.

                          2.6.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

                          2.7.  Ritornando alla fattispecie in esame, questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato adeguatamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, rileva, all’esito di un’attenta analisi della documentazione medica agli atti, di non ravvisare alcun motivo per discostarsi dalle conclusioni dello SMR, il quale ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% in attività adeguate a decorrere da gennaio 2023. La documentazione presente agli atti non consente, inoltre, di mettere in dubbio tale valutazione.

                       2.7.1.  Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, correttamente lo SMR si è fondato sulla perizia del ______. Dal dettagliato rapporto del 16 febbraio 2024 emerge che i periti, dopo aver visitato l’assicurato in due occasioni (12 e 16 febbraio 2024), hanno riportato un esaustivo estratto degli atti, comprensivo anche dei referti della psichiatra curante. Successivamente alla redazione dell’anamnesi, nonché alla valutazione dei reperti soggettivi e oggettivi, tra cui un esame clinico secondo l’AMDP-System, il ______ ha posto la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di episodio depressivo di grado lieve evoluto da disturbo dell’adattamento (ICD-10: F32.01). In esito alla valutazione delle risorse e dei deficit secondo lo schema Mini ICF-APP, i periti hanno stimato una capacità lavorativa del 55% sia nell’attività abituale sia in un’attività adeguata a partire da gennaio 2023. Essi hanno inoltre ritenuto possibile un miglioramento parziale della capacità lavorativa mediante l’assunzione regolare di una terapia farmacologica, analoga a quella prescritta dalla psichiatra curante, rispetto alla quale l’assicurato presenta una compliance quantomeno altalenante, nonché un potenziamento sul piano psicologico (doc. 221).

                                  I periti si sono inoltre discostati dal rapporto del 26 ottobre 2023 della psichiatra curante, la quale, partendo dalla diagnosi di episodio depressivo ricorrente in episodio grave (ICD-10: F33.2), aveva concluso per un’incapacità lavorativa totale del 100% sia nell’attività abituale sia in qualsiasi altra attività (pag. 542). Essi hanno infatti ritenuto il quadro sintomatologico sostanzialmente invariato rispetto a quello precedentemente valutato, per conto della ______, dal dr. med. ______ (cfr. perizia pag. 41). Quest’ultimo, nel rapporto del 20 ottobre 2022, aveva escluso una ripresa lavorativa al 50% prima del gennaio 2023 (pag. 1033) e, in occasione della successiva visita dell’11 luglio 2023, aveva ritenuto l’assicurato abile al 50% in un’attività adeguata, nel rispetto dei limiti somatici descritti nella valutazione peritale del dr. med. ______ (pag. 1080).

                                  Va poi rilevato che, con complemento peritale del 2 luglio 2024, il ______ ha preso posizione anche in merito al rapporto del 27 giugno 2024 della psichiatra curante, confermando le conclusioni già espresse nella perizia principale. In particolare i periti hanno evidenziato (sottolineature del redattore):

"  (…) Sul piano anamnestico non viene riportato nulla che non fosse stato ricostruito in perizia.

La Dr.ssa ______ parla di un episodio depressivo medio grave evoluto da un disturbo dell'adattamento mentre nella mia valutazione si apprezzava un episodio di grado lieve e se ne descrivevano i criteri diagnostici. La Dr.ssa ______ parla di una piena adesione al percorso di cura con una farmacoterapia conforme alle linee guida ma, come le avevo anche comunicato telefonicamente (pagina 40 riga 1-3), al momento della richiesta di sottoporsi ai dosaggi dei farmaci rassicurato ha affermato che ultimamente non li aveva assunti e che li aveva assunti in passato senza benefìcio. Pertanto, la compliance, come descritto al punto 7.2 della perizia, è scarsa e rassicurato mostra "la tendenza a mantenere una posizione regressiva in parte per l'evoluzione depressiva del disadattamento, in parte per l'accentuazione di tratti di personalità e in parte per aspetti recriminatori e desiderio di indennizzo per quanto patito, questi ultimi aspetti extra assicurativi”. Ribadisco che, se assumesse regolarmente la terapia già prescritta dalla curante a dosaggio pieno potrebbe migliorare il quadro e con esso la CL.

Per quanto attiene poi al Mini ICF ma anche all'AMDP che la curante riporta nel rapporto del 27.06.2024 sottolineo come entrambi siano identici a quelli del rapporto della Dr.ssa ______ del 26.10.2023 che, essendo agli atti, era quindi stato tenuto già in considerazione e dal quale evidentemente mi sono già discostato come apprezzamento sia clinico che funzionale. Aggiungo che allo IOP-29, test di validazione dei sintomi da me eseguito poiché erano emerse diverse incongruenze poco compatibili con uno stato depressivo medio-grave (punto 4.4 pag 38 e 39 della valutazione peritale), il risultato ottenuto deponeva per una scarsa credibilità dei sintomi. Considerato quanto sopra esposto ritengo che si tratti di una differente valutazione della curante.

Confermo integralmente le mie conclusioni peritali del 16.02.2024.” (pagg. 716-717)

                                  Pertanto, si è in presenza di una divergenza valutativa concernente la medesima fattispecie tra la psichiatra curante e i periti incaricati, divergenza che, secondo costante giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 in fine), impone di attribuire prevalenza alla valutazione peritale, poiché fondata su un esame completo, oggettivo e conforme ai criteri scientifici riconosciuti.

                                  Peraltro, dal rapporto del 14 agosto 2025 della psichiatra curante, prodotto in pendenza di causa ed esaminato dallo SMR con annotazioni del 14 ottobre 2025 (XIV), non emerge alcun peggioramento dello stato di salute psichica rispetto alla valutazione peritale. La curante, pur ribadendo che la situazione psichica continuerebbe a giustificare un’incapacità lavorativa totale del 100%, ha infatti segnalato un parziale miglioramento a decorrere dal mese di settembre 2024, segnatamente con il passaggio dell’episodio depressivo da grave a medio-grave.

                                  Da ultimo, l’assicurato ha mosso critiche all’operato del perito. Nella replica spontanea del 6 ottobre 2025 (XII), il ricorrente sostiene segnatamente che, nel corso delle due visite peritali effettuate a breve distanza temporale l’una dall’altra, il perito non avrebbe posto in essere alcuna misura volta a metterlo a proprio agio. Egli riferisce altresì che, in occasione del primo incontro, il perito avrebbe assunto un atteggiamento iniziale ritenuto sgarbato, chiedendogli il motivo della sua presenza e invitandolo ad andarsene qualora non avesse avuto intenzione di collaborare. Il ricorrente afferma inoltre di aver chiesto chiarimenti circa l’eventuale registrazione dell’incontro mediante microfono (punto n. 29).

                                  L’assicurato riferisce poi di essersi trovato in difficoltà durante lo svolgimento di un test di valutazione auto-compilativo e che, in tale contesto, il perito, con un atteggiamento da lui percepito come spazientito, avrebbe risposto al suo posto. Sempre nella medesima replica, il ricorrente dichiara di aver avuto la percezione di essere stato, per così dire, “imboccato” dal perito (punto n. 31).

                                  Orbene, nelle osservazioni 16 ottobre 2025 l’Ufficio AI (XIV) ha fatto presente che quale allegato alla perizia è stata ammessa la registrazione dei colloqui ed inviata all’amministrazione su piattaforma informatica. Oltre a questo, la convenuta ha pertinentemente rilevato che non sono stati portati elementi oggettivi atti a mettere in dubbio l’imparzialità del perito (cfr. in merito ai motivi d’imparzialità cfr. STF 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 4.1 inerente la STCA 32.2023.116 del 29 aprile 2024, consid. 2.20.2). L’assicurato ha infatti riportato critiche di natura soggettiva nei confronti del perito (dr. med. ______), di come egli abbia percepito lo svolgimento della perizia. Inoltre, a buon ragione il perito ha richiamato l’assicurato al suo obbligo di collaborare. Altamente poco probabile è poi che il perito avrebbe risposto al test al posto del peritando. Determinante è che, come si legge nella perizia (punto n. 7.3), “vi sono diverse incoerenze e incongruenze, un atteggiamento amplificante la sintomatologia, per cui è stato ritenuto opportuno lo IOP-29 al secondo colloquio che ha portato come risultato un livello di bassa credibilità della sintomatologia riportata” (sottolineatura del redattore).

                       2.7.2.  Per quel che concerne la problematica somatica, nelle annotazioni 6 marzo 2023 (doc. 184) e 8 agosto 2023 (doc. 203) il SMR ha fatto riferimento alle visite fiduciaria del 23 maggio 2022 (in. CM doc. 351) e 11 novembre 2023 (inc. CM doc. 361) eseguite del dr. med. ______ su mandato della ______. Nel suo ultimo rapporto del 21 novembre 2022, il citato specialista in medicina interna, poste le diagnosi di sindrome cronica cervico-dorso-brachiale bilaterale con significativa limitazione funzionale di entrambe le spalle in presenza di omartrosi con esiti infortunistici e di pregressi trattamenti ortopedici, nonché di spondiloartrosi e discopatie cervicali multiple, ha valutato un’esigibilità medico-teorica del 50%, con riduzione sia del rendimento sia del tempo lavorativo. Egli ha precisato che tale capacità residua è esigibile esclusivamente nello svolgimento di attività semplici di sorveglianza o controllo, prevalentemente di tipo sedentario, senza sollevamento di pesi né utilizzo regolare delle braccia, in particolare al di sopra del piano orizzontale (pag. 1049). Tale valutazione non è stata messa in discussione da ulteriori o più recenti documenti medici agli atti.

                       2.7.3.  Di conseguenza, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia ______, come pure delle annotazioni del SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che il ricorrente è inabile al 50% in attività adeguate da gennaio 2023.

                                  Da ultimo va fatto presente che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

                                  Al riguardo, il TCA ricorda che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 e rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

                          2.8.  Occorre ora determinare il grado d’invalidità nel gennaio 2023, momento in cui è fatto risalire il miglioramento della capacità lavorativa.

                       2.8.1.  Per quanto concerne il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

                                  Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

                                  Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’art. 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3; b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

                                  L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

                                  Nella fattispecie concreta, dalle motivazioni relative alla decisione impugnata, risulta che per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI ha tenuto conto della dichiarazione 12 marzo 2024 dell’ex datore di lavoro (in cui ha indicato in fr. 75'948,35 il salario percepito nel 2023 nell’attività di manutentore e vegliatore notturno (doc. 224).  

                                  L’assicurato contesta tale dato, sostenendo di aver svolto la mansione di educatore qualificato. A sostegno della sua tesi fa riferimento al rapporto 4 marzo 2021 del Servizio esterno della ______ in cui, quali attività abituali, sono indicate le mansioni di “educatore/sorvegliante/addetto alla sicurezza/responsabile manutenzione presso la sede di ______” (doc. 306). Al riguardo occorre tuttavia fare riferimento al dettagliato rapporto del 5 dicembre 2024 del SIP (doc. 252), nel quale, da un lato, è stato correttamente rilevato che, conformemente al Contratto collettivo per il personale occupato nelle Istituzioni sociali del Cantone Ticino – al quale soggiace l’ex datore di lavoro, ente sussidiato dal Cantone – l’attività di vegliatore svolta dal ricorrente corrisponde alla figura di “vegliatore senza funzione educativa” (sottolineatura del redattore). Dall’altro lato, nel medesimo rapporto è stato altresì correttamente osservato che dagli atti non risulta che l’assicurato disponga di competenze o di esperienze professionali pregresse in ambito educativo, né che abbia seguito corsi di formazione in tale settore (pag. 750).

                                  È vero che la ______ ha indicato, tra le attività svolte dal ricorrente, anche quella di “educatore”. Tuttavia, il salario annuo dichiarato ammonta a fr. 73'000, importo che risulta in linea con quello preso in considerazione dall’Ufficio AI. Parimenti, nella perizia del ______ si fa riferimento al ruolo di educatore non qualificato, qualificazione che si fonda sulle dichiarazioni dell’assicurato ma che, come emerge dagli elementi sopra esposti, non trova riscontro nella realtà dei fatti.

                                  In tali circostanze, il dato salariale fornito dall’ex datore di lavoro e utilizzato dall’Ufficio AI deve pertanto essere confermato.

                       2.8.2.  Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

                                  Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’art. 25 capoverso 3. In deroga all’art. 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’art. 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

                                  Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

                                  L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

                                  A proposito del cpv. 3 dell’art. 26bis OAI cfr. STCA 35.2024.86 del 30 luglio 2025 e STCA 32.2025.17 del 1° settembre 2025.

                                  Nella fattispecie concreta, per definire il reddito con invalidità occorre prima accertare quale attività (quella abituale o in altre attività adeguate) l’assicurato possa svolgere con il danno alla salute nel 2023, mettendo a maggior frutto la sua residua capacità. In tal senso nel già citato rapporto 5 dicembre 2024 il SIP, oltre a riassumere l’iter formativo e la situazione lavorativa, ha indicato nelle attività semplici e ripetitive.

                                  Tenuto conto di quanto sopra, come risulta dalle motivazioni della decisione impugnata, si evince che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato le citate tabelle dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica (Tabella TA1_Skill level Svizzera), categoria 1 (attività semplici e ripetitive), uomini, anno 2023, giungendo ad un importo di fr. 74’096. Tenuto conto di una riduzione del 50% per motivi medici e di una riduzione del 10% per attività leggere, il reddito da invalido è stato correttamente definito in fr. 30'368,10 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 748).

                                  A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’amministrazione, in applicazione dell’art. 23bis cpv. 3 OAI, ha apportato una riduzione del 20% portando il reddito da invalido a fr. 26'993,90 (cfr. anche tabella calcolo a pag. 747).

                                  L’assicurato ritiene invece che debba essere tenuto conto unicamente il salario statistico derivante da attività per uomini di servizi personali, semplici di tipo fisico manuali, giungendo ad un reddito da invalido rispettivamente di fr. 22'669,20 (2023) e di fr. 20'402,28 (2024). Tale richiesta non può essere accolta poiché, con riferimento all’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto a mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in tutte le attività semplici e ripetitive attività e non solo nel “Settore 3 Servizi” delle succitate tabelle statistiche.  

                        2.8.3  Dal raffronto dei redditi risulta, al 1° gennaio 2023, un grado d’invalidità del 60% ed al 1° gennaio 2024 del 64%, come esposto nelle motivazioni della decisione impugnata.

                          2.9.  L’insorgente contestata il rifiuto dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa.

                                  Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

                                  L’art. 37 cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni sociali (STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1. in fine; DTF 144 V 97 consid. 3.1.1; Betschart, BSK ATSG, n. 3 e seg. ad art. 37 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

                                  Il disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted. Unbeholfenheit) di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art. 37 LPGA).

                                  Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36 ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 397 e seg.).

                                  Per il resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200 consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7.; Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser, Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pagg. 211-217; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 553).

                                  Se i presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit. n. 51 ad art. 37 LPGA).

                                  Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1, 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid. 1; DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b con riferimenti; STCA 32.2024.44 del 30 settembre 2024 consid. 2.9.).

                                  Nella presente fattispecie l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato all’assicurato il diritto al gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando la fattispecie nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato.

                                  A tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 132 V 200 consid. 5.1.1 e segg.,130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50).

                                  Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va verificato con particolare severità (STF 9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1., 8C_760/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e seg., 8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; DTF 125 V 32 consid. 4b; Betschart, n. 46 ad art. 37 LPGA; Forster, op. cit., n. 13 ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 1991, pag. 293 e seg.; Pratique VSI 2000 p. 164).

                                  La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständigung grundsätzliche geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf siche alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b con riferimenti e 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständigung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständigung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt”; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

                                  Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

                                  Ora, non si vuol negare che l’assicurato non avesse bisogno di un’assistenza giuridica, ma non necessariamente – vista la severa giurisprudenza suelencata – da un legale. Si tratta difatti di una ordinaria procedura e l’assicurato avrebbe potuto far capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone attive nel settore sociale.

                                  Va poi ricordato che in un ambito come quello dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di principio, tranne nei casi complessi – ciò che non corrisponde al caso in esame –, l’intervento di un avvocato già in sede amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2; SVR 2/2020 IV Nr. 10).

                                  Infine, come ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche, dall’altro, come detto, il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia medica (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid. 5; STF 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid. 7.2).

                                  Sulla scorta delle considerazioni esposte, difettando della necessità di patrocinio da parte di un legale, la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, senza dover accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo, essendo le citate condizioni cumulative.

                        2.10.  Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va integralmente respinto.

                                  Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

                        2.11.  Come accennato (cfr. supra consid. 1.4.), il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura ricorsuale.

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2 e 3 cpv. 3 LAG; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                  Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                  Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

                                  Per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

                                  Nel caso concreto, come visto, si trattava di una valutazione medico-teorica sia in ambito psichiatrico che somatico, oltre alla definizione del grado d’invalidità in un lasso di tempo di alcuni anni. In tale contesto, tenuto conto della formazione dell’assicurato (cfr. anamnesi della perizia ______), l’intervento dell’avvocato non poteva essere ritenuto non necessario. Il ricorso non era, sin dall'inizio, sprovvisto di esito favorevole. Infine, beneficiando l’assicurato di prestazioni dell’assistenza sociale (cfr. certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione; V), il requisito dello stato di bisogno è dato.

                                  In queste circostanze l'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA1 per la procedura ricorsuale va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                  Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007) e posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale da parte dell’avv. RA1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     Il ricorso è respinto.

                             2.  L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA1 in sede ricorsuale è accolta.

                             3.  Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

32.2025.52 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.01.2026 32.2025.52 — Swissrulings