Raccomandata
Incarto n. 32.2025.137 MP/gm
Lugano 30 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2025 di
RI1, ________
contro
la decisione del 24 novembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto e in diritto
che - il 21 dicembre 2023 una collaboratrice del ________ ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti riguardante RI1, nato nel 1995 (doc. 4 incarto AI);
- esperita l’istruttoria di rito e svolti alcuni provvedimenti professionali, con progetto di decisione del 7 maggio 2025 l’Ufficio AI ha prospettato all’assicurato di accogliere la domanda e attribuirgli una rendita intera, avendo determinato un grado d’invalidità del 100% dal 1. febbraio 2022 e dell’86% dal 1. aprile 2025 (doc. 52 incarto AI);
- con progetto di decisione del 14 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione precedente e prospettato all’assicurato di respingere la domanda, avendo appurato che egli, all’insorgere dell’invalidità, non aveva pagato i contributi per almeno tre anni (doc. 55 incarto AI);
- con decisione del 24 novembre 2025 l’Ufficio AI ha confermato il suddetto progetto (doc. 58 incarto AI);
- contro questa decisione l’assicurato è tempestivamente insorto, affermando di aver pagato contributi sociali da luglio 2018 a dicembre 2019 in Gran Bretagna e da gennaio 2020 in Svizzera, producendo la relativa documentazione a comprova e chiedendo di conseguenza il riconoscimento della rendita d’invalidità;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente, ha chiesto al TCA il rinvio degli atti perché appuri la carriera assicurativa all’estero del ricorrente;
- con scritto del 21 gennaio 2026, il ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 48 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. n. 3008 cifra 3 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2024 (stato: 1. gennaio 2026)).
La citata cifra marginale 3008 delle DR stabilisce quanto segue:
" Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3005).
2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI“.
In tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4 e 32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, p.ti 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato: 11 settembre 2025; consultabili su https://www.bsv.admin.ch/it/condizioni-assicurative-concessione-prestazioni-ai).
La Circolare sulla procedura per la determinazione delle prestazioni AVS/AI/PC, valida dal 4 aprile 2016 (CIBIL; stato: 1. gennaio 2026), indica infine quanto segue:
" In seguito all’uscita del Regno Unito dall’EU, la Svizzera e il Regno Unito hanno concluso l’Accordo sui diritti dei cittadini per garantire i diritti acquisiti dagli assicurati in virtù dell’ALC. L’accordo, applicabile dal 1° gennaio 2021, garantisce i diritti acquisiti in virtù dell’ALC da persone assoggettate a quest’ultimo prima del 1° gennaio 2021. A queste persone rimangono applicabili i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 (v. anche l’informativa n. 430 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC del 16 novembre 2020)” (cifra marginale 7005)
e
" Per quanto riguarda le condizioni per il diritto a rendite AVS/AI, questo significa che le disposizioni della presente circolare sono applicabili
– ai cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE che sono stati assoggettati alla legislazione del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti;
– ai cittadini del Regno Unito che sono stati assoggettati alla legislazione svizzera prima del 1° gennaio 2021, nonché ai loro familiari e superstiti” (cifra marginale 7006).
- in concreto il ricorrente è cittadino del Regno Unito (cfr. la copia del passaporto sub doc. 5 incarto AI) ed è assoggettato alla legislazione svizzera almeno dal 1. gennaio 2020 (cfr. doc. 2 della risposta di causa, pag. 2), per cui per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE/AELS;
- al riguardo va detto che già nei curriculum vitae trasmessi dal ricorrente all’Ufficio AI nel corso della procedura egli aveva segnalato delle esperienze lavorative all’estero (cfr. docc. 5, 15 pag. 14, 20 pag. 14, 27 incarto AI);
- con il ricorso, poi, egli ha prodotto dei ricapitolativi e dei conteggi di stipendio relativi a delle attività lavorative nel Regno Unito tra luglio 2018 e dicembre 2019 (doc. 2 del ricorso);
- la tesi dell’insorgente, secondo cui in quel lasso di tempo avrebbe lì pagato i contributi sociali, parrebbe pertanto verosimile;
- sembrerebbe quindi adempiuto il requisito di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI, considerato anche il periodo contributivo in Svizzera di cui l’Ufficio AI aveva già tenuto conto;
- visto quanto sopra, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa – e condivisa dal ricorrente – di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’Ufficio AI perché appuri la carriera assicurativa all’estero del ricorrente;
- in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI);
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 24 novembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti