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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2026 32.2025.119

12 février 2026·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,312 mots·~7 min·11

Résumé

L'UAI, alla domanda di revisione ex art. 53 LPGA della decisione di riduzione della rendita AI, ha risposto (negativamente) tramite uno scritto. Il ricorso è irricevibile, lo scritto non essendo una decisione. L'UAI avrebbe però dovuto emetterla, gli atti gli sono quindi trasmessi a tal fine

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.119   MP/gm

Lugano 12 febbraio 2026     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2025 di

RI1, ________ rappr. da: RA1, ________  

contro  

lo scritto dell’8 ottobre 2025 emanato da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto e in diritto

che                         -  con decisione del 3 agosto 2012, debitamente preceduta dal preavviso del 2 maggio 2012, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI1, nata nel 1959, una rendita intera dal 1. aprile 2012 con un grado d’invalidità dell’80% (docc. 22 e 28 incarto AI);

                              -  con decisione del 23 maggio 2016, anch’essa debitamente preceduta dal preavviso del 17 marzo 2016, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera a una di tre quarti, avendo appurato un grado d’invalidità del 60% in esito a una revisione d’ufficio (docc. 73 e 75 incarto AI);

                              -  con scritto del 28 luglio 2024 la dr.ssa med. ________ ha chiesto, sulla base degli allegati rapporti medici, “di rivalutare la vostra decisione di riduzione della rendita d’invalidità il 17.3.2016” (doc. 78 incarto AI);

                              -  con scritto del 31 luglio 2024 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta, considerando che la rendita AI non sussisterebbe più in ogni caso poiché dal “01.08.2024” (recte: 2023) l’assicurata avrebbe beneficiato di una rendita AVS (doc. 77 incarto AI);

                              -  con scritto del 10 luglio 2025 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, ha inoltrato una domanda di revisione ex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016, con la richiesta di confermare il grado d’invalidità dell’80% (doc. 83 incarto AI);

                              -  con scritto dell’8 ottobre 2025 l’Ufficio AI ha risposto che una riconsiderazione non entra in linea di conto, nella decisione del 23 maggio 2016 avendo preso posizione in merito alle osservazioni sollevate dall’assicurata avverso il preavviso del 17 marzo 2016, e che – con riferimento alla “richiesta di revisione” ricevuta il 31 luglio 2024 per il tramite della dr.ssa med. ________ – il diritto a una rendita AI non è in ogni modo più dato, l’assicurata beneficiando di una rendita AVS dall’agosto del 2023 e la richiesta essendo successiva (doc. 87 incarto AI);

                              -  questo scritto è stato impugnato con il ricorso in oggetto dall’assicurata tramite l’avv. RA1, che ha chiesto l’accoglimento della sua domanda di revisione ex art. 53 LPGA con motivazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito;

                              -  con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso, non essendo tenuto a emettere una decisione sull’oggetto di lite. Reputa infatti, in sostanza, che la domanda di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di entrata in materia;

                              -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                              -  secondo i combinati artt. 56, 57 LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI gli assicurati possono impugnare le decisioni (ai sensi dell’art. 49 LPGA; STF 8C_206/2010 del 25 maggio 2010 consid. 2.1 con rinvii giurisprudenziali) degli uffici AI cantonali direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI;

                              -  lo scritto dell’Ufficio AI dell’8 ottobre 2025, non essendo una decisione, non è quindi impugnabile tramite ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale;

                              -  mancando l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti; STF 9C_302/2009 dell’8 giugno 2009), il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

                              -  giusta l'art. 53 LPGA, inoltre, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1; revisione processuale). L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2; riconsiderazione).

                              -  è quindi corretto, come ritiene anche l’Ufficio AI (cfr. risposta di causa, p.to 8), che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_210/2017 del 22 agosto 2017 consid. 8.2 (con riferimento a DTF 133 V 52 consid. 4.1, consid. 4.2.1 pag. 54 e consid. 4.3 pag. 56 e altri riferimenti), l’amministrazione comunichi alla persona assicurata, dopo esame sommario, la non entrata in materia alla domanda di riconsiderazione in forma di semplice lettera, senza indicazione dei rimedi di diritto e senza un’approfondita motivazione. L’amministrazione non può essere obbligata né dalla parte interessata né dal Tribunale a procedere ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Non vi è infatti alcun diritto ad una riconsiderazione. L’autorità giudiziaria non può entrare nel merito di un ricorso contro una non entrata in materia di un’istanza di riconsiderazione;

                              -  la ricorrente, rappresentata da un legale, con lo scritto del 10 luglio 2025 ha tuttavia esplicitamente chiesto la revisione ex art. 53 LPGA della decisione del 23 maggio 2016 – richiesta poi ribadita con il ricorso in oggetto –, non la riconsiderazione;

                              -  per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003, I 339/01 del 29 novembre 2002);

                              -  nel caso in esame non è sufficiente che nello scritto impugnato l’Ufficio AI abbia sostenuto che una riconsiderazione non entri in linea di conto e il diritto a una rendita AI non sia in ogni modo più dato, né che in sede di risposta abbia aggiunto che la domanda di revisione della ricorrente sarebbe tardiva e non meritevole di entrata in materia, senza essersi precedentemente espresso in maniera vincolante sulla domanda di revisione ex art. 53 LPGA mediante una decisione formale impugnabile (cfr. Flückiger, BSK ATSG, 2. ed., 2025, art. 53 n. 43), debitamente preceduta da un preavviso;

                              -  va altresì aggiunto che l’avvocato della ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’emanazione di una decisione formale riguardante la sua domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA;

                              -  gli atti vanno quindi trasmessi all’amministrazione affinché emetta una decisione formale, suscettibile d’impugnazione e nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI, sulla domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 23 maggio 2016;

                              -  giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                              -  visto l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Gli atti sono trasmessi all'Ufficio AI affinché emetta una decisione sulla domanda di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione del 23 maggio 2016.

                             3.  Le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.                                

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

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