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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2025 32.2024.66

17 février 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,745 mots·~1h 4min·4

Résumé

Assegno grandi invalidi negato. Censurata una violazione del diritto di essere sentito, TCA dispone il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2024.66   FC

Lugano 17 febbraio 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2024 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 20 agosto 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nato nel 1965, di professione impiegato di commercio e ispettore fiscale, ha presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità nel mese di agosto 2018. Esperiti gli accertamenti del caso, inclusivi di una perizia psichiatrica a cura del __________, mediante decisione del 27 maggio 2019 l’Ufficio AI gli ha accordato il diritto ad una rendita intera d’invalidità (grado dell’80%) dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. AI pag. 125).  

                          1.2.  Il 22 settembre 2023 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di erogazione di un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), indicando la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario del vestirsi e svestirsi, lavarsi e lo spostarsi/mantenimento dei contatti sociali, con richiesta di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 142).

                                  Effettuati gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 4 giugno 2024 dapprima e decisione del 20 agosto 2024 poi, l’Ufficio AI ha negato l’assolvimento delle condizioni per il versamento di un AGI, considerato come dalla documentazione agli atti e dall’inchiesta al domicilio effettuata il 29 maggio 2024, risultava che egli necessitava dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere un solo atto della vita quotidiana (vestirsi/svestirsi), mentre che non abbisognava di sorveglianza personale continua e nemmeno di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 205).

                          1.3.  Con tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di un AGI di grado medio e, in via subordinata, la retrocessione degli atti all’amministrazione per completamento dell’istruttoria.

                                  Allegata nuova documentazione medica, il ricorrente reputa realizzate le condizioni per ammettere la necessità di aiuto di terzi oltre per l’atto ordinario della vita di vestirsi/svestirsi anche per quello dell’igiene personale, abbisognando della sorveglianza del fratello per fare la doccia, ciò che determinerebbe il diritto almeno all'AGI di grado lieve. Ritiene inoltre di necessitare anche dell’accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana, con conseguente diritto ad un AGI di grado medio. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                           1.4  Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base anche delle allegate prese di posizione del SMR e dell’estensore del rapporto di inchiesta al domicilio, ribadisce che non sarebbero realizzate le condizioni per riconoscere un AGI all’assicurato. Chiede quindi la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nel prosieguo.

                          1.5.  Con scritto del 25 novembre 2024 il ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, si è ribadito nelle sue richieste e allegazioni, producendo altresì un’ulteriore certificazione della psichiatra curante (X).

                          1.6.  Prendendo posizione in merito alla nuova documentazione prodotta, con osservazioni del 10 dicembre 2024 l’Ufficio AI, riferendosi all’allegata presa di posizione del SMR, ha confermato la correttezza della decisione contestata (XII).

considerato                in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un assegno per grandi invalidi.

                          2.2.  Preliminarmente il ricorrente censura una violazione procedurale rimproverando all’amministrazione di aver “disatteso la procedura di opposizione” e essere così caduta in una violazione del diritto di essere sentito. In particolare ritiene in sostanza che, ricevuto lo scritto 12 giugno 2024 dell’assicurato (con il quale egli affermava di inoltrare “ricorso al vostro progetto di decisione del 4 giugno 2014”; doc. AI pag. 208), l’Ufficio AI avrebbe dovuto chiedergli di motivare le proprie osservazioni.

                                  A torto.

Ai sensi dell'art. 57a cpv. 1 LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021):

" 1 L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA.

2 Se la decisione prevista concerne l’obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro assicuratore prima di emanare la decisione.

3 Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni.”

                                  L’art. 73 ter OAI precisa che l’assicurato può presentare le sue obiezioni all’ufficio AI per scritto oppure oralmente, ritenuto che in quest’ultimo caso l’ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall’assicurato. Giusta l’art. 74 OAI infine “terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni” con la precisazione che “la motivazione della deliberazione tiene conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano rilevanti per la deliberazione”.

Lo scopo della procedura di decisione preliminare è quello di consentire una discussione non complicata dei fatti del caso e quindi migliorare l'accettazione della decisione da parte degli assicurati (DTF 134 V 97 consid. 2.7 con riferimenti; STF 8C_25/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.1.1). Sebbene la procedura di decisione preliminare serva anche a esercitare il diritto al contraddittorio, essa va oltre il requisito minimo costituzionale (art. 29 cpv. 2 CF) in quanto offre l'opportunità di esprimersi sulla prevista applicazione della legge e la prospettata decisione finale (STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 3a, I 302/99 del 21 febbraio 2000 consid. 2c; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des BGerichts zum sozialversicherungsrecht, IVG, 4a ed. 2022, n. 4 all’art. 57a LAI). L'inosservanza dell'obbligo legale di emettere la decisione preliminare entro il quadro definito, così come le violazioni in generale dei principi sul diritto di essere sentiti e sul diritto di prendere visione degli atti che vanno osservati nello svolgimento della procedura di decisione preliminare, nella misura in cui non si tratti di semplici prescrizioni d’ordine, devono essere sanzionate in conformità ai principi sulla violazione del diritto di essere sentiti (DTF 116 V 182; Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 4 all’art. 57a LAI). 

                                  D’altra parte, per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

                                  Secondo la giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2, 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

                                  Si può nondimeno prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1): una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024 consid. 4.3.1; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                  Va ancora precisato che si può rinunciare al preavviso previsto dall’art. 57a LAI solo in casi particolari ed eccezionali (DTF 134 V 97 consid. 2.8.2 e 2.9.1 con rinvii; STF 9C_356/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 3.4; cfr. l'art. 74ter OAI che elenca i casi in cui vi può essere l’assegnazione di prestazioni senza decisione, “se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e tutte le richieste dell’assicurato sono accolte”, menzionando in particolare provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e d’ordine professionale, mezzi ausiliari, rimborso delle spese di viaggio, conferma dopo revisione di rendite e assegni per grandi invalidi, prestazione transitoria).

                                  La possibilità di rimediare a un'omissione corrispondente nell'ambito del successivo processo di ricorso viene quindi ammessa solo con molta cautela (DTF 134 V 97 E. 2.9.2 con riferimenti; STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.2).

                                  Ora, come a ragione fatto rilevare dall’Ufficio AI, nella fattispecie il 4 giugno 2024 non è stata resa una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA e non si è trattato di procedura di opposizione ex art. 52 LPGA e 10 cpv. 5 OPGA. Trattavasi per contro di un preavviso di decisione nei confronti del quale l’interessato aveva la facoltà di presentare nei 30 giorni successivi le proprie obiezioni e osservazioni ai sensi dei citati art. 57a cpv. 1 LAI e art. 73ter cpv. 2 OAI. LPGA.  

                                  Il fatto che l’assicurato abbia provveduto unicamente a manifestare la propria contrarietà mediante lo scritto del 12 giugno 2024 non comporta che l’amministrazione dovesse in qualche modo sollecitare l’interessato ad un’ulteriore e più completa presa di posizione in merito al progetto di decisione.

In proposito nemmeno giova al ricorrente il rinvio alla STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2024, IV n. 24. In tale pronuncia il Tribunale federale ha rammentato che vi è una grave violazione del diritto di essere sentito se dopo l’emanazione del progetto di decisione una richiesta di edizione di documenti o una presa di posizione sul progetto non vengono considerati dall’Ufficio AI che non prende posizione in merito (“[…] Nach der Rechtsprechung erweist sich die Verletzung der Anhörungspflicht schon dann als schwerwiegend, wenn ein nach Erlass des Vorbescheids ergangenes Begehren um Aktenedition oder eine Stellungnahme zum Vorbescheid unberücksichtigt geblieben ist, indem auf die vorgebrachten Einwendungen nicht eingegangen wurde […]”). In quel caso ha ritenuto lesivo del principio del diritto di essere sentito il fatto che l’Ufficio AI, dopo aver reso il progetto di decisione (che prospettava il rifiuto della richiesta di prestazioni) il 24 febbraio 2022 (notificato all’assicurato il 1° marzo 2022), avesse emanato la decisione di rifiuto “già” il 30 marzo 2022 senza considerare le osservazioni dell’assicurato inoltrate, tempestivamente, il 31 marzo 2022.

                                  Ora, nella fattispecie con lo scritto del 12 giugno 2024 il ricorrente ha semplicemente manifestato il suo dissenso nei confronti del progetto di decisione del 4 giugno 2024, senza tuttavia prospettare l’ulteriore invio di mezzi di prova o chiedere l’edizione di documentazione medica. Inoltre l’amministrazione ha pronunciato la sua decisione di rifiuto, nella quale ha esplicitamente evidenziato di aver ricevuto lo scritto del 12 giugno 2024, il 20 agosto 2024, ovvero ampiamente dopo la scadenza del termine di 30 giorni per prendere posizione in merito al progetto. Non vi è quindi stata alcuna violazione del principio inquisitorio.

                                  Nemmeno può giovare al ricorrente il richiamo della giurisprudenza per la quale, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, se l’assicurato fa riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici non ancora prodotti o da richiedere, l’amministrazione deve impartirgli un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 63 consid. 5.2.5). Inoltre, come ricordato dal TF nella citata STF 9C_551/2022, nell’ambito di una nuova domanda spetta in ogni caso in primo luogo all’amministrazione l’obbligo di impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova richiamato con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

                                  In questo senso, nella sua pronuncia del 15 luglio 2024 citata dal ricorrente (inc. 32.2024.16), il TCA ha ammesso la presenza di una grave ed insanabile violazione del diritto di essere sentito (con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio dell’incarto all’amministrazione per applicazione corretta della procedura) poiché l’Ufficio AI aveva reso la decisione di non entrata nel merito senza ulteriore richiamo di documentazione medica malgrado la certificazione prodotta dall’assicurato con le osservazioni al progetto di decisione evidenziasse, a mente dello stesso SMR, una possibile modifica della valutazione medica.

                                  Nella specie infatti non si tratta di una decisione di non entrata nel merito, ragione per cui tale giurisprudenza non trova comunque applicazione, nemmeno per analogia. E questo a prescindere dal fatto che con il suo scritto del 12 giugno 2024 l’assicurato non ha prodotto alcun documento medico dal quale potessero essere dedotti elementi rilevanti né ha menzionato circostanze che in qualche modo dovessero suggerire la necessità per l’amministrazione di impartirgli un termine per produrre eventuali mezzi di prova.

                          2.3.  Secondo l'art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i seguenti [DTF 133 V 450 consid. 7.2, 127 V 97 consid. 3c, 125 V 303 consid. 4°, 117 V 146 consid. 2; cifre marginali 2020segg della Circolare sulla grande invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024]:

                                  vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);

                                  alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

                                       cambiare posizione;

                                  -    mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentazione tramite sonda);

                                  -    igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la                  doccia);

                                  espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi / verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

                                  -    spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).

La cifra 2022 CGI precisa che non sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse all'esercizio della professione, all'adempimento di mansioni a essa equiparabili (economia domestica, studio, comunità religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro).

Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (cifra 2023 CGI).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una sola di queste funzioni parziali [DTF 117 V 146 consid. 2; cfr. anche le cifre marginali 8011 e 8013 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) dell’UFAS, nella sua versione valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2021].

Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b).

                                  È ancora utile ricordare che secondo la cifra 8025 CIGI (cfr. parimenti la cifra 2010 CGI) l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Giusta la cifra 2011 CGI anche se l’aiuto è necessario tra quattro e sei giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è necessario quotidianamente. Ciò accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

                                  Per la cifra 8026 CIGI (e la 2013 CGI) l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto; DTF 117 V 146).

                                  L’aiuto necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).

La cifra 2015 CGI definisce l'aiuto diretto di terzi quando l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da solo gli atti ordinari della vita. Secondo la cifra 2016 CGI, l'aiuto indiretto di terzi significa che l'assicurato è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciato solo (DTF 133 V 450).

Nel valutare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato dell'assicurato (cfr. STF 8C_724/ 2022 del 21 aprile 2023, consid. 4.1 in SVR 2023 IV Nr. 45). È irrilevante l'ambiente in cui l'assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia, nella società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010 e cifra 279 CGI), ed è indifferente se per gli atti ordinari della vita l'assicurato può contare sull'aiuto dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori) o viene invece aiutato da una persona estranea alla famiglia. Inoltre, nell'ambito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana si considera l'aiuto esigibile dai familiari (v. cifra 2100 CGI).

                                  Va ancora ricordato che per la cifra 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi, ecc.; cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010).

                          2.4.  L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

                                  La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

                                  Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

                                  L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

                                  Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

                                  a.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                  b.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                  c.  di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

                                  Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

                                   a.  è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

                                  b.  necessita di una sorveglianza personale permanente;

                                  c.  necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

                                  d.  a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

                                  e.  è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

                                  A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a.     non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.     non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.     rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI (nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2023), l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Nella STF 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

                                  Alla questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 – ossia se il diritto a un AGI presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la quale ha concluso che la nascita del diritto ad un AGI presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 144 V 367 consid. 6.2.9).

Ciò ha portato alla modifica, dal 1° gennaio 2024, del cpv. 4 dell'art. 42 LAI, che ora prevede che l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis cpv. 3 LAI.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI infine il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

                          2.5.  Riguardo ai singoli aspetti della grande invalidità, per la cifra 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo ausiliario o le calze sanitarie. È data anche quando l'assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso giusto.

                                  Secondo la cifra 8018 CIGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C 30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette di pane, STF 9C 346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in presenza di una grande invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità funzionale del medesimo (paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non possa essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto con la mano; marg. 8018.1 CIGI).

                                  Quanto all’atto “pulizia personale”, giusta la cifra 8020 CIGI, l'assicurato è considerato grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie (STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).

                                  L’assicurato è invece considerato grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C 604/2013; cifre 8021 e 8021.1 CIGI).

                                  Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori di essa e di intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126), mentre che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana», ma non nell'ambito della funzione parziale “intrattenere contatti sociali” (cifre 8022-8024 CIGI).

                                  Quanto infine alla “necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” e ai presupposti, esaustivi, elencati dall’art. 38 cpv. 1 OAI, tale accompagnamento non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450; cfr. anche le cifre marginali 2084segg CGI). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica (per le nozioni, v. cifre 8005 segg. e 8109, cfr. anche le cifre 2084segg CGI). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono perseguire quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. È considerato solo l'accompagnamento che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al cpv. 1: fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 CCS.

                                  L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario quando, nel rispetto dell’obbligo di collaborare e dell’obbligo di ridurre il danno, un assicurato non è in grado di compiere attività di base della vita come mangiare, provvedere alla cura del proprio corpo, vestirsi in modo adeguato, eseguire una minima pulizia dell’abitazione ecc. L’incapacità di provvedere a queste attività di base renderebbe necessario il ricovero in un istituto (cifra 2086 CGI).

                                  Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi considerato. (cifra 8040 CIGI).

                                  Per quanto riguarda la prima delle tre funzioni parziali menzionate dall’art. 38 OAI, ossia l’accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI), la cifra 8050 CGI dispone:

" L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

-   aiuto nella strutturazione della giornata;

-   sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);

-   conduzione della propria economia domestica.

L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.

Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.”

Anche la CGI precisa:

" 2098 Nella conduzione dell’economia domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza di aiuto per questi compiti, l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica. Per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica e i pasti ci si deve dunque basare su requisiti minimi e non su una pulizia perfetta e pasti elaborati. Non ci si può quindi basare sul tempo impiegato per i lavori domestici secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) o il FAKT. Se ad esempio non può stirare o pulire le finestre, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica. Anche se non può passare l’aspirapolvere o riordinare regolarmente, non è ancora in uno stato di abbandono. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Anche il fatto che debba fare delle pause durante i lavori domestici o che possa svolgere attività concrete solamente in determinati momenti/giorni non basta a riconoscere l’accompagnamento

2098.1 Sono considerati come requisiti minimi il fatto di essere in grado di fare il bucato due volte al mese (cioè utilizzare la lavatrice, riempirla e svuotarla, piegare e riporre il bucato, ma non stirare o rammendare), di pulire l’abitazione ogni due settimane (cioè passare l’aspirapolvere e/o spazzare con la scopa, passare lo strofinaccio, pulire il bagno) e di preparare pasti semplici. Per quanto riguarda la preparazione dei pasti, questa include i lavori preliminari e successivi (pulire il piano di lavoro, i fornelli e il tavolo, lavare le stoviglie e sistemare il cibo). È considerato un pasto semplice un pasto la cui preparazione non richiede molto tempo (p. es. piatti semilavorati o pronti, prodotti surgelati, ingredienti semplici). Il fatto di riscaldare resti (precotti/preparati p. es. il giorno prima) o di utilizzare un prodotto finito e di preparare soltanto un pasto caldo al giorno è ritenuto accettabile.

2098.2 Per valutare il bisogno di aiuto per la conduzione dell’economia domestica (compresa la preparazione dei pasti) ci si deve basare su un’economia domestica composta da una sola persona.”

                                  L’accompagnamento può essere inteso sia come aiuto indiretto che diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).

                                  L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l'assistenza di una terza persona (STF 9C 28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a vivere in un istituto (cifra 8050.2 CIGI).

                                  Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a corsi o a terapie per imparare ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere le faccende domestiche (STF 9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va prestata particolare attenzione all'aiuto dei familiari (v. anche la cifra 8085 CIGI), soprattutto per quanto riguarda i lavori domestici. Al riguardo, ci si deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l'assicurato non presenti alcun danno alla salute.

                                  Per quanto concerne la seconda delle tre funzioni parziali menzionate dagli art. 37 e 38 OAI, ossia l’accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa (art. 38 cpv. 1 lett. b OAI), per il marginale 8051 CGI l’accompagnamento è necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di spostarsi.

                                  Infine, sulla terza funzione parziale, ossia l’accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente (art. 38 cpv. 1 lett. c OAI), le cifre 8052segg CIGI stabiliscono:

" L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute.

Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008). Il necessario accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).

8052.1 Se, nell’ambito del caso speciale secondo l’articolo 37 capoverso 3 lettera d OAI, è concesso un AGI per una grande invalidità di grado lieve, non si può riconoscere un accompagnamento per evitare l’isolamento permanente. Tuttavia, un eventuale accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana per permettere all’assicurato di vivere a casa è possibile e, se del caso, deve essere esaminato (sentenza del TF I 317/06 del 23 ottobre 2007).

8052.2 Non vi è isolamento se l’assicurato vive con un partner o un altro membro della famiglia, lavora (anche in un laboratorio) o è accolto in una struttura diurna.”

                                  Infine, con riferimento agli assicurati che soffrono solo di un danno alla salute psichica, la cifra 2093.1 CGI dispone quale condizione supplementare che il richiedente, per poter beneficiare di un AGI, deve avere diritto a una rendita e il diritto all’AGI può nascere soltanto con l’inizio del diritto alla rendita AI.

                          2.6.  Per potersi determinare sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati. Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso, ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79 consid. 2b).

                                  Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative mediante l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra 1058 CIGI, l'ufficio effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare il diritto agli assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato.

                                  Secondo la cifra 8131 CIGI (Procedura in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI), “in linea di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI”. Le cifre 8013 e 8014 CGI prevedono:

" 8013 Se i rapporti e/o i dati medici sono insufficienti o incompleti, si prende contatto con il medico curante. Quest’ultimo verifica se i dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto. In base a questi dati si può chiedere, se necessario, il parere del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio AI un rapporto scritto con i risultati dell’esame medico e una raccomandazione circa l’ulteriore trattamento della richiesta di prestazioni dal punto di vista medico. Sulla base di tali indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali accertamenti medici supplementari (p. es. un rapporto medico complementare).

8014 In caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPA.”

                                  La cifra 8016 CGI dispone delle particolarità procedurali per il caso di persone con una disabilità psichica che necessitano di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, stabilendo che per accertare il diritto all’AGI occorre procedere come segue:

" -   l’ufficio AI chiede un rapporto al medico curante (diagnosi medica);

-   se un servizio specializzato (p. es. un servizio sociopsichiatrico o un consultorio) si è già occupato dell’assicurato, l’ufficio AI gli chiede un rapporto;

-   la grande invalidità e la necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana vengono accertate sistematicamente sul posto, salvo se un accertamento non è efficace e il quadro clinico impone una valutazione medica. In tal caso, il SMR esprime in forma adeguata il suo parere in merito, mettendolo agli atti;

-   il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento nella valutazione (verifica della plausibilità).”

                                  Secondo la giurisprudenza, ribadita con le STF 9C_98/2020 dell’8 aprile 2020 al consid. 2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile 2023 al consid. 5.1, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

                          2.7.  Va infine ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 144 V 361, consid. 6.2.8 pagg. 366-367; 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4; 133 V 257 consid. 3.2; 131 V 45 consid. 2.3; 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1; 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

                          2.8.  Nella fattispecie concreta all’assicurato, di professione impiegato di commercio e esperto fiscale, era all’epoca stata diagnosticata una “sindrome residuale (o stato difettuale) di disturbo bipolare F31.9” comportante un’inabilità completa nell’attività abituale e del 70% in attività adeguate dal mese di aprile 2018 (doc. AI pag. 111) ed era stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2019 (grado d’invalidità dell’80%).

                                  Nel settembre 2023 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di AGI, indicando nel relativo formulario la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario del vestirsi e svestirsi (“stimolazione e cura psichiche”) dal 2000, spostarsi e mantenimento dei contatti sociali (“relazioni personali”) dal 2000 e per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (“pulizie, relazioni personali, sostegno pratiche amministrative, relazioni personali”) dal 2010 (doc. AI pag. 157).

                                  Tali limitazioni sono state confermate dalla curante dr.ssa __________, internista, nello scritto del 25 ottobre 2023 segnalante pure affezioni somatiche che avevano necessitato degenze stazionarie nell’aprile e maggio 2023 (doc. AI pag. 166).

                                  Anche la dr.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurato dal 2020, il 7 dicembre 2023 ha posto la diagnosi invalidante di “Disturbo schizoaffettivo di tipo misto ICD F 25.2” e ha confermato le indicazioni sulla grande invalidità fornite dall’assicurato e segnalato degenze presso la Clinica psichiatrica cantonale e la clinica __________ nell’aprile 2023 (doc. AI pag. 177). Interpellata dall’amministrazione, in data 15 aprile 2024 la medesima ha riferito che in data 8 aprile 2023 il paziente era anche stato vittima di un incidente automobilistico (quale passeggero) "(...) riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC lieve necessitante di intervento neurochirurgico al rachide cervicale”, ed era poi stato ricoverato presso la __________ dal 28 aprile all’8 maggio 2023 per uno scompenso maniacale con agitazione psicomotoria e presso la clinica __________. Ha concluso affermando che “i sintomi sono totalmente pervasivi e prolungati durante la giornata e pure la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risulta precaria”, osservando che il paziente da anni presentava una necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di un aiuto per vestirsi e svestirsi, dal 2010 necessitava inoltre di un aiuto per il mantenimento dei contatti sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (pulizie, pasti). Tali necessità di aiuto erano dovute all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo, con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico, e al decesso nel 2019 della madre che sino ad allora provvedeva alla cura del paziente (doc. AI pag. 192).

                                  La dr.ssa __________ del SMR, nell’annotazione del 16 aprile 2024, ha concluso che in base alla documentazione agli atti era “medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di accompagnamento per l’organizzazione della realtà

quotidiana, a partire dal 2019” (doc. AI pag. 190).

                                  In data 29 maggio 2024 è stata esperita l’inchiesta domiciliare a cura dell’assistente sociale __________, il quale con rapporto del 31 maggio 2024 ha concluso che l’assicurato era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita all’infuori di quello relativo a “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi”. A suo avviso egli non necessitava, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo né di una sorveglianza personale continua né di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 200).

                                  Considerato come il SMR aveva indicato la necessità di aiuto anche in riferimento agli atti "igiene personale", "spostarsi" e all'"accompagnamento", ha suggerito di sottoporgli le sue conclusioni per presa di posizione (doc. AI pag. 201).

                                  Richiesta in merito, la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del 3 giugno 2024, ha confermato la valutazione dell’inchiesta a domicilio (doc. AI pag. 202).

                                  Avendo riconosciuto la necessità di aiuto regolare e notevole da parti di terzi solo per un atto quotidiano della vita, quello del vestirsi e svestirsi, con progetto di decisione del 4 giugno 2024 e decisione del 20 agosto 2024, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di AGI (doc. AI pag. 203 e 215).

                                  Con il ricorso – con il quale l’assicurato reputa realizzate le condizioni per riconoscere la necessità di aiuto anche per l’atto dell’“igiene personale” nella sotto categoria “farsi la doccia” e dell’“accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” – è stata prodotta nuova documentazione.

                                  Innanzitutto il rapporto d’uscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito della degenza dal 22 maggio all’8 giugno 2023 successiva all’incidente automobilistico subito l’8 aprile 2023 e la conseguente lesione alla schiena operata il 18 aprile 2023, nel quale i sanitari hanno concluso che l’intervento riabilitativo aveva consentito il rientro al domicilio con la necessità di organizzare degli aiuti formali per somministrazione della terapia farmacologica e l’aiuto nelle B-ADL (doc. A/5).

                                  Ha inoltre prodotto una nuova certificazione della dr.ssa __________ del 16 settembre 2024 che ha ribadito che l’assicurato, affetto da “un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2”, presentava “fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali”. Egli ravvisava dunque “deficit delle funzioni dell'lo percettive e previsionali su base psicotica”, e pur non evidenziando “deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio e della mobilità”, egli manifestava invece “un deficit grave dell'assertività, della persistenza, della flessibilità e della relazione con gli altri”. Sottolineava quindi che “i sintomi depressivi attualmente sono totalmente pervasivi e prolungati durante la giornata che la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risulta compromessa”, ragione per cui a suo avviso si imponeva una revisione della decisione impugnata (doc. A/4).

                                  Ha quindi prodotto anche una certificazione dei sanitari della clinica __________ in relazione ad un ricovero dal 13 al 17 aprile 2023, con la quale essi hanno, tra l’altro, riferito che il paziente era affetto da ICD-10 F25:0 Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale, e che appariva “trascurato nell'igiene personale, abbigliamento eccentrico. Ha degli adesivi sulle unghie”, con mimica iperespressiva, comportamento a tratti inadeguato e bizzarro divenendo improvvisamente agitato e rabbioso e “flusso del pensiero accelerato, nessi associativi labili; discorso incoerente, caratterizzato da contenuti deliranti grandiosi, umore euforico, a tratti disforico; affettività espansa. (…), critica di malattia scarsa, esame di realtà compromesso” (doc. A/6).

                                  In merito a tale documentazione lo psichiatra del SMR dr. __________ il 22 ottobre 2024 ha concluso non riscontrando “elementi oggettivi che giustificano una diversa valutazione del caso esaminato” (VI/2; cfr. in esteso al consid. 2.9).

                                  Dal canto suo l’ispettore __________, riguardo a quanto sostenuto nel ricorso, il 14 ottobre 2024 ha confermato quanto concluso nella sua inchiesta al domicilio, osservando quanto segue:

" (…)

1.

In riferimento all'atto "igiene personale", si ricorda quanto rilevato in sede d'inchiesta: (…)

Quanto dichiarato in sede d'inchiesta conferma l'autonomia dell'assicurato, tanto più che come ricordato al punto 1.2.3. del ricorso inoltrato dalla controparte, gli eventuali problemi di equilibrio sono stati esclusi anche in altri atti ordinari delta vita, in particolare quelli di Alzarsi, sedersi, coricarsi e Spostarsi. Nella fattispecie, in ogni atto considerato dove l'equilibrio è fondamentale, non emerge alcun bisogno di aiuto da parte di terzi sia a livello diretto che indiretto.

In merito alla visione falsata di sé di cui si specifica al punto 2.2.3 e alla valutazione che "Per di più, considerato che, per l’assicurato (ma anche per qualsiasi altra persona) ammettere, ad uno sconosciuto, di necessitare di una sorveglianza costante durante la doccia è evidentemente spiacevole e imbarazzante e non può di certo essere paragonato al confidare di aver bisogno di aiuto per vestirsi/svestirsi", e ancora "Inoltre, sempre per la sua patologia psichiatrica e per la "visione di sé grandiosa" confidare il bisogno in un ulteriore atto non gli sarebbe stato possibile", in qualità di consulente ispettore svolgo le inchieste affidandomi a quanto l’assicurato riferisce in risposta alle mie domande, sincerandomi che siano state chiare e ben comprese, cosa che confermo essere stata svolta. Per quanto attiene alle reticenze delle risposte fornite dall'assicurato, ricordo che agli atti non figurano elementi tali per cui l’assicurato non sarebbe stato in grado di sostenere l'inchiesta o parte di essa, tanto è che non gli è stata attribuita alcuna curatela che lo rappresenti e non di dispone di una rete sociosanitaria o psichiatrica di sostegno al domicilio.

Cito infine che sono stato accolto sull'uscio delta porta di casa dall'assicurato, ci siamo spostati in casa per prendere posto a sedere, è rimasto per oltre un'ora seduto stabilmente e infine mi ha riaccompagnato alla porta senza manifestare difficoltà di equilibrio, sia da fermo, in posizione eretta e seduta, che in movimento. Egli stesso tra l'altro al punto 3.1.2 e 3.1.6 dell'inchiesta, precisa di muoversi autonomamente, sia a piedi che in macchina, confermando un totale equilibrio in qualsiasi luogo o situazione. Ricordo infine che l’assicurato in nessun locale dell'appartamento e quindi neppure in bagno utilizza mezzi ausiliari quali per esempio uno sgabello o maniglie (punto 3.5 dell'inchiesta).

2.

In riferimento all' accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana:

si ritiene di aver esaurientemente indagato le diverse aree relative alla valutazione della computabilità di questo aiuto al punto 3.2 del rapporto d'inchiesta, ivi compresi gli aspetti come la cura della persona e quella dell'ambiente domestico, dove l’assicurato ha precisato che non solo le azioni parziali che non esegue sono da contestualizzare in una routine abituale consolidata tra i due fratelli, ma anche che sarebbero comunque svolti in modo autonomo da parte sua senza l'aiuto di terzi. Il signor RI 1 ha anche precisato di recarsi dalla psichiatra ogni due o tre mesi

circa e che è lui ad aiutare il fratello __________ nell'accompagnarlo all'esterno con il proprio veicolo. Non corrisponde dunque al vero che il fratello __________ abbia assunto il ruolo di care-giver in sostituzione della madre venuta a mancare come si lascia intendere in sede di ricorso e i soli aiuti esterni proferiti nell'organizzazione della realtà quotidiana sono oggettivamente quelli forniti da un'amica che ogni dieci giorni provvede ad una pulizia più approfondita dei locali. L'assicurato al punto 3.2 del rapporto d'inchiesta riferisce piuttosto che è il fratello __________ ad usufruire di un sostegno amministrativo da parte di terzi nella figura di una curatrice.

Si ritiene pertanto che le risposte fornite dall'assicurato nei vari ambiti permettano di considerare esaurientemente indagato l'ambito dell'Accompagnamento e si mantengono le posizioni espresse nel corso dell'inchiesta.” (VI/1)

                                  Il 15 novembre 2024 la dr.ssa __________, ha ulteriormente contestato le conclusioni dell'inchiesta al domicilio e del rapporto del dr. __________ “perché non basate su dati oggettivi” e chiesto una revisione del caso (X/8, cfr. in esteso al consid. 2.9). Il dr. __________ del SMR il 9 dicembre 2024 ha affermato in merito quanto segue:

" Presa visione dell'attuale referto della Dr.ssa __________ con data 15.11.2024, rilevo, al di là della diagnosi che sembra ora propendere per un disturbo bipolare anziché schizoaffettivo come certificato il 16.09.2024 dalla stessa curante, un apprezzamento nei fatti invariato nei due certificati da parte della psichiatra curante.

Mi ero già espresso sul documento del 16.09.2024 lo scorso 22 ottobre e confermo la mia presa di posizione.” (XII/1)

                          2.9.  Litigiosa è la questione a sapere se il ricorrente abbia diritto ad un AGI. A tal proposito le parti convengono che egli necessita di un aiuto regolare e notevole di terzi per compiere l’atto ordinario del “vestirsi/svestirsi”. Tuttavia l’assicurato sostiene di necessitare pure di aiuto per compiere anche un ulteriore atto ordinario quale quello dell’“igiene personale” nella sotto categoria “farsi la doccia”, circostanze che determinerebbero il diritto ad un AGI di grado lieve. Reputa altresì di necessitare dell’“accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” (artt. 38 OAI e 42 LAI), ciò che gli darebbe diritto ad un AGI di grado medio, tesi avversata dall’amministrazione

                                  Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, concordare con le conclusioni dell’amministrazione e in particolare con riferimento al pieno valore probante attribuito alla valutazione del consulente ispettore dell’Ufficio AI nel rapporto d’inchiesta domiciliare redatto il 31 maggio 2024 – poi da lui confermata il 14 ottobre 2024 (VI/1) – posta a fondamento della decisione impugnata.

                                  Dagli atti, infatti, emergono dubbi riguardo quanto valutato dal consulente ispettore nel citato rapporto d’inchiesta rispetto ad altri atti ordinari della vita oltre a quello della vestizione, in particolare per quanto riferito all’igiene personale e per l’aiuto necessario per l’organizzazione della realtà quotidiana.

                                  Se è vero infatti che nel rapporto in parola egli sembra aver indicato fedelmente quanto constatato al domicilio dell’assicurato e quanto da lui personalmente riferito, le conclusioni del rapporto d’inchiesta appaiono difficilmente conciliabili con quanto descritto puntualmente e ribadito più volte dalla psichiatra curante.

Considerato poi come l’amministrazione, alla luce di tali evidenze contraddittorie – che ben potevano far apparire l’accertamento sul posto “non efficace” ai sensi della citata cifra 8016 CGI (cfr. al consid. 2.6) –, prima di rendere la decisione impugnata non abbia comunque reputato opportuno predisporre ulteriori accertamenti medici, quantomeno interpellando nuovamente le curanti, questo Tribunale, per i motivi ulteriormente esposti di seguito, ritiene imprescindibile lo svolgimento di ulteriori approfondimenti al fine di chiarire l’effettivo quadro clinico dell’assicurato con particolare riferimento all’adempimento dei presupposti per la concessione di un AGI. 

                                  Deve essere avantutto sottolineato che la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario del vestirsi e svestirsi (“stimolazione e cura psichiche”), per quello dello spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali (“relazioni personali”) così come per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana indicata nella richiesta di AGI del settembre 2023 è stata integralmente confermata non solo dalla curante dr.ssa __________, internista (doc. AI pag. 150 e 166) – la quale aveva rimandato alla diagnosi psichiatrica e, per quanto di sua competenza, aveva sottolineato la presenza di “disturbi d’equilibrio, rischio cadute, residua difficoltà arti superiori nella manipolazione piccoli oggetti” (doc. AI pag. 149) –, ma anche e soprattutto dalla psichiatra curante dr.ssa __________. Quest’ultima, posta la diagnosi invalidante di “Disturbo schizoaffettivo di tipo misto ICD F 25.2”, in data 15 aprile 2024 aveva riferito dell’infortunio patito dall’assicurato in data 8 aprile 2023, con successivi ricoveri ospedalieri, e pure che dal 28 aprile all’8 maggio 2023 era stato ricoverato presso la __________ per uno scompenso maniacale con agitazione psicomotoria. Nella sua certificazione aveva descritto le limitazioni evidenziate da un paziente poco curato nella persona e nell'abbigliamento, presentante, tra l’altro, ideazioni persecutorie, tono dell'umore deflesso, apatia e anergia. Egli era a suo avviso da considerarsi totalmente inabile al lavoro e pure la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risultava precaria, sottolineando che l’assicurato “da anni presenta una necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di un aiuto per vestirsi e svestirsi per problemi alla spalla dx (protesi)”. Inoltre, a suo avviso egli necessitava “di un aiuto per il mantenimento dei contatti sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (pulizie, pasti). Tali necessità di aiuto sono dovute all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico”. La curante aveva in effetti sottolineato che nel 2019 era deceduta la madre con cui l’assicurato viveva dal 2009 e che sino ad allora provvedeva per le necessità di cui sopra (doc. AI pag. 192).

                                  Tali dettagliate conclusioni erano state valutate dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale nell’annotazione del 16 aprile 2024 aveva osservato che la psichiatra curante aveva indicato un aggravamento del disturbo schizoaffettivo con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico ed il decesso della madre nel 2019 e concluso che era “medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi/mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di accompagnamento per l’organizzazione della realtà quotidiana, a partire dal 2019” (doc. AI pag. 190).

                                  L’inchiesta domiciliare svolta il 29 maggio 2024 ha tuttavia concluso che l’assicurato era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita all’infuori di quello relativo a “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi”.

                                  In merito all’atto “igiene personale” ha riportato quanto segue:

" 3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

Dal punto di vista fisico l’assicurato è in grado di lavarsi e preparare i prodotti necessari alla cura del corpo, così come dal punto di vista cognitivo è in grado di comprendere i vari passaggi della cura del corpo (insaponarsi, risciacquarsi, asciugarsi e radersi). L'assicurato spiega di essere fisicamente in grado di provvedere ad una corretta igiene del viso, delle mani e del cavo orale.

A causa della fluttuazione ciclica del tono dell'umore, spiega che tende talvolta a trascurarsi nel fare la doccia, cosa che abitualmente svolge quotidianamente. Riferisce che nell'ultimo anno è capitato almeno una decina di volte che non facesse la doccia per una settimana intera. Queste parziali limitazioni non giustificano di per sé l'incapacità nella cura dell'igiene personale, essendo l’assicurato in grado di lavarsi e procedere all'igiene orale e al lavandino senza bisogno di aiuti notevoli e regolari. Si ricorda infine che atti parziali come la rasatura o il taglio delle unghie non sarebbero inoltre computabili in riferimento alla cfr. marginale 2011 CGI: "Anche se l'aiuto è necessario tra quattro e sei giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è necessario quotidianamente. Per l'autonomia riferita in sede di colloquio, l'atto non viene conteggiato.”

                                  Quanto alla necessità di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana, il consulente ispettore osservava:

" 3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana?

(…) Attualmente chi compone la rete di sostegno, come interagiscono queste persone e con quale frequenza?

Il signor RI 1 vive nel proprio appartamento, col fratello __________. Non ha alcuna figura di riferimento che interviene in loco per proferire aiuti personali o monitoraggio, ad eccezione di un'amica di famiglia che circa tre volte al mese interviene aiutando a riordinare o pulire in maniera approfondita l'appartamento, che comunque viene regolarmente tenuto ordinato in modo sufficiente dai due fratelli. Non usufruisce di un servizio spitex; non ha alcuna curatela.

1. Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

a. La persona assicurata ha bisogno di aiuto per strutturare la giornata senza l'accompagnamento di una terza persona? Per esempio pianifica e tiene fede agli appuntamenti privati? È puntuale sul lavoro o nelle sue occupazioni? Si alza da sola? Rispetta il ritmo giorno/notte? ha hobby? fa sport? cura animali?

Il signor RI 1 gestisce autonomamente i propri appuntamenti privati. Riesce ad essere puntuale agli impegni prefissati. Ha l'hobby della meccanica per i motori di auto e scooter e quando va a __________ vi si dedica presso il suo piccolo garage hobbistico. 5 o 6 volte all'anno collabora anche presso lo __________ di __________ nel segnare i punti. Il ritmo circadiano è regolare. Non ha animali domestici a casa.

b. La persona assicurata riesce a gestire personalmente il suo quotidiano come per esempio pianificare e organizzare la rete di aiuto e l'impiego di assistenti nell'ambito della salute senza l'accompagnamento di una terza persona? (Cercare persone assistenti, dare loro le indicazioni necessarie, fissare visite mediche, fissare appuntamenti per tè terapie)

Non dispone di una rete di aiuto intesa come servizio spitex o altro. Se occorre fissare un appuntamento o disdirlo (ad esempio dal medico), se ne occupa personalmente usando il telefonino. Lo stesso avviene nel dare indicazioni necessarie, senza l'utilizzo di intermediari.

c. La persona assicurata ha bisogno di sostegno nell'affrontare attività amministrative semplici, ad esempio corrispondenza, pagamenti, suddivisione del denaro, mansioni amministrative generali senza l'accompagnamento di una terza persona?

La lettura della corrispondenza avviene in modo autonomo e i pagamenti avvengono presso gli sportelli postali o bancari. Alcune operazioni vengono eseguite in automatico tramite addebito bancario. L'assicurato conferma di non ricevere aiuti esterni. Precisa che il fratello è invece gestito in toto dalla curatrice a livello amministrativo.

d. La persona assicurata conosce il valore del denaro?

Sì, conosce il valore del denaro, che gestisce in autonomia. (…)

e. La persona assicurata riesce a pianificare i pasti e gli acquisti senza l'accompagnamento di una terza persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo per comporre e pianificare i menu, conoscere le ricette, verificare le scorte, fare la lista della spesa).

La verifica delle scorte viene fatta dal fratello __________, la spesa viene fatta da entrambi all'occorrenza in base alle esigenze, sia da soli che insieme. In assenza di __________, l’assicurato conferma che sarebbe pienamente in grado di verificare le scorte, provvedere a redigere la lista spesa e compiere gli acquisti dovuti.

f. La persona assicurata ha bisogno di aiuto e supervisione per sbrigare i lavori domestici legati all'alimentazione (istruzioni e sorveglianza/controllo per preparare i pasti quotidiani, pelare, affettare, mescolare ecc., cuocere, utilizzare elettrodomestici)?

Il cuoco di casa è il fratello __________. In sua assenza l’assicurato spiega che si reca al ristorante poiché non gli è mai piaciuto cucinare. Si tratta di una scelta condizionata da preferenze e abitudine alla poca propensione per la cucina. Egli dichiara che qualora fosse da solo sarebbe capace anche di cucinare pasti semplici, oppure da scaldare o pasti freddi variegati.

g. La persona assicurata ha bisogno di sostegno nel tenere la cucina pulita e in ordine? (istruzioni e sorveglianza/controllo per lavare i piatti e gli elettrodomestici, pulizia superficiale dei fornelli e del frigorifero, pulire la tavola e il piano di lavoro, igiene generale degli alimenti)

Un ordine sommario quotidiano viene svolto sia dall'assicurato che dal fratello __________. L'assicurato non presenta limitazioni funzionali o cognitive che lo impediscano nell'uso degli elettrodomestici o nel lavaggio delle stoviglie. Una pulizia più approfondita viene invece svolta dall'amica di famiglia, che si reca al domicilio circa ogni 10 giorni.

h. La persona assicurata ha bisogno di sostegno nell'effettuare un minimo di pulizia quotidiana? (istruzioni e sorveglianza/controllo per tenere in ordine in generale, arieggiare, fare i letti, pulire rapidamente il bagno, piccoli lavori manuali).

Le pulizie quotidiane sommarie qui indicate sono svolte dall'assicurato e/o dal fratello.

i. La persona assicurata riesce a pianificare ed eseguire una minima pulizia settimanale senza l'accompagnamento di una terza persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo per passare l'aspirapolvere, spolverare, occuparsi dei rifiuti, cambiare le lenzuola, manutenzione dei mezzi ausiliari tecnici)

La pulizia settimanale approfondita viene svolta dall'amica.

I rifiuti vengono gettati circa settimanalmente dall'assicurato e/o dal fratello, senza aiuti o mediazioni di terze persone.

j. Gestisce il bucato senza l'accompagnamento di una terza persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo)

Bucato: viene svolto al lunedì pomeriggio, di norma dal fratello __________. Si tratta di abitudini conclamante nel tempo. In assenza di quest'ultimo l’assicurato riferisce che sarebbe comunque in grado di adempiervi appieno, sia nello smistamento, programmazione, carico, scarico e nella stesura dei panni.

2. Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

(…)

a. La persona assicurata segue la burocrazia o gli acquisti personalmente? (istruzioni e sorveglianza/controllo per recarsi in posta, agli sportelli pubblici, nei negozi per acquisti personali di vestiti, apparecchi elettronici, scarpe)

La burocrazia è eseguita in modo autonomo e condivisa col fratello all'occorrenza.

Gli acquisti di vestiario e scarpe sono svolti in piena autonomia dall'assicurato.

b. La persona assicurata riesce a recarsi in autonomia da autorità, medici, terapeuti, parrucchiere, ...?

Sì, con la propria automobile, oppure a piedi e all'occorrenza con l'autobus.

c. La persona assicurata è in grado di dedicarsi ad attività del tempo libero?

Sì, come espresso precedentemente.

3. Accompagnamento destinato ad evitare un isolamento permanente

(…).

a. La persona assicurata abita con un partner o con un familiare?

L'assicurato vive col fratello __________.

b. La persona assicurata ha un'attività lavorativa (anche in un laboratorio o struttura diurna)?

No.

c. La persona assicurata vive sola, non lavora e viene sostenuta attraverso colloqui regolari o motivata da terze persone a sviluppare e/o mantenere contatti sociali?

No, vive col fratello. Ogni due o tre mesi incontra la dottoressa __________ per la psicoterapia. Incontra la Dr.ssa __________ ogni tre o quattro mesi per il controllo del livello del litio nel sangue ed eventuale adattamento della posologia farmacologica.

L'impegno di terzi raggiunge le 2 ore settimanali?

No.

(…)

Conclusione:

Come s/ evince dalle informazioni dettagliate raccolte in sede d'inchiesta, si può concludere che la persona assicurata non necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.” (doc. AI pag. 200)

                                  Ora, tali conclusioni, alla luce di quanto attestato dalla psichiatra curante e del quadro psichiatrico comunque emerso almeno parzialmente già in sede della perizia del __________ eseguita nel novembre 2018, ovvero prima del peggioramento denunciato dalla curante, a mente di questo TCA appaiono contraddistinte quantomeno da eccessivo ottimismo.

                                  Deve essere ricordato nuovamente (cfr. al consid. 2.6) che per potersi determinare sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati. Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso, ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79 consid. 2b). Proprio per il caso dell’accompagnamento nella realtà quotidiana, la dianzi citata cifra 8016 CGI dispone, tra l’altro, che nel caso delle persone con una disabilità psichica che necessitano di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto all’AGI l’amministrazione deve chiedere un rapporto al medico curante (o a eventuali servizi specializzati che si sono occupati dell’assicurato), effettuare un accertamento sul posto “salvo se un accertamento non è efficace e il quadro clinico impone una valutazione medica”, nel qual caso il SMR dovrà esprimere “in forma adeguata il suo parere in merito, mettendolo agli atti”, ritenuto che ai fini della “verifica della plausibilità” il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento (cfr. in esteso al consid. 2.6).

                                  Inoltre, come stabilito dalla cifra 8131 CGI, nell’ambito dell’accertamento sul posto al fine dell’esame del diritto ad un AGI, “le indicazioni fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente” (l’evidenziatura è della redattrice), ritenuto che le condizioni vanno stabilite “con la massima precisione possibile”. Inoltre, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI”.

                                  Nella fattispecie, aperto il tema di sapere se il rapporto d’inchiesta del 31 maggio 2024 soddisfi pienamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per i rapporti d’inchiesta circa la grande invalidità (cfr. in merito le STF 9C_98/2020 dell’8 aprile 2020 al consid. 2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile 2023 al consid. 5.1; cfr. al consid. 2.6 in esteso), l’amministrazione, malgrado le costatazioni e conclusioni di tale rapporto fossero in contrasto con le indicazioni fornite non solo dai medici curanti, ma anche dal SMR (cfr. Annotazione del 16 aprile 2024, doc. AI pag. 190) e, quindi, l’accertamento al domicilio potesse apparire non “efficace” ai sensi della citata cifra 8016 CGI, non ha ritenuto di dover meglio chiarire l’effettiva situazione procedendo ad un più approfondito esame medico, ma nemmeno ha posto “domande mirate” al SMR, come previsto dalla citata cifra marginale 8133 CIGI. L’Ufficio AI si è invece limitato a sottoporre acriticamente il rapporto d’inchiesta alla dr.ssa __________ del SMR, che non è specialista in psichiatria, e che, con annotazione del 3 giugno 2024, ha semplicemente affermato che “si conferma la valutazione dell’inchiesta a domicilio del 29.05.2024”, senza nemmeno prendere posizione sul risultato dell’inchiesta (doc. AI pag. 202). Inchiesta che tuttavia, come detto, appariva in contrasto anche con quanto da lei medesima concluso nella precedente annotazione del 16 aprile 2024, con la quale concludeva per la necessità di aiuto non solo per l’atto della vestizione, ma anche per quelli dell’igiene personale e dello spostarsi e pure con riferimento all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 190).

                                  Ora, considerato anche come nella fattispecie si tratta di valutare l’aiuto necessario per un assicurato affetto, tra l’altro, da un’importante diagnosi psichiatrica (e meglio un “disturbo schizoaffettivo di tipo misto, ICD F 25.2”, doc. AI pag. 177) che potenzialmente può anche compromettere il temperamento del paziente provocando a tratti eccessiva disinibizione, loquacità ed eccessi di autostima (cfr. le attestazioni della curante e anche in merito https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-correlati/disturbo-schizoaffettivo), a mente di questo TCA la conclusione contenuta nella decisione contestata, tratta sostanzialmente sulla base del rapporto d’inchiesta al domicilio e senza  un’ulteriore e più approfondita valutazione psichiatrica, non può essere condivisa. Non è in effetti possibile escludere, quantomeno senza effettuare un’ulteriore verifica specialistica, che, come sostenuto dal ricorrente e dalla curante, egli abbia risposto ai quesiti postigli in sede di inchiesta al domicilio mostrando una migliore visione di sé e amplificando le sue effettive capacità nella gestione degli atti ordinari della vita. Sia peraltro osservato che contrariamente a quanto stabilito dalla citata cifra 8131 CGI l’estensore del rapporto d’inchiesta non ha valutato “criticamente” le indicazioni fornite dall’assicurato né ha ritenuto di doverle quantomeno verificare interpellando per esempio il fratello che con l’assicurato convive, ma si è limitato a trascriverne il contenuto senza approfondimento.

                                  Tale conclusione appare a maggior ragione confortata dalle certificazioni prodotte in questa sede.

                                  Innanzitutto, già dai rapporti d’uscita relativi alle degenze subite dal ricorrente nel periodo aprile-giugno 2023, risulta un quadro che mal sembra conciliarsi con le conclusioni dell’inchiesta a domicilio.

                                  In effetti, i sanitari della clinica __________, presso la quale egli era stato ospedalizzato dal 13 al 17 aprile 2023 (degenza poi interrotta per il trasferimento all’Ospedale __________ in neurologia a causa di “una sintomatologia ingravescente caratterizzata da algie a livello cervicale con limitazione al movimento e dolore ad entrambe le mani con deficit di forza”), per “un quadro maniacale nell'ambito di un noto disturbo schizoaffettivo”, posta la diagnosi di “F 25:0 - Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale”, hanno descritto un paziente “trascurato nell'igiene personale”, con abbigliamento eccentrico e adesivi sulle unghie, con “comportamento a tratti inadeguato e bizzarro divenendo improvvisamente agitato e rabbioso”. Malgrado non fossero oggettivabili grossolani deficit a carico delle principali funzioni cognitive, i sanitari evidenziavano “flusso del pensiero accelerato, nessi associativi labili; discorso incoerente, caratterizzato da contenuti deliranti grandiosi. Umore euforico, a tratti disforico; affettività espansa” (doc. A/6).

Nel rapporto d’uscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito della degenza dal 22 maggio all’8 giugno 2023, i sanitari, ricordato come l’assicurato soffriva anche di “sindrome schizo-affettiva di tipo maniacale con recente scompenso dì tipo maniacale (05.2023)“, hanno evidenziato che egli era “parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con preparazione dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non modificati in consistenza” e “non era autonomo nella gestione della terapia farmacologica prescritta”, ricordando che alla dimissione con la psichiatra curante era “stato possibile organizzare un rientro a domicilio in sicurezza con attivazione degli aiuti necessari”, segnatamente per la “somministrazione della terapia farmacologica e per aiuto nelle B-ADL”. E questo malgrado egli fosse all’esame obiettivo lucido e collaborante e autonomo nella “deambulazione e nelle attività di vita quotidiana” e abile alla guida (doc. A/5).

                                  Se già da queste certificazioni si possono desumere elementi che paiono suggerire la necessità di un maggiore aiuto nel gestire la quotidianità rispettivamente indiziare quantomeno la possibilità che quanto indicato dall’interessato in occasione dell’inchiesta a domicilio apparisse improntato ad eccessivo ottimismo (per i sanitari della clinica __________ egli, a dipendenza della diagnosi psichiatrica di cui era portatore, aveva manifestato, tra l’altro, “un discorso incoerente, caratterizzato da contenuti deliranti grandiosi”, doc. A/6; la sottolineatura è della redattrice), tali indicazioni paiono a maggior ragione confermate dalla psichiatra curante.

                                  La dr.ssa __________, il 16 settembre 2024, si è in effetti espressa, tra l’altro, come segue:

" Seguo il paziente dal 03.10.2020 per un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2: diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa con certificata IL 100% dal 14.05.2018 a tempo indeterminato.

Lo stesso è stato posto a beneficio (come a voi noto) di una rendita Al intera dopo perizia psichiatrica effettuata presso il __________ dallo psichiatra Dr. Med. __________.

Il paziente da anni presenta una necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di un aiuto per vestirsi e svestirsi per problemi alla spalla dx (protesi) (infortunio militare 23.12.1987).

Dal 2010 necessita di un aiuto per il mantenimento dei contatti sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (pulizie, pasti, cura di sé adeguata). Tali necessità di aiuto sono dovute all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico.

Nel 2019 inoltre è deceduta la madre con cui viveva dal 2009, dopo il 2° divorzio che sino ad allora provvedeva alla cura del paziente per le necessità di cui sopra. Da anni nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto presenta fasi in cui sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e nelle quali la visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i limiti presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste fasi è compromessa la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro.

Il paziente presente inoltre sempre nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali.

Si segnala che il paziente il 08.04.2023 è stato vittima di un incidente automobilistico come passeggero riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC lieve necessitante di intervento neurochirurgico al rachide cervicale. Fu ricoverato dal 08.04.2023 presso le cure intense dell'__________ ed in seguito in neurochirurgia e poi ricoverato presso la __________ dal 28.04.2023 al 08.05.2023 per uno scompenso maniacale con agitazione psicomotoria. Successivamente fu degente per 3 settimane presso la Clinica __________ per il prosieguo della riabilitazione neurologica.

Da allora il suo stato psicopatologico è peggiorato.

Terapia: trattamento psichiatrico integrato. Attualmente assume Olanzapina 20 mg cp 0-0-1, Quitonorm R mg cp 1-0-1/2, Pregabalin 75 cp 0-0-1, Metfin 500 1-0-1 e segue una psicoterapia supportiva.

Esame clinico secondo AMDP-System odierno: paziente vigile lucido e orientato nei 3 domini. Mimica e gestica esprimono lieve ansietà e depressione. E poco curato nella persona e nell'abbigliamento. Presenta ideazioni persecutorie. Negate allucinazioni. Il tono dell'umore è deflesso, con ideazione negativa.

Disturbi soggettivi attuali: soggettivamente lamenta tristezza, apatia, labilità emotiva, ansia, astenia, anergia, dolori al rachide cervicale e alle spalle.

II paziente presenta deficit delle funzioni dell'lo percettive e previsionali su base psicotica.

Secondo il Mini ICF-APP non presenta deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio e della mobilità. Presenta un deficit grave dell'assertività, della persistenza, della flessibilità e della relazione con gli altri.

La sua resilienza allo stress è assente.

l sintomi depressivi attualmente sono totalmente pervasivi e prolungati durante la giornata che la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risulta compromessa.

Dal lato medico psichiatrico ritengo giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali presentati la revisione della vostra decisione per la messa a beneficio di un assegno per grandi invalidi.” (doc. A/4)

                                  Di rilievo appare non solo l’insistenza con la quale la curante ribadisce la necessità di aiuto per l’assicurato nella gestione dei compiti di casalingo e nell’accompagnamento nella vita di ogni giorno, ma anche e soprattutto la descrizione delle diverse “fasi” che la patologia schizoaffettiva porta con sé. L’assicurato presenta in effetti “fasi in cui sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e nelle quali la visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i limiti presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste fasi è compromessa la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro. Il paziente presente inoltre sempre nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali”.

                                  Tale circostanza patologica, che peraltro, come detto, sembra confermata anche dai sanitari della clinica __________ malgrado il breve ricovero subito, necessita di ulteriore chiarimento e approfondimento. In effetti la stessa potrebbe quantomeno mettere in dubbio la fedefacenza delle dichiarazioni fatte dall’interessato in occasione dell’accertamento al domicilio, non potendosi invero escludere che in quel momento egli si trovasse effettivamente in una fase di negazione delle proprie difficoltà e di percezione “grandiosa” delle proprie capacità. Anzi, la curante sembra proprio non avere dubbi al riguardo (cfr. anche di seguito la certificazione del 15 novembre 2024, con la quale la psichiatra curante ha indicato che al momento dell’inchiesta del 29 maggio 2024 il paziente si trovava proprio in una fase ipomaniacale con conseguente visione grandiosa di sé; X/8).

                                  Tali interrogativi non sembrano del resto essere stati chiarificati nemmeno dal SMR, il quale, nell’annotazione del 22 ottobre 2024, ha semplicemente negato che fossero riscontrabili “elementi oggettivi che giustificano una diversa valutazione del caso esaminato” esprimendosi, tra l’altro, come segue:

" (…) In pratica, la psichiatra curante afferma che l’assicurato si presenta con aspetti di grandiosità che impedirebbero di evidenziare le reali limitazioni e necessità. Tuttavia, il referto della Clinica __________, basato su fatti e test appropriati ed oggettivi, afferma l'assenza di aiuto nelle normali attività della vita quotidiana rispettivamente conferma l'idoneità alla guida di veicoli a motore. Il fatto che fossero stati dati alle dimissioni consigli sulla somministrazione della terapia farmacologica rispettivamente nell'espletamento delle attività della vita quotidiana non implica che siano stati messi in atto provvedimenti mirati all'aiuto regolare e notevole di terzi nell'esecuzione delle attività della vita quotidiana alla luce di totale assenza di follow-up e dei risultati pressoché normali alle tre scale di performance eseguite.

Non ritorno sul fatto che la perizia __________ del 11.2018 a pag. 9 ("Descrizione della giornata") non indicava la necessità di aiuti di terzi per l’assicurato.

Non vi sono agli atti altri documenti che lascino anche solo intuire necessità di aiuto nel passato tanto meno dall'infortunio del 1987.

Riguardo l'inchiesta a domicilio, questa si è svolta il 29.05.2024, dunque è successiva agli eventi del 2023 che, secondo la psichiatra curante, avrebbero causato un peggioramento anche ai fini AGI. Dall'inchiesta, emerge una vita quotidiana routinaria e consolidata, molto simile a quanta descritto nella perizia del 2018. Unico elemento che lascia adito a necessità è il vestirsi, come indirettamente confermato dal rapporto della Clinica __________.

Eventuali problemi di equilibrio sarebbero stati senz'altro evidenziati durante l'inchiesta alla luce delle modalità in cui si è svolta e della sua durata.

Anche ammettendo che l’assicurato abbia presentato una migliore visione di sé e amplificato le sue capacità in senso psicopatologico, ovvero dimostrando una scemata o nulla capacità di discernimento, egli sarebbe in primo luogo non idoneo alla guida di veicoli a motore in quanto la visione grandiosa di sé lo metterebbe verosimilmente a rischio di atti non adeguati alla conduzione prudente di un veicolo, dall'altro le limitazioni sarebbero state oggettivate e discusse nel rapporto della Clinica __________, basato su un accertamento completo ed esaustivo. Più recentemente, il rapporto d'inchiesta è esaustivo e da esso non emerge alcun segno di disagio sociale o ambientale che rendano verosimili gli atti giustificati dalla Dr.ssa __________.” (VI/2)

                                  A mente del TCA le conclusioni del medico del SMR, tratte peraltro senza aver mai visitato personalmente il richiedente, non permettono di dissipare i dubbi circa l’effettiva obiettività delle dichiarazioni fornite dall’assicurato in occasione dell’inchiesta al domicilio rispettivamente di provare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che quanto da lui riferito non fosse piuttosto frutto di una, foss’anche momentanea, fase in cui egli presentava sintomi schizofrenici e maniacali accompagnati da una visione di sé grandiosa e tale da impedirgli di riconoscere le difficoltà e i limiti nella gestione di sé, come descritto dalla psichiatra curante.

                                  In effetti, il fatto che i sanitari della Clinica __________ avessero giudicato l’assicurato capace di gestirsi nelle normali attività della vita quotidiana e di guidare veicoli a motore, non può essere ritenuto esaustivo e concludente. A prescindere dal fatto che detti sanitari non sono specialisti in psichiatria e che la degenza aveva una finalità riabilitativa somatica, essi hanno in ogni modo sottolineato che l’assicurato aveva sofferto di recente di uno scompenso di tipo maniacale ed era “parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con preparazione dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non modificati in consistenza” e non er

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