Raccomandata
Incarto n. 32.2024.56 FC
Lugano 23 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 giugno 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di giugno 2011 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). Con decisione 20 febbraio 2013 l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni, presentando l’assicurata – considerata quale salariata nella misura dell’80% e casalinga per il restante 20% – un grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 59). Con sentenza 11 dicembre 2013 questo TCA, in accoglimento del ricorso del 28 marzo 2013, aveva annullato la succitata decisione rinviando gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova pronuncia. L’Ufficio AI, predisposta quindi una perizia multidisciplinare a cura del __________, sulla base del rapporto peritale del 27 febbraio 2017, considerata l’assicurata quale persona con attività salariata a tempo pieno dal 1° settembre 2014, con decisione 16 agosto 2017 ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado d’invalidità del 56%) dal 1° giugno 2015.
Questa decisione è stata confermata dal TCA con pronuncia 7 maggio 2018 (32.2017.157).
Aperta una revisione d’ufficio nel corso del 2020 l’Ufficio AI ha confermato la prestazione in data 9 luglio 2020.
1.2. Nel febbraio 2021 lo psichiatra curante dell’assicurata ha postulato una rivalutazione del caso. Esperiti gli accertamenti del caso (compresa una nuova valutazione pluridisciplinare del __________ del 7 dicembre 2022 e complementi del 19 dicembre 2022 e 9 ottobre 2023), il 20 ottobre 2023 l’amministrazione ha confermato la prestazione erogata in considerazione di un leggero miglioramento delle condizioni di salute, ma un grado di invalidità del 53%.
1.3. Nell’aprile 2024 l’assicurata ha presentato domanda di revisione della prestazione lamentando un peggioramento delle condizioni di salute. In assenza di documentazione medica, con progetto di decisione del 2 maggio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata nel merito della richiesta. Sottoposta la documentazione medica presentata in fase di osservazioni dall’assicurata, assistita dalla RA 1, al Servizio medico regionale dell’AI (SMR), mediante decisione 11 giugno 2024 è stata confermata la non entrata nel merito, ritenuto che la documentazione medica prodotta non rendeva verosimile una modifica della situazione (doc. AI pag. 1324).
1.4. Con il presente ricorso l’assicurata, sempre patrocinata dalla RA 1, ha contestato la decisione di non entrata in materia postulandone l’annullamento. Censurando la valutazione espressa in sede medica e sottolineando un peggioramento delle sue condizioni di salute, chiede l’entrata nel merito della richiesta di revisione e il ritorno agli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Allega rapporti medici dello psichiatra curante.
1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata, evidenziando come l’assicurata non avesse reso plausibile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria e, di conseguenza, della sua capacità lavorativa.
1.6. Il 27 settembre 2024 l’interessata, tramite il suo patrocinatore, si è ribadita nelle sue richieste e ha prodotto un ulteriore certificato del dr. __________, psichiatra, oltre a certificazioni del 27 giugno e 13 agosto 2024 relative ad accertamenti eseguiti per una problematica oftalmologica (VIII). L’ufficio AI, sentito il SMR, il 10 ottobre 2024 ha confermato la bontà della decisione contestata in quanto, al momento dell’emanazione della stessa, l’entrata in materia non risultava giustificata (X).
Con scritto 13 novembre 2024 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha fatto pervenire un ulteriore certificato del curante oltre a referti radiologici (XIV). In merito si è espressa l’amministrazione il 25 novembre 2024 (XVI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Se una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Nella recente STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:
" 4.2 (…) La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Infine, più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.5. D’altra parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98). Al riguardo ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato nella DTF 137 V 64:
" (…) 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6. Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI, a seguito del rinvio statuito dal TCA con la pronuncia dell’11 dicembre 2013, ha fatto allestire una perizia multidisciplinare dal __________ e, sulla base delle conclusioni contenute nel rapporto peritale del 27 febbraio 2017 – per le quali, dopo i periodi di inabilità lavorativa variabili dopo il novembre 2010, dal marzo 2015 l’assicurata, stante le incapacità attestate dagli specialisti in reumatologia, psichiatria, oncologia e chirurgia plastica, era da considerare inabile nella misura dell’80% (riduzione rendimento) quale parrucchiera, del 60% in attività adatte e del 16% in mansioni consuete – le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado d’invalidità del 56%) dal 1° giugno 2015 (cfr. decisione del 16 agosto 2017, confermata dal TCA il 7 maggio 2018, inc. 32.2017.157),
Aperta una revisione d’ufficio nel corso del 2020, l’Ufficio AI ha confermato la prestazione con comunicazione del 9 luglio 2020 (doc. AI pag. 813).
Nel febbraio 2021 lo psichiatra curante dr. __________ ha postulato una rivalutazione del caso, affermando:
" La Signora RI 1, nata il __________.1966, è attualmente seguita dal sottoscritto per un disturbo inquadrabile da un punto di vista nosografico come: Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, attuale episodio di gravita moderata (ICD-10 F33.1). Come descritto nel mio certificato del 13.01.2021, di cui allego una copia, tale quadro psicopatologico, per la sua natura intrinseca, si caratterizza dalla presenza di un andamento ciclico degli episodi depressivi; e tali episodi depressivi influenzano negativamente sulle capacità volitive e progettuali, peggiorando sia la qualità della vita personale con riduzione delle normali attività quotidiane, che sulle capacità lavorative, impedendo, infatti, di raggiungere una continuità lavorativa.
Per tale motivo è stato necessario modificare la terapia farmacologica cambiando l'antidepressivo non più efficace e inserendo uno stabilizzante del tono dell'umore. Inoltre, ha iniziato un percorso di psicoterapia al fine di aiutarla ad accettare le importanti limitazioni fisiche e di favorire l'uso di meccanismi di difesa psicologici più adattivi. L'aggravarsi del quadro clinico presente, deve essere preso in considerazione come fattore influenzante negativamente sulle capacità lavorative.” (doc. AI pag. 815)
Con successivo scritto 9 agosto 2021 lo psichiatra ha confermato tali conclusioni precisando la terapia attuale della paziente che consisteva nell’assunzione di Anafranil 75 ER 1-0-0-0, Zoldorm 10mg 0-0-0-1, Olanzapine 2,5mg 0-0-0-1 (doc. AI pag. 879).
Su incarico dell’amministrazione, il 7 dicembre 2022 il __________ ha allestito una nuova valutazione pluridisciplinare (cfr. anche complementi del 19 dicembre 2022 e 9 ottobre 2023, doc. AI pag. 922, 1148 e 1253). Nella citata perizia sono state poste quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di carcinoma duttale invasivo multicentrico della mammella sinistra, e relative conseguenti cure e operazioni, sindrome fibromialgica di tipo primario, dolore cronico a carico della parete toracica, del cinto scapolare in esiti di svariati interventi chirurgici di chirurgia plastica ricostruttiva e sindrome ansioso depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2) oltre ad altre affezioni senza influenza sulla capacità lavorativa (iniziale coxartrosi bilaterale, neuropatia del nervo intercostobrachiale sinistro postoperatoria, sindrome lombovertebrale cronica, dolori alle anche non spiegati da patologia neurologica, lesione del nervo intercostobrachiale sinistro, pregressa sindrome del tunnel carpale, dolori pettorali non spiegabili bilateralmente da patologia neurologica, deficit di Vitamina D e ipercolesterolemia, doc. AI pag. 1018).
I periti del __________ hanno concluso per uno stato di salute leggermente migliorato, valutando un'abilità lavorativa per l'attività abituale di parrucchiera del 30% dal 20 luglio 2021 (precedentemente del 20%) e del 50% dal 20 luglio 2021 per attività adeguate (precedentemente del 40%; doc. AI pag. 1022).
Con riferimento alla valutazione psichiatrica della dr.ssa __________, il __________ ha esposto quanto segue:
" (…) La sintomatologia emersa all'esame psichico e nel riferito è sovrapponibile ancora ad oggi ai quadri sopra menzionati, descritti, a suo tempo, dai vari colleghi, con disagio psichico legato alla persistenza/periodica recrudescenza dei dolori. Per la copresenza di sintomi ansiosi e depressivi all'interno dello stesso quadro la consulente ritiene più rispondente ai criteri ICD 10 la diagnosi di sindrome ansioso depressiva persistente (F 41.2). La Dr.ssa med. __________ ricorda che anche il precedente perito Dr.ssa med. __________, pur optando per un differente orientamento diagnostico, riconosceva la copresenza di sintomi depressivi non imputabili a depressione maggiore e di sintomi ansiosi senza specificazione dichiarando, di fatto, un quadro sovrapponibile a quello già descritto dal Dr. med. __________. La valutazione testistica con MMPI-2-RF è concorde nel rilevare ansia, distimia e problemi somatici. Differentemente dal curante Dr. med, __________, la consulente non ritiene concorrano in anamnesi remota elementi per diagnosticare episodi depressivi, diagnosi mai formulate né dai precedenti curanti né dai periti che l'hanno visitata in passato, mentre in anamnesi prossima non risultano sintomi indicativi di un episodio depressivo maggiore giacché l'A. riferisce una sintomatologia ad oggi qualitativamente non dissimile a quella del periodo di maggiore acuzie, risalente alla fine estate-autunno 2020. All'interno di un quadro persistente, come già in passato, la patomorfosi evidenzia fluttuazioni corrispondenti a transitori peggioramenti delle algie (per esempio nei mesi più freddi o in periodi di surmenage). L'ultimo di tali periodi risale appunto al settembre-ottobre 2020, periodo in cui vi era stato anche un incremento dei suoi impegni sul fronte familiare.
Non si tratta di una sintomatologia affettiva maggiore di tipo misto quanto di una sintomatologia ansioso depressiva, la cui espressività è anche mediata da tratti temperamentali specifici che, come osservato dal curante, impediscono l'adozione di idonee strategie adattive. Per contro, salvo il calo di energie imputato alla condizione algica cronica, non sono emersi altri disturbi della sfera depressiva maggiore quali anedonia, apatia, disturbi della volizione, ridotta autostima, idee di colpa rovina o suicidali. L'affettività è connotata da tristezza ed incremento delle quote ansiose, come l'A. ha ben descritto, in conseguenza di frustrazione-esasperazione perché la sua mente, a differenza del corpo afflitto dai dolori, continua ad essere quella attiva di un tempo, Agli atti vi è una nozione di fibromialgia e spesso nella storia di questi quadri è possibile identificare uno o più eventi scatenanti, come ad esempio traumatismi od un intervento chirurgico (nel caso specifico più di uno). In effetti, in un contesto di algie croniche, è verosimile si sia sviluppata un'alterazione della soglia nocicettiva ma, come già notava la Dr.ssa med. __________, nonostante la presenza del sintomo dolore, la storia e le caratteristiche cliniche, non depongono per un disturbo dell'area somatoforme.
La consulente pone diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2). Non pone diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
(…) La presa in carico pare ben avviata sul piano dell'alleanza terapeutica e le misure risultano idonee al quadro presentato, l dosaggi ematici dei farmaci risultano però sotto range terapeutico per cui vi è ancora un margine di implementazione che potrebbe portare ad un miglioramento della qualità di vita. Per la presenza di dolori cronici di origine multifattoriale difficilmente si prevede una remissione sintomatologica con ripristino della capacità lavorativa; a livello prognostico la consulente considera che il quadro si sia stabilizzato a questi livelli d' intensità. Sul piano psichiatrico non sono indicate misure professionali. La consulente stima una capacità lavorativa paria al 70% in ogni attività lucrativa (riduzione del rendimento).” (doc. AI pag. 1014)
Tali conclusioni sono state condivise sostanzialmente dal SMR, per il quale dal 20 luglio 2021 andava ammessa sempre un’abilità del 20% come parrucchiera e del 50% in attività adeguate (in luogo del 40% come nella decisione del 16 agosto 2017; annotazione del 20 dicembre 2022, doc. AI pag. 1152).
Dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica inoltrata dall’assicurata (vari referti radiologici e rapporti dei curanti, doc. AI pag. 1231) al __________ (il quale ha concluso che essa non era in grado di modificare la valutazione del 7 dicembre 2022, cfr. complemento del __________ del 9 ottobre 2023, doc. AI pag. 1253), e ammesse le censure sollevate con riferimento al reddito da valida, il 20 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha quindi comunicato che, malgrado un leggero miglioramento delle condizioni di salute, la rendita restava immutata (con un grado d'invalidità del 53%, doc. Al pag.1268).
2.7. Nell’aprile 2024 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di revisione, adducendo un peggioramento, senza produrre alcun certificato medico. In fase di osservazioni al progetto di decisione di non entrata nel merito ha fatto pervenire una serie di documenti, segnatamente un certificato del pronto soccorso dell’Ospedale __________ del 23 novembre 2023 attestante una recidiva algica multifattoriale, un rapporto al curante della dr.ssa __________, neurologa del 19 dicembre 2023 (che indicava la prescrizione della fisioterapia per ridurre la sintomatologia algica cervicale e a livello pettorale sinistro), una valutazione del dr. __________, dermatologo, per la diagnosi di “Sensibilizzazione di tipo tardo a nichelio, amalgama, mercurio ammonio cloruro e tiosulfoaurato di sodio, clips usati in passato di titanio senza reazione durante i test eseguiti” oltre a un nuovo rapporto del dr. __________ del 26 marzo 2024 attestante un peggioramento del quadro clinico senza indicazione di diagnosi psichiatrica codificata (doc. AI pag. 1296-1319).
Detti certificati sono stati sottoposti al SMR per il quale dagli stessi non risultava “una sostanziale modifica rispetto alla valutazione __________” (Annotazione del 4 giugno 2024, doc. AI pag. 1293).
Da qui la conferma del progetto di decisione di non entrata nel merito con la decisione oggetto del presente ricorso:
" Esito degli accertamenti
Con decisione 20.10.2023 è stato confermato ii diritto alla mezza rendita d'invalidità con grado Al del 53%.
In data 30.04.2024 la Signora RI 1 ha inoltrato la richiesta di revisione.
Una richiesta di revisione può essere esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche. Alla richiesta non è infatti stato allegato alcun documento, né medico né economico, che attesti una situazione diversa rispetto a quella riscontrata in occasione della precedente decisione.
Decidiamo pertanto
Non si entra nel merito della richiesta di revisione.”
Con il suo gravame l’assicurata ha prodotto due ulteriori certificati medici del dr. __________ del 20 e 25 giugno 2024 (doc. C, D) e, in corso di procedura, altri scritti del medesimo psichiatra del 27 settembre e 25 ottobre 2024 oltre che documentazione relativa ad accertamenti per un tumore benigno all’occhio e a esami radiologici al bacino e al rachide lombare (doc. G, H, I, L). Tali certificazioni sono state sottoposte al medico SMR il quale nell’Annotazione dell’8 ottobre 2024 ha escluso la presenza di una sostanziale modifica dello stato di salute (doc. X/1).
2.8. In concreto, tutto ben considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite valutazioni del medico SMR, questo Giudice deve concludere che, con la sua nuova domanda di revisione l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento di una modifica della sua situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da incidere sulla capacità lavorativa (art. 87 cpv. 2 OAI), rispetto all’ultima conferma formale della mezza rendita d’invalidità (erogatale dal 1° ottobre 2014 sulla base della decisione 16 agosto 2017) mediante comunicazione del 20 ottobre 2023 al termine di una revisione e contestuale approfondita rivalutazione del caso (inclusiva di perizia __________; cfr. consid. 1.1 e 1.2).
La nuova richiesta di revisione dell’aprile 2024 si basa in effetti sostanzialmente su documentazione attestante le già note affezioni, innanzitutto psichiche, le quali erano state attentamente e approfonditamente vagliate dal __________ non solo nella perizia del 7 dicembre 2022, ma anche nel complemento del 9 ottobre 2023 (doc. AI pag. 922 e 1253) e pure dal medico del SMR.
In effetti, nel suo scritto del 26 marzo 2024 lo psichiatra curante dr. __________ afferma che la paziente presenta “elevate quote d’ansia libera e somatizzata, episodi di angoscia, rimugino non ossessivo riguardante le tematiche somatiche”, lamenta “sentimenti di inutilità e di sconforto associato ad infuturazione”, e precisa che tale peggioramento era “secondario alla situazione somatica (algie) cronicamente ingravescente”. Egli non fa quindi altro che attestare un peggioramento delle condizioni dell’assicurata senza tuttavia fornire alcuna diagnosi psichiatrica codificata, e nemmeno indicare in che modo e in che misura vi sarebbe stato un cambiamento rilevante e influente sulla capacità lavorativa rispetto alla precedente approfondita valutazione eseguita dal __________ nell'ambito della procedura sfociata nel provvedimento formale del 20 ottobre 2023, come con pertinenza concluso il 4 giugno 2024 dal medico SMR (doc. AI pag. 1293).
Del resto le – peraltro assai scarne - conclusioni addotte dallo psichiatra curante sono essenzialmente le stesse di quelle da lui espresse nell’ambito della precedente procedura di revisione (cfr. lo scritto del 9 agosto 2021, doc. AI pag. 879) e già opportunamente vagliate dal __________ e dal SMR e non sostanziano minimamente l’intervento di modificazioni significative nello stato dell’assicurata.
Anche per quanto riferito alle affezioni somatiche, a ragione il medico SMR, sempre nell’Annotazione del 4 giugno 2024, ha concluso che la documentazione prodotta non forniva elementi tali da modificare le conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal __________ nella perizia del 7 dicembre 2022. In effetti, ribadito come il __________ avesse sostanzialmente posto le diagnosi di “fibromialgia, Dolori parete toracica, Sindrome ansioso-depressiva F 41.2, Ca seno sinistro 3.2012”, l’attestazione del Pronto soccorso dell’__________ del 23 novembre 2023 per una “recidiva di algie multifattoriali a livello articolare e in sede di pregressi interventi chirurgici ed in contesto di nota fibromialgia” – che peraltro non attesta alcuna inabilità lavorativa e conclude per la dimissione dell’assicurata “in condizioni generali stabili”; doc. AI pag. 1298) – non permette conclusioni differenti. Nemmeno lo scritto della dr.ssa __________, neurologa, del 19 dicembre 2023 contiene elementi di rilievo, considerato come la specialista si limiti in definitiva a riferire al medico curante dr. __________ della fisioterapia prescritta e della sintomatologia dolorosa lamentata alla cervicale e a livello pettorale sinistro dalla paziente, la quale aveva l’intenzione di effettuare un consulto a __________ (doc. AI pag. 1299). Quanto infine alla documentazione relativa alle valutazioni del dr. __________, dermatologo, egli pone la diagnosi di “Sensibilizzazione di tipo tardo a nichelio, amalgama, mercurio ammonio cloruro e tiosulfoaurato di sodio, clips usati in passato di titanio senza reazione durante i test eseguiti”, ma non attesta alcuna inabilità lavorativa e nemmeno indica elementi che permettano di anche solo ipotizzare una modifica delle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal __________ (doc. AI pag. 1301).
Ne discende che alle complete e approfondite considerazioni del medico del SMR, che ha escluso che sia stata resa verosimile una rilevante modifica della situazione, questo giudice deve aderire. La documentazione prodotta dall’assicurata con la richiesta di revisione non riportava in effetti alcun fatto medico nuovo rilevante rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati dal __________ e dai medici del SMR. Non permetteva dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento rilevante dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto a quanto approfonditamente chiarito e deciso nell’ambito della precedente procedura di revisione, sfociata nella resa del provvedimento del 20 ottobre 2023, con il quale, sulla base di un’approfondita valutazione peritale di decorso del __________, confermata dal SMR (doc. AI 982, 1148, 1150, 1253), era stata stabilita – in modo vincolante – un’abilità lavorativa del 20% come parrucchiera e del 50% in attività adeguate.
Giova del resto ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Non va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante, anche se specialista, hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V 161). In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STFA I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Appare del resto quantomeno inverosimile che a distanza di pochi mesi dall’emanazione del precedente provvedimento di conferma della prestazione (del 20 ottobre 2023) e dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (da ultimo il complemento del __________ del 9 ottobre 2023, doc. AI pag. 1253), la situazione di fatto possa essersi modificata in modo tale da influire sul diritto a prestazioni.
Ribadito pure il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 20 ottobre 2023), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 e riferimenti), in conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della resa del querelato provvedimento dell’11 giugno 2024, una notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurata accertate nell’ambito della precedente procedura di revisione avviata nel marzo 2020.
2.9. Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede, quindi tardivamente (cfr. consid. 2.4), l’assicurata ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________ del 20 giugno 2024 con il quale il curante ha affermato che “in relazione al certificato emesso il 26 marzo 2024 vi comunico che a causa del peggioramento dello stato psicopatologico della paziente è stata potenziata la terapia antidepressiva. Per questo motivo la signora RI 1 è inabile al lavoro nella misura del 100%” (doc. C). Inoltre con un'altra certificazione del 25 giugno 2024 sempre il dr. __________ ha dichiarato:
" nell'ultima visita ho constatato un peggioramento del tono dell'umore e per tale motivo è stata potenziata la terapia antidepressiva. Allo stato attuale la diagnosi può essere inquadrata dal punto di vista nosografico come:
- Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente moderato (ICD-1 0 F33.1)
Questa diagnosi era già stata fatta sia dal mio predecessore che dal sottoscritto. Purtroppo, dalla perizia psichiatrica svolta non è mai stata confermata. Il percorso terapeutico prevede un'implementazione della terapia antidepressiva e colloqui psicologici. Terapia farmacologica attuale: Venlafaxine 75mg ER: 1-0-0-0.” (doc. D)
Il 27 settembre 2024 il dr. __________ ha ancora affermato:
" confermo il peggioramento del tono dell'umore con incremento delle quote d'ansia libera e somatizzata, angoscia pervasiva ed insonnia. Allo stato attuale la diagnosi può essere inquadrata dal punto di vista nosografico come:
- Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente moderato (ICD-10 F33.1)
ll percorso terapeutico prevede terapia antidepressiva e colloqui psicologici.
Terapia farmacologica attuale: Escitalopram gocce (10-0-0-0), Temesta 2,5 1-0-0-1 (max 3cp/giorno), Zoldorm 10mg 0-0-0-1” (doc. G)
Infine, il 25 ottobre 2024 lo psichiatra ha ancora ribadito:
" in merito alla terapia farmacologica riferisco quanto segue:
Nel corso della presa a carico, abbiamo dovuto cambiare molti farmaci a causa delle
comparse di effetti collaterali. Ho iniziato con Anafranil insieme all'Olanzapine per un perìodo di tempo, poi sospeso. Ho quindi inserito l'Aripiprazole e successivamente la Venlafaxina 75mg. Purtroppo però è stato necessario sospendere anche questi farmaci e ritentare con l'Escitalopram. Il dosaggio è basso e la titolazione sarà più lenta. Inoltre stiamo valutando la presenza o meno della diagnosi di ADHD.
Terapia farmacologica attuale: Escitalopram gocce: 10-0-0-0, Temesta 2,5: 1-0-0-1 (max 3cp/giorno), Zoldorm 10mg: 0-0-0-1” (doc. H)
A tali certificazioni l’assicurata ha fatto seguire anche documentazione relativa ad accertamenti per un tumore benigno all’occhio – cfr. il rapporto 13 agosto 2024 del dr. __________ dell’Hopital __________ attestante “une petite pseudotumeur vasculaire acquise de l'adulte, ayant compliqué d'une cicatrice choriorétinienne (hyperplasie de l'épithélium pigmentaire) périphérique temporale d'origine idiopathique au niveau de l'OG “, doc. F e G) – e ad accertamenti radiologici eseguiti il 4 ottobre 2024 al bacino e al rachide lombare (doc. I e L).
In merito il medico SMR, l’8 ottobre 2024, ha concluso:
" (…) Valutazione:
L'attuale rapporto del dr. __________ è insufficiente per comprovare una modifica della situazione psichiatrica. Il trattamento antidepressivo risulta blando e complessivamente più blando rispetto a quello in atto quando l'assicurata era stata vista al __________ (allora assunzione di Anafranil 75 e neurolettico Olanzapina). Intercorrente problematica oculare con emivitreo a sinistra il 25.6.2024 con evoluzione favorevole con ricupero acuità visiva completa in occasione del controllo del 1 3.8.2024. In conclusione confermo l'assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute con influsso prolungato sulla CL.” (doc. X)
Ora, come dianzi anticipato (consid. 2.4), e come evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa e negli scritti del 10 ottobre e 25 novembre 2024 (X e XVI), secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.
Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.
In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Nella fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso o nel corso della procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può quindi modificare l’esito della presente vertenza (cfr. consid. 2.4). La stessa, unitamente ad eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’eventuale effettivo intervento di un peggioramento duraturo e tale da influire sulla capacità lavorativa, potrà se del caso essere prodotta nell’ambito di una futura nuova domanda di revisione che l’assicurata è libera di presentare.
A titolo abbondanziale occorre sottolineare che anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, esaminare la documentazione versata agli atti in questa sede, la stessa non permetterebbe comunque di concludere diversamente non apportando elementi che oggettivamente descrivano o rendano verosimile uno stato di salute peggiore rispetto a quello accertato con l’ultima valutazione di merito.
In effetti, come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI, nelle sue certificazioni lo psichiatra curante ribadisce nuovamente, come in passato, la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente moderato (ICD-10 F33.1)” e adduce un potenziamento della terapia antidepressiva con prescrizione di Venlafaxine 75mg ER 1-0-0-0.
Ora, in proposito a ragione l’Ufficio AI evidenzia che la perizia del __________ si era già confrontata con la diagnosi posta dallo specialista curante, ribadendo la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2) (doc AI pag. 1015).
Quanto alla farmacoterapia assunta precedentemente si rinvia pure alla perizia __________ citata (cfr. doc. AI pag. 992), laddove veniva sottolineato come essa fosse a basso dosaggio. Che l’attuale trattamento antidepressivo risulti blando e complessivamente addirittura più blando rispetto a quello in atto all’epoca della valutazione del SAM è stato sottolineato anche dal dr. __________ del SMR nell’Annotazione dell’’8 ottobre 2024 (doc. X) e dall’amministrazione nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2024 come segue:
" da notare che rispetto alla precedente terapia indicata con referto 25 giugno 2024, prodotto in ricorso, di Venlafaxine 75mg ER 1-0-0-0 al posto del precedente medicamento Anafranil 75 mg SR (si rammenta che nella perizia pluridisciplinare del 7 dicembre 2022 era indicato un trattamento medicamentoso al 7 dicembre 2021, cfr. perizia a pag. 40/225 e a pag. 131/225, di: “7. 12.2021: certificato medico del Dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, __________. Dichiara che l’A, attualmente assume la seguente terapia farmacologica: Zoldorm 0-0-0-1; Olanzapine 2,5 mg 0-0-0-2 (l’A. afferma durante la raccolta anamnestica di assumerne solo uno alla sera e non più due); Anafranil 75 mg SR 2-0-0-0 (l’A. afferma di assumerne solo una pastiglia)"), con scritto del 27 settembre 2024 il Dr. med. Cottone indica quale attuale terapia farmacologica Escitalopram gocce (10-0-0-0), Temesta 2,5 1-0-0-1 (max 3cp/giorno), Zoldorm 10mg: 0-0-0-1. II SMR pone la seguente valutazione: "L'attuale rapporto del dr. __________ è insufficiente per comprovare una modifica della situazione psichiatrica. Il trattamento antidepressivo risulta blando e complessivamente più blando rispetto a quello in atto quando l’assicurata era stata vista al __________ (allora assunzione di Anafranil 75 e neurolettico Olanzapina)." (X)
Quanto ribadito dal curante si rileva in sostanza sovrapponibile a quanto da egli fatto valere in occasione della precedente procedura di revisione che ha portato a confermare la prestazione mediante provvedimento del 20 ottobre 2023 e già approfondito dai periti nel __________ in occasione della perizia del 7 dicembre 2022 e del complemento del 9 ottobre 2023 (doc. AI pag. 922 e 1253).
A ragione quindi il medico SMR ha ribadito che da quanto attestato dal dr. __________ non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione __________.
Nemmeno le certificazioni prodotte che attestano una problematica oftalmologica, ossia un’intercorrente problematica oculare con emivitreo sinistro il 25 giugno 2024 (vale a dire in epoca successiva all’emanazione della decisione oggetto di gravame, data che segna comunque il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), evidenziano elementi rilevanti, vista la natura benigna dell’affezione, l’assenza di attestazione di inabilità lavorativa e il recupero dell’acuità visiva completa in occasione del controllo del 13 agosto 2024 (cfr. X). Parimenti vale per i referti radiologici del 4 ottobre 2024 relativi a risonanze magnetiche al bacino nativo e al rachide lombare nativo, i quali pure non attestano inabilità lavorative (doc. E, F, G).
A prescindere dalla tardività con la quale esse sono state prodotte in causa, tali certificazioni non permettono quindi di formulare una valutazione differente dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto a quanto approfonditamente chiarito prima della resa del provvedimento del 20 ottobre 2023, ragione per cui a maggior ragione non si giustificava l’entrata in materia.
2.10. In conclusione, l'insorgente non ha reso verosimile che la sua situazione al momento dell’inoltro della domanda di revisione dell’aprile 2024 (e sino all’emanazione del qui impugnato provvedimento) fosse peggiore (e lo fosse in maniera notevole) rispetto alle sue condizioni di salute su cui si è basato l'Ufficio AI il 20 ottobre 2023, quando, dopo avere esperito anche una perizia pluridisciplinare, le ha comunicato che la rendita di invalidità percepita in precedenza (dall’ottobre 2014) rimaneva immutata (mezza rendita con grado AI del 53%). È pertanto a ragione che l'amministrazione non è entrata nel merito dell'istanza di revisione.
La decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti