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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.08.2024 32.2023.44

19 août 2024·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,834 mots·~1h 4min·4

Résumé

Negata la concessione della rendita e di provvedimenti professionali. TCA ritiene che la situazione non sia stata chiarita a sufficienza e rinvia gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti. Limiti per l'attività lucrativa causati da affezioni psichiche

Texte intégral

Incarto n. 32.2023.44   FC

Lugano 19 agosto 2024         

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2023 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 24 marzo 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nata nel 1992, in possesso della maturità artistica, di un bachelor in pittura e arti visive, di un diploma professionale di arte nell’illustrazione di libri e un diploma di tanatoestetica, ha svolto l’attività a tempo parziale dal giugno 2019 quale lavapiatti/aiuto cuoco in un hotel di __________ (al 40%) e dall’ottobre 2018 rispettivamente gennaio 2021 come insegnante di disegno a ore (al 15% circa).

                                 Il 28 agosto 2021 l’assicurata ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da Sindrome di Asperger, e precisando di chiedere “un supporto da parte del vostro lodevole Ufficio per poter essere inserita all’interno della nuova professione come docente di belle arti/arti visive”.

                          1.2.  Mediante comunicazione del 20 gennaio 2022 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata di assumere un costo di fr. 3'800 per un percorso di gestione del cambiamento e bilancio delle competenze come provvedimento nell’ambito dell’intervento tempestivo, cui ha fatto seguito in data 9 maggio 2022 un rapporto di fine intervento tempestivo da parte del consulente professionale dell’AI (doc. AI pag. 178, 184).

                                  Dopo aver raccolto la documentazione dallo psichiatra curante, che è stata in seguito valutata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) con rapporti 25 maggio e 24 giugno 2022  – il quale ha accertato l’assenza di un’inabilità lavorativa quale insegnante di disegno e lavapiatti –, l’Ufficio AI, preso atto del rapporto del consulente professionale del 12 luglio 2022, con progetto di decisione del 22 luglio 2022 ha prospettato la reiezione della domanda di prestazioni, considerato come non fosse stata evidenziata alcuna inabilità lavorativa né patologia invalidante (doc. AI pag. 211).

                                  Con osservazioni 5 settembre 2022 l’assicurata, assistita da RA 1, ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante e della Fondazione __________, chiedendo l’annullamento del progetto di decisione e la concessione della garanzia della copertura di una riqualifica professionale quale docente di scuola elementare. Sentiti il SMR e consulente professionale, con decisione del 24 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni.

                          1.3.  Con tempestivo ricorso l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, è insorta contro la suddetta decisione, postulando la rivalutazione del suo caso e producendo una nuova attestazione dello psichiatra curante. Contesta le conclusioni dell’amministrazione, postulando la concessione della chiesta riqualifica professionale, sottolineando che il mancato sostegno da parte dell’Ufficio AI rischierebbe di portare ad un peggioramento “reattivo” del quadro clinico, anche in considerazione delle diagnosi correlate di disturbi d’ansia e depressione. Rileva che le mancate attestazioni di inabilità lavorativa negli anni precedenti sarebbero da ricondurre al fatto che al sostentamento dell’assicurata avevano sempre provveduto i famigliari. Delle ulteriori allegazioni si dirà, ove necessario, nel merito (I).

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione del SMR, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ritiene corrette la valutazione medico-teorica ed economica effettuate (IV).  

                          1.5.  Con osservazioni 23 giugno 2023 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha ribadito le sue domande e allegazioni producendo un’ulteriore certificazione del dr. __________ e uno scritto dei titolari dell’Hotel __________ in merito alle condizioni lavorative offerte all’assicurata (VIII).

                                  In merito l’Ufficio AI, in data 6 luglio 2023, si è ribadito nella sua richiesta di reiezione del ricorso (X).

                                  Il 13 febbraio 2024 l’amministrazione ha poi comunicato di aver ricevuto una certificazione del dr. __________, che informava di un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata con conseguente inabilità al lavoro dell’80%. Alla luce di questa attestazione l’Ufficio AI ha comunicato di ritenere aperta una nuova domanda di prestazioni volta a chiarire se era subentrato un peggioramento rispetto alla decisione del 24 marzo 2023 (XII).

                                  Con osservazioni del 22 febbraio 2024 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha confermato la richiesta di accoglimento del ricorso facendo rilevare che il peggioramento segnalato dal curante dimostrava semplicemente che sua inabilità al lavoro era presente già nel momento della decisione contestata (XVI).

                                  In seguito le parti si sono confermate nelle loro posizioni con scritti dell’Ufficio AI del 27 febbraio, 6 marzo (questo corredato anche da una valutazione del SMR), 13 e 22 marzo 2024 (XVII, XX, XXIV, XXVIII) e della ricorrente dell’8 e 18 marzo 2024 (XXI, XXV), di cui si dirà, nella misura del necessario, nel merito.                                    

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni del 28 agosto 2021 di RI 1, negando in particolare la concessione sia di una rendita d’invalidità sia di provvedimenti professionali, avendola ritenuta completamente abile in qualsiasi attività lucrativa.

                                  Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  La cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

                                  La cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (CDT US AI) (valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

                                  Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

                                  In concreto, anche nell’eventualità in cui un’eventuale incapacità lavorativa di lunga durata sarebbe nata precedentemente al 2022 e un eventuale diritto alla rendita potrebbe essere insorto prima del 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), tuttavia, la ricorrente ha presentato la domanda di prestazioni nell’agosto 2021, ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto il 1. febbraio 2022, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (per il calcolo vedasi ad esempio STCA 32.2023.6 del 21 agosto 2023 consid. 2.1.). Inoltre, anche la riformazione professionale presso la __________ per la quale l’assicurata ha chiesto un supporto da parte dell’amministrazione aveva inizio nel settembre 2022 (doc. AI pag. 200).

                                  Visto quanto precede, al ricorso contro la decisione emanata il 24 marzo 2023 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento e, quindi, il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.                       

                                  L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

                          2.3.  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

                                  Secondo l’art. 1 novies OAI (Minaccia d’invalidità), sussiste una minaccia d’invalidità quando la probabilità che insorga un’incapacità al guadagno è preponderante. Il momento in cui l’incapacità al guadagno è insorta non è determinante.

Fanno parte dei provvedimenti professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente necessarie all'integrazione nella vita professionale. La loro estensione non è definibile in maniera astratta; occorre piuttosto tenere conto delle circostanze concrete del singolo caso, e in particolare delle capacità soggettive e oggettive d'integrazione, che variano da persona a persona (stato di salute, capacità di rendimento, idoneità all'istruzione, motivazione, ecc.; STFA I 529/01 del 19 marzo 2002, consid. 1a con riferimenti).

Di principio, la persona assicurata ha diritto unicamente ai provvedimenti idonei e necessari al raggiungimento del singolo scopo integrativo prefissato, ma non ai migliori provvedimenti nel caso di specie. Questo perché l'integrazione deve essere garantita solo nella misura necessaria, ma anche sufficiente (DTF 124 V 108 consid. 2b pag. 110 con riferimenti).

Secondo l’art. 8 cpv. 1bis LAI, il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre tener conto in particolare degli aspetti riguardanti l’assicurato quali l’età, il suo grado di sviluppo, le sue capacità e la durata probabile della sua vita professionale.  

                                  Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità. Sono considerati provvedimenti di riformazione professionale anche i provvedimenti di formazione che permettono di raggiungere un livello di formazione superiore, se necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno (art. 6 cpv. 1bis OAI). Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                  La capacità di una persona assicurata di sfruttare la propria capacità residua sul mercato del lavoro generale equilibrato dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. Secondo la giurisprudenza, sono fattori decisivi il tipo e la natura del danno alla salute e le sue conseguenze, lo sforzo prevedibile di adattamento e di riconversione e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le attitudini e le capacità esistenti, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità di esperienza professionale proveniente dal settore tradizionale (STF 8C_452/2023 del 19 dicembre 2023, consid. 2.4.1; STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/ 2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2).

                                  Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Il mercato del lavoro equilibrato è una misura teorica, per cui non si può facilmente presumere che la capacità residua sia inutilizzabile (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2). Il mercato del lavoro equilibrato include anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro di stampo sociale ("sozial Entgegenkommen" = "accondiscendenza sociale") da parte del datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo questi criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata, e quindi si può presumere che la capacità lavorativa residua sia inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile solo in una forma così limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato del lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio e trovare un posto di lavoro adeguato appare quindi impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2; STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009, consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276).

                                  Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI), la consulenza e l’accompagnamento (lett. a bis), i provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (lett. a ter), la consegna di mezzi ausiliari (lett. d) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), la fornitura di personale a prestito (art. 18a bis LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI)  e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).

                                  Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                  Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente il diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

                                  La Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr), valida dal 1° gennaio 2022, prevede, per quanto di rilievo nella fattispecie, quanto segue.

" 0700

7. Accertamento dell’idoneità all’integrazione professionale (art. 43 LPGA)

7.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 43 LPGA, art. 69 OAI, art. 78 OAI Scopo del provvedimento: l’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati è valutata dal punto di visto medico e in relazione all’orientamento professionale. Il provvedimento può essere eseguito in un centro di accertamento professionale (CAP), in un’istituzione o in altro modo, al fine di esaminare le possibilità degli assicurati in situazioni pratiche ed eventualmente a livello interdisciplinare. Gruppo target: assicurati per i quali l’idoneità all’integrazione professionale va valutata sotto il profilo dell’orientamento professionale, medico e funzionale mediante verifiche pratiche o di indirizzo il più possibile pratico.

7.2. Panoramica dei provvedimenti

0701 L’accertamento medico e professionale secondo l’art. 43 LPGA comprende le prestazioni seguenti: – accertamenti medici, funzionali e nell’ottica dell’orientamento professionale di indirizzo pratico eseguiti presso un CAP o presso altre istituzioni (accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione; CP 296).

0702 (Delimitazione) L’accertamento secondo l’art. 43 LPGA non include: – accertamenti che presentano esclusivamente elementi di orientamento professionale; questi rientrano nei provvedimenti preparatori durante l’orientamento professionale e nel vaglio di possibili indirizzi professionali secondo l’art. 15 LAI (v. cap. 10 e 16);

– accertamenti che, essendo gli elementi medici e di orientamento professionale perlopiù già noti, sono volti a testare il rendimento effettivo degli assicurati nell’attività alternativa auspicata in un posto di lavoro concreto nel mercato del lavoro primario; questi rientrano nell’ambito del lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI (v. cap. 19); – accertamenti che presentano esclusivamente elementi medici.

7.3. Svolgimento degli accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione (Principio)

0703 Per valutare l’idoneità all’integrazione professionale degli assicurati gli uffici AI hanno a disposizione vari strumenti: rapporti dei medici curanti, esami e valutazioni del SMR, colloqui con gli assicurati stessi, perizie mediche ecc. Se questi strumenti non permettono di chiarire se ed eventualmente in che misura e in quale settore professionale gli assicurati siano idonei all’integrazione, gli uffici AI possono disporre accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione secondo l’art. 43 LPGA. L’elemento medico degli accertamenti è inteso qui in senso più ampio rispetto alle perizie mediche. Esso include l’osservazione e la valutazione delle capacità in ambito lavorativo, tenuto conto della situazione medica individuale, come avviene ad esempio nel caso della valutazione della capacità funzionale. La valutazione è effettuata da uno specialista adeguatamente formato (p. es. fisioterapista), ma non necessariamente da un medico.

0704 (Impostazione) Gli accertamenti dell’idoneità all’integrazione professionale (residua) secondo l’art. 43 LPGA possono essere svolti in sede ospedaliera o ambulatoriale.

(…)

0706 (Applicazione) Gli accertamenti medici e professionali sull’idoneità all’integrazione sono tesi a valutare l’impiegabilità effettiva dell’idoneità all’integrazione (residua) degli assicurati, quando: – i medici curanti e/o il SMR non possono verificare o chiarire la situazione medica in misura sufficiente per la valutazione di questioni professionali; o – la stima soggettiva della capacità al lavoro da parte degli assicurati diverge dalla capacità al lavoro definita oggettivamente dal punto di vista medico da parte dei medici curanti e/o del SMR; o – l’ufficio AI o il servizio specializzato non è in grado di determinare con sufficiente certezza l’idoneità all’integrazione o la capacità al lavoro sulla base di un accertamento incentrato esclusivamente sull’orientamento professionale.”

                                  Con riferimento alla riformazione professionale (art. 17 LAI), la citata circolare dispone, per quanto di rilievo nella fattispecie:

" 17. Riformazione professionale (art. 17 LAI)

17.1. L’essenziale in breve

Basi giuridiche: art. 17 LAI, art. 6 OAI Scopo del provvedimento: gli assicurati mantengono o migliorano la loro capacità al guadagno con una formazione in un nuovo ambito di attività o una nuova formazione nella professione esercitata anteriormente o nello svolgimento delle mansioni consuete. Gruppo target: assicurati che a causa di un’invalidità o di una minaccia d’invalidità non possono più esercitare la professione imparata, l’attività lucrativa precedente o le mansioni consuete.

 (…)

17.3. Diritto

1702 (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui all’art. 8 o 8a LAI, per avere diritto alla riformazione professionale devono essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti.  Gli assicurati devono: – non poter più esercitare la loro professione precedente o non poter continuare a svolgere l’attività lucrativa o le mansioni consuete a causa di un’invalidità o di una minaccia d’invalidità; e

– essere idonei all’integrazione, ovvero essere oggettivamente e soggettivamente in grado di partecipare con successo a provvedimenti di formazione professionale.

La riformazione professionale deve: – rispettare i criteri di semplicità e appropriatezza ed essere consona alle capacità dell’assicurato; – essere adeguata al danno alla salute e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle dell’attività precedente; e  – essere idonea a ripristinare, mantenere o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete degli assicurati.

(…)

1704 (Perdita di guadagno) Il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, gli assicurati subiscano una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbero esercitare senza una formazione professionale supplementare (confronto dei redditi). Si tratta di un valore indicativo, per la cui determinazione vanno considerate la durata residua del periodo di attività nonché le possibilità di avanzamento professionale e di guadagno nella professione imparata. Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato secondo il metodo misto, ci si deve basare sul grado d’invalidità che risulta dal confronto dei redditi per la parte dell’attività lucrativa.

(…)

1706 (Equivalenza delle attività/equivalenza dei redditi): il requisito dell’equivalenza approssimativa tra l’attivit esercitata prima dell’insorgere dell’invalidità e quella esercitata dopo la riformazione professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire che il reddito della nuova professione a medio-lungo termine (carriera) sia pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una certa equivalenza fra le due professioni. Il requisito dell’equivalenza limita «verso l’alto» il diritto alla riformazione professionale. Non è compito dell’AI procurare agli assicurati una professione migliore e meglio retribuita di quella precedente.

1707 (Necessità dovuta all’invalidità) Se gli assicurati sono sufficientemente integrati o se può essere procurato loro un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, l’invalidità non rende necessaria una riformazione professionale.”

                          2.4.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                  Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                  Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                  Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

                                  Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                  Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                  Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                                  Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche successivamente (cfr. fra le altre STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2).

                          2.5.  Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                  Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                  Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                  Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                  In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                  Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                  Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                          2.6.   L'Alta Corte ha già stabilito che se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002, 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5).

                          2.7.  Nel caso in esame, l’assicurata, nata nel 1992 e affetta da Sindrome di Asperger, in possesso di una maturità artistica, di un bachelor in pittura e arti visive, di un diploma professionale di arte nell’illustrazione nel libro e di un diploma di Tanatoestetica, ha svolto delle attività di docenza per conto della __________ (impiego su chiamata), della Scuola __________ (nella misura del 15%) e degli impieghi per conto di scuole medie (supplenze) e di scuole elementari (doposcuola). Inoltre dal 2019 ha svolto l’attività di lavapiatti e aiuto cucina al 40% presso un hotel a __________.

                                  Nel mese di agosto 2021 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI. L’Ufficio AI ha interpellato il datore di lavoro (Hotel __________), la scuola __________ e il dr. __________, psichiatra curante dal novembre 2015. Quest’ultimo, poste le diagnosi con valenza invalidante di “Disturbo dello spettro autistico, sindrome di Asperger (ICD 10, F 84.5), sindrome ansiosa NAS (ICD 10, F 41.0), sindrome depressiva ricorrente, attualmente compensata (ICD 10, F 33.0) e disturbo dell’attenzione”, si è espresso, tra l’altro, come segue:

" (…) Si conferma quanto già rilevato dai questionari RAADS-R in merito alla fragilità nella capacità di riflettere sul contenuto della propria mente e su quella degli altri (Teoria della mente) a cui si aggiungono le difficoltà psico-comportamentali, la facilità all'ansia, alla bassa autostima, la rigidità mentale, i comportamenti di ruminazione, che potrebbero contribuire a creare ulteriori barriere nella comunicazione nei rapporti sociali. Il profilo emerso appare compatibile con un disordine dello spettro autistico ad alto funzionamento verosimilmente con una sindrome di Asperger. Nell'incontro di rete effettuato il 3 di agosto 2021 con padre, con la signora __________ e il signor __________ dell'__________ era emersa l'importanza di attivare l'Assicurazione invalidità per poter comprendere quale tipo di sostegno potesse essere per un processo di reintegrazione professionale all'interno della docenza. In effetti ha effettuato diverse supplenze andate bene, __________ si è impegnata inoltre a supportare RI 1 nei colloqui specifici con l'Assicurazione invalidità e stilerà un rapporto per poter meglio comprendere quali sono le problematiche dal punto di vista dell'Asperger di cui soffre. A partire da fine agosto è stata iniziata una terapia con Metilfenidato, nonché da metà settembre una psicoterapia cognitivo comportamentale regolare.

Situazione e sintomatologia attuale

Si tratta di una donna che presenta un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento sociale, sottoforma di sindrome di Asperger, un disturbo d'ansia, un disturbo attentivo e un disturbo dell'autostima personale. In questi ultimi due anni ha cercato di reintegrarsi nel mondo del lavoro, attraverso un'attività lavorativa come lavapiatti presso l'albergo __________, ove è impiegata al 40%, anche se su chiamata. L'Attività lavorativa riesce a tenerla. Con __________ sta cercando di trovare

anche una soluzione come docente. Dal punto di vista medico internistico non presenterebbe particolari problematiche.” (doc. AI pag. 154)

                                  Sulla situazione professionale ha sottolineato l’importanza che l’AI potesse offrire un sostegno “per un processo di reintegrazione professionale all’interno della docenza” ritenuto che “se RI 1 dovesse essere supportata in modo adeguato dalla rete costruita e dall’Ufficio Assicurazioni Invalidità, le sue capacità lavorative possono essere buone” (doc. AI pag. 155).

                                  Il Servizio di integrazione professionale (di seguito: SIP), nell’ambito dell’intervento tempestivo, ha assunto il caso interpellando la rete di supporto dell'assicurata e ha proposto dei colloqui e l’analisi da parte dell’ufficio orientamento professionale nella forma di una “consulenza e accompagnamento” (cfr. comunicazione del 20 gennaio 2022, doc. AI pag. 178 e 168).

                                  Interpellata, la fondazione __________, il 16 settembre 2021 ha affermato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) RI 1 appare come una ragazza che ha buone capacità di mettersi in interazione con persone incontrate per la prima volta, si mostra educata e attenta a come presentarsi e descriversi o a che domande porre, riconoscendo e rispettando il grado di conoscenza che può avere delle persone attorno a lei. È in grado di ascoltare l'interlocutore, di mostrarsi interessata alle informazioni date e di riuscire a gestire una conversazione anche con due persone presenti che danno risposte e informazioni. Ha interagito in modo adeguato durante la valutazione. Non appare nessuna criticità nel saper utilizzare strategie legate alla teoria della mente per riuscire a rispondere a domande e a mettersi nei panni di un eventuale altro interlocutore. Il lessico è buono e anche la capacità logica di analizzare stimoli visivi simili tra loro e di avere flessibilità nel passare da un concetto ad un altro è adeguata.

Per quanto riguarda la flessibilità di pensiero questa è variabile in base alle situazioni che vengono vissute. Per quanto riguarda l'analisi di strategie di problem solving sociali relative a situazioni descritte, che non la riguardano direttamente, ha mostrato una buona capacità di variare il punto di vista sugli eventi e di riuscire, in alcuni momenti con la mediazione dell'adulto, a risalire a soluzioni valide e ben pensate. Questa flessibilità emerge meno nel racconto di esperienze legate a sé, in cui si osserva che la lettura di ciò che accade nel contesto è più difficilmente scorporabile

da quello che è il pensiero e il punto di vista di RI 1. Questo soprattutto nell'analisi e nel ragionamento di dinamiche sociali relative all'ambito affettivo in cui emerge come RI 1 abbia delle aspettative, relativamente a cosa dovrebbe o non dovrebbe fare l'altra persona, che rischiano di essere rigide e poco realistiche se si pensa alle situazioni di interazione sociale che include la sfera affettiva. Per esempio, nel racconto di una dinamica passata in cui RI 1 si è trovata in difficoltà, emerge soprattutto la lettura degli errori e delle mal interpretazioni fatti dall'interlocutore e meno un'analisi delle proprie azioni e di cosa in futuro può essere evitato per non cadere nella stessa situazione. Certamente interpretare le intenzioni non esplicite dell'altro sesso non è sempre facile, ma l'aspettativa di RI 1 (ad esempio che la persona dica chiaramente che intenzioni ha e cosa vuole quando le chiede di uscire la prima volta) sono spesso poco realistiche pensando a quello che accade solitamente nelle dinamiche di interazione tra maschile e femminile e sarà importante riprendere questi concetti per ragionare insieme a RI 1 e sugli aspetti di sfumature che guidano solitamente la gestione di queste dinamiche. Si osserva però una buona consapevolezza di sé e delle sue scelte, una buona analisi rispetto ai suoi bisogni e alle sue necessità del momento e un buon controllo nella percezione e nella differenza tra amicizie e legami di coppia.

Un altro aspetto importante emerso è stato quello relativo alle occupazioni lavorative: RI 1 è impegnata in modo efficace in due diversi ambiti, quello di insegnante e quello nella cucina dell'hotel __________. Anche in questi due lavori, nonostante le buone performance di RI 1, si possono osservare alcuni aspetti su cui poterla sostenere nella gestione di alcune dinamiche di interazione sociale. La scuola è un contesto in cui RI 1 si sente a suo agio e in cui i racconti relativamente alla gestione degli studenti sono adeguati a quelle che possono essere le situazioni, si ha in alcuni momenti la percezione che RI 1 provi ad essere la docente che avrebbe voluto avere, ovvero che si ponga con gli studenti immaginando che tutti abbiano bisogno di ciò che nel suo vissuto a lei è stato utile o mancante. Questo è un buon punto di partenza, è stata però indagata la sua capacità di mettere in atto anche comportamenti diversi nel caso in cui si trovasse di fronte a situazioni di difficoltà con gli studenti e anche con la mediazione di domande fatte dall'interlocutore, RI 1 ha mostrato di riuscire a porsi anche in modo diverso a quello suo solito e questo è apparso come una buona risorsa / capacità. (…)” (doc. AI pag. 173)

                                  Con rapporto di fine intervento tempestivo del 9 maggio 2022 il consulente professionale ha concluso che “in base a quanto sopra esposto si valuta che l’assicurata (attualmente) non è reintegrabile sul mercato del lavoro, verrà esaminato l'eventuale diritto a rendita”, ritenendo “importante” che l’interessata venisse valutata da uno psichiatra del SMR (doc. AI pag. 184 e 185).

                                  Sentito il SMR, l’amministrazione ha sottoposto il caso allo psichiatra curante, il quale, il 15 giugno 2022, confermate le già citate diagnosi invalidanti, ha precisato che nel frattempo l’assicurata era stata ammessa all’alta scuola pedagogica della __________ a partire da settembre 2022, e che ella era un “soggetto ben consapevole del suo stato clinico. Collaborativa e che necessita di essere supportata da parte di tutti gli enti e strutture per permetterle di poter raggiungere un lavoro quale docente e quindi essere supportata all’interno del nuovo percorso che inizierà a fine agosto” (doc. AI pag. 199).

                                  Il rapporto è stato sottoposto al dr. __________ del SMR, il quale, il 24 giugno 2022, ha concluso che “allo stato attuale non sono oggettivabili limitazioni funzionali causate dalla patologia psichiatrica in quanto non sussistono limitazioni della CL dell’assicurata oggettive” (doc. AI pag. 204).

                                  Con rapporto del 12 luglio 2022 il consulente professionale ha concluso che l’interessata “secondo la valutazione medica è abile in tutte le attività” e non vi erano “i presupposti per una riformazione professionale con IL 0 senza minaccia di invalidità future”, esponendo quanto segue:

" Assieme alla signora abbiamo svolto un percorso di it dove è stato fatto un bilancio di competenze, ho avuto numerosi contatti telefonici con la signora __________ di fondazione __________ consulente a __________, ho incontrato lo psichiatra curante assieme all'assicurata e il padre dr __________ a __________ e ho sentito l'Alta scuola pedagogica per poter inserire la signora e sostenerla nel passare gli esami per fare la docente.

Analisi della reintegrabilità: la signora non presenta periodi di IL. Lo scopo della domanda fatta è da parte di tutta la rete secondaria, dal dr __________ è quello di dare un sostegno concreto nel fare un progetto che veda la possibilità di concretizzare un'indipendenza lavorativa e di chiudere il cerchio riuscendo a trovare una soluzione lavorativa nell'ambito della docenza. Il risultato degli esami sarà dato a fine maggio 2022. Finora si sono prodigati tutti per fare diversi percorsi scolastici che hanno sostenuto la signora nel percorso legato alle difficoltà della malattia. l test effettuati e il dottor __________ ritengono che la signora sia in grado di affrontare l'abilitazione alla docenza. Questo percorso permetterebbe alla signora di trovare la sua indipendenza. Finora c'è stato un lungo percorso dì sostegno e terapia per la signora che è altamente performante. La signora continua a lavorare in parte in albergo in parte con supplenze. La prima situazione è come aiuto cucina nell'albergo dello zio.” (doc. AI pag. 208)

                                  Con progetto di decisione 22 luglio 2022 l’Ufficio AI ha quindi prospettato il rifiuto della domanda di prestazioni ritenendo l’assicurata abile in ogni attività (doc. AI pag. 212).

                                  Alle osservazioni al progetto formulate dal patrocinatore è quindi stato allegato un nuovo rapporto del 29 agosto 2022 del dr. __________, il quale, dopo aver illustrato il parziale percorso formativo dell’assicurata, ha ribadito le già note diagnosi invalidanti, ha descritto la sindrome di Asperger e le ripercussioni concrete sull’assicurata, ribadendo che “è indispensabile un supporto continuativo da parte di tutta la rete socio sanitaria, a partire dall'ufficio dell'Assicurazione Invalidità, che in questo caso diventa fondamentale ed indispensabile per prevenire un'effettiva invalidazione che è ad alto rischio in RI 1”, con limitazioni della capacità lavorativa “oggettive” considerato come l’assicurata fosse “riuscita a lavorare nel ristorante, nell'albergo __________, poiché i responsabili della direzione sono i due zii, sorella e fratello del padre. E come se RI 1 avesse lavorato all'interno di un laboratorio protetto, e non all'interno di un'azienda del libero mercato” e considerato come “a RI 1 non è mai stata redatta un'inabilità lavorativa, ma unicamente poiché non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie all'aiuto della sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta” e, infine che “per poter accedere alla formazione a __________ ha dovuto rinunciare a quest'attività lavorativa e quindi anche al suo sostegno economico, trovandosi ora in una situazione di grande difficoltà” (doc. AI pag. 220 segg; cfr. in esteso al consid. 2.8.2).

                                  Inoltre anche la Fondazione Ares si è espressa in merito il 31 agosto 2022 come segue:

" (…) II nostro sostegno concerne in particolare la ricerca di una formazione professionale che permetta alla signora RI 1 di trovare degli sbocchi lavorativi consoni alle sue competenze. Le persone con Sindrome di Asperger, malgrado abbiano un funzionamento intellettivo nella norma, presentano delle caratteristiche peculiari che ne pregiudicano un inserimento sociale, formativo e professionale di qualità. Se non sostenute e accompagnate nei loro percorsi di vita, il rischio di fallimenti ripetuti con conseguenti stati possibili di depressione, piuttosto che il ritrovarsi in un isolamento sociale ed emotivo non voluti, sono estremamente alti e frequenti. Di fatto, dalla nostra esperienza di più di 25 anni, e dall'incontro con decine di persone con un Disturbo dello Spettro Autistico di livello l, il rimando che ne riceviamo è di grandi fatiche, in particolare da un punto di vista emotivo, che inficiano il poter avere accesso ad ambiti formativi e professionali consoni alle capacità cognitive della persona. Come la stragrande maggioranza delle persone con Sindrome di Asperger, il percorso di vita della signora RI 1, malgrado quelli che possono essere considerati dei successi, in realtà è stato caratterizzato da occasioni d'impiego estremamente parziali e frammentarie: contratti a tempo determinato e percentuali parziali, supplenze brevi e frammentate, impiego parziale presso azienda famigliare (con tutte le facilitazioni che ne conseguono, ecc.). Da una valutazione effettuata dal nostro servizio, emergono sì delle competenze anche buone in

certi ambiti, ma anche dei limiti funzionali aggettivi. È ad esempio emerso come sarebbe utile sostenerla e proseguire nel riflettere con lei sulle sfumature presenti nelle dinamiche sociali, soprattutto quelle relative alle relazioni affettive.

Sia in ambito professionale, sia per la parte d'insegnamento e nella vita privata quotidiana, si possono osservare alcuni aspetti su cui poterla sostenere nella gestione di alcune dinamiche di interazione sociale, al fine di evitare che si creino degli equivoci o delle aspettative che poi non vengono soddisfatte o raggiunte, sia per la signora RI 1, sia per i suoi interlocutori.

L'inserimento sociale della persona con Sindrome di Asperger rimane costantemente precario, e l'esperienza (sia nostra, sia di tanti esperti internazionali) ci mostra come la persona, seppur apparentemente ben inserita socialmente e professionalmente, ha sempre bisogno di un certo sostegno, al fine di evitare che anche dei piccoli avvenimenti possano pregiudicarne la sua qualità di vita. Spesso, ad esempio, le esperienze personali difficili affrontate nel corso della propria vita, portano a dei livelli di autostima fragili, precari. Poi, in realtà, la letteratura internazionale ci indica come ca. l'80% delle persone con Sindrome di Asperger non accede ad un'occupazione consona alle sue capacità, che si ritrovano a svolgere lavori meno valorizzanti e a percentuali di occupazione minime.

Tutte le attività professionali, in diversa misura, prevedono abilità sociali, di comunicazione, attitudini professionale e personali, competenze a 360 gradi, che vanno ben al di là della sola competenza professionale richiesta dall'impiego ricercato o occupato. Le caratteristiche di funzionamento della persona con Sindrome di Asperger vanno a rendere difficili proprio queste abilità globali di funzionamento. Senza un sostegno adeguato, l'incapacità di trovare lavoro può determinare notevole frustrazione, perdita di autostima e spesso anche forme di ansia e depressione a lungo termine. La letteratura internazionale sulle difficoltà legate al funzionamento cognitivo e comportamentale specifico delle persone con Sindrome di Asperger è pressoché infinita. Non tenerne conto nell'ambito del progetto di decisione in oggetto, dal nostro punto di vista, è irrispettoso di una modalità di funzionamento peculiare, riconosciuta a livello mondiale, sia per le qualità ma anche per le possibili conseguenze negative in ambito sociale, relazionale e personale.

Giova infine ribadire che nel caso di specie si illustrano premesse olistiche concrete (e in particolare anche medicali), affinché la riqualifica professionale della signora RI 1 come docente di scuola elementare sia votata ad ampio successo.

Dati gli elementi esposti, la Fondazione __________ auspica fortemente che l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino sostenga fattivamente la signora RI 1 per la sua riqualifica professionale, di fondamentale importanza per il suo benessere psicologico ed emotivo.” (doc. AI pag. 225)

                                  La documentazione è stata sottoposta al dr. __________ del SMR, il quale in data 27 settembre 2022 si è riconfermato nelle sue conclusioni (doc. AI pag. 267).

                                  Dal canto suo, il consulente professionale il 27 ottobre 2022, dopo aver ricordato i presupposti per il riconoscimento di una riformazione professionale ex art. 17 LAI, ha concluso che “nel caso specifico la valutazione è prettamente di natura medica ed è stata valutata dal medico SMR e la stessa risulta essere determinante nella concessione di provvedimenti professionali (valutazione del diritto al sostegno finanziario) in favore della signora RI 1.” (doc. AI pag. 270)

                                  Di conseguenza mediante decisione del 24 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato il diniego delle prestazioni come segue:

" Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico, è stato appurato che l’assicurata sia da ritenere completamente abile in qualsiasi attività lucrativa in quanto non presenta nessuna patologia di natura invalidante.

Non si valuta nemmeno la possibilità di effettuare eventuali provvedimenti di ordine

professionale poiché, come detto, l’assicurata è stata ritenuta abile in qualsiasi attività. In assenza di un grado d'invalidità l'attuazione di provvedimenti di ordine professionale, come ad esempio un riqualifica, non entra in linea di conto.

Osservazioni al progetto:

Abbiamo ricevuto le vostre osservazioni del 05.09.2022 sollevate avverso la nostra proposta decisionale del 22.07.2022 e la relativa documentazione medica. In particolare:

rapporto medico del Dr. __________ del 29.08.2022;

rapporto Fondazione __________ 31.08.2022 e relativi allegati.

La documentazione medica inoltrata in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, nella persona del Dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), ha certificato quanto segue:

(…)

Per quanto attiene l'aspetto professionale la pratica è stata nuovamente esposta al nostro Servizio in integrazione, il quale, nella persona del Signor __________, ha espresso la seguente valutazione:

(…)

In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che non siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.”

                                  Di fronte al TCA l’assicurata stigmatizza soprattutto la valutazione medica operata dall'amministrazione, nella misura in cui avrebbe ignorato che un'inabilità lavorativa di fatto sarebbe sempre esistita, ma non era precedentemente stata certificata poiché il sostentamento le era garantito dai famigliari. Fa valere che il mancato sostegno da parte dell'Al rischierebbe di portare a un peggioramento "reattivo" del quadro clinico, poiché si innescherebbero conseguenze significative legate ai disturbi di ansia e di depressione. Rileva inoltre che le problematiche alla salute avevano in realtà condizionato anche il suo percorso formativo, impedendole di superare l’esame di bachelor di psicologia e di conseguire il master. Segnala inoltre che la formazione pedagogica iniziata in settembre presso la __________ le starebbe creando importanti difficoltà a causa delle sue caratteristiche personologiche (I).

                                  Allega un rapporto 19 aprile 2023 con il quale il curante afferma, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Nel secondo documento firmato dal Dr. __________ del 24.06.2022, egli, in modo improprio, definiva la signora RI 1 come dipendente al 100%, utilizzando l'attività lavorativa di RI 1 all'Hotel __________ al 40% come lavapiatti/aiuto cucina, nonché insegnante di disegno su chiamata, presso __________, insegnante di disegno al 15% presso __________.

Già da questo suo scritto evidenzia una profonda contraddizione rispetto alla situazione reale di RI 1, che ha lavorato come lavapiatti ed aiuto cucina al 40% presso l'Hotel __________, che è un Hotel __________, dove aveva tutta la protezione possibile per permetterle di mantenere l'attività lavorativa.

Tutte le altre attività lavorative, come insegante di disegno, piuttosto che su chiamata o presso la __________ al 15%, erano attività lavorative ove RI 1 riusciva a trovare una buona capacità di interazione comunicativa, in quanto si trattavano di lavori con bambini e preadolescenti.

Pertanto la conclusione che il Dottor __________ fece in questo documento "allo stato attuale viene quindi meno il presupposto per giustificare dal punto di vista medico psichiatrico un ulteriore intervento dell'AI", decade. In effetti il Dottor __________ è partito sempre da un unico presupposto, di per se soggettivo e obiettivabile, ovvero che la signora RI 1 era abile al lavoro al 100%. Presupposto che non corrispondeva ai reali dati della vita lavorativa di RI 1. Rammento che in quegli anni RI 1 era molto sofferente e quello che riusciva a sostenere come lavoro, lo faceva unicamente grazie ad una rete socio-familiare, e sanitaria importante.

(…)

Da qui si evidenzia che il dottor __________ non abbia dato rilevanza ai passaggi descritti nel rapporto medico del 29 agosto 2022 ove si evidenziava e si specificava in un modo attento ed approfondito quali erano le caratteristiche psicopatologiche di RI 1, quali erano e quali sono le limitazioni funzionali che RI 1 stessa presenta e quale era e sarà l’importanza di un sostegno ad ampio respiro della rete socio-famigliare-sanitaria con il coinvolgimento necessario ed indispensabile dell’AI.

Nel passaggio ove si parla di un contesto protetto lavorativo ove RI 1 ha lavorato, ossia nell'albergo __________, il concetto di laboratorio protetto era legato al fatto che RI 1 non ha mai lavorato in un ambiente esterno a quello protetto da parte della propria famiglia. I lavori esterni che ha effettuato dove si è confrontata con i bambini, ella ha messo in evidenza le sue capacità di docenza, considerato che i ragazzi erano di età molto inferiore alla sua. In effetti RI 1 presenta delle difficoltà maggiori nel rapporto con i pari, nonché nel rapporto con le persone con cui vi è una dimensione di competizione. L'obiettivo di lavorare con i bambini, attraverso la capacità di portare a termine l'attuale formazione come docente, non è incongruente rispetto a quanto descritto ed analizzato per quanto riguarda il profilo psicopatologico di RI 1, nonché le sue complessità valetudinarie per quanto riguarda la capacità di mantenere un'attività lavorativa. Se l'ufficio dell'assicurazione invalidità dovesse continuare a mantenere la propria posizione, di cecità cognitiva, ciò presupporrebbe il rischio importante di una futura invalidizzazione della signora RI 1, appena la medesima dovesse entrare nel mondo del lavoro. Già la situazione scolastica attuale, che sta diventando più richiedente sta creando delle difficoltà maggiori proprio per le caratteristiche psicopatologiche di RI 1 che ampiamente sono state descritte nel mio rapporto medico del 29.08.2022 e che inaspettatamente il dr. __________ non ha messo in evidenza e non ha valutato.” (doc. G)

                                  In proposito il dr. __________ del SMR il 9 maggio 2023 ha concluso che dallo stesso non erano evidenziabili elementi che gli permettessero di scostarsi dalle sue conclusioni (doc. IV/1).

                                  Il 20 giugno 2023 il dr. __________ ha ancora replicato criticando il SMR, reo di non essersi “evidentemente chinato in modo critico sul mio ultimo rapporto medico. Il perito continua a partire da una sua convinzione personale, soggettiva e criticabile, ove la Signora RI 1 è abile al lavoro al 100%” e di non entrare “in nessuno contradditorio, mantenendo unicamente la sua presa di posizione”, e riducendo “in modo apparentemente approssimativo la questione” (doc. I).

                                  È inoltre stata prodotta una dichiarazione del 6 giugno 2023 dei responsabili dell’Hotel __________, i quali hanno riferito delle difficoltà manifestate dall’assicurata sul luogo di lavoro e degli accorgimenti messi in atto per renderle possibile lo svolgimento del lavoro, precisando di aver “costruito ad hoc un lavoro protetto” (doc. H).

                                  In corso di causa l’Ufficio AI ha prodotto un “rapporto medico evolutivo” inviatogli dal dr. __________ il 7 febbraio 2024 attestante un peggioramento delle condizioni dell’assicurata:

" (…) La signora RI 1 è studentessa al __________, ripetente il primo anno.

Nel mese di dicembre del 2023 RI 1 ha effettuato uno stage di pratica che ha messo in evidenza in modo significativo le sue difficoltà. Vi è stato un incontro il 21 dicembre 2023 fra RI 1, __________, referente __________, __________ docente __________ ed __________. La motivazione dell'incontro risiedeva

nel fatto che "Nella visita dei 6 dicembre, durante la lezione proposta da RI 1 sono emersi degli importanti aspetti problematici sui quali la Docente __________ ritiene di dover tornare a riflettere con la studentessa, senza gli altri due membri.... Inoltre la __________ vorrebbe far chiarezza su altri elementi considerevoli presenti nel rapporto della pratica professionale". Dal contenuto della riunione emerge che "Nel corso della sua lezione RI 1 ha faticato, a più riprese, a «leggere il gruppo di classe», non riuscendo a cogliere la pluralità degli atteggiamenti degli individui e delle situazioni. Questo aspetto ha trovato il suo culmine negativo nel momento in cui tra due allievi è nato uno screzio: RI 1 non ha saputo comprendere quello che stava succedendo non è riuscita a fare da mediatrice, ma ha esasperato la situazione reagendo in maniera inopportuna: alzando la voce e ponendo con furia un suo braccio tra i due allievi in questione... un altro aspetto molto rilevante... è la difficoltà nel cogliere le emozioni affini. La __________ torna infine sulla difficoltà di RI 1 nell'individuare gli aspetti significativi delle sue lezioni: la studentessa tende a perdersi nella complessità... RI 1 è in palese difficoltà.". Queste difficoltà che sono emerse sono state analizzate negli incontri susseguenti avuti, particolarmente anche nell'ultimo incontro di rete effettuato il 1° di febbraio del 2024 con la signora __________, referente __________, il signor __________, referente __________, il signor __________, nonché il Dottor __________, padre di RI 1; riunione significativa per affrontare la programmazione futura. In questo incontro emerse come RI 1 non potesse più continuare l'attuale formazione. Le problematiche espresse nel verbale di riunione del 21 di dicembre hanno messo in evidenza quanto sottolineato rispetto alla valutazione neuropsicologica del Dr. __________ del 13.01.2020, nei vari scritti inviati all’ufficio dell'Assicurazione Invalidità. Nella valutazione neuropsicologica del Dr. __________ del 13.01.2020 egli espressamente scriveva "conferma la fragilità nella capacità di riflettere sui contenuti della propria mente su quello degli altri...a

ciò si aggiungono le difficoltà psico-comportamentali emerse, la facilità all'ansia, la bassa autostima, la rigidità mentale e i comportamenti di ruminazione solo con i contenuti o domande, anche a un'ora di distanza, che potrebbero contribuire a creare un ulteriore barriera nella comunicazione e nei rapporti sociali. Le recenti teorie cognitive individuano nella distorsione della relazione inter personale precoce la caratteristica fondamentale dell'autismo... .in circostanze complesse (richieste sociali implicite, vincoli di tempo, presenza di tanti stimoli), cosa normale nelle interazioni sociali quotidiane, gli individui dello spetro autistico ad alto funzionamento sperimentano difficoltà legate alla comprensione degli stati mentali degli altri...non utilizzando quindi efficacemente nella relazione quotidiana la parte cognitiva... ".

RI 1 ha tentato con tutte le sue energie e la sua volitività di sostenere lo studio per poter avere l’autorizzazione come docente, ma si è arenata, considerate le sue significative problematiche legate allo spettro autistico alla fine del primo semestre del primo anno, tra l'altro in ripetizione.

Pertanto è fondamentale riaprire una pratica AI attraverso un intervento d'urgenza per procedere con l'attivazione di tutti i provvedimenti professionali adeguati e coerenti con la situazione psicopatologica di RI 1, in modo da prevenire un ulteriore eventuale decadimento o peggioramento, che potrebbe portare ad uno stato di invalidizzazione completo. RI 1 oltre alla diagnosi di sindrome di Asperger presenta una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, che ha le radici nei primi episodi nella fase adolescenziale: per questo motivo RI 1 da allora assume una farmacoterapia con serotoninergici. Ciò che sta succedendo in questi mesi ha portato RI 1 nuovamente a ricadere in uno stato depressivo con sensazione di confusività, incapacità a proiettarsi nel futuro, dipendenza dalle decisioni altrui, con incapacità di prendere una propria decisione per il dubbio profondo di sbagliare, di non essere in grado poi di sostenere le sue decisioni, ansia sociale e timore di entrare nelle interazioni sociali stesse. In effetti RI 1 attualmente è inabile al lavoro almeno per 80%. Diventa quindi importante mettere in atto tutti i dispositivi per permettere a RI 1 di trovare un provvedimento adatto che possa permetterle di sfruttare le sue reali abilità e non unicamente un'attività lavorativa fine a sé stessa” (doc. XII/1)

                                  Con uno scritto del 13 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato che il certificato del dr. __________ del 7 febbraio 2024 e quanto da lui allegato “giustifica dunque l’apertura di una nuova domanda di invalidità a partire dal 7 febbraio 2024 volta ad appurare se e in che misura vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla decisione del 24 marzo 2023”. Per il resto ribadiva la richiesta di reiezione del gravame (XII).

                                  Nel suo allegato del 22 febbraio 2024 l’assicurata, tramite il suo rappresentante, insiste nel sostenere che il fallimento della formazione iniziata dall’assicurata non sia stato dovuto a un fattore nuovo ma “allo stato altamente valetudinario che ha sempre connotato la mia assistita” e chiede pertanto l’accoglimento del ricorso e il rinvio per nuovi accertamenti (XVI).

                                  In merito si è espressa l’amministrazione in data 27 febbraio e 6 marzo 2024 (XVII e XX), producendo una nuova presa di posizione del 26 febbraio 2024 del SMR (il quale ritiene che “l’entrata in materia è giustificata”, rimandando per il resto alle annotazioni del 24 giugno e 27 settembre 2022; XVII/1) e del 13 febbraio 2024 del consulente professionale (XX/1).

                                  Il 6 marzo 2024 l’amministrazione ha confermato la sua richiesta di reiezione del ricorso facendo tra l’altro rilevare che “- con valenza retrospettiva alla decisione in critica – né lo psichiatra del Servizio medico regionale dell'AI dr. med. __________ né lo psichiatra curante dell'assicurata dr. med. __________ hanno riconosciuto l’esistenza di inabilità lavorative” (XX).

                                  Con scritti dell’8 e 18 marzo 2024 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore, ha ribadito l’esistenza di un’inabilità lavorativa già prima della presentazione della domanda di prestazioni, il peggioramento intervenuto successivamente essendo da ascrivere al fallimento del percorso formativo come docente, pur essendo dall’inizio “evidente l’incapacità lavorativa in ambito ordinario, ossia al di fuori di un’attività strettamente protetta” (XXI, XXV). Con scritti del 13 e 22 marzo 2024 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di conferma della decisione (XXIV, XXVIII).

                          2.8.  Tutto bene considerato, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici, di natura psichiatrica e, in seguito anche economici, prima di poter esprimere un giudizio in merito al diritto a prestazioni.

                                  In effetti, come si illustrerà nel prosieguo, la documentazione medica (ed economica) agli atti non consente con la necessaria chiarezza e con la dovuta tranquillità di giungere a conclusioni complete sulla capacità lavorativa dell’interessata, non permettendo in particolare di stabilire chiaramente l’esatta natura delle patologie di cui soffre, le loro effettive ripercussioni sull’idoneità al lavoro così come l’evoluzione nel tempo delle stesse, sino al momento decisivo della data della decisione qui contestata (ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

                                  In particolare questo Tribunale ritiene che la conclusione dell’amministrazione di completa abilità lavorativa sia stata tratta in modo non sufficientemente approfondito e in sostanza esclusivamente sulla base di una valutazione affrettata, eseguita sulla base dei soli atti, dal dr. __________, psichiatra del SMR, il quale non solo non ha ritenuto opportuno ordinare una valutazione peritale psichiatrica, ma nemmeno ha convocato l’assicurata per un consulto personale diretto. Egli, sebbene concordasse con le diagnosi da lui poste, si è distanziato da quanto attestato con insistenza dallo psichiatra che ha preso a carico l’assicurata in modo continuativo sin dal 2015, senza nemmeno in definitiva motivare adeguatamente la sua conclusione di abilità lavorativa completa.

                                  A tale proposito va sin d’ora (vedi pure consid. 2.11.) ricordata la potenziale forza probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato [cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, pur riconoscendo la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale (D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124; STCA 32.2020.68 del 23 novembre 2020, consid. 2.10].

                        2.8.1  Come appena esposto, da un’attenta valutazione degli atti risulta che l’assicurata soffre di “Disturbo dello spettro autistico, sindrome di Asperger (ICD10, F 84.5), sindrome ansiosa NAS (ICD10, F 41.0), sindrome depressiva ricorrente, attualmente compensata (ICD10, F 33.0) e disturbo dell’attenzione” (certificato del dr. __________ del 28 settembre 2021, doc. AI pag. 154) ed è in cura presso il dr. __________ dal novembre 2015. Da agosto 2021 l’assicurata assume una terapia con Metilfenidato, e segue una psicoterapia cognitivo comportamentale regolare. Il dr. __________ ha riferito che nel gennaio 2020 l’assicurata era stata valutata a livello neuropsicologico anche dallo studio di __________ e __________ di __________, il quale aveva confermato la presenza di un disturbo specifico dell'apprendimento protratto all'età adulta, con discalculia e difficoltà di tipo attentivo, con fragilità nella capacità di riflettere sul contenuto della propria mente e su quella degli altri, difficoltà psico-comportamentali, facilità all'ansia e alla bassa autostima, rigidità mentale, comportamenti di ruminazione capaci di creare ulteriori barriere nei rapporti sociali.

                                  La Fondazione __________ (che pure ha sottolineato che l’assicurata manifestava limiti nei rapporti con le altre persone, contraddistinti da aspettative rigide e poco realistiche, doc. AI pag. 173) e il dr. __________ hanno supportato l’assicurata nella decisione di inoltrare una richiesta di prestazioni AI al fine di ottenere un sostegno (“indispensabile per prevenire un eventuale invalidizzazione”) nella reintegrazione professionale, segnatamente nell’ambito della docenza, rilevato che negli ultimi anni precedenti la richiesta di prestazioni l’assicurata aveva provato a reintegrarsi nel mondo del lavoro, attraverso un'attività lavorativa come lavapiatti presso l'albergo __________, ove era impiegata al 40%, anche se su chiamata. Considerata la sua formazione, ella desiderava tuttavia trovare un’occupazione nell’ambito della docenza, malgrado i limiti funzionali che erano legati “alla sindrome di Asperger e alle altre patologie psichiatriche di cui è portatrice” (doc. AI pag. 154).

                                  Del resto le criticità manifestate dall’assicurata erano subito apparse chiare anche al consulente professionale dell’AI, il quale, nel rapporto di fine intervento tempestivo del 9 maggio 2022, aveva concluso nel senso che, pur non presentando l’assicurata “periodi di IL”, la sua malattia le impediva “di essere sufficientemente autonoma nell'inserimento professionale” e quindi “in base a quanto sopra esposto si valuta che l’assicurata (attualmente) non è reintegrabile sul mercato del lavoro, verrà esaminato l'eventuale diritto a rendita”, esponendo:

" (…) Finora si sono prodigati tutti per fare diversi percorsi scolastici che hanno sostenuto la signora nel percorso legato alle difficoltà della malattia. l test effettuati e il dottor __________ ritengono che la signora sia in grado di affrontare l'abilitazione alla docenza. Questo percorso permetterebbe alla signora di trovare la sua indipendenza. Finora c'è stato un lungo percorso di sostegno e terapia per la signora che è altamente performante. La signora continua a lavorare in parte in albergo in parte con supplenze. La prima situazione è come aiuto cucina nell'albergo dello zio.

La malattia le impedisce di essere sufficientemente autonoma nell'inserimento professionale. Ad esempio le hanno detto guarda le patate e lei ha guardato le patate, non capendo la metafora inerente la cottura. Ciò che viene detto ha solamente il significato letterario che deve avere. Quest’aspetto si rivela anche nelle relazioni personali. Poche o nessuna amicizia, desiderio di chiarezza nei confronti dell’altro sesso. Quali sono le intenzioni l'impegno lo scopo, il desiderio di chiarezza subito iniziale.  (doc. AI pag. 184)

                                  Nelle sue conclusioni il consulente ha concluso che “sarebbe importante sostenere la signora in un progetto professionale. Sarebbe indicato che per la valutazione SMR il caso sia attribuito a un nostro psichiatra dr. __________ in modo che possa sentire il curante dr. __________” (doc. AI pag. 185).

                                  Ora, malgrado tali chiare indicazioni, espresse non solo dallo psichiatra curante e dai consulenti della Fondazione __________, ma anche dal consulente professionale dell’AI, l’amministrazione, sentito il SMR (il quale non ha ritenuto opportuno avere nemmeno un consulto con l’assicurata), ha ritenuto “unicamente” di sottoporre il caso allo psichiatra curante.

                                  Quest’ultimo, il 15 giugno 2022, ha quindi nuovamente confermato le precitate diagnosi invalidanti, le quali avevano imposto una “farmacoterapia con un inibitore della ricattura della noradrenalina alto dosato e uno stimolante”, e precisato che nel frattempo l’assicurata, la quale continuava “l'attività lavorativa presso l'albergo di famiglia” quale “lavapiatti”, aveva saputo di essere stata ammessa all’alta scuola pedagogica della __________ a Locarno a partire da settembre 2022 (“grazie anche al sostegno del consulente dell'assicurazione di invalidità e di tutta la rete”) e sottolineato le sue “difficoltà di tipo attentivo, ridotte abilità di teoria della mente, fragilità nelle capacità di riflettere sul contenuto della propria mente e su quello degli altri”, e di conseguenza la necessità che l’assicurata venisse “supportata da parte di tutti gli enti e strutture per permetterle di poter raggiungere un lavoro quale docente e quindi essere supportata all’interno del nuovo percorso che inizierà a fine agosto”. Egli ha pure ribadito che l’assicurata soffriva di “discalculia di grado moderato, con difficoltà di tipo attentivo, ridotte abilità di teoria della mente, fragilità nelle capacità di riflettere sul contenuto della propria mente e su quello degli altri” (doc. AI pag. 199). La prognosi sulla capacità lavorativa dell’assicurata, a rischio di invalidizzazione, era condizionata ai “supporti adeguati”, con la precisazione che:

" Evidentemente dovrà rinunciare alle attività lavorative attualmente presenti, poiché RI 1 si stanca velocemente, il suo stato psicopatologico non l'autorizza a poter effettuare più attività lavorative contemporaneamente necessitanti di effettuare un compito dopo l'altro. Pertanto sarebbe inverosimile pensare che possa avere delle attività lavorative e seguire uno studio, significativo e importante che dovrà iniziare a fine agosto. È indispensabile che l'ufficio dell'assicurazione invalidità possa sostenere anche dal puntò di vista economico lo studio che RI 1 intraprenderà, per poterle permettere di poter giungere a dei risultati significativi, che possano portare ad una prevenzione di un rischio, altrimenti, invalidizzante.” (doc. AI pag. 199)

                                  Ora, tali rapporti sono stati nuovamente sottoposti al dr. __________ del SMR, il quale, malgrado le conclusioni del consulente professionale – che seguiva l’assicurata dal settembre 2021 e che aveva sottolineato a chiare lettere la necessità di valutare il diritto ad una rendita per l’assicurata, oltre all’importanza di sostenerla in un progetto professionale, ma anche di procedere ad una valutazione psichiatrica approfondita (doc. AI pag. 185) – e nonostante il fatto che lo psichiatra curante ribadisse nuovamente e con insistenza non solo la presenza di affezioni invalidanti e le relative limitazioni funzionali e il concreto pericolo di invalidizzazione in assenza di adeguato supporto (doc. AI pag. 200), ancora non ha ritenuto di ordinare un approfondimento psichiatrico presso altro specialista o almeno di convocare l’assicurata per una valutazione clinica.

                                  Nel rapporto del 24 giugno 2022 egli ha semplicemente ribadito la presenza delle diagnosi citate dal curante, negando tuttavia ad esse valenza invalidante (doc. AI pag. 204).

                                  Ora, laddove il medico SMR, senza effettuare alcun consulto psichiatrico né ordinare una valutazione specialistica esterna, abbia escluso di attribuire alle diagnosi psichiatriche accertate qualsivoglia valenza invalidante e questo in chiaro e manifesto contrasto con le ripetute affermazioni del curante, tali conclusioni non appaiono condivisibili. Le svariate limitazioni funzionali e le caratteristiche temperamentali descritte dal curante riconducibili alla sindrome di Asperger, associate anche ad un quadro ansioso-depressivo latente, oltre che discalculia, difficoltà di tipo attentivo, ridotte abilità di teoria della mente e fragilità nelle capacità di riflessione, avrebbero dovuto quantomeno indiziare il dubbio sulla possibile presenza di un’inabilità lavorativa o quantomeno di una minaccia di invalidità.

                                  In ogni caso, secondo il TCA la documentazione agli atti non era manifestamente sufficiente per farsi un quadro completo della situazione valetudinaria e certamente non per escludere eventuali implicazioni sull’abilità lavorativa dell’assicurata. Alla luce degli atti un approfondimento era anzi necessario. 

                                  Del resto, non convincente appare la conclusione del SMR anche laddove ha negato i presupposti per un intervento dell’AI considerato come l’assicurata aveva “già completato percorsi formativi professionalizzati spendibili concretamente sul mercato del lavoro” (doc. AI pag. 204). Non solo infatti lo psichiatra curante ha ripetutamente illustrato le limitazioni funzionali palesate dall’assicurata, ma anche gli specialisti della Fondazione __________ hanno ben spiegato le difficoltà da lei incontrate, specialmente per quanto atteneva ai rapporti personali. Inoltre, anche il fatto che l’assicurata, malgrado la sua formazione (peraltro ottenuta con difficoltà e solo parzialmente), a parte qualche sporadica esperienza di insegnamento a ore e come supplenza, all’età di 30 anni avesse potuto unicamente rimediare un’attività al 40% come lavapiatti, per giunta presso l’attività degli zii, doveva quantomeno suggerire la necessità di ulteriori chiarimenti.   

                                  Non è condivisibile nemmeno la conclusione tratta nel rapporto del 12 luglio 2022 dal consulente professionale, laddove, alla luce di quanto concluso dal SMR, pur sottolineando la necessità di dare supporto all’assicurata nel percorso presso la __________ per permetterle di “trovare la sua indipendenza”, egli ha modificato le sue precedenti conclusioni (cfr. rapporto del 9 maggio 2022, doc. AI pag. 184 e 185) e ha sinteticamente concluso che l’assicurata “secondo la valutazione medica è abile in tutte le attività”, e che “l'aspettativa di tutta la rete era di avere un sostegno per un inserimento nel mercato libero come insegnante (nello specifico come insegnante di attività manuali e decorative alle elementari)” (doc. AI pag. 208).

                        2.8.2  L’amministrazione non ha del resto ritenuto di ordinare altri chiarimenti nemmeno alla luce della documentazione prodotta con le osservazioni al progetto di decisione del 22 luglio 2022 (doc. AI pag. 212), dalla quale, a mente del TCA, pure si poteva e doveva evincere la necessità di meglio istruire la situazione.

                                  In effetti, con la sua certificazione del 29 agosto 2022 il dr. __________ ha insistito nel sottolineare le limitazioni di cui era affetta la sua paziente, descrivendo un quadro valetudinario complesso e indicando puntualmente le critiche mosse alle conclusioni del dr. __________ SMR, affermando, tra l’altro, che “non corrisponde ad una conoscenza approfondita delle diverse aree psicopatologiche di RI 1, ciò che il medico dell'AI, dr. __________, descrive nelle osservazioni conclusive”. Ribadite le note diagnosi invalidanti, dopo aver illustrato il percorso formativo dell’assicurata (denotato da fatica nel superamento di alcuni esami all'__________ e dall’insuccesso nell’esame di Psicologia e dalla rinuncia al master “perché non è stata in grado di terminare l'ultimo lavoro artistico richiesto dal suo tutor”), egli ha ricordato che “ha infatti molte limitazioni e fragilità che si fanno evidenti quando esce da certi campi di competenza ed ha sempre avuto bisogno di sostegno”, ha descritto la sindrome di Asperger (caratterizzata da alterazione in varie aree personologiche e nell'interazione sociale, difficoltà nel discorso, scarsa espressione del viso, intonazione vocale monotona e noiosa, gesti limitati, goffi ed impropri al discorso, povera comprensione dei gesti degli altri, esecuzione di attività ripetitive, bassa resistenza ai cambiamenti, scarsa coordinazione motoria con posture e portamenti a tratti e scarsi abilità e interessi, ecc.), e le ripercussioni concrete sull’assicurata:

" Asperger descrisse le persone con la sua sindrome come capaci di originalità e creatività nel loro campo eletto, ma come altamente carenti in tutti gli altri campi.

In generale chi soffre di sindrome di Asperger ha alcune abilità eccellenti, così come significative carenze. Nel campo di interesse, quello che è presente in RI 1 è quello creativo artistico, possono eccellere, poiché si sentono che hanno raggiunto una buona autostima personale. In tutti gli altri campi sono estremamente carenti, con una bassissima autostima personale e con poca coscienza del significato dei fatti che apprendono. Un altro settore da considerare nella disfunzionalità di chi soffre di Asperger, quale RI 1 è, sono le esperienze scolastiche ove ha vissuto spesso del bullismo, a causa delle sue caratteristiche non riconosciute. Ciò ha portato a sentirsi ansiosa e spesso anche impaurita. Ciò ha creato un circuito dell'ansia significativo che la porta ad avere dei comportamenti di evitamento. Questi comportamenti hanno portato ad aumentare il senso della disfunzionalità sociale e relazionale. Le persone con la sindrome da Asperger spesso possano avere delle comorbidità psichiatriche, quali quelle che ha RI 1, ovvero una sindrome depressiva, una sindrome ansiosa ed un disturbo dell'attenzione. Il disturbo dell'attenzione nell'adulto è caratterizzato da disattenzione e distraibilità, con scarse capacità nel prestare e mantenere a lungo l'attenzione, nel portare a termine i compiti affidati, al di fuori di quello che sono i campi di interesse prioritari della persona. Inoltre presentano le persone con un disturbo dell'attenzione scarse capacità sociali e di mentalizzazione, frustrazione, difficoltà nella gestione della pianificazione del pensiero e dell'azione.

Alla luce di quanto sovra esposto in relazione alle caratteristiche di RI 1, è indispensabile un supporto continuativo da parte di tutta la rete socio sanitaria, a partire dall'ufficio dell'Assicurazione Invalidità, che in questo caso diventa fondamentale ed indispensabile per prevenire un'effettiva invalidazione che è ad alto rischio in RI 1. (…)”

                                  Ribadito come “le limitazioni della capacità lavorativa sono oggettive” il curante ha sottolineato nuovamente come l’attività attualmente svolta quale lavapiatti rappresentasse un ripiego per l’assicurata, ribadendo che era “come se RI 1 avesse lavorato all'interno di un laboratorio protetto e non all'interno di un'azienda del libero mercato”, e sottolineando che il fatto che a RI 1 non era mai stata redatta un'inabilità lavorativa fosse “unicamente poiché non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie all'aiuto della sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta”, affermando quanto segue:

" (…) Ciò che ha fatto fino ad oggi nell'attività lavorativa nell'albergo, è di molto inferiore alle sue formazioni effettuate. Questa attività lavorativa RI 1 l'ha effettuata proprio in prospettiva di poter accedere ad una formazione che le permettesse di avere una soddisfazione personale. Se ciò non fosse possibile, sicuramente il rischio dell'invalidizzazione è estremamente elevato. Peraltro, inversamente a quanto scritto nel rapporto del Dr. __________, RI 1, nel maggio 2022, non ha concluso nessuna formazione nell'ambito della docenza. In effetti a RI 1 non è mai stata redatta un'inabilità lavorativa, ma unicamente poiché non è mai entrata nel circuito della disoccupazione grazie all'aiuto della sua famiglia, che l'ha sempre sostenuta.

Se non si evidenziano tutte le caratteristiche delle diverse aree psicopatologiche di cui soffre RI 1, diventa più arduo comprendere, nel suo profondo, la struttura affettiva, cognitiva, personologica, socio-relazionale di cui è portatrice.

È soltanto attraverso una rivisitazione ad ampio respiro di tutte le differenti caratteristiche della area psicopatologica di RI 1, che coinvolge l'area affettiva (depressione), l'area ansiosa, l'area dell'attenzione e l'area dello spettro autistico, che si potranno riconoscere le disfunzionalità significative. (…)” (doc. AI pag. 220 seg.)

                                  Del resto tali conclusioni sono state ulteriormente ribadite nello scritto del 31 agosto 2022 anche dai responsabili della Fondazione __________, i quali hanno sottolineato, tra l’altro, che “come la stragrande maggioranza delle persone con Sindrome di Asperger, il percorso di vita della signora RI 1, malgrado quelli che possono essere considerati dei successi, in realtà è stato caratterizzato da occasioni d'impiego estremamente parziali e frammentarie: contratti a tempo determinato e percentuali parziali, supplenze brevi e frammentate, impiego parziale presso azienda famigliare (con tutte le facilitazioni che ne conseguono, ecc.). Da una valutazione effettuata dal nostro servizio, emergono sì delle competenze anche buone in

                                  certi ambiti, ma anche dei limiti funzionali aggettivi”, ritenuto peraltro che “ca. l'80% delle persone con Sindrome di Asperger non accede ad un'occupazione consona alle sue capacità, che si ritrovano a svolgere lavori meno valorizzanti e a percentuali di occupazione minime”. Essi hanno quindi concluso nel senso che il chiesto sostegno da parte

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