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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2020 32.2020.94

24 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,988 mots·~20 min·4

Résumé

Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni presentata dopo rifiuto di due anni prima. Decisione confermata, l'assicurata non avendo reso verosimile un cambiamento signirficativo delle sue condizioni

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.94   FC

Lugano 24 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 17 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1968, da ultimo attiva al 50% come cameriera, nel mese di aprile 2018 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute problematiche psichiche. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 14 dicembre 2018, preavvisata il 31 ottobre 2018 – sulla base di una perizia psichiatrica a cura del __________ del 28 settembre 2018 e della valutazione del medico SMR –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni, considerato come a fonte di un’inabilità lavorativa del 30% sia come cameriera che in altre attività adeguate, dal giugno 2017, ne discendeva un grado d’invalidità del 18% (doc. AI 29).

                                         Questa decisione, contestata dall’assicurato, rappresentato dall’ avv. __________, è stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 27 gennaio 2020 (inc. 32.2019.34).

                               1.2.   Il 10 marzo 2020 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, senza allegare alcuna documentazione medica.

                                         L’amministrazione ha quindi preavvisato il 22 aprile 2020 la non entrata in materia sulla nuova domanda. A tale progetto si è opposta l’assicurata, tramite l’avv. __________, producendo un certificato redatto il 7 maggio 2020 dal dr. __________ (doc. AI 42).

                                         Raccolto il parere del medico SMR, che ha concluso che la certificazione prodotta non evidenziava fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti tali da modificare la precedente presa di posizione dell’amministrazione (doc. AI 45), il 17 giugno 2020 l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia. Secondo l’amministrazione, l’assicurata non aveva dimostrato una rilevante modifica delle circostanze rispetto alla precedente decisione di diniego (doc. AI 46).

                               1.3.   Contro suddetta decisione insorge l’interessata, ribadendo il peggioramento delle sue condizioni psichiatriche, riferendosi ai rapporti medici del dr. __________, e chiedendo quindi l’entrata nel merito della sua domanda di prestazioni.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso, non avendo l’assicurata reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sia modificata, segnatamente ridotta, in modo tale da influire in misura rilevante sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto a prestazioni.

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

                               2.3.   Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Se una richiesta di prestazioni è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STF non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STF del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

                                         In DTF 130 V 64, il TF ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

                                         Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

                               2.4.   Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

                               2.5.   Nell’ambito dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nel mese di aprile 2018, con la quale l’assicurata lamentava in particolare affezioni psichiatriche, dopo aver interpellato i curanti, aveva predisposto l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del __________, il quale, nel referto del 28 settembre 2018, aveva posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di grado lieve (F 32/0)” (doc. AI 18/113). Esprimendosi quindi sulla capacità lavorativa aveva esposto quanto segue:

"  (…)

8.1      CL nell'attività abituale

L'assicurata a causa dello sviluppo di un episodio depressivo di grado lieve presenta nell'abituale professione di cameriera una riduzione del rendimento pari al 30% su un tempo lavoro pieno (CL del 70%) a partire dal giugno 2017.

8.2      CL in attività adeguata

La professione da sempre svolta dall'assicurata rimane essere quella dove il livello di competenze, di esperienza, di tenuta e di performance è più adeguato anche perché, a causa del deficit di flessibilità, l'adattamento in una differente professione in linea con il suo livello di formazione, sarebbe probabilmente più limitante il suo rendimento.

8.3      CL in attività assimilabile a quella di casalinga

Nell'ambito casalingo, benché l'assicurata riferisca di delegare tutto al marito, non dovrebbero esservi limitazioni in base al quadro clinico ed al fatto che, sul lavoro, svolgerebbe per lo più attività di pulizia che quindi non le sarebbero precluse; inoltre non vi sono deficit nell'organizzazione dei compiti ed il rallentamento delle attività e della performance appare determinato dalla quota abulica. Non ritengo quindi che, sul piano medico teorico vi siano limitazioni significative nell'attività domestica.

8.4      Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

È a mio avviso possibile migliorare ancora in misura rilevante la CL (di un 20%) mediante la modificazione della farmacoterapia e l'introduzione di un antidepressivo ad azione duale, eventualmente associato a basse dosi di neurolettico atipico come augmentation. Per ottenere il suddetto miglioramento della CL e la stabilizzazione del quadro, ritengo necessari 6-8 mesi.

           Non vi sono rischi medici per rinunciare alla terapia proposta.

Da segnalare che, dai risultati dei dosaggi ematici la compliance risulta buona soltanto per la fluoxetina.

Non ritengo medicalmente indicati interventi socioprofessionali; la professione dell'assicurata che attualmente sta svolgendo a rendimento ridotto, è anche da ritenersi confacente sul piano psichiatrico. (…)" (doc. AI 18/114-117).

                                         Le conclusioni del __________ erano quindi state fatte proprie dal medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 10 ottobre 2018, aveva confermato le diagnosi poste dai periti e concluso per un’abilità lavorativa del 70%, dal giugno 2017, tanto nell’attività abituale quanto in un’altra adeguata (cfr. doc. AI 19/119-121).

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate – considerata l’insorgente reintegrabile, oltre che nella sua professione, anche in altre attività generiche di tipo semplice e ripetitivo, reperibili sia nel settore secondario che nel terziario e ritenuto un grado d’invalidità non pensionabile del 18% ottenuto dal confronto dei redditi da valido e invalido (cfr. doc. AI 20/122-125) –, con decisione del 14 dicembre 2018 ha negato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1).

                                         Queste conclusioni sono quindi state confermate integralmente dal TCA, adito con ricorso dall’assicurata rappresentata dal suo legale, mediante pronuncia del 27 gennaio 2020 (inc. 32.2019.34).

                                         Per quanto riferito alle contestazioni in merito alle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dall’amministrazione, questo giudice ha ritenuto che lo stato di salute era stato accuratamente vagliato in occasione della perizia del __________ del 28 settembre 2018. Tale perizia andava ritenuta dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali in materia di perizie, segnatamente psichiatriche. Andava quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ nel rapporto finale SMR del 10 ottobre 2018 (doc. AI 19).

                                2.6   Con la nuova domanda di prestazioni del 10 marzo 2020 l’assicurata ha fatto valere la presenza di “depressione, ansia, stress, perdita di capelli, cervicali, non riesco a riprendermi da anni al 100%”, senza allegare alcuna certificazione medica (doc. AI 36).

                                         Con progetto di decisione del 22 aprile 2020 l’amministrazione ha quindi preannunciato la non entrata nel merito della nuova domanda, non essendo stata resa verosimile una modifica rilevante delle circostanze oggettive (doc. AI 38).

                                         In fase di osservazioni l’assicurata, tramite l’avv. __________, ha quindi prodotto uno scritto del 7 maggio 2020 dello psichiatra curate dr. __________, del seguente tenore:

"  Lodevole avvocato __________,

facendo seguito al Suo scritto del 27.04 indirizzato alla paziente e da ella in data odierna resoci noto siamo ad aggiornarla sullo stato clinico.

Nello specifico siamo tuttora confrontati con una paziente che persiste nel presentare una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 50%. È purtuttavia da tenere ben presente come la medesima sia in tal misura unicamente a fronte del fatto che l'attività lavorativa è di tipologia familiare e pertanto in grado di consentire alla paziente la possibilità di condurla in modalità quasi protetta rispetto quanto un contesto lavorativo altro non permetterebbe. Avvalendoci come referente teorico dell"lCD-10 Le si condivide il seguente impianto diagnostico:

- Sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità con sintomi biologici F33.1;

- Disturbo di personalità forme miste con tratti immaturo ansiosi F61.0;

- Tricotillomania F63.3.

In relazione alla nosodromica remota e prossima siamo a porre una prognosi altamente sfavorevole, riteniamo altresì che la paziente abbia esaurito ogni possibilità di remissione sul piano clinico, psicopatologico e valetudinario. Cionondimeno il trattamento prosegue sul piano psicoterapico e psichiatrico.

Restando a disposizione per qualsiasi necessità con l'occasione Le si porgono i nostri migliori saluti.” (doc. AI 43)

                                         Detta certificazione è stata sottoposta la medico SMR dr. __________, il quale, nell’Annotazione del 10 giugno 2020, si è così espresso:

"  Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. Le diagnosi formulate dal dr. med. __________, medico psichiatra curante, nel rapporto medico del 07.05.2020 sono le stesse che il medico formulava nel suo rapporto medico del 04.05.2018 (GED 24.05.2018). Il citato rapporto medico del 2018 del medico curante era precedente alla valutazione peritale psichiatrica del 28.09.2018, sulla base della quale veniva oggettivata la patologia dell'assicurata, la valutazione della sua CL e veniva stilato il rapporto finale SMR del 10.10.2018. Non evidenzio fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti che consentano di modificare la precedente presa di posizione dell'Ufficio.” (doc. AI 45)

                                         Di conseguenza, con la decisione contestata del 17 giugno 2020, l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda sulla base di queste motivazioni:

"  Egregio Signor Avvocato,

con la nuova domanda del 10.03.2020 la Signora RI 1 ha richiesto nuovamente prestazioni d'invalidità. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

Non si entra nel merito della richiesta di prestazioni.

Considerazioni:

La precedente richiesta di prestazioni è stata rifiutata con decisione del 14.12.2018; decisione confermata dalla sentenza emanata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano in data 27.01 .2020.

ll 10.03.2020 abbiamo ricevuto una nuova domanda di prestazioni Al. Tale richiesta può tuttavia essere esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche (per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto, ecc.).

Conformemente all'articolo 87 capoverso 2 e 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI):

2. Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

3. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2.

Con la nuova domanda di prestazioni non è stato credibilmente dimostrato, per il tramite di dettagliata documentazione medica, che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Per questo motivo non possiamo entrare nel merito della nuova richiesta.

Audizione - Osservazioni al progetto di decisione del 22.04.2020

Abbiamo preso atto del suo scritto del 22.05.2020 e del rapporto medico psichiatrico datato 07.05.2020 a firma del Dr. med. __________, Dr. med. __________ e Lic. Psic. __________, giunto in sede di audizione.

La documentazione medica prodotta è stata convenientemente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il quale ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre all'amministrazione una valutazione diversa rispetto alla situazione clinica già apprezzata antecedentemente in modo approfondito.

Non si evidenziano fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti che consentano di entrare nel merito di una nuova domanda di prestazioni Al.

Il progetto di decisione del 22.04.2020 viene di conseguenza confermato.” (doc. AI 46)

                                         Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato la decisione, chiedendo l’entrata nel merito della sua domanda e, quindi, l’attribuzione di una rendita, senza produrre ulteriore documentazione medica.

                                2.7   In concreto l’insorgente, chiamata a rendere almeno verosimile che, rispetto all’ultima decisione formale del 14 dicembre 2018, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da incidere sulla capacità lavorativa.

                                         In effetti, la nuova domanda si basa esclusivamente sul menzionato certificato medico del 7 maggio 2020 del dr. __________, nel quale il  curante ha in sostanza ripreso le affezioni e le diagnosi già evidenziate e indagate nell’ambito della prima domanda, in particolare in sede di perizia __________del 28 settembre 2018, le cui conclusioni sono state fatte proprie nella decisione formale del 14 dicembre 2018, integralmente confermata da questo Tribunale mediante pronuncia del 27 gennaio 2020 e per questo vincolante. Il curante non espone in che modo le patologie elencate influirebbero sulla capacità lavorativa dell’assicurata e in che misura lo farebbero in maniera e in misura diverse da quanto diffusamente valutato dal __________. Del resto il medesimo curante ammette che la paziente “persista” nel presentare una limitazione alla capacità lavorativa del 50%, confermando quindi la stazionarietà della situazione rispetto a quanto da lui valutato in occasione dell’evasione della prima domanda di prestazioni, in particolare nel rapporto medico all’AI del 4 maggio 2018. In quella sede il dr. __________ aveva in effetti pure concluso per un’inabilità lavorativa del 50% per le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità con sintomi biologici F33.1; Disturbo di personalità forme miste con tratti immaturi ansiosi F61.0; Tricotillomania F63.3” (doc. AI 10).

                                         Aveva osservato che la paziente presentava, tra l’altro, una “diminuzione dell'efficienza cognitiva secondaria alla deflessione timica” oltre a “contenuti inclini all'ossessione e alla rimuginazione, presenza di ideazioni a contenuto prevalente della condizione somatica e luttuosa. Umore deflesso con: labilità affettiva, astenia, anedonia. Ansia libera e generalizzata alla pluralità degli aspetti della vita. Presenza di marcata conversione somatica dei propri turbamenti inconsci”. Erano per contro assenti fobie, tendenze etero aggressive, e lo slancio e l’istinto vitale era ben conservati, con assenza di sintomi afferenti alla sfera psicotica (dc. AI pag. 75).  

                                         Come correttamente evidenziato dal medico SMR, nell’annotazione del 10 giugno 2020 (doc. AI 45), il recente certificato del 7 maggio 2020 non riporta dunque alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati dal __________ e dal SMR, in particolare in occasione del rapporto finale del 10 ottobre 2018 (doc. AI pag. 119).

                                         Tale documento non permette dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento del 14 dicembre 2018, confermato da questo Tribunale e, quindi, cresciuto incontestato in giudicato e per questo in questa sede vincolante. 

                                         Questo giudice - attentamente vagliato l’insieme della documenta-zione medica agli atti - non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 10 giugno 2020, giusta il quale la certificazione prodotta dall’assicurata non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute.

                                         Sia peraltro osservato che la citata certificazione è l’unico atto medico presentato in occasione della nuova domanda di prestazioni.

                                         A proposito del medico SMR giova del resto qui ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

                                         Non va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss.; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

                                         In conclusione, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute dell’assicurata nell’ambito della procedura amministrativa e, quindi, prima della resa del querelato provvedimento, secondo questo giudice giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

                                2.8   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

32.2020.94 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.11.2020 32.2020.94 — Swissrulings