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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2020 32.2020.93

23 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,493 mots·~57 min·4

Résumé

Rifiuto delle prestazioni,stabilito in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità,non può essere confermato.Necessari ulteriori approfondimenti,sia riguardo al metodo di calcolo applicabile,sia in relazione all'insorgenza, e agli effetti sulla CL, dei disturbi invalidanti

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2020.93   cr

Lugano 23 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2020 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 25 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1982, in precedenza attiva quale autista presso le __________ a tempo parziale, in data 2 novembre 2018 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata dal fatto che “soffro di una grave depressione, soffro di bulimia, forte ansia e nervosismo continuativo, insonnia, difficoltà a relazionarmi” (doc. 7).

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 3 marzo 2020 (doc. 52), poi confermato con decisione del 25 giugno 2020, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità insufficiente per potere assegnare una rendita di invalidità e ritenute non date le premesse per accordare dei provvedimenti professionali, riservata la possibilità per l’interessata di richiedere una formazione “ad hoc” o un aiuto al collocamento (doc. A).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 13 agosto 2020, l’assicurata, patrocinata dallo studio legale RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità piena a partire dal 6 maggio 2018.

                                         Sostanzialmente, il legale ha contestato, innanzitutto, la ripartizione tra attività salariata e attività domestica stabilita dall’Ufficio AI, rilevando come, prima del danno alla salute, l’assicurata abbia sempre lavorato al 100%, percentuale poi ridotta a seguito della maternità e non recuperata visti i subentrati problemi di salute, che le hanno impedito di riprendere un’attività a tempo pieno.

                                         Il legale ha, poi, integralmente criticato le risultanze della valutazione peritale eseguita per conto dell’assicuratore __________ dalla dr.ssa __________, posta a fondamento della decisione impugnata, essendo in manifesto contrasto con la gravità della sintomatologia messa in evidenza dallo studio __________ del dr. __________, psichiatra curante (doc. I).

                               1.3.   In data 8 settembre 2020, il legale ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico, a dimostrazione dell’attualità dell’incapacità lavorativa dell’assicurata (doc. IV + F).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, anche alla luce della presa di posizione del SMR del 3 settembre 2020 ad essa allegata (cfr. doc. V/1), ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.5.   Con osservazioni del 15 settembre 2020, l’Ufficio AI ha considerato irrilevante il rapporto medico prodotto da controparte, in quanto “praticamente identico a quelli prodotti dall’assicurata con il proprio gravame”, nonché generico, non sufficientemente circostanziato e non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza applicabile in materia (doc. VIII).

                               1.6.   In data 21 settembre 2020 il legale dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medico-specialistica (doc. X + G).

                               1.7.   Con osservazioni del 2 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha confermato, sulla base delle considerazioni espresse dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 24 settembre 2020 (doc. XII/1), la correttezza della decisione impugnata, chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XII).

                               1.8.   In data 15 ottobre 2020 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da presentare, confermando integralmente quanto già espresso in precedenza (doc. XIV).

                               1.9.   In data 16 ottobre 2020 l’avv. RA 1 ha trasmesso un nuovo referto dello psichiatra curante (doc. XVI + H).

                             1.10.   Con osservazioni del 29 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo che, come rilevato dal dr. __________ del SMR nell’annotazione del 21 ottobre 2020 (cfr. doc. XVIII/1), la documentazione medica prodotta dal legale dell’assicurata non sia atta a modificare le precedenti prese di posizione del SMR (doc. XVIII).

                                         Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XIX), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l'assicurata, come preteso con il ricorso, abbia diritto ad una rendita di invalidità, oppure no, come ritenuto dall’amministrazione.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete. 

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                                         Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

                                         Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

                                         Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

                                         Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

                                         Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

                                         Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

                                         È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

                                         Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

                                         Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

                                         Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

                                         Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                         Infine va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di calcolo.

                                         Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.

                                         Nelle succitate spiegazioni dell’UFAS si legge:

" Il modello di calcolo del metodo misto attualmente applicato è contestato già da lungo tempo dalla dottrina, che ne critica la considerazione eccessiva del tempo parziale nell’ambito dell’attività lucrativa (una volta per determinare l’importo del reddito senza invalidità e poi ancora una volta nella ponderazione in funzione del grado d’occupazione). Questo aspetto è stato infine censurato anche dalla Corte EDU. Il modello proposto risponde a questa critica tenendo conto sostanzialmente in egual misura del grado d’invalidità nell’attività lucrativa e di quello nelle mansioni consuete. In questo modo si prenderanno maggiormente in considerazione le limitazioni in ambito lavorativo, il che comporterà di fatto un tendenziale aumento dei gradi d’invalidità rispetto a oggi.

Il nuovo modello si rifà alla regolamentazione nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), secondo la quale per la parte relativa all’attività lucrativa il reddito senza invalidità è calcolato in riferimento a un ipotetico impiego a tempo pieno. La critica mossa a questo metodo è che tiene conto di un reddito che l’assicurato non avrebbe conseguito neanche senza limitazioni dovute a ragioni di salute, ma in realtà sia in ambito AINF sia in ambito AI sono applicati dei correttivi per considerare il reddito effettivamente conseguito: nel caso dell’AINF, l’ammontare della rendita dipende dall’effettivo guadagno assicurato, mentre nel caso dell’AI il correttivo consiste nel fatto che l’ammontare della rendita varia in funzione del reddito medio sul quale sono stati versati i contributi sociali.

Il modello proposto garantisce inoltre automaticamente che si tenga sistematicamente conto delle interazioni tra attività lucrativa ed economia domestica nell’ottica di una maggiore conciliabilità tra famiglia e lavoro. Per determinare il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa si partirà da un ipotetico impiego a tempo pieno. Allo stesso modo, l’attività nell’ambito delle mansioni consuete verrà calcolata come per gli assicurati occupati a tempo pieno nelle mansioni consuete.” (Parte II, punto. 1.1.1, pag. 5).

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

                                         Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.

                                         Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

                                         A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

                               2.6.   Nella presente fattispecie, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto, considerando l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%. La giustificazione fornita dall’amministrazione per tale ripartizione è stata che: “stando alla documentazione acquisita in sede d’istruttoria, così come al fatto che la Signora RI 1 è stata iscritta in disoccupazione a metà tempo, si reputa corretto valutare la sua quota parte quale persona salariata nella misura del 50%. Ne consegue che il rimanente 50% sia da considerare quale impegno da lei dedicato alle sue abituali mansioni nella conduzione dell’economia domestica (attività di casalinga)” (cfr. doc. A).

Tale suddivisione è stata contestata dal patrocinatore dell’assicurata, il quale ha sottolineato come l’interessata non sia mai stata iscritta in disoccupazione al 50%. Ella ha, al massimo, beneficiato della possibilità di svolgere dei programmi occupazionali, in una misura non superiore al 20%. Il legale ha, inoltre, rilevato che l’interessata ha sempre svolto nella misura del 100% la sua professione di autista, prima di ridurre il tempo di lavoro a seguito della maternità, aggiungendo che “prima che potesse tornare ad essere occupata al 100% nell’attività di conducente di autobus, la qui ricorrente è purtroppo caduta, senza che vi siano ad oggi mai stati elementi che permettano di immaginare un ritorno alla normalità, in una profonda e duratura depressione” (doc. I).

Nella risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la correttezza dell’applicazione, nel caso concreto, del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, secondo una ripartizione 50% salariata e 50% casalinga, indicando che “l’assicurata il 19 luglio 2019 ha presentato una domanda d’indennità di disoccupazione ritenendosi disposta e capace a lavorare dal 1° luglio 2019 a tempo parziale, ovverossia nella percentuale del 50% (cfr. anche in tal senso il doc. 48 (primo paragrafo) e 51 (punto 2b) incarto AI nonché le ricerche di lavoro (per un’occupazione a tempo parziale) effettuate dalla signora RI 1 sub doc. 74 incarto DISO)” (doc. V).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non è in grado, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, di stabilire con la necessaria tranquillità né se prima del danno alla salute l’assicurata fosse da considerare una lavoratrice a tempo pieno oppure a tempo parziale (e in questa seconda ipotesi, in quale misura), né se l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe ripreso la propria attività al 100%, o in misura parziale (e, in questa seconda evenienza, in quale percentuale).

Dalla documentazione agli atti, infatti, emergono elementi contraddittori, i quali non permettono di trarre delle convincenti conclusioni al riguardo.

Nella domanda di prestazioni AI del 2 novembre 2018, l’assicurata ha indicato, quale attività lucrativa, quella di autista di autopostale “al 30% in questo ultimo anno” (cfr. doc. 7, punto 5.4.).

Dal questionario per il datore di lavoro, compilato in data 3 dicembre 2018, risulta che l’inizio del rapporto lavorativo è stato il 1° dicembre 2017 e che il grado di occupazione dell’interessata era, dal 1° gennaio 2018, di 15 ore settimanali, mentre l’orario normale di lavoro dell’azienda era di 41 ore settimanali (cfr. doc. 15).

                                         Nella notifica di incapacità lavorativa del 29 maggio 2018 a __________, al contrario, il datore di lavoro ha indicato che l’assicurata, assunta dal 1° dicembre 2017 a tempo indeterminato, aveva un grado di occupazione del 100% con un orario di lavoro di 41 ore settimanali (cfr. doc. 75).

                                         Nel referto peritale psichiatrico del 7 febbraio 2019, la dr.ssa __________ ha indicato che “l’assicurata lavora presso le __________ come autista di bus al 100% da 1 anno” (cfr. doc. 100).

In data 18 giugno 2019 l’amministrazione ha invitato l’assicurata a precisare in quale misura avrebbe svolto la propria attività lavorativa senza l’insorgenza del danno alla salute (cfr. doc. 33).

In una annotazione per l’incarto del 26 giugno 2019, il

funzionario incaricato ha osservato:

" In riferimento alla mia richiesta del 18.06.2019 vengo contattato dall’assicurata che mi riferisce che il 1.12.2017 ha iniziato l’attività presso __________ al 50% e, dal mese successivo, ha sempre lavorato al 37% (di regola il lunedì e il venerdì). Attualmente sta lavorando al 15% unicamente in officina, il rapporto di impiego sarà però sciolto a breve in quanto con il DL hanno recentemente siglato un documento di accordo in tal senso.” (Doc. 34)

                                         Con scritto del 3 agosto 2019 l’assicurata ha risposto:

" In riferimento alla vostra lettera rispondo alle vostre domande.

1)    Se non fosse intervenuto il danno alla salute, in quale misura avrebbe svolto un’attività lucrativa? (p.f. motivare la risposta)

Avrei svolto la mia attività lavorativa svolta in precedenza, in misura compatibile con l’organizzazione famigliare.

2)    In caso di risposta affermativa:

a.    Che tipo di attività avrebbe svolto?

Conducente.

b.    A partire da quando avrebbe lavorato in misura superiore all’attuale grado di occupazione?

Non appena avessi avuto disponibilità compatibili con l’organizzazione famigliare.

c.     Presso quale datore di lavoro avrebbe presumibilmente lavorato?

__________.

d.    Con quale orario giornaliero rispettivamente settimanale?

Orario diurno.

e.    È stata iscritta ad una cassa di disoccupazione o ad un ufficio regionale di collocamento? Se sì, voglia indicarci il nome e l’indirizzo.

Di recente mi sono iscritta, ma essendo in malattia non posso effettuare ricerche di lavoro.

f.      Ha effettuato ricerche di lavoro?

g.    Chi si sarebbe occupato della cura dei figli in sua assenza? (nome della persona, grado di parentela, luogo di domicilio)

Nonni materni e nonni paterni __________ e __________, __________ e __________.” (Doc. 35)

Con annotazione del 18 ottobre 2019, il funzionario incaricato ha indicato che “in riferimento allo scritto che ci ha reso il 5.8.2019 e che è iscritta in disoccupazione al 50% dal 1.7.2019, sarà ora da valutare quale salariata a metà tempo” (cfr. doc. 43).

Nell’annotazione per l’incarto del 4 novembre 2019, il funzionario incaricato ha poi ribadito che “da quanto comunicatoci dall’assicurata il 26.06.2019, dal suo scritto del 5.08.2019, dalla richiesta di disoccupazione e da quanto comunicato dall’ex DL alla disoccupazione si ritiene ora corretto valutare la signora RI 1 quale persona salariata al 100%” (doc. 48).

Infine, dal rapporto del 28 febbraio 2020 redatto in occasione dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25 febbraio 2020, risulta che:

" L’assicurata afferma che, in assenza del danno alla salute, avrebbe sicuramente cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro, probabilmente solo a tempo parziale, in qualità di autista di autobus. La figlia frequenta ora la scuola dell’infanzia a __________ dove rimane dalle 8.30/9.00 fino alle 15.30. La signora RI 1, che è attualmente impegnata, due giorni alla settimana, con un piano occupazionale, afferma di avere il sostegno da parte della sorella del compagno (zia) e di una vicina di casa (entrambe a pagamento) che si occupano di __________ ospitandola la mattina per la colazione (poiché l’assicurata spostandosi con i mezzi pubblici deve partire molto presto) e durante il pomeriggio terminato l’asilo.

La signora RI 1 afferma inoltre di potere eventualmente contare anche sull’aiuto da parte dei nonni paterni che in passato sono già intervenuti, occupandosi della nipotina nei periodi dove l’assicurata è stata ricoverata o quando era troppo debole per accudire in modo adeguato.” (Doc. 51)

Ora, posto che in data 25 settembre 2019 è stato rifiutato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, essendo ella totalmente inabile al lavoro come attestato dal suo psichiatra curante (cfr. doc. 73), il ragionamento seguito dal funzionario incaricato a questo proposito per giustificare l’applicazione del metodo misto secondo la ripartizione “50% salariata - 50% casalinga” appare privo di fondamento.

Inoltre, anche il riferimento fatto dal funzionario incaricato alle indicazioni fornite dall’assicurata stessa non può essere considerato dal TCA né esaustivo, né convincente, non chiarendo quale fosse la percentuale lavorativa dell’assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute e neppure quale sarebbe stata la sua volontà qualora quest’ultimo non fosse insorto. Il fatto che ella avrebbe certamente cercato di reinserirsi, “probabilmente a tempo parziale”, non fornisce, infatti, elementi concludenti riguardo alla percentuale di reinserimento alla quale l’interessata, senza l’insorgenza del danno alla salute, avrebbe ambito, tenendo anche conto del fatto che la sua bambina resta all’asilo durante tutta la giornata.

Per tali ragioni, gli atti vanno quindi rinviati all’amministrazione affinché chiarisca la questione in discussione, così da potere determinare il metodo di valutazione dell’invalidità applicabile al caso di specie.

Per fare ciò, importanza fondamentale rivestirà il potere stabilire, come meglio indicato qui di seguito (cfr. consid. 2.11.), a partire da quando l’assicurata presenta una patologia invalidante (visto che la stessa è in cura psichiatrica a partire dal settembre 2016, secondo quanto indicato nella domanda di prestazioni, doc. 7, e confermato dallo psichiatra curante, cfr. pag. 172 inc. AI).

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia).

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, nella sentenza pubblicata in 145 V 215 (STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019) il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto 2019, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018, consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine), fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione delle prestazioni. Nella STF 9C_334/2019 del 6 settembre 2019, al consid. 5.2, l’Alta Corte ha ricordato che di principio una nuova prassi si applica a tutti i casi pendenti al momento del cambia-mento (cfr. pure STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018, consid. 8 con rinvii; DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

                               2.8.   Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata, l’amministrazione ha chiesto una valutazione al proprio SMR.

                                         Nel rapporto finale del 31 ottobre 2019, la dr.ssa med. __________ e il dr. med. __________, psichiatra del SMR, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “1. sindrome depressiva ricorrente: episodio depressivo di gravità media (F31.1); primo episodio dopo IVG, a 28 anni, postpartale e dal 06/07.2018; Clinica __________ dal 09.08.2018 al 17.09.2018 dopo tentativo suicidale posto in atto, abuso di sostanze medicamentose e di alcool; __________ 6 mesi dopo per nuovo tentativo di suicidio; 2. disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline F60.31; 3. disturbo dell’alimentazione: bulimia nervosa F50.2” e, quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa, quella di “IVG circa 2005”, hanno considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro nell’abituale attività “dal 9 agosto 2018 e continua”. Essi hanno precisato che “inizio IL: perizia della dr.ssa __________”, mentre riguardo al fatto che l’IL perduri hanno indicato che “sotto terapia di Antabus non è consentita la guida di mezzi pesanti o di autobus”.

                                         Quanto alla capacità lavorativa in attività adatte, i medici del SMR hanno considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro dal 9 agosto 2018; inabile al lavoro all’80% dal 16 gennaio 2019; inabile al lavoro al 70% dal 1° febbraio 2019; inabile al lavoro al 50% dal 16 marzo 2019 e, infine, totalmente abile al lavoro dal 16 aprile 2019 (doc. 44).

                                         Tali considerazioni del SMR si basano, a loro volta, sulla valutazione peritale psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ per conto di __________.

                                         Nel referto peritale del 7 febbraio 2019, la dr.ssa __________ ha posto le diagnosi psichiatriche con influsso sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo attualmente di media gravità in sindrome depressiva ricorrente (F31.1); disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo Borderline (F60.31); bulimia nervosa (F50.2)” (doc. 100).

L’esperta in psichiatria ha rilevato come l’interessata presenti degli episodi depressivi ricorrenti fin dall’età di 23 anni, comparsi a seguito di un’interruzione volontaria di gravidanza, poi ripresentatisi all’età di 28 anni, ripetutisi dopo il parto e, da ultimo, in corso a partire dal mese di giugno-luglio 2018.

Esprimendosi, quindi, a proposito della capacità lavorativa nella precedente attività di autista, la dr.ssa __________ ha considerato che “l’assicurata non si sente al momento ancora in grado di guidare autobus. Dal lato medico psichiatrico non assume farmaci che la rendono inidonea alla guida. Con il datore di lavoro ha concordato di riprendere l’attività lavorativa al 30% dal 1.2.2019 non come autista di autobus, ma come impiegata nell’autorimessa (pulizia veicoli)”.

Quanto alla capacità lavorativa esigibile dal profilo medico nell’ambito di un’attività adeguata, la dr.ssa __________ ha considerato che “dal lato medico psichiatrico visti i disturbi mentali e psichici riscontrati, l’incapacità lavorativa al 70% è sicuramente giustificata per altre 5 settimane e cioè fino al 15 marzo 2019. Dal 16 marzo 2019, salvo complicazioni, l’assicurata è da considerare inabile al 50% e abile al 100% dal 16 aprile 2019” (cfr. doc. 100).

In sede di osservazioni contro il progetto di rifiuto delle prestazioni del 3 marzo 2020, il legale ha trasmesso, a conferma della gravità del quadro clinico dell’interessata e della sua conseguente e continuativa elevata incapacità lavorativa, un referto medico psichiatrico del 20 marzo 2020 da parte dello studio __________ del dr. __________, del seguente tenore:

" (…) facendo seguito alla sua del 17 c.m., siamo ad esporle come la summenzionata sia nostra paziente dal 30.09.2016. Specificatamente lo stato di salute mentale attuale pregiudica la Cl, come del resto potrà denotare dalla documentazione alla presente allegata, nella misura dell’80% da lungo tempo. Le prospettive di remissione, dato il complesso quadro psicopatologico in essere, appaiono come scarse e pregiudicate dalla costante instabilità e dal continuo presentarsi di acuzie e ricadute, deducibili tra l’altro dalla storia clinica pregressa e dalla relativa discrepanza tra la funzionalità remota e quella attuale.

La paziente è seguita presso il nostro centro con un trattamento di tipologia semi-stazionaria in ospedale psichiatrico di giorno con seguito psicoterapeutico e psichiatrico.

La farmacoterapia attualmente in vigore è la seguente: topamax 200 mg 0-0-0-2; stilnox 12.5 mg 0-0-0-1; fluoxetina 20 mg 2-0-0-0.

Avvalendoci come referente teorico dell’ICD-10 siamo a condividerle le seguenti diagnosi:

-       Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F60.31);

-       Sindrome depressiva ricorrente episodio di media-grave entità con sintomatologia biologica (F31.1);

-       Bulimia nervosa (F50.2).

A livello oggettivo la paziente appare disponibile e collaborativa alla terapia, è sufficientemente curata nella propria persona e nell’igiene, la mimica e la gestualità sono in prevalenza caratterizzate dal lasciar trasparire stati di angoscia, tristezza, inerzia, annichilimento e rassegnazione. Ciò a fronte della logica affettivo/emotiva, la quale soverchia nella propria interezza il funzionamento generale della paziente. Purtuttavia ella appare come lucida ed orientata nei vari domini, cionondimeno le capacità di critica e di giudizio sono alterate e proprie del quadro borderline e depressivo in essere.  Il funzionamento cognitivo è congruo alla timia, anzichenò il livello intellettivo è adeguato allo sviluppo sociale e culturale.

Il linguaggio è rallentato, come anche il flusso del pensiero, purtuttavia suscettibile di manifestazioni diametralmente opposte e, questo, in relazione al quadro ansioso. I suoi contenuti sono caratterizzati dalla presenza di ossessioni relative al contesto socio-relazionale e familiare, ad esso sono coadiuvate invalidanti perseverazioni delle idee e ruminazioni, incastonate sull’evidente disturbo di personalità, il quale porta la paziente all’interpretazione ed alla paranoia.

L’umore è alterato e caratterizzato da un’importante deflessione, la quale risulta come ricorrente e continuativa, come del resto è riscontrabile dai vari precedenti episodi maggiori, i quali hanno concorso nel rendere fragile e labile la propria affettività, la quale è debilitata dalla seguente sintomatologia: labilità affettiva, anedonia, astenia, abulia, inerzia, autostima debilitata, pensieri autosvalutativi, passività, ideazioni anti-conservative al momento attuale non franche, ideazioni ed agiti auto-aggressivi. La partecipazione emotiva alle circostanze della vita risulta come nella propria interezza alterata e pertanto pregiudicata da quanto su espresso.

Lo spettro ansiogeno risulta anch’esso come responsabile di alterazione importante, manifestandosi come generalizzato e pervasivo alla pluralità degli aspetti della vita, cionondimeno ad esso correlato si apprezza la presenza di manifestazioni epifenomeniche quali attacchi di panico. La tolleranza alla frustrazione è seriamente compromessa ed alterata, accompagnata essa peraltro da capacità di resilienza esaurite e responsabili delle summenzionate acuzie. Anche il ritmo sonno-veglia è alterato nelle sue varie fasi, non permettendo alla paziente il normale e funzionale recupero delle risorse, necessarie e sufficienti per affrontare la quotidianità e ristabilire una minima e basilare omeostasi psico-biologica. Cionondimeno sono assenti sintomi franchi afferenti alla sfera psicotica, l’istinto vitale al momento è conservato.

In relazione a quanto su indicatole e, come denoterà dalla documentazione clinica allegatale, il quadro clinico ha mostrato tendenza ad un peggioramento sempre più marcato con la conseguente alterazione del funzionamento generale e delle possibilità che la paziente possa spendersi attivamente e continuativamente in un qualsivoglia contesto lavorativo se non in percentuale minima e con varie accortezze terapeutiche. A tal riguardo, siamo ad asserirle come dal profilo medico psichiatrico la paziente possegga, nostro malgrado, tutti i requisiti necessari e sufficienti per potere beneficiare di una rendita di invalidità completa.” (Doc. 56 E, pag. 172-173 incarto AI)

Mediante annotazione del 4 giugno 2020, il dr. __________, psichiatra del SMR, ha osservato:

" Ho preso visione di 22 certificati medici generici d’inabilità lavorativa redatti dallo studio __________, di cui 17 antecedenti il rapporto SMR finale del 31.10.2019. Si tratta della presa di posizione nota del curante. Inoltre, anche in assenza di nozione di diagnosi e prognosi, non ho elementi per modificare la precedente presa di posizione SMR.

Riguardo all’affermazione dell’avv. RA 1 circa la diagnosi e il procedere del SMR, egli stesso scrive di non avere a disposizione gli atti, da cui emerge la perizia completa ed esaustiva della dr.ssa __________ del 07.02.2019 e relativa sospensione di prestazioni da parte di __________ al 16.04.2019, a sua volta in seguito a ricezione di certificato di __________ del 18.04.2019 a firma dr.ssa __________, dr. __________ e sig. __________, in cui sono elencate le stesse diagnosi che si ritrovano nel rapporto SMR finale del 31.10.2019.

In conclusione, non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione finale del SMR.” (Doc. 63)

                               2.9.   In sede ricorsuale, il legale dell’assicurata ha contestato che la stessa abbia ritrovato una piena capacità lavorativa, producendo dei referti dello studio medico __________ del dr. __________, attestanti una inabilità lavorativa dell’80% dal 1° giugno 2020 al 31 luglio 2020 (doc. D) e dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 (doc. E).

In corso di causa, poi, il legale ha trasmesso al TCA un ulteriore referto, con il quale il dr. __________ ha certificato un’inabilità lavorativa dell’80% dal 1° settembre 2020 a tempo indeterminato (doc. F).

Con annotazione del 3 settembre 2020, il dr. __________, psichiatra del SMR, ha osservato di avere preso nota dei referti prodotti dal legale dell’interessata, ritenendo che si tratti “di certificati generici di inabilità lavorativa privi d’indicazione di diagnosi e prognosi. Non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione finale del SMR” (doc. V/1).

L’avv. RA 1 ha poi trasmesso al TCA un nuovo certificato medico dello studio __________, sottoscritto dal dr. __________, medico assistente, dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, Direttore Sanitario, e dallo psicologo __________, datato 18 settembre 2020, del seguente tenore:

" Facendo seguito alla sua missiva del 14 c.m. pervenutaci in data 17 c.m. nella visita concordata con la paziente succitata, siamo di seguito ad esporle un aggiornamento sullo stato di salute di quest’ultima citata.

Nello specifico siamo tuttora confrontati con una paziente che, sebbene presenti una elevata compliance alla terapia, la quale è da intendersi sotto regime di ricovero semi stazionario in day hospital, con frequenza settimanale, lo stato di salute rimane invariato per quel che concerne la percentuale di IL, la quale è nella misura dell’80% nei confronti della totalità delle professioni.

Come in precedenza asseritole la prognosi, dato il complesso quadro psicopatologico in essere, è altamente sfavorevole, questo a causa di costante instabilità apprezzabile dai vari e costanti momenti di esacerbazione dei sintomi con alterazione totale del funzionamento generale.

Il trattamento in vigore, come su espressole, è di natura psichiatrica e psicoterapica intensiva, la farmacoterapia in vigore è la seguente: topamax 200 mg 0-0-0-2; stilnox 12.5 mg 0-0-0-1; fluoxetina 20 mg 2-0-0-0.

Avvalendoci come referente teorico dell’ICD10 siamo a ribadire la presenza dei seguenti indicatori diagnostici:

-       Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline (F60.31);

-       Sindrome depressiva ricorrente episodio di media-grave entità con sintomatologia biologica (F31.1);

-       Bulimia nervosa (F50.2).

Dal punto di vista oggettivo, siamo confrontati con una paziente che su presenta all’osservazione degli scriventi tuttora sufficientemente curata nella propria persona e nell’igiene. La mimica del volto e la gestualità lasciano trasparire stati di angoscia, inerzia, tristezza e nervosismo. Ciononostante appare come lucida e orientata nei vari domini, purtuttavia le capacità di critica e di giudizio sono altamente influenzate dalla struttura di personalità in essere, la quale esprime in forma elevata il proprio carattere alloplastico, subendo inoltre il peso dello stato depressivo, il quale concorre nell’esacerbare l’omeostati psico-biologica intera.

Dal profilo cognitivo si apprezza come lo stato depressivo e lo spettro dell’ansia inficino le capacità da esso dirette, purtuttavia in paziente con livello intellettivo congruo allo sviluppo sociale e culturale.

Il linguaggio è soverchiato dalla logica affettiva e dallo stato ansioso, apparendo a tal motivo come alternato, come anche il flusso del pensiero, il quale è composto da contenuti inclini all’ossessione e all’interpretazione su sfondo paranoideo.

L’aspetto timico è caratterizzato da uno stato depressivo, il quale manifesta la sua incisività sulla vita psichica della paziente in modalità continuativa e ricorrente con svariati episodi, essendo la paziente estremamente fragile nei confronti di ogni pressione ambientale, le quali anche a fronte dei limiti caratterizzati dalla struttura di personalità veicolano continuativi stati di acuzie e ricadute su difficoltà strutturale del registro simbolico di meglio significare in termini adattivi. Ad esso correlato si apprezza sintomatologia biologica con incidenza nel ritmo del sonno, il quale alterato nelle sue varie fasi preclude le naturali e funzionali capacità di recupero necessarie ad affrontare quanto la realtà necessariamente e quotidianamente presenta. Alterando a tal motivo ancor più in forma elevata lo spettro dell’ansia, il quale è composta anche dalla presenza di sintomi conversivi su capacità di tolleranza alla frustrazione scarse e totalmente disadattive. La partecipazione emotiva alle circostanze della vita ne risulta altamente compromessa, vivendo la paziente uno stato di ritiro dal contesto sociale ormai da tempo apprezzato, con oltremodo una sempre più marcata rarefazione dei rapporti.

L’istinto vitale ciononostante è conservato in assenza di sintomi franchi afferenti alla sfera psicotica, al momento assenti ideazioni ed agiti etero aggressivi in controllo degli impulsi sebbene non adeguato, purtuttavia non auto e/o etero diretto se non verso oggetti o verbalmente scaricato.

Siamo a ribadire con il presente certificato come lo stato di salute sia compromesso definitivamente e senza possibilità alcuna di miglioramento, riteniamo, nostro malgrado, come il quadro clinico soddisfi tutti i presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento di una rendita di invalidità intera.” (Doc. G)

Al riguardo, nell’annotazione del 24 settembre 2020, il dr. Prolo del SMR ha rilevato:

" Ho preso visione del nuovo certificato di __________ del 18 settembre 2020, che riprende, pressoché con le stesse parole, le osservazioni già presentate dagli stessi curanti il 20 marzo u.s. e prese in adeguata considerazione in sede SMR.

Ribadisco che non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione finale del SMR.” (Doc. XII/1)

In un ulteriore referto del 15 ottobre 2020 indirizzato al patrocinatore dell’assicurata la dr.ssa __________, medico assistente, il dr__________ e lo psicologo ___________ hanno osservato:

" (…) in riferimento alla sua ultima missiva del 8 c.m. siamo ad esprimere come nel nostro ultimo rapporto sia stato ampiamente descritto lo stato di salute della summenzionata paziente e, corredato peraltro da tutti gli indicatori che descrivono ed aggiornano il caso clinico in questione. Sebbene il competente SMR asserisca che “non emergono fatti nuovi né modificazioni significative di fatti noti che possano fare modificare la presa di posizione finale”, riteniamo che il summenzionato Servizio dovrebbe quantomeno rivalutare la paziente ed il relativo stato di salute prima di insistere sulla propria posizione. Di fatto siamo in presenza di un’importante alterazione oramai da tempo in essere e oltremodo caratterizzata da assenza di prospettive di remissione.” (Doc. H)

Con annotazione del 21 ottobre 2020, il dr. __________ del SMR ha indicato:

" (…) ho preso visione di un ulteriore certificato di __________ del 15.10.2020 firmato dalla dr.ssa __________, dr. __________, Sig. __________, che riporta opinioni degli scriventi sull’operato del SMR senza alcuna indicazione medica se non un riferimento generico ad “un’importante alterazione” non meglio precisata.

Rimangono invariate le precedenti prese di posizione del SMR.” (Doc. XVIII/1)

                             2.10.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

                             2.11.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali, condividere la valutazione finale del 31 ottobre 2019 del dr. __________ del SMR - a sua volta basata sulla perizia della dr.ssa __________ - posta a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il TCA non è, innanzitutto, in grado di stabilire, con sufficiente tranquillità, quando sia insorto il danno alla salute invalidante dell’interessata.

Dal referto peritale della dr.ssa __________, infatti, emerge che l’interessata soffra di un disturbo psichico radicato e ricorrente ormai da parecchi anni, con messa in atto anche di tentativi suicidali.

L’esperta in psichiatria, tuttavia, nel suo referto peritale eseguito per conto di __________, si è concentrata sull’ultimo sviluppo di un nuovo episodio depressivo a partire dal mese di giugno-luglio 2018, senza ulteriormente indagare e stabilire il momento nel quale ha preso inizio il danno alla salute con influsso sulla capacità lavorativa residua.

Da notare, in proposito, che come messo in rilievo da parte dello psichiatra curante, la presa a carico specialistica risalga già al mese di settembre del 2016 (cfr. pag. 172 incarto AI).

Tale aspetto, di fondamentale importanza già solo per potere stabilire, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.6.), il metodo di calcolo da utilizzare per calcolare il grado di invalidità, necessita quindi forzatamente di essere acclarato per il tramite di una perizia specialistica.

Inoltre, il TCA non dispone degli elementi necessari per stabilire se sia condivisibile, oppure no, l’apprezzamento della capacità lavorativa illustrato dalla dr.ssa __________ nel referto peritale del 7 febbraio 2019, in maniera prospettica per il futuro prossimo, esprimendo le percentuali di abilità lavorativa valide presumibilmente a partire dal 16 marzo 2019 e dal 16 aprile 2019, “salvo complicazioni” (cfr. doc. 100 pag. 5 – il corsivo è della redattrice).

Ora, come è già stato messo in evidenza ai considerandi 2.8. e 2.9., su questo aspetto agli atti figurano diffuse, circostanziate e motivate obiezioni sollevate dallo psichiatra curante al fine di dimostrare come tali complicazioni si siano effettivamente realizzate nel caso dell’assicurata, rendendo inesigibile una piena ripresa di qualsivoglia attività lavorativa - si vedano in particolare i referti dello studio __________ del 20 marzo 2020 (cfr. pag. 172-173 incarto AI), rispettivamente del 18 settembre 2020 (cfr. doc. G) suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza delle valutazioni su cui l’amministrazione ha finalmente fondato la propria posizione.

In questo contesto, non può essere ignorato che il referto del 20 marzo 2020, con il quale gli specialisti curanti hanno in maniera dettagliata esposto l’evolversi dalla patologia dell’interessata dal momento della presa a carico del 2016 in poi (cfr. pag. 172-173 incarto AI), non sia mai stato adeguatamente discusso in sede SMR, diversamente da quanto indicato dal dr. __________ nelle annotazioni del 24 settembre 2020 (cfr. doc. XII/1).

Infatti, nell’annotazione del 4 giugno 2020 il dr. __________ si è unicamente espresso riguardo ai “22 certificati medici generici d’inabilità lavorativa redatti dallo studio __________”, aggiungendo che “in assenza di nozione di diagnosi e prognosi non ho elementi per modificare la precedente presa di posizione SMR” (cfr. doc. 63).

Di tutta evidenza, quindi, lo psichiatra del SMR non ha valutato il ben più dettagliato referto dello studio __________ del 20 marzo 2020, nel quale non solo vengono precisate le diagnosi che affliggono l’interessata, ma viene anche fornita una descrizione approfondita delle ripercussioni che le stesse hanno sull’intero funzionamento dell’assicurata, del trattamento alla quale la stessa è sottoposta e della prognosi (cfr. pag. 172-173 incarto AI).

                                         A fronte di tale mancanza di analisi da parte del SMR, neppure può essere seguito il dr. __________ del SMR allorquando, nell’annotazione del 24 settembre 2020, esprimendosi a proposito del referto dello studio __________ del 18 settembre 2020 prodotto in corso di causa, liquida la questione indicando che il rapporto medico “riprende pressoché con le stesse parole le osservazioni già presentate dagli stessi curanti il 20 marzo 2020 e prese in adeguata considerazione in sede SMR” (cfr. doc. XII/1).

Anche per tale ragione, appare indispensabile che sul tema controverso faccia chiarezza una perizia psichiatrica indipendente, che tenga conto anche in maniera adeguata delle certificazioni del medico curante (ricordata al riguardo la potenziale forza probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti, tuttora in vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019, mettendo comunque in rilievo anche la differenza esistente tra mandato di cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124)).

                             2.12.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

                                         Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.11., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia lo stato di salute dell’interessata e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità lavorativa, precisando, inoltre, a partire da quando sussista il danno alla salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurata.

                             2.13.   Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

                             2.14.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata in causa, ha diritto all’importo di fr. 2’500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione del 25 giugno 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi 2.6., 2.11. e 2.12. e si pronunci nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurata.

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.93 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2020 32.2020.93 — Swissrulings