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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.09.2020 32.2020.84

11 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,008 mots·~10 min·5

Résumé

Anno di carenza giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Necessità di esperire ulteriori accertamenti medici. Rinvio della causa all'amministrazione

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.84   rg/gm

Lugano 11 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 9 giugno 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

che                              -   per decisione 9 giugno 2020 l’Ufficio AI – sulla base delle risultanze delle indagini mediche (perizie psichiatriche) esperite dall’assicuratore per indennità giornaliera (__________; cfr. atti IPG in inc. AI) – ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel maggio 2019 da RI 1, affetto da patologia psichica, non presentando egli “un periodo interrotto di un anno almeno con inabilità del 40% … secondo l’art. 28 LAI”, a mente dell’Ufficio AI il danno alla salute avendo segnatamente “comportato all’assicurato una incapacità al lavoro e di conseguen-za al guadagno per un periodo di tempo inferiore all’anno e più precisamente dal 30.11.2018 al 30 11.2019”;

                                     -   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Rimprovera all’amministrazione una non corretta valutazione della sua incapacità lavorativa medica (che ritiene essere del 100% in qualsiasi attività da fine novembre 2018 in avanti, quindi anche dopo il 30 novembre 2019 e ciò sulla base delle certificazioni dello psichiatra curante). Postula quindi l’assegnazione di una rendita intera del 100% dal 30 novembre 2018 in avanti;

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base di considerazioni di cui si dirà nel prosieguo (cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori accertamenti medici;

                                     -   con scritto 24 agosto 2020 la rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione postulando, oltre all’accollo delle spese di procedura all’Ufficio AI, il riconoscimento di congrue ripetibili; 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

                                     -   l'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a) la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b) ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c) al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%;

                                     -   nel caso concreto non può anzitutto non essere rilevato come non possa in ogni caso non essere trascorso, contrariamente a quanto indicato nel querelato provvedimento, l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI allorquando vi è stata, sempre secondo l’autorità intimata, incapacità lavorativa del 100% dal 30 novembre 2018 al 30 novembre 2019 (dal 1. novembre al 30 novembre 2019 in realtà del 50%; cfr. decisione su opposizione di __________ del 3 aprile 2020, pto 3, sub doc. 25 in inc. IPG) ossia per 12 mesi ininterrottamente (la questione è quindi se mai quella di sapere se al termine dell’anno di carenza vi è ex art. 28 cpv. 1 lett. c LAI invalidità ai sensi dell’art. 8 LPGA almeno del 40%);

                                     -   per il resto, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, e meglio per valutare se ed in che misura vi sia stato un miglioramento delle condizioni di salute e quindi dell’incapacità lavorativa/al guadagno a far tempo da novembre 2019, la fattispecie va ulteriormente indagata dal profilo medico-psichiatrico. E ciò secondo quanto indicato in risposta di causa dall’amministrazione, la quale ha evidenziato come “(…) Oggetto della presente vertenza è esclusivamente l'aspetto medico. In buona sostanza, secondo il ricorrente l'inabilità lavorativa non sarebbe cessata al 30 novembre 2019, ma perdurerebbe tutt'ora, in misura completa e riferita a qualsiasi attività lavorativa. A sostegno della propria tesi ha prodotto da ultimo un rapporto 27 marzo us redatto dai curanti, in base al quale egli risulta "tuttora inabile al 100% nei confronti della totalità delle professioni, la prognosi appare sfavorevole, questo anche a fronte di uno stato clinico tendente al peggioramento" (doc. n. 34 inc. Al).

                                         Il documento è stato sottoposto al vaglio del nostro Servizio medico regionale (di seguito SMR), il quale ha avuto modo di confermare la validità del giudizio a suo tempo espresso dall'assicurazione malattia (rapp. 2.6.2020, doc. n. 39 inc. Al). Secondo l'assicurato tuttavia "È assolutamente inammissibile che al ricorrente venga negato il diritto a prestazioni Al sulla base di un brevissimo parere SMR inerente il rapporto del curante del 27.3.2020" (ricorso, p. 3).

                                         Ora, come del resto ben riassunto nella citata presa di posizione SMR, la situazione clinica dell'assicurato, che presenta esclusivamente una patologia a carattere psichiatrico, è stata approfonditamente valutata dalla __________, la quale ha commissionato ben due perizie, l'ultima delle quali eseguita dal dottor __________ (perizia 29.10.2019, doc. n. 13 inc. __________).

                                         V'è tuttavia un punto sul quale permane un dubbio: l'evoluzione della capacità lavorativa a far tempo dall'ultima valutazione peritale. In effetti, constatando un generale miglioramento, l'esperto concludeva: "ritengo l'inabilità lavorativa al 100% giustificata al massimo fino alla fine di ottobre 2019. (...). A partire dal 25 novembre 2019, lasciando un tempo adeguato di far effetto al potenziamento della terapia farmacologica, ritengo invece possibile un ripristino della abilità lavorativa al 100%".

                                         A tal proposito è vero che, come sottolineato dal nostro Servizio medico, gli stessi curanti sembrano aver implicitamente ammesso un miglioramento, attestando la presenza di una sintomatologia depressiva non più moderata ma lieve. È altresì vero che una modifica della terapia medicamentosa avrebbe potuto contribuire in modo determinante ad una diminuzione dell'incapacità lavorativa.

                                         In concreto non è tuttavia dato di sapere in quale misura lo stato valetudinario del signor RI 1 sia effettivamente migliorato, non potendosi concludere con la necessaria tranquillità che al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato non sussistesse più alcuna inabilità lavorativa.

                                         Al fine di stabilire se l'ipotizzato miglioramento è effettivamente intervenuto, appare quindi indispensabile procedere ad un complemento istruttorio, e meglio ad un'ulteriore indagine di tipo psichiatrico (…)”.

                                     -   in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                     -   nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto;

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

                                     -   patrocinato da un avvocato il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                           §  La decisione del 9 giugno 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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