Raccomandata
Incarto n. 32.2020.83 FC
Lugano 24 novembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 9 giugno 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 2 maggio 2012 l’Ufficio AI ha respinto una prima domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2010 da RI 1, nato nel 1962, di formazione carrozziere, da ultimo attivo come rappresentante e consulente di vendita, avendo stabilito un grado di invalidità del 6% (doc. AI 76).
Una nuova domanda di prestazioni del novembre 2014 è pure stata respinta dall’amministrazione, la quale, dopo esame della documentazione medica prodotta e effettuata una visita da parte del SMR, ha stabilito una situazione sostanzialmente invariata, con una capacità lavorativa completa in attività leggere adeguate (con limiti funzionali leggermente più restrittivi) e un conseguente grado di invalidità del 12% (decisione del 24 settembre 2015; doc. AI 110).
1.2. Mediante decisione del 29 marzo 2017 l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni del 28 ottobre 2016 – con la quale l’assicurato lamentava affezioni alla spalla destra, alle ginocchia, alle mani e al polso sinistro e a una caduta avvenuta il 6 febbraio 2017 –, ritenuto che la nuova documentazione non attestava una modifica rilevante della situazione valetudinaria rispettivamente una modifica della capacità lavorativa (doc. A1). Questa decisione, contestata dall’assicurato, è stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 10 novembre 2017 (inc. 32.2017.76).
L’Ufficio AI non è in seguito entrato nel merito nemmeno di un ulteriore domanda di prestazioni presentata nel settembre 2018, considerato come il medico SMR aveva concluso che la nuova documentazione medica proposta non rendeva verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alle decisioni precedenti (decisione 26 ottobre 2018, doc. AI 147).
1.3. Il 17 aprile 2020 l’assicurato ha presentato un’ulteriore richiesta di prestazioni, sulla base di nuova documentazione medica (un certificato del dr. __________ attestante un peggioramento delle condizioni generali con poliartrosi e un referto RM del rachide lombare del 13 dicembre 2019).
1.4. Raccolto il parere del medico SMR, che ha concluso che la documentazione prodotta era insufficiente a comprovare una prolungata inabilità lavorativa in attività fisicamente leggere per la quale l’assicurato era stato in passato ritenuto abile (doc. AI 151), dopo aver preavvisato il 23 aprile 2020 la non entrata in materia sulla nuova domanda – cui si è opposto l’assicurato, personalmente e tramite la __________, producendo un nuovo certificato del 19 maggio 2020 del dr. __________ (doc. AI 157) – il 9 giugno 2020 l’amministrazione, dopo aver nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 160), ha confermato la non entrata in materia. Secondo l’amministrazione, l’assicurato non aveva dimostrato una rilevante modifica delle circostanze, la documentazione prodotta non essendo sufficiente a comprovare una prolungata inabilità al lavoro in attività fisicamente leggere per la quale era stato in passato ritenuto abile (doc. AI 161).
1.5. Contro suddetta decisione insorge l’interessato, producendo documentazione medica già agli atti, ribadendo il peggioramento delle sue condizioni e chiedendo quindi l’entrata nel merito della sua domanda di prestazioni. Ritiene in sostanza che la documentazione prodotta attesti sufficientemente l’intervento di un sensibile peggioramento delle condizioni di salute con anche l’intervento di nuove affezioni (doc. I).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rimandando alle precedenti annotazioni dell’8 giugno 2020 del dr. __________ del SMR, ha chiesto di respingere il ricorso, non avendo l’assicurato reso plausibile che la sua capacità lavorativa si sia modificata, segnatamente ridotta, in modo tale da influire in misura rilevante sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto a prestazioni (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel merito
2.2. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Il Tribunale federale, in DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministra-zione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.3. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
2.5. Nel caso in esame, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta di prestazioni, ritenendo segnatamente che l’assicurato non abbia reso verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita.
Come dianzi ricordato, per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita, ossia dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
In concreto occorre quindi esaminare se l’assicurato abbia reso verosimile una modifica della situazione valetudinaria (tale da incidere sulla sua capacità lavorativa) rispetto alla decisione di diniego delle prestazioni del 24 settembre 2015 (doc. AI 110), ossia rispetto all’ultimo provvedimento cresciuto in giudicato con il quale il diritto alla rendita è stato oggetto di un esame materiale. Da questo punto di vista le decisioni di non entrata nel merito del 29 marzo 2017 e del 26 ottobre 2018 non sono rilevanti (doc. AI 147).
2.6. Mediante decisione del 24 settembre 2015 l’Ufficio AI ha respinto la seconda domanda di prestazioni dell’assicurato presentata il 20 novembre 2014, negando all’assicurato il diritto a prestazioni, visto un grado di invalidità del 12% (cfr. consid. 1.1). Come già ricordato nella STCA 32.2017.76 del 10 novembre 2017, tale decisione di diniego si era basata sulle evidenze che seguono.
Nell’ambito della procedura amministrativa l’assicurato aveva evidenziato l’insorgenza di problemi anche al ginocchio sinistro, oltre a quelli, già noti, al ginocchio destro. L’amministrazione aveva quindi interpellato il dr. __________ (per il quale il paziente era affetto da gonartrosi bilaterale ed era inabile come rappresentante nella misura del 50%; doc. AI 92) e richiamati gli atti dalla __________, aveva fatto esperire una valutazione clinica dal dr. __________, internista del SMR, il quale, con rapporto finale del 23 giugno 2015, aveva posto le diagnosi invalidanti di:
" Gonartrosi in varo, tricompartimentale, prevalentemente mediale a destra, osteonecrosi del condilo femorale laterale (2009)
. Stato dopo trauma distorsivo ginocchio destro (5 agosto 1980)
. meniscectomia aperta ginocchio destro (12 settembre 1980)
. Stato dopo trauma distorsivo del ginocchio destro (12 ottobre 1983)
artroscopia diagnostica (23 dicembre 1983)
ricostruzione del legamento crociato anteriore (20 novembre 1985), probabile rottura inveterata della plastica
artroscopia diagnostica (27 aprile 1987)
. Stato dopo trauma distorsivo ginocchio destro (26 agosto 1988)
Stato dopo distorsione del ginocchio sinistro
Resezione parziale del menisco mediale (10 maggio 2005)
Rizartrosi a destra
Disfunzione plurisegementale della colonna lombare, dysbalance muscolare”
Il dr. __________ aveva quindi giudicato lo stato di salute essenzialmente stazionario, confermando un’inabilità lavorativa completa come carrozziere, ma un’abilità piena in un’attività adeguata (anche come rappresentante, attività svolta sino alla fine del 2008), ossia rispettosa delle elencate limitazioni (non assumere una posizione statica per oltre ¾ d'ora, camminare su brevi tragitti e non su terreni dissestati, raramente in salita o in discesa, non lavorare inginocchiato o accovacciato; doc. AI 104). Effettuato il confronto dei redditi concludente per un grado di invalidità del 12%, l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni con decisione del 24 settembre 2015 (doc. AI 110).
2.7. In occasione della nuova domanda di prestazioni del 17 aprile 2020 l’assicurato ha fatto valere un peggioramento generalizzato delle condizioni. Ha prodotto innanzitutto un referto radiologico del 13 dicembre 2019 (MR rachide lombare nativo) attestante:
" Lombosciatalgia L3-L4 dx.
Referto
Conservata lordosi lombare, non cedimenti o disallineamenti somatici, grossolane ernie di Schmorl con segni di riacutizzazione in maggior grado a L2-L3 L3-L4 L4-L5, osteocondrosi tipo Modic 2 D11-D12 sul versante anteriore.
A L2-L3 disco degenerato e protruso senza significativo contatto radicolare. Artropatia faccettaria con versamento intraarticolare sn.
A L3-L4 non ernie discali. Artropatia facettaria.
A L4-L5 ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5. Artrosi faccettaria, forami lievemente ristretti.
A L5-Sl non ernie discali. Artropatia faccettaria maggiore a destra.
Conclusioni
Alterazioni osteocondrosiche multisegmentarie ed ernie di Schmorl con segni di riacutizzazione.
Segni di artropatia faccettaria lombare distale.
A L4-L5 ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5.” (doc. AI pag. 466)
Ha inoltre prodotto un certificato del 12 marzo 2020 del dr. __________, generalista, il quale ha certificato che “(…) che il sopraccitato paziente presenta un peggioramento delle condizioni generali nel contesto di poliartrosi alle spalle, ginocchia, a livello lombare e bilateralmente alle mani, DD: rizartrosi. Dolori che si accentuano al minimo sforzo nelle abituali attività della vita quotidiana” (doc. AI pag. 467).
La documentazione è stata sottoposta per esame al dr. __________ del SMR, il quale, nell’Annotazione del 20 aprile 2020, dopo aver rievocato le diagnosi e le conclusioni poste nel 2015, ha concluso che “l'attuale documentazione risulta insufficiente per comprovare una prolungata IL in attività fisicamente leggera per la quale l'assicurato è stato in passato ritenuto abile” (doc. AI pag. 471).
Nell’ambito delle osservazioni presentate al progetto di non entrata in materia del 23 aprile 2010, l’assicurato, rappresentato anche dalla __________, ha prodotto una certificazione del 19 maggio 2020 del dr. __________, chirurgo, che ha affermato:
" Si certifica che il signor RI 1 _________.1962, a causa di una serie di malattie invalidanti, al momento peggiorate, a causa del decorso cronico evolutivo, non può esercitare alcuna attività che richieda sforzi sia fisici che intellettuali, per cui risulta inabile al 100% in maniera definitiva in ogni attività lavorativa.
Le malattie di cui soffre da tempo sono di ordine in parte ortopediche: gravi artrosi alla colonna lombare con discopatie invalidanti, artrosi alle mani alle spalle e cervicali, con sindrome di Barré-Liéou (dolori alla testa, vertigini, disturbi agli occhi ecc.). Grave stato di esaurimento psico-fisico, con difficoltà di concentrazione e di memoria.” (doc. AI 157)
Il certificato è stato sottoposto al medico SMR, il quale, nell’annotazione dell’8 giugno 2020, ha concluso che “l’attuale documentazione medica è insufficiente per comprovare un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato” (doc. AI 160).
Di conseguenza, mediante decisione del 9 giugno 2020, l’amministrazione ha concluso per la non entrata in materia, motivando:
" Considerazioni:
Il 16 aprile 2020 abbiamo ricevuto la sua nuova richiesta. La nuova richiesta di prestazioni Al può essere esaminata unicamente se la situazione medica o professionale si è modificata in modo importante. Da quanto trasmessoci e valutato dal nostro Servizio medico regionale (SMR) non abbiamo potuto constatare tali modifiche, l’attuale documentazione risulta insufficiente per comprovare una prolungata inabilità al lavoro in attività fisicamente leggera per la quale in passato è stato ritenuto abile.
Per questo motivo non possiamo entrare nel merito della sua nuova richiesta.
Osservazioni
Tutta la documentazione medica giunta a dossier in fase di audizione è stata sottoposta al vaglio del nostro Servizio medico regionale (SMR) il quale conclude che
“l’attuale documentazione medica è insufficiente per comprovare un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato”.
Si conferma pertanto il progetto di decisione del 23 aprile 2020.” (doc. AI 161)
Di fronte al TCA l’assicurato ha prodotto le medesime certificazioni già inoltrate in sede amministrativa, oltre a altri atti medici, già facenti parte dell’incarto AI, e in particolare certificazioni in relazione a consulti e accertamenti radiologici effettuati nel 2018 alla spalla destra presso la Clinica __________ di __________ (doc. A/2).
2.8. In concreto bisogna concludere che effettivamente l’insorgente, chiamato a rendere verosimile che rispetto all’ultima decisione formale del 24 settembre 2015 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa.
In effetti, la nuova domanda si è basata esclusivamente su documentazione dalla quale non emerge una modifica rilevante delle sue condizioni rispettivamente una modifica idonea ad influire sulla sua capacità lavorativa. Quanto innanzitutto al referto radiologico del 13 dicembre 2019 (MR rachide lombare nativo) attestante delle “Alterazioni osteocondrosiche multisegmentarie ed ernie di Schmorl con segni di riacutizzazione, Segni di artropatia faccettaria lombare distale. A L4-L5 ernia discale paramediana laterale sinistra in contatto con la radice L5” (doc. AI pag. 466), esso non indica in che misura e per quale motivo tale reperto potrebbe giustificare un’inabilità lavorativa, anche parziale, in un’attività lavorativa adeguata, vale a dire rispettosa delle limitazioni poste nella valutazione del dr. __________ del SMR il 23 giugno 2015 (cfr. consid. 2.6). In questo senso del resto si è pronunciato il dr. ___________ del SMR nella sua Annotazione del 20 aprile 2020 (doc. AI 151).
Quanto d’altra parte al breve e succinto certificato del 12 marzo 2020 del curante dr. __________, generalista, lo stesso si limita a attestare un generico peggioramento delle condizioni con poliartrosi, “alle spalle, ginocchia, a livello lombare e bilateralmente alle mani, DD: rizartrosi” (doc. AI pag. 467), non segnalando quindi alcuna diagnosi nuova né pronunciandosi sulla capacità lavorativa.
A ragione, in merito a questi due certificazioni del resto il medico SMR il 20 aprile 2020 ha osservato come gli stessi risultassero insufficienti per comprovare una prolungata inabilità lavorativa in attività fisicamente leggere per le quale l'assicurato era stato in passato ritenuto abile (doc. AI pag. 471).
Nemmeno del resto la certificazione del 19 maggio 2020 del dr. __________ prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione permette di concludere diversamente. In tale certificazione il dr. __________ si è in effetti limitato ad attestare un’inabilità lavorativa completa in ogni attività lavorativa, indicando malattie “di cui soffre da tempo”, di natura in parte ortopedica, quali la nota artrosi alla colonna lombare con discopatie invalidanti, alle mani, alle spalle e cervicali, oltre ad un “grave stato di esaurimento psico-fisico, con difficoltà di concentrazione e di memoria” (doc. AI 157). Ora, in merito il medico SMR, nell’annotazione dell’8 giugno 2020, ha concluso che “l’attuale documentazione medica è insufficiente per comprovare un sostanziale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato” (doc. AI 160).
A tale conclusione questo giudice deve aderire, considerato come tale certificazione risulti assai scarna, senza menzione precisa di diagnosi, senza motivazione e indicazione dei motivi per cui le note affezioni di cui soffre l’assicurato “da tempo” e divenute ormai croniche - e già approfonditamente valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione del 24 settembre 2015 - causerebbero un’inabilità lavorativa completa in ogni attività. La certificazione non fa del resto riferimento neanche ad accertamenti specialistici o a terapie farmacologiche o di altra natura nel frattempo intraprese, segnatamente laddove riferisce, in modo del tutto generico, di “un grave stato di esaurimento psico-fisico”.
Tali documenti non permettono dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento rilevante delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della precedente procedura di merito, sfociata nel provvedimento (cresciuto incontestato giudicato) del 24 settembre 2015, nel quale, sulla base della menzionata approfondita valutazione del SMR, le condizioni dell’assicurato erano state attentamente valutate per poi giungere alla conclusione di un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività come carrozziere, ma di un’abilità completa in attività leggere adeguate. Tali conclusioni risultano in questa sede vincolanti.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto anche atti medici già prodotti in precedenza, e in particolare certificazioni relative a consultazioni del 29 marzo, 15, 24 e 25 maggio 2018 presso la clinica Ars Ortopedica, attestanti la presenza di dolori alla spalla destra da anni, l’effettuazione di una Artro-MRI sempre alla medesima spalla (concludente per “Artrosi acromion-claveare in parte riattivata con minimi segni di impingement sotto acromiale, Lesione parziale del sovraspinato sul versante articolare, Slaminamento delle fibre superiori del sotto-scapolare con lesione parziale, degenerazione importante della parte orizzontale del CLB, Lesione dello SLAP estesa in parte al labbro anteriore”) e concludenti con la prescrizione di un trattamento fisioterapico (doc. A/2).
Ora, a prescindere dal fatto che tale documentazione, come detto, era già stata prodotta nell’ambito della domanda di prestazioni presentata del settembre 2018 (conclusasi con il provvedimento di non entrata nel merito del 26 ottobre 2018, cresciuto incontestato in giudicato), la stessa non permette in ogni modo di modificare l’esito della presente vertenza.
In effetti, già in quell’occasione, nell’Annotazione del 18 settembre 2018, il medico SMR dr. __________ aveva con pertinenza osservato che da tale documentazione risultava una situazione già descritta e valutata nel 2016 (perizia del 5 settembre 2016 del dr. __________, il quale aveva dichiarato che “l'oggettività clinica dimostra un buon trofismo muscolare, la mobilità è completa, la forza conservata. Palm up test positivo, dolore al solco bicipitale”; doc. AI 116), così come già allora concluso dal dr. __________ nella valutazione del 23 maggio 2017. Di conseguenza, secondo il medico SMR, non vi era alcuna modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alle decisioni precedenti (doc. AI 143). A tale conclusione deve quindi essere prestata adesione anche in questa sede.
In conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma (cfr. STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).
La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti