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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.09.2020 32.2020.61

10 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,744 mots·~9 min·4

Résumé

Rendita limitata nel tempo. Inapplicabilità dell'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici ed ev. economici

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.61   rg/gm

Lugano 10 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione del 27 aprile 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

                                1.1   Per decisione 27 aprile 2020 l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni inoltrata da RI 1 – che già aveva beneficiato di ¾ di rendita da novembre 2016 ad aprile 2017 (cfr. decisione 26 gennaio 2018 in doc. AI 45) – nel febbraio 2019, non presentando l’assicurata un tasso d’invalidità pensionabile (32%) determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.

                                1.2   Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata personalmente. Contestando la valutazione medica posta alla ba-se della decisione di diniego, l’insorgente postula il riconoscimento del diritto ad almeno ¼ di rendita.

                                         Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è riconfermato nella propria decisione chiedendo la reiezione del ricorso.

                                         Il 10/13 luglio 2020 la ricorrente ha prodotto nuova refertazione medica (VI/1-2). Prendendo posizione su detta refertazione con osservazioni 5 agosto 2020 l’amministrazione, alla luce dell’annotazione SMR del 4 agosto 2020, ha chiesto il ritorno degli atti per nuovamente istruire il caso e rendere una nuova decisione.

                                         Con scritto 19 agosto 2020 RI 1 – producendo un rapporto medico già agli atti AI (cfr. fascicolo AI, inc. cassa malati doc. 22) – si è dichiarata favorevole alla retrocessione degli atti proposta dall’amministrazione, chiedendo tuttavia di rivedere “la data delle limitazioni di una riduzione di rendimento del 50% precedente al 13.02.2020” e facendo inoltre notare come “i costi amministrativi causati dal mio ricorso debbano essere a carico della controparte”.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   Qualora in precedenza sia stata assegnata una rendita limitata nel tempo, in caso di nuova domanda l’art. 87 cpv. 2 e cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 3 e 4 OAI) – in base al quale una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimi-le che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni – non si applica. In tale evenienza l'amministrazione deve pertanto entrare nel merito della nuova domanda esaminando la fattispecie da un punto di vista materiale e verificando quindi nuovamente se sono date le condizio-ni per il riconoscimento di prestazioni (DTF 125 V 412 consid. 2; STF I 81/99 del 15 febbraio 2000; Müller Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, n. 792ss, n. 809).

                                         Ciò detto, nel caso in esame non può non essere rilevato (ancorché ciò non influisca sull’esito del gravame) come in relazione alla nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2019 l’amministrazione abbia in un primo momento (28 febbraio 2019) emesso un progetto di decisione con cui comunicava – a torto – la non entrata in materia per non aver l’interessata (in precedenza, da novembre 2016 ad aprile 2017, posta come accennato al beneficio di una rendita limitata nel tempo) reso verosimile una modifica rilevante della situazione medica o professionale (cfr. doc. A/2).

                                2.3   Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                                2.4   Nell’evenienza concreta, alla luce degli atti medici all’inserto ed in particolare sulla scorta della refertazione specialistica prodotta col gravame ed in particolare del certificato medico 13 febbraio 2020 dell’oncologo-ematologo dr. __________ (doc. VI-2), come indicato dal medico SMR dr. __________ (“Articolato e maggiormente informativo il referto del Dr. Spataro del 13.02.2020 in seguito a visita del 11.02.2020 (dopo il rapporto SMR finale del 27.12.2019, il quale indica a quella data delle limitazioni al braccio destro che rendono verosimile una riduzione di rendimento del 50% in ogni attività anche leggera ed adatta obiettivabile tuttavia solo da quella data e non prima. In conclusione, è verosimile IL 50% dal 13.02.2020 per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti medici”; cfr. VIII-1), appare legittima la richiesta dell’amministrazione di rinviare gli atti per ulteriormente istruire il caso e rendere in seguito una nuova decisione (cfr. osservazioni 5 agosto 2020 sub VIII).

                                         In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

                                         Considerato come nel caso in disamina gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti (postulato, come detto, dall’autorità intimata medesima) affinché essa proceda nel senso sopra indicato.

                                        In esito alla nuova istruttoria – nel cui ambito dovrà anche essere valutato e chiarito se effettivamente il 13 febbraio 2020 (data indicata, dopo lettura del citato certificato 13 febbraio 2020 del dr. __________, dal medico SMR con riferimento al suo precedente rapporto finale del 27 dicembre 2019 nel quale tuttavia è riportata la data del 17 settembre 2018 [cfr. doc. AI 72 p. 2]) segna il momento d’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% – dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI e non senza aver proceduto, se necessario, ad una nuova valutazione economica, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, dove l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica.

                                2.5   Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §  La decisione del 27 aprile 2020 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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