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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 32.2020.31

15 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,803 mots·~49 min·4

Résumé

Perizia pluridisciplinare individua solo disturbi psichici.Il referto dello psichiatra curante prodotto con il ricorso è già stato valutato da perito e SMR.Discrepanze tra referti oggetivi e sintomi soggettivi.Non vi sono elementi oggettivi. No riformazione professionale per consulente integraz.prof

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.31   TB

Lugano 15 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2020 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 29 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Il 19 ottobre 2017 (doc. 6) RI 1, 1978, da ultimo attiva come operaia in fabbrica di orologi, ha presentato una domanda di prestazioni all'Ufficio assicurazione invalidità essendo inabile al lavoro da aprile 2017 per dolori alle mani e alle braccia.

                               1.2.   L'Ufficio AI ha raccolto la documentazione medica ed economica e il 10 ottobre 2018 (doc. 50) ha emesso il progetto di decisione di rifiuto di una rendita, poiché l'inabilità dal 4 maggio 2017 all'8 aprile 2018 era inferiore all'anno e l'assicurata si era iscritta in disoccupazione, quindi non aveva avuto una perdita economica.

A seguito dei certificati del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che il 22 ottobre 2018 (doc. 54) ha attestato una inabilità lavorativa dell'80% e il 10 febbraio 2019 (doc. 58) un'inabilità completa stante una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.3) e una sindrome ansioso-depressiva (ICD-10: F42.2), il 13 novembre 2018 (doc. 57) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre l'assicurata a una perizia pluridiscipinare.

                               1.3.   Preso atto della perizia del Servizio Accertamento Medico del 12 novembre 2019 (doc. 82) e del parere del consulente in integrazione professionale (doc. 83), sulla base del rapporto finale del 15 novembre 2019 (doc. 84) del dr. med. __________, che ha posto una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome di somatizzazione (ICD-10: F45.0) e ha stabilito un'abilità lavorativa dell'85% dal lato psichiatrico dal maggio 2017, con progetto di decisione del 27 novembre 2019 (doc. 88), che annullava e sostituiva quello del 2018, l'Ufficio AI ha respinto la domanda AI.

                               1.4.   Sentito il dr. med. __________ dell'SMR, che il 22 gennaio 2020 (doc. 97) si è pronunciato sulle osservazioni formulate dall'assicurata con l'invio del parere del 13 dicembre 2019 (doc. 95) dello psichiatra, con decisione del 29 gennaio 2020 (doc. A) l'Ufficio AI ha confermato il rifiuto di attribuzione di una rendita stante un grado di invalidità del 15% e di provvedimenti professionali.

                               1.5.   Con ricorso del 27 febbraio 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo il riconoscimento di una rendita di almeno un quarto e in via subordinata di rinviare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. La ricorrente ha contestato la perizia psichiatrica della dr.ssa med. __________ sulla base del parere del 13 dicembre 2019 (doc. B) del suo psichiatra curante dr. med. __________, secondo cui essa sarebbe totalmente incapace al lavoro. Di conseguenza, per l'assicurata la sua perdita di guadagno deve essere valutata tenendo conto anche di questo rapporto.

Qualora non avesse diritto a una rendita di invalidità, l'assicurata ha chiesto l'assegnazione di provvedimenti professionali quali per esempio la formazione in una nuova attività.

                               1.6.   Nella risposta del 13 marzo 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

In merito all'aspetto medico, l'amministrazione ha affermato di non avere motivo di scostarsi dal rapporto finale dell'SMR del 15 novembre 2019, che si fonda sulla perizia pluridisciplinare SAM.

L'Ufficio AI ha sottolineato che il Servizio Medico Regionale ha tenuto conto delle singole affezioni invalidanti, giungendo a una conclusione logica e priva di contraddizioni che fissa la capacità lavorativa dell'assicurata nell'85% dal maggio 2017 in qualsiasi attività, sia come operaia di fabbrica sia in attività adeguate.

Inoltre, il referto del dr. med. __________ prodotto con il ricorso è già stato valutato in sede amministrativa dal dr. med. __________ dell'SMR il 22 gennaio 2020, secondo cui tale parere non apportava nuovi elementi che non fossero già stati debitamente valutati dai periti del SAM. Pertanto, per l'amministrazione le valutazioni effettuate dal Servizio Accertamento Medico e dall'SMR non sono state smentite da altri certificati medici, perciò le conclusioni tratte mantengono la loro validità e non è quindi necessario procedere ad ulteriori accertamenti specialistici.

Anche l'aspetto economico è stato confermato (grado AI 15%).

Per quanto concerne l'eventuale diritto della ricorrente a una riformazione professionale, l'Ufficio AI ha ricordato che il consulente in integrazione professionale non l'ha preso in considerazione vista l'abilità lavorativa dell'85% e l'ampia scelta di professioni a disposizione dell'assicurata.

                               1.7.   La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).

                                         In data 21 settembre 2020, a seguito di richiesta del TCA a fronte della mancata trasmissione, da parte dell’UAI, di alcuni documenti, l’amministrazione ha provveduto al loro invio (doc. VI). Gli atti completi sono stati messi a disposizione dell’assicurata, con scritto 23 settembre 2020, sino al 5 ottobre 2020 (doc. VII).

                                         Non sono state acquisite ulteriori prove.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                               2.2.   Nel mese di ottobre 2017 l'assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni. L'Ufficio AI ha richiamato dai medici curanti la documentazione determinante che, unitamente ai referti prodotti dall'interessata, ha portato in un primo momento il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il 4 ottobre 2018 (doc. 49), a basarsi sulla perizia psichiatrica del 21 febbraio 2018 (doc. 152) della dr.ssa med. __________ effettuata per conto dell'assicuratore malattia.

A dire della psichiatra e psicoterapeuta, la sindrome ansiosa non specificata (ICD-10: F41.9) e la sindrome del dolore somatoforme persistente (ICD-10: F45.4) non davano luogo a un'incapacità lavorativa, perciò dal 9 aprile 2018 l'assicurata è stata ritenuta nuovamente abile al lavoro, tanto che si era iscritta in disoccupazione.

Il progetto di decisione del 10 ottobre 2018 ha perciò ritenuto un'inabilità lavorativa completa dal 4 maggio 2017 all'8 aprile 2018, con conseguente rifiuto di attribuzione di una rendita.

Nelle osservazioni a questo progetto l'assicurata ha prodotto il certificato del 22 ottobre 2018 (doc. 54) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che attestava un'incapacità lavorativa dell'80%, poi un altro del 10 febbraio 2019 (doc. 58) che, diagnosticava una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) e una sindrome ansioso-depressiva (ICD-10: F42.2) che rendevano l'assicurata inabile al 100%.

Il dr. med. __________, di concerto con il medico responsabile dell'SMR dr. med. __________, ha ritenuto necessaria una perizia pluridisciplinare (doc. 60), che è stata affidata al Servizio Accertamento Medico (doc. 66).

Nel suo referto peritale del 12 novembre 2019 (doc. 82) il SAM ha riassunto gli atti medici messi a sua disposizione relativi al periodo dal 2017 al 2019, l'anamnesi (familiare, personale-sociale-professionale, patologica, sistemica), i disturbi soggettivi, la descrizione della giornata, le terapie in atto.

Il 25 maggio 2019 la dr.ssa med. __________, FMH in medicina interna generale, ha valutato durante due ore le condizioni di salute dell'assicurata, descrivendo nelle constatazioni obiettive lo status, gli esami di laboratorio effettuati, gli esami neurologici del 28 maggio 2019. Essa ha esposto le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa e ha risposto ai quesiti peritali sulla capacità lavorativa dell'assicurata, ritenendola piena e rilevando delle discrepanze tra quanto denunciato soggettivamente in merito ai sintomi algici e somatici rispetto a quanto oggettivato.

Oltre a lei, altri specialisti si sono pronunciati sulla capacità di lavoro dell'assicurata.

Il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha valutato l'assicurata il 24 maggio 2019 eseguendo un esame dello status e in particolare riscontrando 18 su 18 punti di fibromialgia.

Il reumatologo non ha individuato una diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, ma soltanto senza conseguenze, indicando la fibromialgia.

Non v'erano evidenze per una malattia somatica rilevante che incideva a livello funzionale, pertanto ha giudicato l'interessata abile al 100% osservando come non sia mai stata incapace come operaia nell'industria orologiera e come qualsiasi attività adatta alla costituzione femminile fosse adeguata.

Il 28 maggio 2019 il dr. med. __________, FMH neurologia, ha visitato l'assicurata effettuando un esame neurologico e elettroneurografico del nervo mediano destro. Il perito ha evidenziato che da almeno due anni l'interessata aveva sviluppato vari sintomi soggettivi, in particolare dolori diffusi al corpo, soprattutto alla colonna vertebrale, ma anche agli arti.

L'assicurata lamentava inoltre formicolii pronunciati alle mani.

L'esame neurologico dettagliato era normale, senza deficit oggettivi sospetti per un danno alle strutture nervose centrali o periferiche. L'esame elettroneurografico al nervo mediano destro non ha rilevato indizi per un danno a livello del tunnel carpale, così come già nel 2017 un esame simile era risultato normale.

L'esperto ha poi osservato un certa discrepanza tra i sintomi soggettivi molto importanti, comprendenti anche formicolii a tutto il corpo e soprattutto alle mani, e i reperti oggettivi clinici assolutamente normali compreso l'esame elettroneurografico del nervo mediano destro.

Anamnesticamente v'erano sintomi piuttosto discreti che facevano sospettare anche un'eventuale sindrome delle gambe irrequiete, anch'essa sovrapposta a disturbi algici di altro tipo e non determinante limitazioni funzionali.

Egli ha perciò escluso patologie neurologiche sottogiacenti all'origine dei disturbi dell'assicurata, corrispondenti piuttosto a dolori di tipo fibromialgico. Lo specialista non ha quindi posto delle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo senza conseguenze, quali dolori diffusi e sensazioni disestetiche a tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica; possibile sindrome delle gambe irrequiete.

Dal profilo neurologico, la capacità lavorativa è pertanto risultata sempre piena sia nell'attività svolta in precedenza sia in attività adeguate. Non v'erano proposte terapeutiche.

Il 13 e il 24 giugno 2019 la dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha visitato l'assicurata per 95 minuti nella prima seduta e per 90 minuti nella seconda. Nel suo referto peritale dell'8 luglio seguente la perita ha esposto l'anamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, psicopatologica pregressa, i disturbi attuali, la descrizione della giornata, i sintomi soggettivi, il trattamento psichiatrico attuale (Deanxit 1cp, Cipralex 10 gtt, Temesta 1mg in riserva, Lexotanil 1,5mg in riserva, questi ultimi ogni 2-3 giorni).

La specialista ha effettuato l'esame clinico secondo AMDP-System e ne ha esposto i risultati. Poi ha osservato che l'aspetto esteriore non denotava franchi segni depressivi né quote di ansia obiettivabili. A dispetto delle algie denunciate come importanti, non si sono rilevate espressioni nella mimica suggestive di dolore né necessità di cambiare posizione. I livelli di energia sono parsi conservati, senza segni di stanchezza al termine dei due colloqui.

La perita ha tentato di contattare telefonicamente il dottor __________, psichiatra curante, ma non è riuscita a parlargli.

Nella discussione la dottoressa ha evidenziato che l'assicurata non presentava elementi psicopatologici di rilievo all'anamnesi familiare e personale remota; il quadro attuale era dominato da un importante riferito soggettivo di algie diffuse ai quattro arti, spossatezza, disestesie, blocchi articolari, altre somatizzazioni varie a carico dell'apparato digestivo, cardio-circolatorio e genito-urinario. L'esordio dei primi problemi è stato collocato attorno alla seconda metà del 2016, in concomitanza con un periodo di stress dovuto al licenziamento dopo più di 20 anni presso il medesimo datore di lavoro e nella prima metà del 2017 si sono acuite le algie diffuse e vari altri sintomi somatici con continui ricorsi a visite dal medico curante e accessi al pronto soccorso.

Nella discussione diagnostica la psichiatra ha rilevato un riferito soggettivo da allora pressoché immutato rispetto a quanto evinto dagli atti, con sintomi apparentemente resistenti ai trattamenti farmaco terapici. Sul piano diagnostico risultavano soddisfatti i criteri per la sindrome da somatizzazione. L'assicurata presentava una storia di almeno due anni di lamentazioni reattive a sintomi somatici multipli che non potevano essere spiegati a quel livello di gravità da una malattia somatica individuabile (criterio A), la preoccupazione per i sintomi creava disagio e portava a ripetute visite (criterio B), era presente un persistente rifiuto di accettare il responso medico oppure la rassicurazione durava brevi periodi (criterio C), erano presenti un totale di 6 o più tra una lista di sintomi: gastro-intestinali (sensazioni di gonfiore, difficoltà digestive), cardiocircolatori (dolori precordiali e palpitazioni), genito-urinari (pollachiuria), dolori (agli arti, alle estremità, sensazioni di spiacevole intorpidimento o formicolio, di aghi). Era pure riferito un umore basso ed ansia, in conseguenza dei disturbi somatici; tuttavia è stato osservato un timismo in asse con solo lievi fluttuazioni in senso negativo che erano in stretta relazione ai disturbi algici e le somatizzazioni e che non erano così pervasive ed intense da consentire una diagnosi a sé stante di episodio depressivo, anche tenuto conto dell'assenza di altri sintomi di tipo endogeno.

Analogamente, i sintomi ansiosi consistevano per lo più in riferite somatizzazioni con alcune preoccupazioni ipocondriache. Si escludevano le caratteristiche crisi parossistiche con condotte di evitamento tipiche degli attacchi di panico, né è stata rilevata un'ansia libera generalizzata e persistente.

Gli attuali ostacoli alla reintegrazione professionale, in parte dovuti all'assenza di una formazione specifica e alla necessità di conciliare il ruolo di madre, causavano una chiara difficoltà a riadattarsi e la sintomatologia somatica si associava all'assunzione di un atteggiamento tendenzialmente regressivo e resistente rispetto alla mobilizzazione di risorse. Ciò a fronte di ripercussioni funzionali lievi in quanto non vi era un livello costantemente elevato e pervasivo di ansia, con sostanziale mantenimento di una strutturazione e organizzazione della giornata e dell'abituale funzionamento socio-relazionale.

Sulla scorta di queste considerazioni, la perita ha posto la diagnosi di sindrome da somatizzazione (ICD-10: F45.0).

Nella valutazione psichiatrica la dottoressa __________ ha rilevato che l'assicurata già dal 2016, ma in misura maggiore dal 2017, ha cominciato a manifestare una sintomatologia somatica dolorosa, astenia e sintomi ansiosi somatizzati. Gli accertamenti neurologici erano risultati negativi, mentre era stata posta la diagnosi di fibromialgia. Dal maggio 2017 era stata attestata una inabilità lavorativa completa, mentre dall'aprile 2018, dopo che è stata dichiarata abile in misura completa a seguito della visita fiduciaria psichiatrica, si era iscritta in disoccupazione pur con persistenza della stessa sintomatologia, per cui dal luglio 2018 è stata nuovamente certificata una inabilità lavorativa all'80%. Sussisteva ancora un riferito di sintomatologia dolorosa, astenia, disturbi somatici vari associati ad ansia che causavano un percepito soggettivo di decadimento della qualità di vita anche se, oggettivamente, per l'esperta si era in presenza di un mantenimento della strutturazione e organizzazione della giornata e dell'abituale funzionamento relazionale che privilegia, da sempre, l'ambito intrafamiliare. Dal punto di vista affettivo l'assicurata aveva un buon rapporto con il coniuge, continuava ad occuparsi dei figli ancora in età scolare, aveva buoni rapporti con le sorelle. Benché l'interessata escludesse di potersi reinserire lavorativamente a causa di questi suoi disturbi, per la psichiatra obiettivamente non si rilevava una sintomatologia psichiatrica maggiore, ma prevalenti problematiche di ordine disadattativo e psicosociale che trovavano espressione a livello di somatico.

L'assicurata ha rilevato che i farmaci prescrittile non le hanno dato benefici. Per la perita psichiatra, benché prevalevano fattori di ordine psicosociale e disadattativo nel sostenere il quadro somatoforme attuale, essa ha ritenuto che una maggiore adesione alle terapie fosse esigibile e che eventuali aspetti farmacofobici potessero essere superati grazie al supporto psicoterapico. L'assicurata non presentava infatti patologie psichiatriche invalidanti in grado di giustificare un'evoluzione infausta. La prognosi rimaneva aperta, perciò provvedimenti di aiuto attivo al collocamento avrebbero potuto aiutarla ad affrontare la situazione di stallo in modo più costruttivo.

L'esperta ha inoltre riscontrato delle discrepanze tra la gravità della sintomatologia riportata e gli elementi obiettivati all'esame psichico. L'assicurata, al di là dell'elencazione reiterata dei sintomi algici e somatici, non è stata in grado di circostanziare e sostanziare molto le limitazioni rispetto al precedente funzionamento. Contraddizioni sono state rilevate tra quanto dichiarato rispetto all'assunzione della terapia farmacologica e quanto risultato dai dosaggi farmacologici eseguiti. La scarsa compliance, a fronte della gravità e persistenza dei sintomi lamentati, in assenza di convinzioni deliranti non era pienamente giustificabile dalla presenza di aspetti farmaco fobici. Pertanto, le gravi limitazioni funzionali lamentate dall'assicurata risultavano poco plausibili rispetto a quanto è stato possibile oggettivare all'esame psichico e dalla ricostruzione della giornata. L'insieme delle discrepanze/incongruenze deponeva a favore di un quadro in cui prevalevano fattori di ordine psico-sociale, culturale e disadattativo (perdita del lavoro, difficoltà di reintegrazione, possibili vantaggi secondari) rispetto ad elementi di ordine puramente psicopatologico.

Dalla valutazione delle capacità risorse e problemi secondo lo schema MINI ICF-APP, è emerso che le limitazioni individuali imputabili alla sola sintomatologia somatoforme algica ed ansiosa somatizzata, fatta astrazione da tutti i fattori di tipo non assicurato, non superavano il grado lieve a carico della flessibilità, persistenza, assertività ed attività spontanee.

L'esperta ha infine ritenuto che la capacità lavorativa in attività abituale e in qualsiasi altra attività compatibile con il livello di competenze raggiunte e con la formazione aspecifica fosse dell'85% (diminuzione del rendimento dall'inizio dell'inabilità di lunga durata, quindi dal maggio 2017). Essa ha osservato che il quadro delineato dalla dr.ssa med. __________ nel febbraio 2018 era in gran parte sovrapponibile a quello attuale, ma che già allora giustificava una diminuzione della capacità lavorativa a causa di una lieve riduzione della flessibilità e della persistenza con lieve compromissione della capacità di fronteggiare uno stress riadattativo.

Per la perita, infine, una regolare assunzione di una terapia antidepressiva in aggiunta ad iniziale blanda ansiolisi e terapia ipnoinducente poteva comportare un recupero completo della capacità lavorativa nell'arco di 6-8 mesi. Anche l'assunzione di una terapia farmacologica era cruciale.

Dalla perizia pluridisciplinare risulta che le conclusioni si fondano su un'esauriente discussione che ha avuto luogo fra tutti i medici periti del SAM, i quali hanno giustificato unicamente una riduzione della capacità lavorativa causa patologia psicoaffettiva, perciò non si è reso necessario procedere con una teleconferenza con i periti.

Quale diagnosi rilevante con ripercussioni sulla capacità lavorativa è stata dunque posta la sindrome da somatizzazione (ICD-10: F45.0), mentre fra quelle senza influsso vi sono in particolare la fibromialgia, i dolori diffusi e sensazioni disestetiche a tutto il corpo non spiegate da patologia neurologica, possibile sindrome delle gambe irrequiete.

L'assicurata presentava quindi limitazioni funzionali unicamente dovute a patologia psichiatrica di sindrome da somatizzazione.

Le limitazioni individuate imputabili alla sola sintomatologia somatoforme algica ed ansiosa somatizzata non superavano il grado lieve a carico della flessibilità, persistenza, assertività ad attività spontanee. L'assicurata presentava una lieve riduzione del rendimento lavorativo nell'ordine del 15% a causa di lieve riduzione della flessibilità e della persistenza con lieve compromissione della capacità di fronteggiare uno stress riadattativo.

Sia dal lato somatico sia psicoaffettivo è stato riscontrato un quadro di non coerenza e discrepanza in riferimento a quanto descritto dal punto di vista soggettivo nel contesto di sintomatologia algica, e quanto rilevato dal punto di vista clinico sia dal lato internistico, reumatologico e neurologico che dal lato psichiatrico. Inoltre, dagli esami ematici è stato individuato un quadro di mal compliance medicamentosa. Nessun fenomeno di simulazione di sintomi.

Nell'attività svolta di operaia in fabbrica di orologi e in attività adatte, dal maggio 2017 l'assicurata è risultata quindi abile al lavoro complessivamente nella misura dell'85% a causa del ridotto rendimento lavorativo dovuto unicamente a limitazioni funzionali in ambito psichiatrico.

Non v'erano proposte terapeutiche dal punto di vista somatico con possibile ripercussione sulla capacità lavorativa.

Nel rapporto finale del 15 novembre 2019 (doc. 84) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha riassunto gli aspetti medici risultanti dai referti dei curanti dell'assicurata e dalla perizia del SAM, riconoscendo quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa soltanto la sindrome di somatizzazione, mentre quale diagnosi senza influsso la fibromialgia, la possibile sindrome delle gambe irrequiete e la sindrome metabolica.

Sia come operaia in fabbrica di orologi sia in attività adeguate il medico SMR ha stabilito un'incapacità lavorativa del 15% dal maggio 2017 per rendimento ridotto per motivi psichici.

Al progetto di decisione del 27 novembre 2019 (doc. 88) di rifiuto di attribuzione di una rendita l'assicurata ha contrapposto il rapporto del 13 dicembre 2019 (doc. 95) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha ricordato che malgrado nel 2018 la dr.ssa med. __________ abbia diagnosticato delle patologie senza conseguenze sulla sua capacità lavorativa, l'assicurata non riusciva a riprendere il lavoro, perciò il medico curante dr. med. __________ doveva continuare a certificare una inabilità lavorativa completa, finché dal settembre 2018 egli l'ha presa a carico. A suo dire, ciò dimostrava il peggioramento clinico delle condizioni dell'interessata, costituito essenzialmente dal relativo mancato miglioramento. Per lo psichiatra curante, quanto da egli inizialmente oggettivato allo status psichico gli ha permesso di confermare il disturbo somatoforme, in aggiunta a una sindrome ansioso-depressiva e non solo meramente ansiosa, come diagnosticata nell'ambito dell'indagine peritale.

Egli ha perciò valutato una totale l'inabilità lavorativa e sino alla fine del mese di ottobre 2019 il decorso è stato caratterizzato dall'assenza di un tangibile miglioramento tale da avere un riverbero sulla capacità lavorativa dell'assicurata.

Quest'ultima continuava perciò a beneficiare di una regolare presa a carico, la psicoterapia era di tipo supportivo, profilandosi le capacità introspettive contratte, e assumeva Deanxit 1-0-0-0, non essendo riuscita ad accettare alcun rinforzo della psicofarmacologia.

Secondo lo psichiatra curante, da un paio di mesi le condizioni psichiche dell'assicurata apparivano un po' migliorate. Persisteva però sempre una ridotta tolleranza allo stress in senso lato. Livello di funzionamento globale ridotto con tendenza all'isolamento sociale. Componente ansiosa con importante senso di insicurezza nelle proprie risorse, timia rivolta verso il polo negativo con diminuzione della spinta volitiva, astenia. Costanti preoccupazioni ipocondriache. Ciò stante, egli ha valutato che la prognosi persisteva a rigore riservata.

Secondo il Servizio Medico Regionale questo referto non apportava nuovi elementi che non erano stati debitamente valutati in occasione della perizia SAM e in particolare dalla valutazione psichiatrica. Il dr. med. __________ ha rilevato il 22 gennaio 2020 (doc. 97) che il trattamento medicamentoso risultava ridotto a una sola pastiglia al giorno di Deanxit e che lo stesso psichiatra curante ha riconosciuto che da un paio di mesi le condizioni psichiche erano un po' migliorate. Pertanto, per il medico SMR non v'erano elementi che rendevano necessaria una rivalutazione.

La decisione del 29 gennaio 2020 (doc. A) ha confermato il rifiuto di concederle una rendita di invalidità in assenza di un grado di invalidità minimo del 40% e dei provvedimenti di reintegrazione, visto che l'inabilità lavorativa del 15% in qualsiasi attività dava luogo a un grado di invalidità del 15%.

Con il ricorso l'assicurata ha nuovamente prodotto il rapporto del 13 dicembre 2019 (doc. B) reso dal dr. med. __________.

Nella risposta l'Ufficio AI ha affermato che il predetto rapporto dello psichiatra curante era già stato esaminato dall'SMR in sede di osservazioni al progetto di decisione, secondo il quale esso non apportava nuovi elementi che rendevano necessaria una rivalutazione delle condizioni di salute dell'assicurata (doc. IV).

                               2.3.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.4.   Va ancora rilevato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                               2.5.   In concreto la scrivente Corte evidenzia che le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 15 novembre 2019, ribadite nelle annotazioni del 22 gennaio 2020 dello stesso dr. med. __________ anche dopo avere attentamente analizzato il nuovo certificato medico del dr. med. __________ prodotto con le osservazioni al progetto di decisione, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute della ricorrente.

In effetti, l'SMR si è basato sul rapporto peritale del 12 novembre 2019 reso dal Servizio Accertamento Medico dopo che gli specialisti hanno valutato la ricorrente in ambito internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico.

Tutti e quattro gli esperti hanno personalmente visitato l'assicurata e ne hanno esaminato lo stato di salute dopo avere considerato i disturbi soggettivi lamentati e gli esiti della loro osservazione oggettiva.

Il neurologo ha pure effettuato un esame elettroneurografico, dal quale il nervo mediano destro è risultato normale, senza dunque elementi indicativi di un suo danno a livello del tunnel carpale.

Soltanto la perita psichiatra ha riscontrato una patologia tale da influire sulla capacità lavorativa della ricorrente, seppure (solo) in ragione del 15%.

Gli altri tre specialisti hanno infatti rilevato soltanto delle patologie senza ripercussione sulla capacità lavorativa, la più significativa delle quali era una fibromialgia, evidenziata chiaramente dal reumatologo secondo gli abituali criteri diagnostici (18 punti su 18), ma individuata anche dagli altri esperti intervenuti nella valutazione della ricorrente.

Il dr. med. __________ ha indicato dei dolori diffusi e sensazioni disestetiche a tutto il corpo, tuttavia non spiegati da una patologia neurologica, come pure una possibile sindrome delle gambe irrequiete, ma entrambe queste diagnosi neurologiche non avevano influsso sulla capacità lavorativa.

Il TCA osserva, inoltre, che tanto l'internista quanto il neurologo e la psichiatra, hanno evidenziato delle chiare discrepanze tra i sintomi soggettivi lamentati e i reperti clinici.

Le dr.sse __________ e __________ hanno affermato che non v'era corrispondenza fra la terapia medicamentosa che l'assicurata ha dichiarato di assumere e quanto è risultato dai tassi ematici.

Per la psichiatra, inoltre, le gravi limitazioni funzionali lamentate dall'interessata risultavano poco plausibili rispetto a quanto era stato possibile oggettivare all'esame psichico. Prevalevano fattori di ordine psicosociale, culturale e disadattivo rispetto ad elementi di origine puramente psicopatologico.

Il neurologo ha da parte sua notato che i sintomi soggettivi riferiti come molto importanti erano invece risultati, all'esame oggettivo, assolutamente normali.

Inoltre, per la psichiatra, una regolare assunzione di una terapia antidepressiva, in aggiunta a una iniziale ansiolisi e terapia ipnoinducente con benzodiazepine, poteva portare a un recupero completo della capacità lavorativa nell'arco di 6-8 mesi.

A suo dire, poi, la riduzione del 15% della capacità lavorativa era già presente dal maggio 2017 e quindi anche quando il 15 febbraio 2018 la dr.ssa med. __________ ha peritato l'assicurata per conto dell'assicuratore malattia, il cui quadro che ha delinea-to era comunque in gran parte sovrapponibile a quello riscontrato dalla perita del SAM nel giugno 2019.

Ai fini della concessione di una rendita di invalidità, determinante è qui osservare che né dal profilo internistico, né da quello reumatologico e neurologico è stata accertata una qualsivoglia incapacità lavorativa non solo nella precedente attività svolta dall'assicurata (operaia in fabbrica di orologi), ma neppure in altre attività adeguate al suo stato di salute. Soltanto in ambito psichiatrico è stata rilevata una lieve riduzione della flessibilità e della persistenza con lieve compromissione della capacità di fronteggiare uno stress riadattativo che ha portato la dr.ssa med. __________ a individuare una diminuzione del rendimento del 15% in qualsiasi attività, sia essa abituale o compatibile con il livello di competenze raggiunte e con la sua formazione aspecifica.

Secondo il Tribunale, ciò contrasta indubbiamente con le dichiarazioni del dr. med. __________, dal settembre 2018 psichiatra curante della ricorrente, che il 13 dicembre 2019 ha invece sostenuto che essa presentava una totale incapacità lavorativa in presenza non solo di un disturbo somatoforme, ma anche di una sindrome ansioso-depressiva. Per un anno, a suo dire, lo stato psichico dell'assicurata non era migliorato in modo concreto da avere conseguenze sulla sua capacità lavorativa. Poi, da ottobre 2019 le condizioni psichiche sono apparse un poco migliorate, seppure persisteva sempre una ridotta tolleranza allo stress e tendenza all'isolamento sociale.

Quest'ultimo elemento, però, d'avviso del TCA si scontra con la constatazione della perita psichiatra effettuata nel giugno 2019, secondo cui l'assicurata aveva un buon rapporto con il coniuge, continuava ad occuparsi dei figli e aveva buoni rapporti con le sorelle. Malgrado i vari disturbi somatici associati ad ansia espressi dall'interessata, la specialista ha tuttavia rilevato che oggettivamente si era in presenza di un mantenimento della strutturazione ed organizzazione della giornata e dell'abituale funzionamento relazionale che privilegiava l'ambito intrafamiliare.

Inoltre, il Tribunale evidenzia che il dr. med. __________ non ha oggettivato le sue affermazioni e non ha fornito un quadro dettagliato delle condizioni di salute dell'assicurata.

Al riguardo, il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha osservato che il trattamento medicamentoso in atto risultava ridotto a una sola pastiglia al giorno di Deanxit e che lo stesso curante ha riconosciuto che da pochi mesi era in atto un leggero miglioramento.

Ciò porta a concludere che indipendentemente dall'affermazione del dottor __________ secondo cui "ella non è riuscita ad accettare alcun rinforzo della psicofarmacologia", e che va relativizzata alla luce dell'obbligo della ricorrente di ridurre il danno e quindi di sottoporsi alle necessarie cure mediche per migliorare le sue condizioni di salute, la terapia farmacologica in essere non rispecchiava un grave stato psichico tale da renderla totalmente inabile al lavoro come dichiarato dal suo psichiatra.

In merito alla valenza delle osservazioni del medico SMR occorre precisare che, benché egli non sia specialista in materia e quindi le sue dichiarazioni non hanno pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di medico non specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2; fra le ultime: STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del 21 ottobre 2019), il Tribunale non ha in specie motivo di discostarvisi, considerato che anche un medico internista, sulla scorta delle sue conoscenze di base in materia, è in grado di definire la non adeguatezza della terapia assunta dalla ricorrente rispetto alle severe patologie che lo psichiatra curante le ha diagnosticato e alle conseguenze che quest'ultimo ha valutato sulla sua capacità lavorativa.

Per quanto concerne l'ambito lavorativo, i periti hanno spiegato chiaramente i motivi per cui si era in presenza di una piena capacità lavorativa in tutti gli ambiti specialistici analizzati, fatta salva una riduzione del rendimento del 15% per motivi psichici.

Il TCA non ha pertanto motivo di distanziarsi dalle loro conclusioni, che peraltro sono state confermate dal Servizio Medico Regionale in due occasioni in sede amministrativa il 15 novembre 2019 e, dopo avere nuovamente analizzato l'intero caso dell'assicurata anche alla luce del più recente referto medico prodotto dall'interessata, il 22 gennaio 2020.

Questa analisi non è stata contraddetta dalla ricorrente sulla base di certificati medici che hanno oggettivato il suo dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica psichiatrica operata dall'Ufficio AI.

Infatti, come visto, il certificato del 13 dicembre 2019 del dr. med. __________ non è in grado di contrastare le conclusioni peritali.

Tuttavia, al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime STCA 32.2019.177 del 2 giugno 2020).

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che i periti internisti, reumatologi, neurologi e psichiatri hanno tratto in merito alle condizioni di salute dell'assicurata, che il Servizio Medico Regionale ha avallato in due occasioni e che sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale, non essendo state sufficientemente contestate dalla ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore, ma che si è limitata a contestare genericamente la perizia psichiatrica.

In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dai periti e dal medico del Servizio Medico Regionale, i quali hanno dunque esaminato attentamente le condizioni di salute dell'assicurata sia dal profilo somatico sia psichico, vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla documentazione medica raccolta e si sono ben confrontati con i pareri dei medici curanti agli atti.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute dell'assicurata dal profilo psichico, così come da essa richiesta, non è dunque affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un'esperta.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

Il TCA deve pertanto concludere che i disturbi lamentati dalla ricorrente sono tali da cagionarle un'inabilità lavorativa del 15% dal maggio 2017 per motivi psichici.

                               2.6.   Per quanto concerne l'aspetto economico, poiché esso non è stato contestato come tale dall'assicurata (che si è limitata a chiedere genericamente la concessione di almeno un quarto di rendita sulla base di un'incapacità lavorativa maggiore a quella stabilita dal SAM e dall'SMR, ma non ha rimesso in discussione i parametri di calcolo utilizzati dall'amministrazione), ciò porta il Tribunale a non verificare oltre il grado di invalidità del 15% ritenuto dall'Ufficio AI in applicazione del metodo di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA).

                               2.7.   Va da ultimo rilevato che la decisione del 29 gennaio 2020 ha indicato inoltre che non erano dati i presupposti per una riqualifica professionale dell'assicurata come pure per un aiuto al collocamento.

Nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.194 del 28 settembre 2018; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.46 del 12 ottobre 2017; STCA 32.2016.122 del 10 maggio 2017), giacché la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il Tribunale federale, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

" (…)

6. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

Nel caso di specie una riqualifica professionale del ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Infatti, il consulente in integrazione professionale, esperto in materia, ha affermato il 25 novembre 2019 (doc. 87) che "considerando l'età, il suo percorso professionale e la CL dell'85% sia in attività abituale che adeguata non si prende in considerazione una riformazione professionale.".

Egli ha altresì affermato, in relazione al servizio di collocamento previsto all'art. 18 LAI, che "Si reputa inoltre che le limitazioni dovute al danno alla salute non sono tali da rendere difficoltosa la ricerca di un posto di lavoro per il tramite dei normali canali di collocamento (URC, agenzia di collocamento) visto che può cercare lavoro nel suo campo professionale.".

                               2.8.   Sulla scorta di quanto precede, la pretesa dell'insorgente di riconoscerle una rendita di invalidità di almeno un quarto rispettivamente di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti all’amministrazione per approfondire l'aspetto medico in ambito psichiatrico, non può essere accolta.

Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA 32.2011.143 e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso va respinto anche su questo punto.

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

32.2020.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 32.2020.31 — Swissrulings