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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2020 32.2020.128

14 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,819 mots·~9 min·5

Résumé

Ricorso contro decisione che riconosce il diritto alla rendita per un periodo limitato. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici (psichiatrici)

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.128   rg/sc

Lugano 14 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2020 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 9 settembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

1.1    Dal 1. luglio 2016 RI 1 è al beneficio di ¼ di rendita (cfr. decisione 1. novembre 2016 in doc. AI 107-109).

                                        In esito alla procedura di revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2018, per decisione 9 settembre 2020 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1. gennaio 2019 al 30 giugno 2020 e ad ¼ di rendita dal 1. luglio 2020 (doc. A-1).

                                1.2   Contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata rappresentata dal RA 1. Producendo nuova documentazione medica, postula – dopo aver contestato la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato - il riconoscimento di una rendita intera, per quanto è dato di capire [nel petitum il rappresentante dell’insorgente nulla specifica al riguardo] anche dopo il 30 giugno 2020.

1.3   Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò dopo aver richiesto il parere dei medici SMR dr. Abate e dr. Martinelli, i quali con distinte annotazioni datate 12 ottobre 2020 hanno osservato:

         (Dr. __________)

"  Rispetto alla lista diagnosi proposta dal medico curante dell’assicurata nel suo breve resoconto 30.09.2020, si osserva quanto segue:

-       “Declino psicofisico” non corrisponde ad alcuna entità nosologica codificata secondo ICD-10;

-       Intolleranza al glucosio non associata a complicanze, non comporta alcuna ripercussione sugli aspetti funzionali dell’assicurata;

-       Obesitas classe I non è compatibile con i limiti funzionali e l’attività adeguata definiti nel RAF SMR del 25.05.2020;

-       Dislipidemia trattata non ha alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata;

-       Steatosi epatica non costituisce alcuna condizione con influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata;

-       Microematuria nota indagata, oltre a non costituire diagnosi codificata, non ha alcun risvolto sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Per quello che riguarda invece le cervicalgie croniche con radiculopatia C5-C6 sinistra su protrusione erniaria, la frattura radiale scomposta su caduta il 02.10.2018 e l’emicrania cronica parzialmente resistente alla terapia, si risponde come segue:

Non vi è alcun esame obiettivo che dimostri limiti funzionali superiori a quelli già definiti in ambito SMR. Inoltre, nella terapia fornita dal medico curante non vi è traccia di farmaci antalgici/antiflogistici come FANS, Oppiacei, Oppioidi o farmaci specifici per il dolore neuropatico (Pregabalin), così come non vi è traccia di alcuna presa a carico neurochirurgica o presso un Centro di Terapia del Dolore.

Infine, da questo documento non si evince alcuna presa a carico neurologica che renda conto delle sostenute ripercussioni dell’emicrania cronica sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Pertanto, si confermano integralmente le conclusioni espresse nel RAF SMR del 25.05.2020.” (doc VI-1)

           (Dr. __________)

"  Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. In considerazione di quanto nessuno dal giurista nella sua domanda del 12.10.2020, prendendo atto del rapporto medico del 24.09.2020 (GED 09.10.2020) del dr. med. __________, medico psichiatra curante, che formula una diagnosi secondo ICD10 e che evidenzia una sintomatologia con potenziali ripercussioni sulla CL dell’assicurata, ritengo necessario un accertamento peritale psichiatrico volto a valutare la CL dell’assicurata in attività abituale, adeguata allo stato di salute e nello svolgimento delle mansioni consuete (casalinga).” (doc. VI-2)

                                1.4   Con scritto 19 novembre 2020 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI.

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2    Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3   Nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare il referto 24 settembre 2020 dello psichiatra dr. __________ (do, A-3), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’assicurata nella professione intrapresa di cameriera, appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti psichiatrici come indicato dal medico SMR dr. __________ nella sua annotazione 12 ottobre 2020 sopra citata (cfr. supra).

         In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

     Nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché si proceda ad una valutazione come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.4 Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

    Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

     Rappresentata in causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che nel caso concreto appare equo quantificare in fr. 1’200.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione del 9 settembre 2020 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                       2.-    Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'200 per ripetibili (IVA inclusa).

                                       3.-    Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                               L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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