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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.10.2020 32.2020.108

29 octobre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,595 mots·~8 min·3

Résumé

Accolgimento del ricorso contro la decisione di diniego di prestazioni con rinvio della causa all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici. Esclusa invece la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti in relazione al metodo di calcolo applicabile (in casu metodo misto)

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 32.2020.108   rg/sc

Lugano 29 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 10 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                   in fatto e in diritto

                                1.1   Per decisione 10 luglio 2020, dopo la messa in atto di misure d’intervento tempestivo ex art. 7d LAI (valutazione ergonomica) e provvedimenti professionali ex art. 18a LAI (lavoro a titolo di prova), sulla base della refertazione medica acquisita agli atti e dopo valutazione da parte del medico SMR, l’Ufficio AI ha respinto - anche dopo esame della documentazione prodotta in sede di osservazioni al preavviso di diniego del 4 maggio 2020 - la domanda di prestazioni presentata nell’aprile 2019 da RI 1, motivando che “i presupposti per il riconoscimento di una rendita AI (anno di attesa) non sono assolti”.

                                1.2   Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica posta alla base del provvedimento producendo un referto della __________ (doc. D). Censura altresì l’applicazione del metodo ordinario di calcolo dell’invalidità, sostenendo come vada tenuto conto anche della parte d’attività domestica esercitata al 10% e vada quindi applicato il metodo misto. Conclude postulando il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici ed economici.

                                1.3   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base del parere espresso pendente lite dal medico SMR (cfr. IV-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori approfondimenti medici.

                                         Con scritto 13 ottobre 2020 il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione postulando il riconoscimento di congrue ripetibili.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                2.2   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

                                 2.3

                             2.3.1   Nel caso in disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie va ulteriormente indagata dal profilo medico e ciò sulla base dell’annotazione del medico SMR del 1. ottobre 2020 il quale ha evidenziato come ”la documentazione medica prodotta in sede di ricorso al TCA (27.8.2020 __________) modifica le conclusioni espresse nel RAF [rapporto finale SMR, ndr], inoltre sono in corso ulteriori accertamenti, si prega pertanto di procedere con aggiornamento atti appena completati gli ulteriori controlli” (IV-1).

                             2.3.2   La fattispecie non necessita per contro di ulteriori valutazioni e/o accertamenti relativi al metodo di calcolo applicabile, atteso che la riduzione (da aprile 2016) del 10% del pensum (che l’insorgente nel gravame asserisce costituire la quota parte d’attività domestica da considerare ai fini del calcolo dell’invalidità) risulta all’evidenza riconducibile a motivi di salute (doc. AI 26 [1° colloquio Intervento tempestivo del 22 maggio 2019], doc. AI 56 [valutazione consulente AI del 5 aprile 2020], doc. AI 70 [lettera del 26 giugno 2020 all’Ufficio AI] dove l’assicurata medesima afferma che “all’inizio dell’acutizzarsi dei miei problemi di salute la riduzione del tempo di lavoro al 90% era intesa per poter disporre di più tempo da dedicare alla mia schiena e non, come spesso citato nei vostri atti, per svolgere l’attività di casalinga al 10%”), non essendovi quindi motivo alcuno per ritenere che senza il danno alla salute essa si sarebbe dedicata in suddetta percentuale all’attività domestica (in argomento cfr. pro multis DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; v. anche Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pp 54-58 e 60-62). È quindi da escludere nel caso concreto l’applicazione del metodo misto giusta l’art. 27bis OAI.

                                2.4   In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,   eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                         Nel caso in esame, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

                                2.5   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

                                         Patrocinata da un avvocato la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                           §  La decisione del 10 luglio 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti

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