Raccomandata
Incarto n. 32.2019.89 BS/sc
Lugano 20 febbraio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 21 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 18 ottobre 2018 RI 1 è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio AI di una rendita intera con effetto dal 1° novembre 2017.
A seguito dell’accoglimento del ricorso inoltrato dall’assicurato, con sentenza 32.2018.202 del 19 dicembre 2018 questo TCA, annullata la succitata decisione, gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° maggio 2017.
1.2. Con decisione del 21 marzo 2019 l’Ufficio AI ha di conseguenza posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di fr. 1’880.-- mensili dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 1'896.-- mensili dal 1° gennaio 2019. Contestualmente l’amministrazione ha compensato le rendite retroattive (fr. 43'288.--) con quelle nel frattempo già versate (fr. 31'053) e con fr. 6'318,65 di prestazioni anticipate dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del __________, ha inoltrato il presente ricorso, contestando la compensazione effettuata con le prestazioni dell’USSI. Sostenendo l’impossibilità di verificare tale compensazione nonostante le richieste di delucidazioni (cfr. doc. D-E), ritiene la decisione impugnata carente di motivazione per cui ne chiede l’annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché emani una pronunzia debitamente motivata.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, fornendo un nuovo conteggio dal quale è risultato che l’importo effettivo della rendita a disposizione per la compensazione con l’USSI ammonta a fr. 787.--, ha postulato il parziale accoglimento del ricorso nel senso di erogare all’assicurato la somma di fr. 5'531,65 (6'318,65 – 787). Ritiene inoltre non dati i presupposti per l’annullamento della decisione contestata in quanto l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è sanabile dal TCA.
1.5. Con replica del 13 giugno 2019 il patrocinatore dell’assicurato ribadisce la richiesta di annullamento della decisione contestata che ritiene, oltre ad essere carente nella motivazione, errata come ammesso dalla stessa amministrazione.
1.6. Con scritto 27 gennaio 2020 il ricorrente personalmente, sollecitando l’evasione del ricorso, ha informato di aver revocato il mandato al suo legale.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Per quanto riguardo la tempestività del ricorso, l’allora legale dell’insorgente rileva di aver ricevuto la decisione contestata, inviata per posta semplice, il 26 marzo 2019. Considerate le ferie giudiziarie pasquali, evidenzia che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso scadeva il 10 maggio 2019, motivo per cui il presente gravame è tempestivo.
Secondo la giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data siano contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
Nel caso concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente di non essere in grado di accertare la data di ricezione della decisione contestata da parte dell’assicurato poiché non inviata per raccomandata ma per posta semplice.
Siccome non vi sono motivi per dubitare della versione del ricorrente, il presente ricorso è da ritenere tempestivo essendo stato inoltrato all’ufficio postale il 9 maggio 2019 (cfr. timbro postale), ossia entro i 30 giorni (art. 60 cpv.1 LPGA), tenuto conto che delle ferie giudiziarie di Pasqua (art. 38 cpv. 4 LPGA), dall’avvenuta asserita conoscenza della decisione impugnata.
Ne consegue che il ricorso è tempestivo.
2.3. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito non potendo dalla decisione contestata verificare l’esattezza dell’importo posto in compensazione.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Inoltre, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Ritornando al caso in esame, va fatto presente che dalla decisione contestata non si evincono le modalità di determinazione dell’importo posto in compensazione. Solo su richiesta dell’allora rappresentante dell’assicurato, successivamente al ricorso, in data 3 aprile 2019 la Cassa __________ (in seguito: Cassa), competente per il calcolo e l’erogazione della rendita d’invalidità (art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), ha fornito la documentazione sulla base della quale l’USSI ha chiesto la compensazione in discussione (doc. C).
Unicamente dopo la risposta di causa l’amministrazione ha proceduto al corretto calcolo, motivo per cui vi è da chiedersi se l’assicurato, benché rappresentato da una persona cognita in materia, avesse perfettamente compreso le motivazioni a fondamento della contestata compensazione.
Certo che questo Tribunale gode di un pieno potere cognitivo, motivo per cui c’è da chiedersi se effettivamente sarebbe sanabile un’eventuale violazione del diritto di essere sentito.
Che si tratti in effetti di una simile violazione è questione che può rimanere aperta, visto che, come si vedrà, il ricorso è comunque da accogliere per i motivi esposti di seguito.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente compensato le rendite AI arretrate (periodo 1° febbraio 2018 – 31 marzo 2017) spettanti all’assicurato con le prestazioni sociali anticipate ed erogate dall’USSI per lo stesso periodo. Contestato è l’ammontare dell’importo di fr. 6’318,65 rivendicato dall’USSI.
Rettamente non contestato è il diritto da parte dell’USSI di chiedere in restituzione le prestazioni anticipate.
Infatti, giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:
" 1I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti." (sottolineature del redattore)
La citata disposizione di legge, in essere dal 1994, non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 21 consid. 8.3 con riferimenti).
4 A proposito del rimborso a terzi che hanno concesso anticipi, il marginale n. 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato 01.01.2017, prevede quanto segue:
" Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo.” (sottolineature del redattore)
Il marg. n.10063.1 DR recita:
" Per «stesso periodo» si intende che l'intero periodo di compensazione va considerato come un tutt'uno e i pagamenti retroattivi non vanno ripartiti in mesi o anni civili. Tale frazionamento è possibile e necessario solo nel caso in cui il versamento di prestazioni di un terzo che ha concesso anticipi sia stato interrotto (VSI 1995 pag. 200 segg. e DTF 121 V 17).”
I marg. nn. 10065, 10066, 10067, 10068 e 1068.1 DR dispongono che:
" Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
– le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
– le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).
Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell'aiuto sociale pubblico.
Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall'inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.” (sottolineatura del redattore)
Secondo i marg. nn. 10069, 10070 e 10071 DR:
" L'accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell'AVS o dell'AI.
Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.”
(sottolineatura del redattore)
Per il marg. n. 10072 e n. 10073 DR:
" Non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell'importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l'importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l'autorizzazione scritta dell'assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.
Le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.”
Da ultimo, il marg. n. 10078 DR dispone che
" A terzi che hanno concesso anticipi deve essere inviata per principio una copia della decisione. Se il beneficiario di prestazioni non è d'accordo con il pagamento retroattivo o a terzi, può fare opposizione contro la decisione della cassa di compensazione o dell'ufficio AI. A differenza di quanto previsto per la procedura di compensazione relativa agli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non è ammessa l'opposizione nei confronti del terzo che ha versato l'anticipo.”
(sottolineatura del redattore)
2.5. Nel caso concreto, l'USSI, con il formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell’IPG (indennità di maternità)”, compilato il 5 marzo 2019, ha rivendicato presso la Cassa l’importo di fr. 6'318.65 per anticipi versati all'assicurato dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2019 in qualità di servizio pubblico d’assistenza (doc. C).
Tale modo di procedere è stato più volte confermato dal TCA (fra le tante cfr. STCA 32.2018.18 del 25 gennaio 2019 e 32.2016.92 del 29 marzo 2017).
Quanto al conteggio, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo:
" (…)
Ciò detto, occorre ora quantificare l’ammontare disponibile degli arretrati AI come al seguente conteggio:
· Rendite AI di diritto (importi secondo decisione del 21.03.2019)
dal 01.02.2018 al 31.12.2018 mesi 11 a fr. 1'880.- fr. 20'000.-
dal 01.01.2019 al 31.03.2019 mesi 03 a fr. 1'896.- fr. 5'688.fr. 26'368.-
· Rendite AI già pagate
dal 01.02.2018 al 31.12.2018 mesi 11 a fr. 1824.- fr. 20'064.-
dal 01.01.2019 al 31.03.2019 mesi 03 a fr. 1'839.- fr. 5'517.fr. 25'581.rendite AI diritto fr. 26'368.-
./. rendite AI già percepite fr. 25'581.importo massimo disponibile fr. 787.-
=========
importo compensato con USSI fr. 6'318.65
./. importo effettivo disponibile fr. 787.a favore assicurato fr. 5'531.65
==========
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata va modificata nel senso che il versamento in favore dell’USSI ammonta a fr. 787.-, mentre fr. 5'531.65 sono dovuti al signor RI 1.
In merito agli importi di rendita, la convenuta ha correttamente evidenziato:
" (…) Con la contestata decisione l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita AI intera (grado d’invalidità 100%) di fr.1'880.- mensili con effetto dal 1°maggio 2017 (data di decorrenza pagamento per domanda tardiva).
In occasione della seduta del 21 settembre 2018, il Consiglio federale aveva deciso di adeguare a partire dal 1° gennaio 2019 le rendite AVS/AI all’evoluzione dei prezzi e dei salari.
Conseguentemente anche la prestazione AI riconosciuta all’assicurato ha be- neficiato di questo adeguamento, per cui la nuova mensilità è stata fissata in fr. 1'896.-” (doc. IV pag. 2-3)
Il succitato nuovo conteggio deve essere confermato da questo TCA. La decisione impugnata va quindi modificata nel senso che la compensazione a favore dell’USSI ammonta a fr. 787.--, motivo per cui l’assicurato ha diritto al versamento della differenza di fr. 5'331,65, evidentemente qualora la compensazione fosse stata già effettuata.
In tal senso il ricorso va parzialmente accolto.
Visto che il ricorrente, parzialmente vittorioso in causa, è stato patrocinato in causa, egli ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'000.-- (IVA inclusa).
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- vanno suddivise fra il ricorrente (fr. 100.--) e l’Ufficio AI (fr. 400.--).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 21 marzo 2019 è modificata nel senso che la compensazione con l’USSI ammonta a fr. 787.--.
2. Le spese di fr. 500.-- sono a carico dell’insorgente in ragione di fr. 100.-- e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 400.--, il quale rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti