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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 32.2019.79

27 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,248 mots·~21 min·4

Résumé

Domanda di rendita di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale. Conferma della valutazione sia medica che economica con conseguente grado d'invalidità non pensionbile. Conferma della reiezione della domanda di prestazioni

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 32.2019.79   BS/sc

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione del 20 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1963 e da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia a tempo parziale, nel gennaio 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. 8 inc. AI).

                               1.2.   Nell’ambito dell’istruttoria, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare, concludente - con rapporto del 24 settembre 2018 - per una totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 25 settembre 2014, del 75% dal 27 dicembre 2014, del 100% dal 31 gennaio 2016 e del 75% dal 22 febbraio 2016 continua, nonché in attività adeguate un’abilità dello 0% dal 25 settembre 2014, del 60% dal 27 dicembre 2014, dello 0% dal 21 gennaio 2016 e del 60% dal 22 febbraio 2016 (doc. 84 inc. AI). Tenuto inoltre conto del rapporto 7 febbraio 2019 del consulente in integrazione professionale (doc. 92 incarto AI), l’amministrazione ha determinato un grado d’invalidità del 18,58% quale salariata. L’amministrazione ha poi effettuato un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica concludente per una limitazione del 34,5% (cfr. rapporto 23 gennaio 2019, doc. 89 incarto AI). Considerata l’assicurata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (70% quale salariata e 30% quale casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha fissato un grado d’invalidità globale del 23%, negando di conseguenza ha negato il diritto a prestazioni (doc. 97 incarto AI).

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento con conseguente riconoscimento di un quarto di rendita.

                                         Contesta la determinazione del calcolo del grado d’invalidità della quota parte salariata. Postula di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per le spese e per le tasse poiché percepisce prestazioni assistenziali.

                                         In data 29 aprile 2019 la ricorrente ha comunicato di rinunciare all’assistenza giudiziaria in quanto pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rideterminando il calcolo del grado d’incapacità al guadagno nell’ambito salariale, ha confermato l’assenza di un grado globale pensionabile. Di conseguenza ha chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Il 29 maggio 2019 l’assicurata ha ribadito quanto sostenuto nel ricorso (VIII).

considerato                    in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

                                         Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger – Maro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

                                         Va infine rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”

                                         In concreto la richiesta di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

                                         Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell’8 ottobre 2018).

                               2.5.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3). 

Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

                               2.6.   Ritornando al caso in esame, l’assicurata è stata considerata salariata nella misura del 70% e senza attività lucrativa per il restante 30%. Tale ripartizione è rimasta incontestata e del resto è stata confermata nell’ambito dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica di cui al rapporto 23 gennaio 2019 (pag. 342 inc. AI).

                               2.7.   Grado d’invalidità quale salariata

                            2.7.1.   Per quel concerne la parte salariata, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.

                                         Dal referto datato 24 settembre 2018 (doc. 84 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________), cardiologica (dr. med. __________), endocrinologico/diabetologico (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

6.        DIAGNOSI

6.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Artrite reumatoide sieronegativa (rimandiamo al consulto, reumatologico del Dr. med. __________ del 28.5.2018).

6.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome metabolica con:

-     Ipertensione arteriosa;

-     diabete mellito di tipo 2;

-     sovrappeso.

Ipovitaminosi D.

Stato dopo ictus cerebri minore parieto-temporale sin. di vecchia data, senza sequele neurologiche.

Ipoferritinemia senza anemia.

Ipofolatemia.

Steatoepatite non alcolica (NASH) con steatosi moderata (40-50%) con steatoepatite e fibrosi perisinusoidale in sede centrolobulare e periportale (F2). (…)”

(pag. 234 inc. AI)

                                         Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 7), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenuta invalidante unicamente l’affezione reumatologica, i periti valutato un’abilità lavorativa del 15% nell’abituale attività, del 60% in attività adeguate “intesa come lavoro a tempo pieno con una diminuzione di rendimento del 40%“ (pag. 245 inc. AI).

                                         In merito all’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa, i periti hanno precisato:

"  (…)

1.1  Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta

L’attuale capacità lavorativa globale del 15% come addetta alle pulizie ordinarie di uffici è valida dal 27.12.2014 (tre mesi dopo l’intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano alla mano ds. Il 26.9.2014). Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014, l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito del suddetto intervento chirurgico. Anche nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese ca. l’A. presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito della diagnosi di diabete mellito di tipo 2 di nuovo riscontro con ricovero, dopodiché la capacità lavorativa ritorna ad essere del 15%.

1.2  Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta

L’attuale capacità lavorativa globale del 60% in attività adatte è valida dal 27.12.2014.

Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014 e nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese circa si può codificare una capacità lavorativa dello 0%, dopodiché la capacità lavorativa ritorna al 60%. (…)” (pag. 245. Inc. AI)

                                         La perizia del __________ è stata avvallata dal SMR con rapporto del 3 ottobre 2018 (doc. 87 inc. AI).

                                         Alla succitata dettagliata ed esaustiva pluridisciplinare va prestata adesione. Questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti, motivo per cui alla stessa va conferito valore probatorio pieno.

                                         A tal riguardo va rammentato che, secondo giurisprudenza, in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Del resto, nel caso in esame, agli atti non vi è documentazione medica che metta in dubbio le valutazioni peritali, né in sede di ricorso n’è stata prodotta alcuna.

                            2.7.2.   In merito al calcolo del grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto tra i redditi (cfr. consid. 2.3).

                                         Quale reddito da valida l’amministrazione ha correttamente preso in considerazione il salario al 70% che l’assicurata percepiva, prima del danno alla salute, di fr. 25'235.--. Per il 2018, conformemente al nuovo calcolo ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI (cfr. consid. 2.4), tale dato deve essere riportato al 100% per un importo di fr. 36'050.--, così come esposto nella risposta di causa.

                                         Per quel che concerne il reddito da invalida, rettamente in sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato:

"  … il calcolo riferito all’ambito di salariata valido fino al 31 dicembre 2017 va corretto con riferimento al reddito da invalido (ancora conseguibile con il danno alla salute), avendo l’amministrazione attuato una doppia riduzione non giustificata rispetto alla quota parte del 70%, dovendo invece procedere prima alla riduzione dell’incapacità lavorativa medico-teorica (ovvero 40%) del reddito, indi di eventuali tassi determinati in base alle circostanze specifiche del caso e solo successivamente, quindi al momento del calcolo complessivo, tenere conto della quota-parte relativa all’attività di salariata del 70%.

Quindi, considerando un minor discapito economico nello svolgimento di attività adeguate, il reddito da invalido, stabilito in base ai dati statistici svizzeri (RSS), tabella TA1, 2016, per attività semplici e ripetitive di fr. 54'365.67 andava, quindi, ridotto dapprima del 40% corrispondendo a fr. 32'613.40 ed ulteriormente del 10% per un importo finale di fr. 29'352.06. Raffrontato al reddito da valido di fr. 25'235.- risulta un grado AI parziale nullo per la quota-parte di salariata. (…)” (doc. VI)

                                         Per il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va raffrontato a quello da invalida di fr. 29'352,06 che corrisponde ad un grado d’invalidità del 18,5% come da decisione impugnata.

                               2.8.   Grado d’invalidità quale casalinga

                             2.8.1   L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.

                                         Dall’inchiesta economica, svolta l’8 gennaio 2018, risulta che l’incaricata, dopo valutato le singole mansioni domestiche che l’assicurata può ancora svolgere, ha pertinentemente concluso per un grado d’impedimento complessivo del 34.5% (doc. 89 inc. AI).                

                                         Grado d’invalidità globale

                               2.9.   Visto quanto sopra, per il periodo dal 1° settembre 2017 (scadenza dell’anno di attesa) al 31 dicembre 2017, tenuto conto di un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 60% in attività adeguate) ed una limitazione del 34,50% quale casalinga, viste le quote parti di attività salariata (70%) e di mansioni casalinghe (30%), il grado d’invalidità globale è del 10%.

                                         Dal 1° gennaio 2018, con invalidità quale salariata del 18,50% (capacità lavorativa del 100% in attività adeguate), sempre con una limitazione del 34,50% quale casalinga, vista la succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado d’invalidità globale è del 23%.

                                         Considerata l’importante differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare al 2019 (anno della decisione contestata) i redditi relativi alla parte salariata.

                                         In queste condizioni, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Considerato l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente, la quale il 29 aprile 2019 ha rinunciato all’assistenza giudiziaria, da intendere quale richiesta di esenzione dal pagamento delle spese di causa (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011), poiché pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.

                                         Al di là della correttezza di quanto ritenuto dall’assicurata, va tuttavia fatto presente che la domanda di esonero non poteva essere accolta non essendo dato uno dei presupposti (cumulativi), ossia che il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), ciò che, in concreto, non è il caso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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